La crescente complessità del mercato automobilistico internazionale, unita alla necessità di contrastare frodi e riciclaggio di veicoli rubati, ha portato all'introduzione di strumenti di verifica sempre più sofisticati. Tra questi, il codice antifalsificazione emerge come un elemento cruciale per garantire la tracciabilità e la legittimità dei veicoli, in particolare quelli di provenienza estera. Sebbene molti automobilisti ne vengano a conoscenza solo in occasione di una vendita o di una contestazione, comprenderne la funzione e l'applicazione è fondamentale per la sicurezza e la conformità.

Il Codice Antifalsificazione nelle Revisioni Auto
Il codice antifalsificazione della revisione auto rappresenta un identificativo univoco, associato a ogni operazione di revisione registrata nei sistemi della Motorizzazione. La sua funzione principale è quella di collegare in maniera inequivocabile il veicolo, la data, l'esito del controllo tecnico con l'etichetta autoadesiva apposta sulla carta di circolazione e con il certificato di revisione rilasciato al proprietario.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha sottolineato che l'applicazione dell'etichetta contenente il codice antifalsificazione è parte integrante del servizio di revisione periodica. Questa disposizione trova fondamento nell'allegato sugli standard di qualità dedicato alla revisione dei veicoli, che richiama l'articolo 80 del Codice della Strada e l'aggiornamento della carta di circolazione tramite contrassegno identificativo, come specificato nell'allegato 2 al decreto sugli standard di qualità.
Un decreto ministeriale, come il MIT prot. 40 del 16 febbraio 2022, dedicato alla revisione veicoli, prevede espressamente che, al termine delle operazioni, sia l'officina che l'Ufficio della Motorizzazione Civile stampino e appongano sulla carta di circolazione un'etichetta autoadesiva provvista di codice antifalsificazione per attestare l'esito della revisione. Il codice antifalsificazione si trova, quindi, in due posizioni principali:
- Sull'etichetta autoadesiva: Applicata sul retro della carta di circolazione dopo la revisione, dove è riportato insieme ad altre informazioni quali la data del controllo, l'esito e, nei modelli più recenti, anche il chilometraggio rilevato. Un documento del MIT dedicato ai quesiti per gli ispettori tecnici precisa che l'attestato di revisione non può essere stampato su qualsiasi tipo di etichetta, poiché l'operazione è univocamente individuata anche dal codice antifalsificazione e richiede supporti conformi alle specifiche tecniche, come chiarito nell'allegato al decreto 520.
- Sul certificato di revisione: Rilasciato al proprietario del veicolo. Una scheda informativa dedicata alla revisione periodica dei veicoli spiega che l'esito del controllo è attestato tramite aggiornamento della carta di circolazione secondo le modalità previste dall'articolo 80 del Codice della Strada, che includono il contrassegno con codice antifalsificazione e la documentazione associata, come indicato nella scheda MIT sulla revisione periodica.
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Utilizzo e Verifica del Codice Antifalsificazione
Il codice antifalsificazione è uno strumento prezioso per il proprietario del veicolo, consentendo di verificare la coerenza di una revisione che appare sospetta. Situazioni come un chilometraggio anomalo o dubbi sull'affidabilità dell'officina possono essere chiariti tramite un controllo accurato.
Il primo livello di verifica consiste nel confrontare il codice riportato sull'etichetta del libretto con quello presente sul certificato di revisione. Una mancata coincidenza tra i due codici è un chiaro segnale di possibile irregolarità.
Un secondo livello di verifica riguarda la corrispondenza tra il codice antifalsificazione, il numero di telaio e i dati registrati nei sistemi della Motorizzazione. Un decreto pubblicato sul Portale dell'Automobilista, ad esempio, prevede che per i veicoli nuovi mai immessi in circolazione e muniti di codice antifalsificazione, la revisione possa essere effettuata solo se il codice risulta già associato al numero di telaio nel sistema informativo della Motorizzazione, come stabilito dal decreto MIT registro decreti U.0000581 del 17 dicembre 2025.

Per chi sta valutando l'acquisto di un'auto usata, il codice antifalsificazione è uno degli elementi da incrociare con la cronologia delle revisioni e con i dati di immatricolazione. Una buona pratica prevede di verificare l'anno di prima immatricolazione e la sequenza dei controlli tecnici, confrontando date e chilometraggi con quanto riportato sui documenti del veicolo e sui sistemi ufficiali, ad esempio partendo dalla verifica dell'anno di immatricolazione tramite targa e libretto.
