L'acquisto di un autoveicolo, sia nuovo che usato, è un investimento significativo e, quando avviene a distanza, presenta specifici aspetti normativi a tutela del consumatore. Il Codice del Consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206), che raccoglie le principali disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori e regola i rapporti tra questi ultimi e i professionisti, è lo strumento normativo fondamentale per comprendere diritti e obblighi reciproci, specialmente nel contesto dei contratti a distanza. Questo quadro normativo, adottato in attuazione della legislazione europea, mira a garantire trasparenza, equità e protezione per l'acquirente, eliminando zone d'ombra che in passato potevano favorire pratiche commerciali scorrette.

La Nozione di Contratto a Distanza nel Codice del Consumo
Il Codice del Consumo definisce in modo preciso cosa si intende per contratto a distanza. Nello specifico, l'articolo 45, comma 1, lettera g, stabilisce che è un "qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso". Questa definizione è cruciale perché traccia i confini dell'applicazione della normativa a tutela del consumatore.
A tal fine, per "consumatore" si intende la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, mentre il "professionista" è la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario. È fondamentale sottolineare che gli acquirenti a distanza professionali (imprenditori, lavoratori autonomi, professionisti, titolari di Partita IVA) non godono della disciplina di maggior tutela che il Codice del Consumo appresta in favore dei consumatori, e in particolare, non beneficiano del diritto di recesso. Rientrano, invece, nel campo d'applicazione della disciplina sui contratti a distanza quelli aventi per oggetto l'acquisto di beni e/o servizi e la fornitura di acqua, gas ed elettricità o teleriscaldamento.
Esclusioni per i Consumatori nei Contratti a Distanza
Non tutte le transazioni a distanza beneficiano delle disposizioni di maggior favore per i consumatori. L'articolo 47 del Codice del Consumo elenca una serie di esclusioni. Queste includono, a titolo esemplificativo, i servizi sociali, i servizi di assistenza sanitaria (compresa la fornitura di medicinali e dispositivi medici), le attività di azzardo, i servizi finanziari, i contratti aventi ad oggetto la creazione di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti su beni immobili, i contratti per la costruzione di nuovi edifici e per la locazione di alloggi a scopo residenziale. Sono esclusi anche i viaggi, le vacanze e i circuiti "tutto compreso" (pacchetti viaggio), che sono comunque disciplinati dal Codice del Turismo, e i contratti di multiproprietà. Altre esclusioni riguardano i contratti stipulati con l'intervento di un pubblico ufficiale tenuto per legge a garantire che il consumatore assuma una decisione ponderata, la fornitura di alimenti o altri beni destinati al consumo corrente nella famiglia e forniti fisicamente da un professionista in giri frequenti e regolari al domicilio, il trasporto passeggeri, i contratti conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati, e i contratti conclusi con operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici a pagamento o per l'utilizzo di un solo collegamento tramite telefono, internet o fax, stabilito dal consumatore.
Obblighi Informativi del Venditore nei Contratti a Distanza
Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da una relativa offerta, il professionista è tenuto a fornirgli, in maniera chiara e comprensibile, una serie di informazioni fondamentali. Queste sono elencate dettagliatamente nell'articolo 49 del Codice del Consumo e comprendono, ma non si limitano a: le caratteristiche principali dei beni o servizi, l'identità del professionista (e il suo indirizzo geografico), il prezzo totale dei beni o servizi (comprensivo di imposte, spese aggiuntive di spedizione, consegna, o postali), le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi, e il trattamento dei reclami da parte del professionista.
È altresì obbligatorio informare il consumatore dell'esistenza del diritto di recesso, delle condizioni, dei termini e delle procedure per esercitarlo, nonché del modulo tipo di recesso, e, se del caso, del fatto che il consumatore dovrà sostenere il costo della restituzione dei beni in caso di recesso. Nel caso in cui il diritto di recesso sia escluso, il venditore deve informare il consumatore di questa circostanza. Inoltre, deve essere fornito un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni, l'esistenza e le condizioni dell'assistenza postvendita al consumatore, dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali.
