Il Certificato Concessionario Giudiziale Antimafia: Una Guida Completa

La lotta contro la criminalità organizzata, in particolare la mafia, rappresenta una priorità fondamentale per lo Stato italiano. In questo contesto, la legislazione antimafia si è evoluta nel tempo, culminando nel Codice Antimafia (D.lgs. 6 ottobre 2011, n. 159), un pilastro normativo volto a semplificare e aggiornare la documentazione antimafia e a prevenire le infiltrazioni mafiose nell'economia legale. Uno degli strumenti chiave in questa lotta è il certificato antimafia, e in particolare l'informazione antimafia, la cui comprensione è essenziale per le pubbliche amministrazioni, le imprese e tutti i soggetti che interagiscono con il settore pubblico.

Simbolo della giustizia con bilancia e codice antimafia

Il Codice Antimafia: Aggiornamento e Semplificazione

Il D.lgs. n. 159/2011 ha consolidato e aggiornato la normativa antimafia, introducendo importanti innovazioni. Questo codice ha istituito, con l’art. 96, la Banca Dati Nazionale Unica (BDNA) della documentazione antimafia, regolamentata dal D.P.C.M. 30.10.2014, n. 252. La BDNA centralizza le informazioni, rendendo più efficiente il processo di verifica e rilascio dei certificati antimafia. Gli Enti già in possesso di credenziali di accesso all’applicativo informatico “Si.Ce.Ant. - Sistema Certificazione Antimafia” sono già abilitati all’accesso alla BDNA, facilitando ulteriormente le consultazioni.

Le Due Forme della Documentazione Antimafia: Comunicazione e Informazione

La legislazione antimafia prevede due tipologie principali di documentazione: la comunicazione antimafia e l'informazione antimafia, che si distinguono per contenuto e finalità.

La Comunicazione Antimafia

La comunicazione antimafia, regolata dall’art. 84, comma 2, del D.lgs. n. 159/2011, attesta la sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del medesimo decreto. Queste cause si riferiscono all'applicazione, con provvedimento definitivo, di una delle misure di prevenzione personali previste dal libro I, titolo I, capo II, D.lgs. n. 159/2011. Il rilascio della comunicazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA, come previsto dall’art. 88 del d. Lgs. 159/2011. Se emergono elementi che richiedono approfondimenti, il Prefetto dispone le verifiche necessarie e rilascia la comunicazione antimafia entro 30 giorni dalla consultazione. In assenza di comunicazione entro tale termine, le amministrazioni interessate possono procedere, previa acquisizione dell’autocertificazione ex art. 89 D. Lgs. n. 159/2011. La validità della comunicazione antimafia è di 6 mesi, salvo variazioni nell'assetto societario.

L'Informazione Antimafia

L'informazione antimafia, prevista dall’art. 84, comma 3, del D.lgs. n. 159/2011, è una misura di prevenzione amministrativa con un contenuto più esteso rispetto alla comunicazione. Essa attesta non solo la sussistenza o meno delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67, ma anche eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte o gli indirizzi della società o delle imprese interessate. Questa attestazione è il frutto di una valutazione più approfondita da parte della Prefettura.

L'informazione antimafia ha natura cautelare e preventiva e viene richiesta solo per operazioni che superano determinate soglie di valore o che sono poste in essere in settori particolarmente sensibili, ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. n. 159/2011. Il soggetto preposto all'adozione della certificazione è il Prefetto, che esprime il suo giudizio basandosi su una serie di elementi sintomatici che riflettono il pericolo di infiltrazione mafiosa all'interno dell'impresa.

INTERDITTIVA ANTIMAFIA E DECORSO DEL TEMPO

Elementi alla Base dell'Informazione Antimafia Interdittiva

Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva sono tipicizzate dal legislatore e includono i cosiddetti "delitti spia" previsti dall’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011, nonché:

  • L’omessa denuncia all’autorità giudiziaria dei reati di cui agli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, da parte dei soggetti indicati nella lettera b) dell’articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, salvo che ricorra l’esimente di cui all’articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  • Gli accertamenti disposti dal Prefetto, anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell’interno ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726.

Altri criteri alla base dell'adozione dell'informativa antimafia sono a "condotta libera" e sono lasciati al prudente e motivato apprezzamento discrezionale dell’autorità amministrativa, che “può” desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 84, comma 4, del D.lgs. n. 159/2011. A tal proposito, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3 del 6 aprile 2018, ha chiarito che l’informazione interdittiva antimafia “è un provvedimento amministrativo al quale deve essere riconosciuta natura cautelare e preventiva, in un’ottica di bilanciamento tra la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e la libertà di iniziativa economica riconosciuta dall’art. 41 Cost.; costituisce una misura volta - ad un tempo - alla salvaguardia dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della Pubblica amministrazione. Tale provvedimento, infatti, mira a prevenire tentativi di infiltrazione mafiosa nelle imprese, volti a condizionare le scelte e gli indirizzi della Pubblica amministrazione e si pone in funzione di tutela sia dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento, riconosciuti dall’art. 97 Cost., sia dei valori della trasparenza e della concorrenza”.