Se il codice antifalsificazione non risulta valido, non coincide tra tagliando e verbale, o presenta incongruenze rispetto ai dati del veicolo, è fondamentale non sottovalutare il problema. Quando i dubbi persistono, è consigliabile rivolgersi agli uffici della Motorizzazione Civile o alle forze di polizia stradale, che possono verificare nei sistemi informatici la corrispondenza tra codice antifalsificazione, numero di telaio, targa e dati della revisione.
Un articolo dedicato al certificato di revisione come strumento antifrode sottolinea proprio il ruolo del codice antifalsificazione nel contrastare manomissioni dei chilometraggi e irregolarità nelle attestazioni, evidenziando l'importanza di controlli incrociati in caso di sospetti, come spiegato da ASAPS sul certificato di revisione.
Dal punto di vista del proprietario, è utile conservare sempre una copia dei certificati di revisione e fotografare l'etichetta sul libretto subito dopo l'applicazione, in modo da avere una prova immediata del codice e dei dati riportati. Questo materiale può facilitare la ricostruzione dei fatti in caso di future discrepanze.
Il Ruolo del Codice Antifalsificazione nei Veicoli di Provenienza Estera
La problematica del riciclaggio di autoveicoli rubati ha portato all'implementazione di una nuova procedura informatizzata di sicurezza a livello europeo, incentrata sulla creazione di codici antifalsificazione. Questa iniziativa, sviluppata in collaborazione con le case costruttrici di veicoli, mira a contrastare efficacemente questo fenomeno, garantendo maggiore tracciabilità e sicurezza nella gestione dei veicoli.
Il cuore della nuova procedura risiede nell'accoppiamento dei codici antifalsificazione con i veicoli da immatricolare. Questo processo prevede la ricezione dei codici dal Centro Elaborazione Dati (CED). Ogni casa produttrice riceve un codice unico antifalsificazione dal CED.
Per i veicoli che provengono da altri stati membri dell'Unione Europea, il codice antifalsificazione è rilasciato alle filiali delle case costruttrici estere e ai mandatari unici ed esclusivi delle case costruttrici. Questo processo è fondamentale per garantire che ogni veicolo immatricolato nel territorio dell'UE sia tracciabile e conforme alle normative di sicurezza.
Inoltre, il codice antifalsificazione viene rilasciato esclusivamente alle filiali delle case costruttrici stabilite in Italia e iscritte nel registro delle imprese (Art. 2508 del Codice Civile) o appartenenti a case costruttrici costituite in altri stati dell'UE.
I veicoli provenienti da altri stati dell'Unione Europea, privi di codice antifalsificazione, devono seguire specifiche procedure di nazionalizzazione, anche se dotati di codice di immatricolazione OE/OA (per veicoli di categoria M1 ed L) o accompagnati da una dichiarazione di conformità nazionale. L'introduzione di questa procedura informatizzata di sicurezza rappresenta un passo significativo nella lotta contro il riciclaggio di autoveicoli rubati. Attraverso un sistema di tracciabilità rigoroso e l'obbligo di accoppiamento dei codici antifalsificazione, si mira a ridurre drasticamente le possibilità di reimmatricolazione di veicoli rubati.

Immatricolazione e Obblighi IVA per Veicoli Comunitari
L'Agenzia delle Entrate e il Dipartimento per i trasporti terrestri del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno emanato circolari per sciogliere i dubbi interpretativi in materia di importazioni di automobili. In particolare, il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 25 ottobre 2007 ha introdotto controlli specifici in caso di acquisto intracomunitario di autoveicoli.
Con la circolare n. 3/E, l'Agenzia ribadisce che i veicoli dotati di codice di antifalsificazione sono esclusi dalla disposizione antifrode e possono essere immatricolati senza l'abilitazione all'immatricolazione e senza il versamento dell'IVA con il modello "F24 IVA auto UE".
Nel caso in cui il CED della direzione generale per la Motorizzazione non abbia ancora rilasciato il codice antifalsificazione, fino al 30 giugno 2009 è stato possibile optare per l'autocertificazione, utilizzando modelli allegati alle circolari. Dopo tale data, in assenza del rilascio del codice, è stato necessario attestare l'avvenuto assolvimento dell'IVA relativa alla prima cessione interna. Pertanto, fino al 30 giugno 2009, le filiali delle case costruttrici estere potevano immatricolare gli autoveicoli anche senza il codice di antifalsificazione, purché venisse prodotta una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attestasse la presentazione della richiesta del codice e lo status di filiale di casa costruttrice estera. È importante notare che il codice di antifalsificazione non può essere sostituito dal codice di immatricolazione OE/OA oppure dalla dichiarazione di conformità, che non esonerano dall'obbligo di attestare il versamento IVA tramite il modello "F24 auto UE".