Ulteriori informazioni obbligatorie riguardano l'esistenza di codici di condotta pertinenti, la durata del contratto o le condizioni per recedere in caso di contratto a tempo indeterminato o a rinnovo automatico, la durata minima degli obblighi del consumatore, l'esistenza e le condizioni di depositi o altre garanzie finanziarie richieste dal professionista, la funzionalità di eventuali contenuti digitali e la loro interoperabilità, e la possibilità di servirsi di un meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso. Tutte le informazioni obbligatorie sopra elencate formano parte integrante del contratto di vendita a distanza e possono essere modificate solo con accordo espresso delle parti. Se il venditore omette di fornire le informazioni relative a condizioni, termini e procedure per esercitare il diritto di recesso, il periodo di recesso si protragga per un anno dopo la fine del periodo di recesso iniziale (14 giorni dalla consegna).
Requisiti Formali per i Contratti a Distanza
L'articolo 51 del Codice del Consumo detta i requisiti formali per i contratti a distanza. Il venditore professionista deve fornire o mettere a disposizione del consumatore le informazioni obbligatorie con modalità appropriate rispetto al mezzo di comunicazione a distanza impiegato, utilizzando un linguaggio semplice e comprensibile. Se tali informazioni sono fornite su un supporto durevole, devono essere leggibili. In tutti i casi di contratti conclusi a distanza, il venditore deve fornire al consumatore la conferma del contratto su un mezzo durevole, entro un termine ragionevole dopo la conclusione dello stesso e al più tardi al momento della consegna dei beni oppure prima che l'esecuzione del servizio abbia inizio. Tale conferma deve comprendere tutte le informazioni precontrattuali obbligatorie.
Contratti Online su Siti E-commerce
Nei contratti conclusi online sui siti di e-commerce, le condizioni generali di contratto vengono normalmente accettate cliccando su appositi flag collegati a rispettivi link, dai quali è possibile scaricare, salvare e/o stampare le condizioni stesse. È cruciale che il venditore comunichi al consumatore, prima che inoltri l'ordine, in modo chiaro ed evidente, le informazioni relative alle caratteristiche principali dei beni o servizi, il prezzo totale (comprensivo di imposte) e le eventuali spese/costi aggiuntivi, la durata del contratto e le condizioni di recesso. Il venditore professionista è tenuto a garantire che, al momento di inoltrare l'ordine, il consumatore riconosca espressamente che l'ordine implica l'obbligo di pagare. Se l'inoltro dell'ordine implica di azionare un pulsante o una funzione analoga, il pulsante o la funzione analoga devono riportare in modo facilmente leggibile soltanto le parole "ordine con obbligo di pagare" o una formulazione corrispondente inequivocabile. In caso di mancato rispetto di queste prescrizioni, il consumatore non è vincolato dal contratto o dall'ordine, che pertanto saranno invalidi.
I siti di e-commerce devono altresì indicare in modo chiaro e leggibile, al più tardi all'inizio della procedura di ordinazione, eventuali restrizioni relative alla consegna nonché i mezzi di pagamento accettati. Il venditore, senza ingiustificato ritardo e per via telematica, deve rilasciare ricevuta dell'ordine contenente un riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto, le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio e l'indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi di pagamento, del recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili.

Contratti Telefonici
Nel caso di contratti conclusi per telefono, qualora siano i venditori a contattare i consumatori (attività di televendita), all'inizio della conversazione deve essere rivelata l'identità del venditore o del soggetto per conto del quale opera, nonché lo scopo commerciale della chiamata. In tutti i casi di contratti conclusi per telefono, le informazioni obbligatorie possono essere fornite a voce dal venditore, che è tuttavia obbligato a confermare l'offerta al consumatore, il quale rimane vincolato solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto (eventualmente anche con firma elettronica).
