La Circolazione dei Veicoli Immatricolati all'Estero in Italia: Normativa, Sospensioni e Innovazioni Recenti

La mobilità internazionale dei veicoli è un fenomeno in costante crescita, che solleva questioni normative complesse e in continua evoluzione. L'Italia, come molti altri Paesi, ha sviluppato un quadro giuridico volto a regolamentare la circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in Stati esteri sul proprio territorio. Questo articolo si propone di analizzare in dettaglio la normativa vigente, le sue applicazioni pratiche, le problematiche riscontrate e le recenti modifiche legislative, delineando un percorso che parte dai principi generali per arrivare alle specifiche disposizioni e alle loro implicazioni.

Fondamenti Normativi e Periodi di Circolazione Ammessi

La disciplina cardine che regola la circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero è contenuta nell'articolo 132 del Codice della Strada. Tale articolo stabilisce che, al di fuori dei casi specificamente previsti dall'articolo 93 bis, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e per i quali si sia già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine, in conformità alle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.

Questa disposizione è fondamentale poiché chiarisce la durata massima consentita per la circolazione di un veicolo straniero in Italia, basandosi sul suo certificato di immatricolazione originale e sul rispetto delle convenzioni internazionali. La giurisprudenza ha più volte confermato che la circolazione in Italia di veicoli immatricolati in Stati esteri non ricade sotto la previsione dell'art. 93, comma 7, del codice della strada, che si riferisce alla circolazione dei veicoli per i quali non sia mai stata rilasciata la carta di circolazione, ma è invece esplicitamente regolata dall’art. 132, comma 1, dello stesso codice.

Diagramma che illustra i tempi di permanenza consentiti per i veicoli immatricolati all'estero in Italia

È importante sottolineare che la cancellazione di un veicolo dal Pubblico registro del Paese di provenienza non può assumere rilievo al riguardo, poiché tale cancellazione presuppone, comunque, che l’immatricolazione sia avvenuta, con conseguente esclusione della fattispecie di cui al citato art. 93, comma 7, del codice della strada. Questo significa che anche se un veicolo è stato radiato dal registro del suo paese d'origine, se possiede ancora una valida immatricolazione estera e rispetta le altre condizioni, può circolare in Italia entro i limiti previsti.

Un caso specifico riguarda gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero, per i quali si sia adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del citato decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, di proprietà del personale straniero o dei familiari conviventi, in servizio presso organismi o basi militari internazionali aventi sede in Italia. Questi veicoli sono ammessi a circolare per la durata del mandato. Questa eccezione è pensata per facilitare la mobilità del personale internazionale operante in Italia per conto di organizzazioni o basi militari.

Le norme sulla circolazione dei veicoli stranieri impongono anche requisiti specifici per le targhe. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità da stabilire nel regolamento. La violazione di questa norma comporta sanzioni severe, poiché chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 100, commi 11 e 15. Il mancato rispetto delle disposizioni generali del comma 1, inoltre, comporta l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale.

Sfide nell'Applicazione Normativa e Soluzioni Introdotte

Nonostante la chiarezza apparente dell'articolo 132, la sua applicazione pratica ha rivelato significative difficoltà, specialmente in relazione ai veicoli immatricolati in Stati non appartenenti all'Unione Europea (UE) e in contesti di trasferimento della residenza.

La Questione della Decorrenza del Termine Annuale

Una delle principali criticità emerse riguarda l'accertamento del momento in cui inizia a decorrere il termine di un anno per la circolazione del veicolo. Nel caso di veicoli immatricolati in Stati che non appartengono all'UE, si poteva teoricamente accertare il visto di ingresso nel territorio europeo apposto sul documento di circolazione del mezzo. Tuttavia, se il veicolo è stato immatricolato nell’UE - dove esiste la libera circolazione di cose e persone - non è possibile accertare quando tale veicolo sia effettivamente entrato nel territorio italiano.

Mappa concettuale che illustra le problematiche relative alla decorrenza del termine di un anno per i veicoli stranieri

Per sopperire a questa incertezza, con circolare ministeriale del 24 ottobre 2007, si è stabilito che la decorrenza dell’anno inizia dalla data in cui il proprietario del veicolo ha acquisito la prima residenza in Italia. Questa interpretazione ha cercato di uniformare l'applicazione della norma ai casi in cui un cittadino straniero trasferisce la propria residenza in Italia, possedendo un veicolo immatricolato all'estero.

Casi Particolari e Normativa Comunitaria

Il caso di un cittadino russo proprietario di un'autovettura immatricolata in Russia, che ottiene la residenza in Italia, evidenzia ulteriori complessità. Se l'auto possiede l'omologazione CEE e viene importata in franchigia da diritti doganali, ma poi si scopre che non ha le caratteristiche EURO antinquinamento prescritte per poterla immatricolare in Italia, sorgono interrogativi sulla sua circolazione. Sebbene il bene sia "comunitarizzato" e possa rimanere nell'UE, la questione è se possa continuare a circolare con la targa russa.