L'Agenzia precisa che l'obbligo di versamento dell'IVA, al fine di procedere all'immatricolazione dei veicoli di provenienza comunitaria, sorge solo in presenza di cessione interna degli stessi. La circolare in oggetto risolve alcune importanti problematiche riguardanti il meccanismo operativo della disposizione antifrode introdotta dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito in legge n. 286/2006. Si tratta, in particolare, dell'obbligo di versamento dell'IVA al fine di procedere all'immatricolazione o successiva voltura di veicoli oggetto di acquisto intracomunitario: l'acquirente nazionale è tenuto al versamento dell'IVA, in occasione della prima cessione interna, tramite uno specifico F24 recante l'indicazione, per ciascun veicolo, del numero di telaio e del tipo di veicolo.
Questa norma ha la finalità di contrastare le frodi nel settore del commercio dei mezzi di trasporto, acquistati da paesi comunitari e rivenduti in Italia. Si innesta sulla già vigente disciplina delle immatricolazioni di veicoli di provenienza comunitaria (istituita con il decreto 8 giugno 2005 e prevista dall'articolo 1, comma 379, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004), allo scopo di mantenere una tracciabilità dei veicoli nelle varie fasi della commercializzazione, in cui è previsto l'obbligo di dichiarazione telematica di acquisto intracomunitario come condizione necessaria all'immatricolazione.
Con provvedimenti del 25 ottobre 2007, è stato approvato il modello "F24 IVA immatricolazione auto UE", con il quale effettuare il versamento della relativa IVA ed indicare, nel modello stesso, il tipo di veicolo ed il numero di telaio, creando così una corrispondenza tra l'IVA versata e l'operazione di vendita relativa al singolo veicolo.
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Adempimenti e Dati nel Modello F24 Auto UE
Per rendere possibile l'immatricolazione dei veicoli di provenienza intracomunitaria, è necessario che risultino acquisiti i dati dei versamenti dell'IVA, validati dall'Agenzia delle Entrate. La validazione consiste nell'abbinamento dei dati indicati dal contribuente nel modello "F24 Auto UE" con quelli acquisiti dall'Ufficio della Motorizzazione civile, in forza dell'obbligo di dichiarazione telematica di acquisto intracomunitario. Questa procedura, che prevede il riscontro tra il numero di telaio e il relativo versamento dell'IVA dovuta, si applica ai veicoli la cui dichiarazione telematica di acquisto intracomunitario agli uffici del Dipartimento dei Trasporti terrestri è stata effettuata a decorrere dal 3 dicembre 2007.
Il modello di versamento F24 Auto UE deve essere utilizzato per il versamento dell'IVA da assolvere in occasione della prima cessione interna del veicolo, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso. Con riferimento a ciascun veicolo, sia nuovo che usato, occorre indicare:
- Ammontare dell'IVA dovuta: Relativamente alla prima cessione interna, l'importo deve riferirsi alla base imponibile della fattura relativa alla prima cessione interna (al netto dei centesimi di euro) ovvero al prezzo di vendita determinato ai sensi dell'art. 14, comma 3, DPR 633/72 (cioè, il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione).
- Tipo di veicolo: "A" se autoveicolo; "M" se motoveicolo; "R" se rimorchio.
- Numero di telaio.
Questi dati assicurano il collegamento univoco tra l'IVA versata e la relativa operazione di vendita. Il sistema centrale che gestisce i versamenti effettuati con il modello F24 Auto UE, controlla in automatico l'ammontare del versamento eseguito, considerandolo in ogni caso congruo se di importo pari al 20% dell'imponibile della fattura presente nei dati acquisiti e trasmessi dal CED. In caso di errore nell'indicazione del numero di telaio, la correzione può avvenire unicamente da parte dell'Agenzia delle Entrate. L'esito positivo del riscontro è trasmesso direttamente agli uffici del Dipartimento dei Trasporti terrestri per procedere all'immatricolazione, e il contribuente può visualizzare tale esito nel "Cassetto fiscale".
