La regolamentazione della circolazione stradale e, in particolare, la revisione dei veicoli, sono ambiti soggetti a continue evoluzioni normative. Il Ministero dell'Interno svolge un ruolo cruciale nel fornire chiarimenti e indicazioni operative attraverso circolari che interpretano e applicano le nuove disposizioni. Questo articolo esplora le recenti proroghe delle revisioni veicoli, le modifiche introdotte dalla Legge 25 novembre 2024, n. 177, e altri aggiornamenti rilevanti, offrendo una panoramica dettagliata e strutturata.
Proroghe delle Scadenze di Revisione dei Veicoli
La questione delle proroghe delle revisioni dei veicoli ha suscitato particolare interesse, soprattutto in periodi eccezionali. La risposta a “Quando e fino a quando sono rinviate le revisioni?” è stata fornita da due atti normativi distinti. Da una parte, l’art. 92, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha stabilito le prime misure urgenti. Dall’altra parte, il Regolamento (UE) 2020/698 del 25 maggio 2020, direttamente applicabile in Italia, ha ulteriormente definito il quadro. Secondo tale Regolamento, i veicoli la cui revisione scade nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 possono circolare fino ai sette mesi successivi alla scadenza medesima.

Per favorire la lettura dei vari termini di scadenza e chiarire il contenuto della tabella, vengono riportate tutte le proroghe concesse ai veicoli immatricolati in Italia in relazione pure al mese di scadenza della revisione. Confartigianato Trasporti ha reso noto che il Ministero dell’Interno è intervenuto il 9 marzo scorso con la circolare n. 3587 per chiarire i termini per le revisioni dei veicoli.
Disposizioni sui Cronotachigrafi
Oltre alle revisioni veicoli, anche le normative relative ai cronotachigrafi sono state oggetto di aggiornamenti. Per quanto riguarda i cronotachigrafi, il Regolamento (UE) 2020/698 stabilisce che gli apparecchi che devono eseguire le ispezioni biennali tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 possono farlo entro i dieci mesi successivi alla data prevista per l’ispezione. Questo garantisce flessibilità agli operatori del trasporto in un periodo di incertezza.

La Legge 25 novembre 2024, n. 177: Interventi in Materia di Sicurezza Stradale
Un'altra pietra miliare nella legislazione stradale italiana è la Legge 25 novembre 2024, n. 177, recante “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”. Questa legge introduce significative modifiche al Codice della Strada e ad altre normative correlate, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e aggiornare il quadro legislativo.
Per illustrare ciascuna delle modifiche apportate dalla legge sono state predisposte cinque schede illustrative tematiche, nelle quali vengono riportati in premessa i contenuti dei testi normativi interessati dalla novella, corredati da un approfondimento sulle tematiche di interesse per l’attività di controllo degli organi di polizia stradale. Queste schede rappresentano un valido strumento per comprendere l'impatto delle nuove disposizioni.
Schede Illustrative Tematiche
Le cinque schede illustrative tematiche coprono diversi aspetti della legge:
- Modifiche al codice della strada: Illustrate secondo l’ordine degli articoli del medesimo codice sui quali sono intervenute le modifiche (scheda 1). Questo approccio facilita la consultazione e la comprensione delle variazioni specifiche.
- Circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica: Modifiche all’art. 1, commi da 75 a 75-vicies-quinquies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (scheda 2). La crescente diffusione di questi mezzi ha reso necessario un aggiornamento normativo per garantirne un utilizzo sicuro.
- Modifiche al codice penale in tema di abbandono di animali: (scheda 3). Questa sezione rafforza le tutele per gli animali, in linea con una maggiore sensibilità sociale.
- Età minima per la guida di veicoli adibiti al trasporto di persone: Modifiche alla legge n. 286/2005 (scheda 4). Vengono rivisti i requisiti per l'accesso a determinate categorie di guida.
- Altre modifiche legislative: (scheda 5). Questa scheda racchiude ulteriori aggiornamenti normativi non inclusi nelle precedenti categorie.
Il contenuto delle schede illustrative costituisce un’illustrazione generale delle modifiche, arricchita con le prime indicazioni utili all’uniforme applicazione delle stesse da parte degli organi di polizia stradale. Attesa la complessità di talune tematiche e la previsione di numerosi provvedimenti che dovranno dare attuazione ad alcune disposizioni, si suggerisce una particolare cautela nell’affrontare alcuni aspetti operativi, anche al fine di verificare, in una prima fase di attuazione, gli effetti delle norme sull’intero sistema.