Organigramma delle relazioni tra mafia e imprese

Il sistema dell’informativa antimafia è completamente estraneo alla logica penalistica del principio che la prova debba essere raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio. Questo vanificherebbe la ratio preventiva dell'informativa antimafia: prevenire un grave pericolo, non quella di punire una condotta penalmente rilevante.

Il rilascio dell’informazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA. Se emergono elementi suscettibili di opportuni approfondimenti, il Prefetto dispone le verifiche necessarie entro 30 giorni dalla data della consultazione o, nei casi di particolare complessità e previa comunicazione all’amministrazione interessata, nei successivi 45 giorni. L'informazione antimafia ha una validità di 12 mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario (art. 86, co. 3 D. Lgs. 159/2011). I legali rappresentanti delle imprese destinatarie di comunicazioni o informazioni in corso di validità hanno l'obbligo di comunicare alla Prefettura qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali entro 30 giorni dalla data della modifica, trasmettendo copia dell'atto o contratto che determina tali modifiche e, in caso di variazione degli organi sociali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione dei familiari conviventi resa dai soggetti subentrati nelle cariche. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

Soggetti Obbligati all'Acquisizione e Rilascio

L’informazione antimafia deve essere acquisita dai soggetti indicati all’art. 83 commi 1 e 2, cioè dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, dagli enti e dalle aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e dalle società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, nonché dai concessionari di lavori o servizi pubblici prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti previsti dall’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011.

Nel caso di rapporti con soggetti aventi residenza o sede all'estero, l'informazione antimafia è rilasciata dal Prefetto della provincia dove ha inizio l'esecuzione dei contratti e dei subcontratti di lavori, servizi o forniture pubblici, nonché delle attività oggetto dei provvedimenti indicati nell'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011.

L'Ente Pubblico Stazione Appaltante dovrà acquisire dalla società interessata la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (dalla quale risultino i soggetti da controllare a norma dell'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011). Successivamente, l'Ente Pubblico/Stazione Appaltante provvederà a trasmettere la richiesta di informazioni antimafia, corredata delle dichiarazioni sostitutive, alla Prefettura che procederà alle verifiche di cui agli artt. 84 e ss. del D. Lgs. n. 159/2011.

Diagramma di flusso del processo di richiesta e rilascio di un certificato antimafia

Casi di Non Richiesta della Documentazione Antimafia

La documentazione antimafia (comunicazione o informazione) non deve essere acquisita nei seguenti casi, come stabilito dall'art. 83, co. 3 del D. Lgs. n. 159/2011:

  1. Per i rapporti tra i soggetti pubblici di cui all’art. 83, comma 1 del D. Lgs. n. 159/2011 (pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti generali di cui all'art. 176 del D. Lgs. 163/2006).
  2. Per i rapporti tra i soggetti pubblici menzionati al punto 1. ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzione di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'art. 67 D. Lgs. n. 159/2011.

Non va richiesta, inoltre, per i rapporti fra privati e per le verifiche di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006.

L'informazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti e i contratti il cui valore complessivo sia inferiore a € 150.000,00. Sono previste soglie specifiche per diversi settori:

  • Per le forniture di beni da aggiudicarsi dalle amministrazioni di cui al D. Lgs. 12/04/2006, n. 163, la soglia comunitaria è € 200.000,00, IVA esclusa.
  • Per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali si applica la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal Regolamento UE n. 1177/2009). Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti pubblici aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività (art. 216 del D. Lgs. 163/2006).

L'informazione antimafia va sempre richiesta, qualunque sia l'importo del contratto, subcontratto, finanziamento o erogazione, nell'ipotesi prevista dall'art. 100 del D. Lgs. n. 159/2011 (sostegno e protezione di imprese esposte a rischio di infiltrazione mafiosa).

La Sostituzione della Comunicazione Antimafia: Autocertificazione e White List

La comunicazione antimafia può essere sostituita da apposita dichiarazione - sottoscritta con le modalità di cui all’art. 38 D.P.R. 445/2000 - con la quale l’interessato attesta che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza e di sospensione ex art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011.

Inoltre, la documentazione antimafia non è dovuta:

  • Per le attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla Pubblica Amministrazione.
  • Per le attività sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al Regolamento approvato con D.P.R. n. 300/1992 e successive modificazioni.

Un'ulteriore semplificazione è data dalla consultazione dell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. "White List") istituiti ai sensi della legge 190/2012. L'iscrizione nelle White List provinciali, pertanto, tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o sub contratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta. Tale iscrizione, ai sensi dell’art. 1, commi 52 e 52-bis, L. 190/2012, costituisce lo strumento obbligatorio per le Stazioni Appaltanti per attingere la documentazione antimafia liberatoria sui soggetti che svolgono attività di cui all’art. 1, c. 53, della L. 190/2012.

Soggetti Sottoposti a Verifica Antimafia (Art. 85 D. Lgs. 159/2011)

L’accertamento antimafia, sebbene si concentri sulla persona fisica (direttore tecnico, dipendente, socio ed amministratore), è sempre funzionale ad una valutazione di permeabilità criminosa dell’impresa individuale o societaria cui la medesima è collegata e che abbia chiesto una licenza, una concessione, un’autorizzazione o di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ovvero l’iscrizione ad un Albo.