Il versamento dell'IVA relativa ai beni in esame va effettuato entro gli ordinari termini previsti per la liquidazione periodica e comunque entro il nono giorno lavorativo antecedente la richiesta di immatricolazione del veicolo. I versamenti effettuati attraverso lo specifico mod. F24 Auto UE vanno comunque inseriti nella liquidazione IVA del periodo in cui è effettuata la cessione, indipendentemente dal fatto che l'IVA relativa sia stata versata autonomamente.
Importazioni e Omologazione Europea: La Lettera K
Si sente sempre più spesso parlare di veicoli di importazione "bloccati" dalla Motorizzazione in fase di nazionalizzazione, a causa della mancanza dell'omologazione europea alla lettera K (o punto K) della Carta di Circolazione estera. Se un veicolo proveniente da un Paese Extra-UE viene prima reimmatricolato in un altro Paese UE, non è detto che poi possa essere importato in Italia senza problemi.

Il Principio Generale e Le Deroghe in Europa
Tutti i veicoli vengono prodotti all'origine dalla casa costruttrice in base alle caratteristiche rispondenti alle normative in vigore nel mercato cui sono destinati. Di conseguenza, i veicoli destinati al mercato europeo dovranno rispondere alle direttive CE, quelli destinati al mercato americano alle direttive americane, e così via. Purtroppo, le direttive non corrispondono (tra mercati differenti) e non esiste una tabella di equipollenza generale.
Il principio generale europeo, basato sul Regolamento (UE) 2018/858, sancisce che un veicolo proveniente da un Paese Extra-UE, per poter essere immatricolato in Europa, debba rispondere alle normative CE in vigore al momento della richiesta di immatricolazione in Europa.
Tuttavia, un Paese UE può decidere di approvare l'immatricolazione di un veicolo (proveniente da un Paese Extra-UE) in deroga alle prescrizioni del Regolamento (UE) 2018/858, rilasciando un'omologazione individuale nazionale. Questa omologazione prevede l'individuazione di tutte le prescrizioni tecniche alternative atte a costituire azioni compensative valutate ammissibili dall'autorità di omologazione estera per la circolazione nel proprio territorio nazionale. È importante richiamare quanto previsto dall'art. 45 del Regolamento UE 2018/858 e dall'art. 24 della Direttiva 2007/46/CE: "La validità di un’omologazione individuale nazionale è limitata al territorio dello Stato membro che l’ha rilasciata."
Fino al 2023 in Italia, l'interpretazione delle varie circolari riguardanti questo argomento aveva generato non poche difformità procedurali nelle diverse Motorizzazioni d'Italia, portando alla "migrazione" delle pratiche verso le province più "virtuose" che adottavano il principio secondo cui "se il veicolo aveva ottenuto un'immatricolazione in altro Paese UE, si poteva procedere alla immatricolazione in Italia ricopiando i dati già presenti nella Carta di Circolazione estera". Questo principio non trovava riscontro letterale in nessuna circolare esistente, e indagini per presunte irregolarità hanno portato a diverse modifiche procedurali.
Le nuove circolari ministeriali prot. n. 9716 del 23/03/2023 e prot. n. 16524 del 29/05/2023 hanno cercato di mettere ordine in questo caos interpretativo, apportando significative modificazioni nelle procedure di nazionalizzazione dei veicoli. In particolare, l'innovazione più rilevante si individua nel punto 1.2.5 delle circolari, che prevede il coinvolgimento dei C.P.A. (Centri Prova Autoveicoli) quando dalla documentazione prodotta, alla lettera K della carta di circolazione estera, non compare alcun codice di omologazione riconducibile a procedure di omologazione valide senza restrizione in tutti gli Stati UE.
I Codici Armonizzati e la Lettera K
La Direttiva 1999/37/CE del 29 aprile 1999 stabilisce che la Parte I della Carta di Circolazione di ogni Paese UE deve contenere un numero minimo di dati, preceduti dai corrispondenti codici comunitari armonizzati. Tra questi, la lettera (K) identifica il numero di omologazione. Alla lettera K potremmo trovare annotata:
- Un'omologazione globale EUROPEA (es: ex*2018/858*xxxx*xx).
- Un'omologazione individuale nella forma di: un numero identificativo per il veicolo interessato (di cui alla previgente dir. n. 2007/46/CE), un codice di omologazione individuale UE ai sensi del Regolamento UE n. 858/2018 (es: ex*IV18/858*xxxx*xx), un codice di omologazione individuale NAZIONALE ai sensi del Regolamento UE n. 858/2018 (es: ex*NIV18/858*xxxx*xx) rilasciata da un altro Stato UE.