Il Diritto di Recesso: Un Pilastro della Tutela del Consumatore
Tra le principali misure previste dal Codice del Consumo a tutela dei consumatori nei contratti a distanza vi è il diritto di recesso, sancito dagli articoli 52 e seguenti. Questo diritto consente ai consumatori di recedere dal contratto, senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli espressamente previsti (ad esempio, quelli di restituzione del bene o quelli per il diminuito valore conseguente all'eventuale utilizzo), entro un termine di 14 giorni (il cosiddetto periodo di ripensamento). Questo lasso di tempo offre al consumatore la possibilità di valutare più attentamente la propria decisione d'acquisto.
Per gli acquisti di autoveicoli online, il diritto di recesso si applica a condizione che l'autoveicolo non presenti danni o effetti di usura non riparabili o comunque tali da ridurre sensibilmente il valore di mercato, e che non abbia subito riparazioni a seguito di danni. Il diritto di recesso è correttamente esercitato se la relativa notifica viene inviata prima della scadenza del periodo di 14 giorni e l'autoveicolo è restituito al concessionario, entro 14 giorni dalla data di spedizione della comunicazione di recesso, integro e completo di tutte le sue parti, inclusi i documenti e gli accessori. I costi per la restituzione dell'autoveicolo sono a carico dell'acquirente.
In caso di recesso per autoveicoli nuovi (prima immatricolazione a favore del consumatore), il concessionario rimborserà il prezzo dell'autoveicolo al netto della tassa IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione), e il consumatore sarà tenuto a sottoscrivere un atto di vendita in favore del concessionario, sostenendo i costi per il trasferimento della proprietà. Per autoveicoli a km zero e usati, il concessionario rimborserà il prezzo dell'autoveicolo compresi i costi dei servizi obbligatori per eseguire il trasferimento di proprietà solo se tali costi non siano già stati sostenuti. Qualora le formalità per il trasferimento di titolarità dell'autoveicolo a km zero o usato siano già state effettuate presso il PRA, il consumatore sarà tenuto a sottoscrivere un atto di vendita in favore del concessionario. Il concessionario provvederà a effettuare i rimborsi entro 14 giorni dal giorno in cui riceve la comunicazione di esercizio del diritto di recesso.
Se il venditore non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il termine per esercitare tale diritto scade 12 mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale. Inoltre, il consumatore non potrà essere considerato responsabile per l'eventuale diminuzione del valore dei beni a seguito di utilizzo non consentito, nel caso in cui il venditore abbia omesso di informarlo del suo diritto di recesso.
Obblighi del Venditore in Caso di Recesso
In caso di esercizio del diritto di recesso, il venditore ha specifici obblighi. Secondo l'articolo 56 del Codice del Consumo, il professionista rimborsa tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore, eventualmente comprensivi delle spese di consegna, senza indebito ritardo e comunque entro 14 giorni dal giorno in cui è informato della decisione del consumatore di recedere dal contratto. Il rimborso deve essere effettuato utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato dal consumatore per la transazione iniziale, salvo che il consumatore abbia espressamente convenuto altrimenti e a condizione che questi non debba sostenere alcun costo quale conseguenza del rimborso. Il professionista può trattenere il rimborso finché non abbia ricevuto i beni oppure finché il consumatore non abbia dimostrato di aver rispedito i beni, a seconda di quale situazione si verifichi per prima.
Obblighi del Consumatore in Caso di Recesso
Parallelamente agli obblighi del venditore, l'articolo 57 del Codice del Consumo stabilisce anche gli obblighi del consumatore in caso di recesso. Il consumatore deve restituire i beni o consegnarli al professionista o a un terzo autorizzato dal professionista a ricevere i beni, senza indebito ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dalla data in cui ha comunicato la sua decisione di recedere dal contratto. Il termine è rispettato se il consumatore rispedisce i beni prima della scadenza del periodo di 14 giorni. Il consumatore sostiene solo il costo diretto della restituzione dei beni, a meno che il professionista non abbia concordato di sostenerlo o non abbia omesso di informare il consumatore che tale costo è a suo carico.
È importante sottolineare che il consumatore è responsabile solo della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione dei beni diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni stessi. Questo significa che il consumatore può fare tutto ciò che potrebbe fare acquistando il prodotto in negozio per valutarlo, ma non deve abusare del bene in modo tale da comprometterne significativamente il valore.