La documentazione antimafia si riferisce a specifici soggetti, a seconda della forma giuridica dell'impresa:

  1. Imprese individuali: al titolare e al direttore tecnico, ove previsto.

  2. Associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese:

    • Per le associazioni: a chi ne ha la legale rappresentanza.
    • Per le società di capitali, anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi di cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile: al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento.
    • Per le società di capitali: anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico.
    • Per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico: a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate.
    • Per le società semplice e in nome collettivo: a tutti i soci.
    • Per le società in accomandita semplice: ai soci accomandatari.
    • Per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile: a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.
    • Per i raggruppamenti temporanei di imprese: alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti.
    • Per le società personali: ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.
  3. Associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica: la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

  4. Società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato: la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

  5. Società di capitali concessionarie nel settore dei giochi pubblici: oltre a quanto previsto nelle lettere b) e c) del comma 2, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.

Inoltre, l'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti sopra menzionati. L’art. 85, comma 2-bis del D.Lgs. 159/2011, comma inserito dall’art. 2, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218 ed entrato in vigore il 13 febbraio 2013, stabilisce che per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale.

Riguardo alla questione se il socio di maggioranza nelle società con meno di quattro soci debba intendersi solamente come socio persona fisica o anche persona giuridica, la giurisprudenza è pressoché unitariamente attestata sull'interpretazione che la norma limiti la verifica dei requisiti morali al socio persona fisica. La sentenza 2131/2017 del TAR Lazio e la sentenza 3169/2017 del Consiglio di Stato supportano questa interpretazione, affermando che la previsione dell'art. 38, comma 1, lett. c), è rigorosa e tassativa, sicché «non appare in alcun modo equiparabile la posizione del socio unico persona fisica a quella del legale rappresentante di socio unico persona giuridica».

Verifica Antimafia sui Consorzi dopo la L. 161/2017

La riforma dell'art. 85, c.2, lett. b), del D.Lgs. n. 159/2011, operata dalla L. 17.10.2017 n. 161, sembra esigere la verifica antimafia su tutti i soggetti consorziati, e non più solamente su alcune limitate categorie degli stessi. Questa interpretazione, sebbene comporti un pesante aggravio procedimentale, è in linea con l'obiettivo di prevenire infiltrazioni mafiose. Nel caso di un Consorzio già iscritto, alla data di entrata in vigore della L. 161/2017, nelle c.d. white list, l'iscrizione dovrebbe già considerare assolto l’obbligo di verifica antimafia anche in capo a tutti i relativi consorziati, data la natura liberatoria dell'iscrizione nelle white list.

La Dichiarazione Sostitutiva

Per la richiesta di informazioni antimafia, sono necessari i seguenti documenti:

  1. Istanza da parte dell’Amministrazione/Ente o Soggetto privato.
  2. Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (dalla quale risultino i soggetti da controllare a norma dell'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011). La dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. deve riportare sempre l'indicazione del direttore tecnico, ove previsto (art. 85, co. 2 D. Lgs. n. 159/2011).
  3. Dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti sottoposti ai controlli antimafia (ex art. 85 D. Lgs. n. 159/2011). Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 85 dovrà compilare la dichiarazione sostitutiva inerente ai propri familiari conviventi (art. 85, co. 3 D. Lgs. n. 159/2011).

L'Informazione Antimafia Interdittiva e le Misure Consequenziali

Ai sensi dell’art. 92, comma 2-bis del D. Lgs. 159/2011, al Prefetto che adotti un’informazione antimafia interdittiva spetta il compito di verificare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle misure di cui all’art. 32, comma 10, del D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11.08.2014, n. 114. L’eventuale rescissione dei contratti o la revoca delle concessioni è pertanto subordinata all’espletamento del procedimento diretto alla verifica della sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 32 del D.L. n. 90/2014. Questo sottolinea la gravità delle conseguenze di un'informazione antimafia interdittiva e il suo ruolo cruciale nella protezione dell'integrità del settore pubblico e dell'economia legale.

Quadro Normativo di Riferimento

Le disposizioni normative che regolano la materia sono principalmente:

  • D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 (Codice Antimafia).
  • D. Lgs. 15/11/2012, n. 218 (Modifiche al D. Lgs. n. 159/2011).
  • D. Lgs. 13/10/2014, n. 153 (Ulteriori modifiche al D. Lgs. n. 159/2011).
  • Legge 06/08/2015, n. 114 (Ulteriori modifiche al D. Lgs. n. 159/2011).
  • D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici, ora abrogato e sostituito dal D.Lgs. 50/2016).
  • D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici).
  • D.P.C.M. 30.10.2014, n. 252 (Regolamento per la BDNA).
  • Legge 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione).

La normativa antimafia è in continua evoluzione, e la sua applicazione richiede una conoscenza approfondita e un aggiornamento costante, al fine di garantire l'efficacia delle misure di prevenzione e di contrasto alla criminalità organizzata.

INTERDITTIVA ANTIMAFIA E DECORSO DEL TEMPO

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