In questo contesto, si ritiene applicabile la norma dell'art. 132, che ha ad oggetto ogni autoveicolo con targa estera che abbia già adempiuto alle formalità doganali. L'articolo 132 non parla di rispetto della normativa antinquinamento, quindi in questa fase tale aspetto non è rilevante. Purtroppo, non vi sono evidenti soluzioni immediate, poiché l'impossibilità di immatricolare il veicolo in Italia per poterlo poi iscrivere presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) determina il fatto che lo stesso non potrà ottenere targa italiana trascorso l'anno di cui all'art. 132.

È utile precisare che in ipotesi di importazione temporanea di veicoli immatricolati in Stati NON appartenenti all'UE, la circolazione degli stessi è consentita ai cittadini stranieri ed italiani residenti all'estero per un periodo non superiore a sei mesi l'anno. Detti veicoli non devono essere accompagnati da alcun documento di dogana e possono essere condotti dal proprietario e da un suo parente fino al terzo grado sempre residente all'estero.

Riforma del Codice della Strada e Nuove Disposizioni

Il legislatore è intervenuto più volte per adeguare la normativa alle esigenze emergenti e contrastare fenomeni illeciti come l'esterovestizione dei veicoli. La legge 1° dicembre 2018, n. 132, di conversione del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, ha apportato modifiche significative agli articoli 93, 132 e 196 del codice della strada, con effetto dal 4 dicembre 2018.

Contrasto all'Estero-vestizione e Sanzioni Aggravate

Uno degli obiettivi principali di queste modifiche è stato il contrasto al fenomeno dell'esterovestizione, ovvero l'immatricolazione fittizia di veicoli all'estero da parte di residenti in Italia. A tal fine, il D.L. 113/2018 ha inserito nel comma 1-bis dell’art. 93 del CdS il divieto per i residenti in Italia di circolare con veicoli immatricolati all’estero.

Infografica comparativa delle sanzioni prima e dopo le modifiche al Codice della Strada riguardanti i veicoli esteri

La violazione di questo divieto comporta sanzioni amministrative pecuniarie considerevoli. Il divieto comporta, ai sensi del comma 7-bis dell’art. 93, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 711 a 2.842 euro. Tale importo deve essere pagato nelle mani dell’agente accertatore, salvo versamento della cauzione, nei modi previsti dall’art. 207 del CdS. Inoltre, ai sensi dell’art. 216, l’organo accertatore della violazione ritira la carta di circolazione estera, la trasmette all’U.M.C. (Ufficio Motorizzazione Civile).

Se il veicolo non viene immatricolato in Italia o non viene richiesto il rilascio di un foglio di via e delle targhe temporanee per condurlo oltre il confine entro un termine stabilito (180 giorni dalla violazione), si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell’art. 213 del CdS. Per procedere alla circolazione del veicolo oltre il confine nazionale in assenza di nazionalizzazione, il comma 1-quater dell’art. 93 prevede che l’intestatario debba chiedere al competente U.M.C. il rilascio di un foglio di via e della relativa targa provvisoria, ai sensi dell’art. 99 del CdS, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere.

Modifiche Relative a Leasing, Locazione e Comodato

La normativa ha anche introdotto specificazioni per i veicoli concessi in leasing, locazione senza conducente o comodato a soggetti residenti in Italia. In deroga al divieto generale, il comma 1-ter dell’art. 93 stabilisce che il soggetto residente in Italia da oltre 60 giorni, conducente di un veicolo concesso in leasing, in locazione senza conducente o in comodato a un soggetto legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un’impresa costituita in un altro Stato membro dell’UE, possa continuare a circolare con tale veicolo.

A tal fine, il conducente deve custodire a bordo un documento, sottoscritto dall’intestatario e recante data certa, idoneo a dimostrare il titolo giuridico e la durata della disponibilità del veicolo. La violazione di queste disposizioni comporta sanzioni: ai sensi del comma 7-ter, la sanzione del pagamento di una somma da 250 a 998 euro, che deve avvenire nelle mani dell’agente accertatore, salvo cauzione. Contestualmente, l’organo accertatore prescrive a verbale l’obbligo di esibizione del documento entro 30 giorni. In caso di mancata esibizione del documento, si applica la sanzione prevista dall’art. 94 c.d.s. (trasgressione ai documenti di circolazione).

Recentemente, il Tribunale di Roma, con ordinanza 31/8/2020, ha sollevato dubbi sulla razionalità di tale previsione, definendola "di oggettiva irrazionalità, sottoponendo a trattamento diverso condotte sostanzialmente analoghe e giungendo a sanzionare condotte pienamente lecite e meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento", ipotizzando la contrarietà della previsione all’art. 3 della Costituzione.