Testo Integrato del Codice della Strada: Articoli Rilevanti
La Legge 25 novembre 2024, n. 177 ha comportato modifiche e integrazioni a numerosi articoli del D.lgs. 30.4.1992 n. 285, il Codice della Strada. Di seguito, vengono evidenziate in neretto le modifiche o le integrazioni nei testi integrati di alcuni degli articoli più significativi.
Art. 2 (Definizione e classificazione delle strade)
Con la modifica dell’art. 2, comma 3, lettera e-bis), viene ridefinita la strada urbana ciclabile, che perde tra i suoi requisiti le banchine pavimentate e i marciapiedi. Questo cambiamento mira a semplificare la realizzazione di infrastrutture ciclabili in ambito urbano. Viene abrogata la definizione di casa avanzata del n. 7-bis), che assume la nuova denominazione di zona di attestamento ciclabile, riportata nel nuovo n. 55-bis) dello stesso comma 1. La modalità d’uso della stessa trova la propria disciplina nelle modifiche degli artt. 7, 40, 143 e 154. Con la modifica del comma 1, nn. 12-bis), e 12-ter), vengono ridefinite le denominazioni di corsia ciclabile e corsia ciclabile per doppio senso ciclabile al fine semplificarne i requisiti definitori. L’art. 15, comma 2, della legge demanda ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la determinazione delle condizioni per la realizzazione delle corsie ciclabili, nonché della relativa segnaletica. Con la modifica del comma 1, n. 53-bis), si includono tra gli utenti vulnerabili anche i conducenti di ciclomotori e di motocicli, allineando la normativa italiana a quella comunitaria. Viene, poi, inserito il n. 53-ter) che definisce la "zona scolastica" come "area urbana in prossimità di istituti scolastici di ogni ordine e grado, appositamente segnalata, con limitazioni alla circolazione e alla sosta dei veicoli".
Art. 6 (Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati)
L'introduzione del comma 1-sexies rappresenta una novità rilevante. Per straordinarie e motivate esigenze connesse alla tutela di particolari ambiti di rilevanza culturale, paesaggistica o naturalistica tutelati dall’UNESCO, comunque per periodi non superiori a cinque mesi all’anno, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti proprietari e gestori delle infrastrutture stradali interessate, per quanto di competenza, possono istituire zone a traffico limitato territoriali (ZTLT). Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano alle strade di tipo A e B di cui all’articolo 2 eventualmente ricadenti nelle zone a traffico limitato territoriali, né alle strade o zone in ambito urbano qualora per esse sia adottata una disciplina più restrittiva ai sensi dell’articolo 7. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono la perimetrazione e i criteri delle zone a traffico limitato territoriali, verificando che l’istituzione della zona a traffico limitato assicuri adeguate condizioni di circolazione e sicurezza stradale anche sulla rete viaria esterna alle predette zone. La proposta di istituzione della zona a traffico limitato è adottata sentito il Prefetto o i Prefetti competenti per territorio, limitatamente agli aspetti riguardanti la sicurezza della circolazione stradale. Gli enti proprietari delle strade interessate provvedono all’apposizione della relativa segnaletica e al controllo del rispetto dei divieti e delle limitazioni. L’apposizione della segnaletica non è necessaria nel caso in cui il perimetro della zona a traffico limitato territoriale coincida con i confini di una o più regioni, province o comuni, a condizione che di tale divieto sia data comunicazione con tutti i mezzi di informazione disponibili con un preavviso di almeno tre mesi rispetto all’entrata in vigore, e che i siti istituzionali degli enti interessati diano informazioni sulla durata del divieto per l’intero periodo. Il controllo della circolazione in tali zone può essere effettuato mediante i sistemi di controllo automatico degli accessi, di cui all’articolo 201, comma 1-bis, lettera g).

Nel comma 7, viene precisato che nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata rispettivamente al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio e al comandante di porto capo di circondario ovvero al Presidente dell’Autorità di sistema portuale ove istituita, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del presente codice. Nell'ambito degli aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione a enti o società, il potere di ordinanza viene esercitato dal direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, sentiti gli enti e le società interessati.