Eccezioni al Diritto di Recesso
L'articolo 59 del Codice del Consumo elenca una serie di eccezioni al diritto di recesso, per le quali tale diritto non è previsto. Queste includono, ad esempio, i contratti di servizi dopo la completa prestazione del servizio se l'esecuzione è iniziata con l'accordo espresso del consumatore e con l'accettazione della perdita del diritto di recesso una volta che il contratto è stato pienamente eseguito dal professionista; la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati; la fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente; la fornitura di beni sigillati che non si prestano a essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna; la fornitura di registrazioni audio o video sigillate o di software informatici sigillati che sono stati aperti dopo la consegna; la fornitura di giornali, periodici e riviste, ad eccezione dei contratti di abbonamento per la fornitura di tali pubblicazioni; i contratti conclusi in occasione di un'asta pubblica; la fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale se l'esecuzione è iniziata con l'accordo espresso del consumatore e con la sua accettazione del fatto che in tal caso avrebbe perso il diritto di recesso.
Acquisto di Autoveicoli Online: Consigli Pratici
Comprare un'auto usata online può essere vantaggioso in termini di prezzo e disponibilità di modelli specifici. Tuttavia, è essenziale adottare precauzioni per evitare truffe. È consigliabile non prendere decisioni dettate dalla fretta e soprattutto evitare annunci su siti web non specializzati pubblicati da privati a prezzi stracciati. Spesso capita che i venditori risiedano fuori dall'Italia e, per evitare di spendere per il viaggio, non si vede di persona il mezzo. Se si vuole fare tutto da soli, per non incappare in fregature è importante visionare l'auto di persona e provarla. In questa fase bisognerebbe verificare ogni aspetto e avere qualche competenza tecnica può decisamente aiutare. Il mezzo andrà non solo guidato per qualche chilometro, ma anche analizzato per ciò che riguarda lo stato della carrozzeria, un fattore non solo estetico ma anche di sicurezza.
Per comprare online un'auto usata, è preferibile visionare solo i siti più autorevoli che offrono mezzi garantiti e revisionati. Su questi portali autorizzati, si possono confrontare diversi annunci di auto usate in vendita, comodamente da casa, e scegliere il mezzo più adatto alle proprie esigenze. I mezzi disponibili sono spesso in pronta consegna e l'acquirente avrà in definitiva le medesime garanzie offerte dal concessionario, ma con il vantaggio di prezzi concorrenziali. La ricerca online permette anche di trovare con maggiori possibilità di successo modelli particolari che non vengono più prodotti da una determinata casa automobilistica. L'acquisto è molto semplice, perché una volta identificata la vettura si procede con la prenotazione online, versando l'anticipo oppure stipulando un finanziamento.
Il lato oscuro delle auto usate VENDITORE SPIEGA COME PROTEGGERSI
La Garanzia Legale per l'Autoveicolo: Nuove e Usate
La garanzia auto usate è un diritto irrinunciabile del compratore privato che acquista veicoli usati da un professionista (concessionario, autosalone, officina, ecc.). Le norme del Codice del Consumo garantiscono il compratore privato contro "difetti di conformità" dell'automobile per 2 anni, analogamente a quanto previsto per qualsiasi altro bene di consumo. Chi acquista un'automobile di seconda mano può sempre vantare il diritto alla garanzia. Sul punto il Codice del Consumo tutela l'acquirente nel caso in cui si dovessero presentare dei vizi di conformità per 24 mesi, a partire dalla data in cui è stata conclusa la vendita. Solo per le auto usate è infatti possibile ridurre la copertura della garanzia a 1 anno, ma con l'espressa accettazione scritta del compratore. La riduzione della garanzia a meno di 1 anno, anche con il consenso scritto del compratore, non ha invece alcun valore legale. Quindi, valgono le condizioni stabilite contrattualmente dalle parti. La compravendita di auto usate tra venditore privato e compratore privato non dà diritto alla garanzia di conformità, essendo tutelata solo dalle norme del codice civile.