L'Introduzione del REVE: Registrazione dei Veicoli Esteri

Un'innovazione normativa di rilievo, entrata in vigore il 21 marzo 2022, è l'obbligo di registrazione al REVE (Pubblico Registro dei Veicoli Esteri) per i veicoli immatricolati all'estero. Questa modifica, introdotta dalla Legge n. 238 del 23 dicembre 2021, mira a migliorare la tracciabilità e il controllo dei veicoli stranieri in circolazione sul territorio nazionale.

Chi Deve Registrarsi al REVE e Come

L'obbligo di registrazione al REVE è in vigore per le seguenti categorie:

  • Cittadini italiani e stranieri residenti in Italia che dispongono di veicoli intestati a persone fisiche o giuridiche con residenza/sede in uno Stato estero per un periodo superiore a 30 giorni.
  • Lavoratori transfrontalieri subordinati o autonomi che posseggono un veicolo immatricolato all'estero, entro 60 giorni dall’acquisto del mezzo.

Termini per la registrazione dei veicoli:

  • I cittadini stranieri dovranno immatricolare in Italia i veicoli con targa estera di loro proprietà entro 3 mesi dall’ottenimento della residenza.
  • I cittadini residenti all’estero potranno circolare con targa estera per un massimo di 1 anno.
  • I cittadini stranieri residenti e intestatari di contratti di leasing, noleggio, comodato ecc. dovranno portare a bordo del veicolo un documento sottoscritto dall’intestatario che attesti la titolarità di tale contratto e il tempo di utilizzo del veicolo.

Le registrazioni al REVE possono essere effettuate, previa prenotazione, presso gli sportelli degli Uffici PRA (Pubblico Registro Automobilistico), oppure online tramite lo Sportello Telematico dell’Automobilista. Al termine della registrazione verrà rilasciata un’attestazione contenente la targa estera, il codice identificativo del veicolo e un codice di verifica.

Pratiche registrate al REVE: È richiesta l’annotazione al REVE per le seguenti pratiche:

  • Registrazione del veicolo.
  • Cancellazione per fine disponibilità.
  • Variazione indirizzo di residenza o sede.
  • Proroga utilizzo veicolo.

Sono esentati da questo obbligo alcune categorie, tra cui il personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all’estero e i residenti nel comune di Campione d’Italia.

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Questioni Assicurative e Doganali

Un veicolo straniero in circolazione in Italia deve essere coperto da idonea assicurazione. In caso di incidente stradale in cui è coinvolto un veicolo con targa straniera, le forze dell’ordine eventualmente intervenute trasmetteranno i dati relativi al sinistro all’Ufficio Centrale Italiano (UCI). L'UCI è l'Ufficio Nazionale di Assicurazione per l'Italia per i veicoli in circolazione internazionale e gestisce le pratiche di risarcimento relative ad incidenti stradali verificatisi sul territorio nazionale da veicoli immatricolati in Stati Esteri.

Sotto il profilo doganale, la normativa si coordina con quella fiscale. Le disposizioni relative all'IVA, ad esempio, prevedono che l'agevolazione della sospensione di imposta di cui fruisce l'importatore abituale ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è temporanea e necessariamente si riflette su chi acquista il bene introdotto in via agevolata, facendo in qualche modo rientrare anche l'acquirente nell'ambito della normativa doganale. Ciò si verifica poiché la temporaneità dell'agevolazione lo rende debitore dell'IVA sospesa, una volta scaduto il termine previsto.

In particolare, per l'acquisto di un mezzo di trasporto, le disposizioni fiscali vanno coordinate con l'art. 132, comma 1, del codice della strada e con l'art. 38 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331. Quest'ultimo definisce come acquisti intracomunitari assoggettabili all'imposta quelli "a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi", anche se non effettuati nell'esercizio di imprese, arti o professioni. Questo implica un'estensione del concetto di acquisto intracomunitario in capo a soggetti non agenti nell'esercizio di impresa, arte o professione, ma soltanto se l'acquisto riguardi mezzi di trasporto "nuovi". L'acquisto di un mezzo "usato" da parte del privato consumatore sconta l'imposta nello Stato membro di origine, per cui il relativo prezzo in Italia ingloba l'IVA scontata nel Paese d'origine, escludendo una doppia imposizione.

Evoluzione Normativa e Ulteriori Riflessioni

La continua evoluzione legislativa, con interventi puntuali e riforme organiche, dimostra la complessità intrinseca della materia. Sebbene l'intenzione sia quella di fornire un quadro chiaro e univoco, le sfumature interpretative e le specificità dei singoli casi possono generare incertezze.

La recente introduzione del REVE rappresenta un passo significativo verso una maggiore trasparenza e controllo. Tuttavia, l'interazione tra le norme comunitarie, quelle nazionali e le convenzioni internazionali richiede un'analisi costante per garantire la piena conformità e facilitare la circolazione dei veicoli nel rispetto della sicurezza stradale e degli obblighi fiscali. La disciplina dei veicoli stranieri in Italia, quindi, è un campo dinamico, che riflette le sfide della mobilità transnazionale nell'era moderna.

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