Il comma 8 stabilisce che le autorità che hanno disposto la sospensione o la limitazione della circolazione di cui ai commi 1, 1-sexies e 4, lettere a) e b) possono accordare, per esigenze gravi e indifferibili, o per accertate necessità, deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni e cautele. L’accesso alle zone a traffico limitato per le categorie autorizzate non può in ogni caso essere a titolo oneroso. Per la gestione di eventuali deroghe ai divieti e alle limitazioni, possono essere utilizzati dispositivi telematici installati sui veicoli le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
L’introduzione del comma 1-sexies consente alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano e agli enti proprietari o gestori delle strade, per esigenze straordinarie connesse alla tutela di ambiti di particolare rilevanza culturale, paesaggistica o naturalistica, di istituire ZTLT per periodi non superiori a cinque mesi. Tale possibilità è vincolata alla preventiva richiesta di parere alle Prefetture competenti, limitatamente agli aspetti di sicurezza stradale. La nuova limitazione non è applicabile sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, né alle strade urbane in cui sia già vigente una ZTL più restrittiva. L’istituzione della ZTLT è comunque subordinata alla preventiva definizione della perimetrazione e dei criteri delle zone a traffico limitato territoriali che la norma attribuisce alla competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. La novella richiama, inoltre l’art. 201, comma 1-bis, lettera g), prevedendo, di fatto, la possibilità di accertare da remoto la violazione del divieto di accesso alle predette zone attraverso i dispositivi automatici per il controllo degli accessi nelle ZTL. La modifica del comma 8 consente di estendere il previgente meccanismo dei permessi e delle deroghe anche alle nuove limitazioni del comma 1-sexies, prevedendo un divieto di onerosità degli accessi delle categorie autorizzate, applicabile a tutte le ZTL. Infine, il nuovo comma 12-bis introduce una specifica sanzione per la violazione ai divieti di accesso alle ZTLT di cui al comma 1-sexies. Per le modalità di applicazione dell’istituto del cumulo giuridico alle violazioni di cui al nuovo comma 1-sexies si rinvia al contenuto delle modifiche dell’art. 198. Le ZTLT devono essere segnalate con appositi cartelli stradali, fatta salva l’ipotesi in cui il perimetro della zona a traffico limitato territoriale coincida con i confini di una o più regioni, province o comuni, a condizione che di tale divieto sia data comunicazione con tutti i mezzi di informazione disponibili con un preavviso di almeno tre mesi.
Art. 7 (Definizioni stradali e di traffico)
L'articolo 7, lettera b), del Codice della Strada, viene modificato per consentire di limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli nei casi in cui risulti necessario, congiuntamente, nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria nonché tutelare il patrimonio culturale, tenuto conto, comunque, delle esigenze di mobilità e della tutela della produzione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi della facoltà di cui alla presente lettera, le categorie dei veicoli non soggetti alle predette limitazioni, i parametri di qualità dell’aria ai quali è subordinata l’attivazione delle limitazioni consentite della presente disposizione, nonché i livelli minimi di servizio pubblico da assicurare comunque nelle aree oggetto delle citate limitazioni.

Nella lettera d), numero 4), vengono incluse le disposizioni riguardanti la sosta e la fermata dei veicoli elettrici o alla ricarica di tali veicoli. Questo riflette l'importanza crescente della mobilità elettrica e la necessità di una regolamentazione specifica per le infrastrutture di ricarica. Al numero 5) della stessa lettera d), si fa riferimento alla sosta dei veicoli, per la salita e la discesa dei passeggeri o per il carico e lo scarico delle cose, in prossimità di stazioni ferroviarie, aeroporti, porti, capilinea del trasporto pubblico e altri luoghi di interscambio o di attrazione di flussi rilevanti, riconoscendo la necessità di facilitare il movimento di persone e merci in punti strategici.
La lettera f) è stata modificata per stabilire, previa deliberazione della giunta, fasce di sosta laterale e parcheggi nei quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma di denaro. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le modalità di riscossione del pagamento, e, in particolare, le caratteristiche, le modalità costruttive e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta, le categorie dei veicoli esentati, nonché, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i limiti massimi delle tariffe.
La lettera g) prescrive orari e riserva spazi per i veicoli di categoria N, ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'articolo 47, utilizzati per il carico e lo scarico di merci.
La lettera i-bis) consente su determinate strade a senso unico di marcia, ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, la circolazione dei velocipedi in senso opposto, attraverso la realizzazione di corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, nei soli casi in cui non sia possibile l'inserimento di piste ciclabili. Questa disposizione promuove la ciclabilità in sicurezza. La lettera i-ter) è stata ABROGATA. La lettera i-quater) istituisce la zona di attestamento ciclabile, in determinate intersezioni semaforizzate su strade con una corsia per senso di marcia e con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h e nelle quali è presente una pista ciclabile laterale, di norma a destra, o una corsia ciclabile.
Il comma 5 è stato ABROGATO.
Il comma 6 chiarisce che le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico. Tali aree sono considerate ad uso pubblico nel caso in cui l’accesso sia indiscriminato ancorché subordinato al pagamento di una tariffa o regolato da barriere o altri dispositivi mobili.