Prima dell'entrata in vigore del Codice del Consumo (2005) il commerciante di auto aveva la facoltà di garantire la vendita di un'auto usata, stabilendone a suo piacimento la durata e i limiti. Oggi è obbligatorio per legge garantire la trasparenza dell'acquisto e rimediare a difetti, compresi guasti non imputabili a normale usura o manutenzione, per una durata di 2 anni (riducibili a 1 anno con il consenso del compratore). In ogni caso, anche nell'acquisto di vetture nuove, la garanzia al compratore privato è dovuta per legge sempre dal venditore. La garanzia di conformità ha lo scopo di dare all'acquirente la certezza che dopo l'acquisto dovrà affrontare solo le spese di manutenzione ordinaria, oltre agli inevitabili inconvenienti legati all'età e allo stato d'uso del veicolo dichiarato dal venditore al momento dell'acquisto.
Bisogna fare molta attenzione alle auto a km zero, ovvero quelle immatricolate dai concessionari e rivendute a prezzi scontati come usato con garanzia della Casa. La garanzia del venditore scatta per legge dalla data di consegna e non dall'immatricolazione. Per gli altri due mesi è il concessionario a risponderne in proprio perché non può sottrarsi a tale obbligo, salvo che non abbia fatto sottoscrivere un accordo in tal senso all'acquirente.
Qualora, dopo l'acquisto, dovesse invece emergere con certezza che il numero di chilometri dichiarati dal venditore è inferiore a quello effettivo, il compratore può invocare la garanzia di conformità e chiedere riduzione di prezzo o annullamento del contratto con restituzione dell'auto e rimborso del prezzo pagato. La legge in questo caso prevede però che il venditore possa essere compensato con una somma proporzionale all'uso del veicolo.
La manomissione del contachilometri auto usata, oltre che costituire motivo di vizio di garanzia di conformità, è anche una "pratica commerciale scorretta" punita dal Codice di Consumo. Se portata davanti all'Antitrust può dar luogo a pesanti provvedimenti amministrativi nei confronti del venditore. Il consumatore ha diritto alla certezza che l'auto usata acquistata sia conforme in tutto e per tutto al contratto sottoscritto e a ciò che è stato pubblicizzato e dichiarato alla presenza di testimoni, nonché alle ragionevoli attese del consumatore in rapporto al veicolo oggetto della trattativa (marca, percorrenza, anzianità).
La garanzia sulle auto immatricolate per la prima volta all'estero e poi importate in Italia vale allo stesso modo di quelle "nazionali". In caso di avaria non attribuibile a usura o carenza di manutenzione nel periodo di garanzia, si ha diritto senza spesa al ripristino del veicolo usato "conforme" alle condizioni contrattuali concordate al momento dell'acquisto. Le riparazioni devono essere eseguite in tempi ragionevoli, altrimenti è possibile chiedere un congruo compenso per gli eccessivi disagi subiti, come per esempio il dover noleggiare una vettura sostitutiva. Se il guasto è attribuibile a usura, ma questa non è compatibile con la percorrenza dichiarata del veicolo, si tratta di un difetto di conformità.
Per i difetti manifestatisi dopo la vendita, risponde sempre il venditore. Per quelli che si manifestano nei primi sei mesi, il Codice del Consumo presume esistessero già al momento dell'acquisto e stabilisce che spetta al venditore dimostrare che non siano imputabili a lui. In ogni caso, nel comunicare guasti o difetti il compratore ha tempo due mesi per informare il commerciante. In particolare, con una semplice raccomandata A/R si ha tempo due mesi dall'ultimo giorno di garanzia per reclamare un difetto, a condizione di dichiarare che si sia verificato entro il tempo di copertura previsto dal contratto.
La garanzia scatta dal giorno della consegna e non da quello di immatricolazione. Pertanto per le auto nuove è consigliabile farsi timbrare dal venditore il libretto di garanzia della vettura (quello dei tagliandi per intenderci) con la data di consegna. Per le auto usate meglio invece farsi rilasciare dal venditore una dichiarazione che attesti la data di consegna da cui scatta la garanzia.