- NULLA, ossia la lettera K è vuota.
Per i veicoli prodotti per il mercato europeo, di solito alla lettera K è riportata l'omologazione globale europea assegnata al veicolo. Quando alla lettera K è indicata un'omologazione europea corrispondente a uno dei formati indicati nelle tabelle di riferimento, si può richiedere il COC e procedere tranquillamente alla nazionalizzazione in Italia sulla base della documentazione standard. La lettera "e" è apposta dal costruttore una volta che l'ente omologatore abbia concesso l'omologazione. Successivamente alla lettera "e" sono identificate altre informazioni codificate che designano un numero (Codice Nazione nella quale è stato omologato il veicolo), riferimenti alla norma, numero di omologazione, e altro.
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La Targhetta Omologativa
Un altro modo di verificare se un veicolo è dotato dell'Omologazione Europea (oltre a leggere la lettera K nella carta di circolazione estera) è quello di cercare nel veicolo la Targhetta di omologazione (chiamata anche Targhetta VIN). Questa può essere una placchetta metallica (avvitata o rivettata alla lamiera) oppure un'etichetta adesiva (applicata nel vano motore o nel battente di una portiera).

Quando la Lettera K è Vuota
Quando la lettera K è vuota, è necessario indagare il motivo di tale mancanza:
- Errore di mancata trascrizione: Se la lettera K è vuota per un errore di mancata trascrizione da parte dello Stato estero (ma il veicolo è invece coperto da omologazione europea), deve essere ammessa la nazionalizzazione, ma sarà sempre necessario richiedere e allegare il COC o la Scheda Tecnica che possa certificare l'omologazione europea associata al Telaio e la corretta compilazione della CC/DU italiana.
- Veicolo prodotto prima dell'obbligo di omologazione europea: Se la lettera K è vuota perché il veicolo è stato fabbricato prima dell'entrata in vigore dell'obbligo dell'omologazione europea, ma il veicolo era stato comunque prodotto per il mercato europeo, deve essere ammessa la nazionalizzazione, ma è sempre necessario richiedere e allegare la Scheda Tecnica che possa certificare la rispondenza alle normative europee dell'epoca e la corretta compilazione della CC/DU italiana.
- Veicolo nato per un mercato Extra-UE: Se la lettera K è vuota perché il veicolo è nato per un mercato Extra-UE ed è stato successivamente immatricolato in un Paese UE in deroga alle prescrizioni del Regolamento (UE) 2018/858, rilasciando un'omologazione individuale nazionale, non si può procedere alla nazionalizzazione in Italia. Oppure, è necessario far annotare dallo Stato estero (alla lettera K, o nelle righe descrittive, della Carta di Circolazione estera) il codice di omologazione individuale NAZIONALE rilasciato.
Omologazione Individuale
Nel caso in cui il veicolo risulti coperto da omologazione individuale ai sensi della Direttiva n. 2007/46/CE oppure del Regolamento n. 858/2018 può essere presente:
- Un numero identificativo per il veicolo interessato (di cui alla previgente dir. n. 2007/46/CE).
- Un'omologazione individuale UE ai sensi del Regolamento UE n. 858/2018 (es: ex*IV18/858*xxxx*xx).
- Un'omologazione individuale NAZIONALE ai sensi del Regolamento UE n. 858/2018 (es: ex*NIV18/858*xxxx*xx) rilasciata da un altro Stato UE.
Quando alla lettera K è presente un codice di omologazione individuale UE (di cui al Regolamento UE n. 858/2018 art. 44), in linea generale, è ammessa la nazionalizzazione del veicolo direttamente tramite la Motorizzazione, senza ulteriori adempimenti, sulla base dell'accertata regolarità tecnico-amministrativa della documentazione presentata. L'omologazione individuale UE consente l'immissione del veicolo in ogni Stato UE.
Al contrario, quando alla lettera K è presente un codice di omologazione individuale NAZIONALE (di cui al Regolamento UE n. 858/2018 art. 45) rilasciata (in deroga) da un altro Stato UE, in linea generale, la validità di tale omologazione è limitata al solo territorio dello Stato UE che l'ha rilasciata. Di conseguenza, per immatricolare in Italia un veicolo con un'omologazione individuale nazionale rilasciata da un altro Stato membro, lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione deve fornire una dichiarazione recante le prescrizioni tecniche in base alle quali il veicolo è stato omologato.