Il comma 8 precisa che qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Il comune individua con motivata determinazione la quota di aree destinate al parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo, tenuto conto dell’esigenza di garantire adeguato numero di stalli non assoggettati al pagamento, anche con limitazione temporale della durata del parcheggio. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonché per quelle definite "A" dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate.
Normative e Circolari Ministeriali Aggiornate
Il Ministero dell'Interno, insieme ad altri Ministeri e enti, produce costantemente normative e circolari per garantire l'uniforme applicazione delle leggi e per fornire chiarimenti operativi. Queste includono:
- D.M. 19.05.2017: Regolamento concernente le procedure di omologazione dei veicoli.
- D.D. 21.09.2023 (Revisioni veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t): Modifica ed integrazione del D.M. 19.05.2017, specifica per i veicoli pesanti.
- D.D. 26.10.2023 (Regime autorizzativo degli ispettori): Modifica ed integrazione del D.D. 21.09.2023, relativa alle qualifiche e all'autorizzazione degli ispettori addetti alle revisioni.
- D.D. 09.06.2025, n. 166: Ulteriori disposizioni in materia di revisione.
- D.D. 06.08.2025, n. 200: Chiarimenti su specifici adempimenti tecnici.
Le circolari ministeriali, come quelle menzionate, sono fondamentali per la loro funzione interpretativa e operativa:
- Circolare 31.11.2020 - prot. 3587: Chiarimenti sulle proroghe delle scadenze delle revisioni.
- Circolare 13.09.2021 - prot. 28227: Elenco ispettori presso le Direzioni Generali Territoriali (DGT), modificando la circolare prot. n. 20560 del 16.07.2021.
- Circolare 20.12.2022 - prot. 40000: Istituzione del Registro Unico degli Ispettori (RUI).
- Circolare 30.12.2022 - prot. 41000: Prime disposizioni in materia di RUI.
- Circolare 25.01.2023 - prot. 2000: Chiarimenti sul processo di iscrizione al RUI.
- Circolare 02.03.2023 - prot. 7127: Iscrizione al RUI del personale dipendente dell’Amministrazione.
- Circolare 08.05.2023 - prot. 15000: Ulteriori dettagli sulle procedure di iscrizione.
- Circolare 16.05.2023 - prot. 16500: Formazione e aggiornamento per gli ispettori.
- Circolare 10.08.2023 - prot. 24433: Chiarimenti in materia di veicoli ad uso speciale (sostituita dalla Circolare prot. 28000 del 04.09.2023).
- Circolare 04.09.2023 - prot. 28000: Aggiornamento sui veicoli ad uso speciale.
- Circolare 06.11.2023 - prot. 267848: Riordino delle istruzioni relative all’iscrizione al RUI nonché alle attività di accesso ai corsi di formazione iniziale (di modulo B) o di integrazione dell’abilitazione da modulo B a modulo C, alla collazione del fascicolo del candidato e dell’ispettore ed all’accesso all’esame, quali attività prodromiche all’iscrizione al RUI. Formazione di aggiornamento.
- Circolare 15.03.2024 - prot. 7894: Corsi di formazione di aggiornamento per ispettori autorizzati di centri di controllo erogati entro il 4 novembre 2023 e dunque prima della data di entrata in vigore del DM 21 settembre 2023 (GU 4.11.2023, n. 259).
- Circolare 04.07.2024 - prot. 20000: Nuove indicazioni per i centri di controllo.
- Circolare 12.12.2024 - prot. 35000: Adempimenti amministrativi e sanzionatori.
- Circolare 26.03.2025 - prot. 9000: Chiarimenti in materia di certificazione dei veicoli.
- Circolare 09.04.2025 - prot. 11030: Chiarimenti in materia di onorabilità (modifica circolare prot. n. 10000 del 20.03.2025).
- Circolare 17.04.2025 - prot. 11888: Specifiche tecniche per le attrezzature.
- Circolare 18.07.2025 - prot. 21000: Modalità operative per la revisione.
- Circolare 09.09.2025 - prot. 27000: Chiarimenti su casistiche particolari.
- Circolare 19.09.2025 - prot. 28500: Ulteriori dettagli sulle procedure di controllo.
- Nota prot. 176285 del 05.07.2024 - Direttiva 11/2024/DGTNE: Direttiva generale della Direzione Generale per la Motorizzazione.
Questi documenti, insieme alle nuove disposizioni legislative, delineano un quadro normativo complesso ma essenziale per la sicurezza stradale e la corretta gestione del parco veicoli circolante in Italia. La loro costante consultazione è indispensabile per tutti gli operatori del settore e per i cittadini.