La Garanzia Convenzionale Aggiuntiva ("Usato Garantito")
Il termine "Usato Garantito", molto abusato nella compravendita di auto di seconda mano, è una semplice garanzia aggiuntiva e ulteriore rispetto a quanto già previsto dalla legge. Interviene specificatamente per i guasti improvvisi e accidentali, purché non dovuti a normale usura o insufficiente manutenzione. Purtroppo, però, la denominazione di "usato garantito" si trasforma spesso in un classico specchietto per le allodole perché induce il consumatore a ritenere, in buona fede, che per qualunque inconveniente la garanzia provvederà senza costi per lui. È un equivoco che nasce dall'uso del termine garanzia, che viene assimilata alla garanzia del nuovo, mentre si tratta di cosa ben diversa.
L'usato garantito può riservare una copertura maggiore di servizi (es. carro attrezzi, auto sostitutiva), ma è fondamentale controllare le condizioni offerte. La legge richiede che vi sia certezza della prestazione in caso di guasto, eliminando così ogni interpretazione discrezionale o cavilli tesi a negare o limitare il rimedio. È importante ricordare che in caso di contestazioni è sempre il venditore a risponderne.

Manutenzione e Responsabilità del Consumatore
Il consumatore ha il diritto di effettuare la manutenzione periodica dove preferisce, purché l'officina sia qualificata, secondo quanto previsto dal regolamento UE 461/2010. Per quanto riguarda la garanzia su pezzi di ricambio, nel caso in cui un consumatore si rivolga ad un'officina per effettuare delle riparazioni, è tutelato ai sensi del Codice del Consumo. In particolare, per le riparazioni effettuate in officina, si ha diritto alla garanzia di due anni prevista dall'art. 133 del Codice del Consumo, ossia la garanzia che si applica nel caso di prodotti acquistati dal consumatore. Sulla base di tale norma, il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene che si manifesti entro due anni da tale momento.
Nel caso in cui, invece, il meccanico presti solo la manodopera, installando pezzi di ricambio forniti dal consumatore stesso, la garanzia biennale non si applica. Per far valere tale garanzia, il consumatore può proporre azione entro 26 mesi dalla consegna dei beni, e quindi dall'installazione dei pezzi di ricambio, e ha diritto alla riparazione o sostituzione, chiaramente gratuita, o agli altri rimedi previsti dall'art. 130 del Codice del Consumo.
La garanzia può essere ridotta ad un anno solo nel caso di prodotti usati, come prevede la norma predetta. Il termine "ricambi non originali" non corrisponde a "ricambi usati", tralasciando che, in ogni caso, in alcune fatture si parla di "ricambi originali". Pertanto, l'acquirente può provare a far valere la garanzia biennale di cui all'art. 133 del Codice del Consumo nei confronti dell'officina, chiedendo appunto la riparazione o sostituzione, qualora le motivazioni dell'officina per negare la garanzia appaiano carenti.
Il consumatore è tenuto a un uso corretto del veicolo, evitandone per esempio il sovraccarico o la circolazione su strade non adeguate. Deve inoltre attenersi alle disposizioni delle autorità preposte alla circolazione evitando usi diversi da quelli riportati sull'apposito libretto, e ad assicurare la manutenzione ordinaria prescritta dal costruttore, mantenendo la documentazione fiscale degli interventi effettuati. In nessun caso il consumatore può disporre riparazioni per l'eliminazione del difetto, senza specifica autorizzazione del venditore, prima di 10 giorni lavorativi dal reclamo in caso di mancata risposta del venditore.
Rimedi per il Consumatore in Caso di Difetto di Conformità
In caso di difetti denunciati dal consumatore, il venditore ha il dovere di esaminare il fondamento del reclamo per contestarlo qualora immotivato o proporre uno dei seguenti rimedi:
- Eliminazione del difetto e ripristino del veicolo alle condizioni di cui al momento dell'acquisto, senza spese per il consumatore e in un tempo ragionevolmente breve. Le riparazioni devono essere eseguite in tempi ragionevoli, altrimenti è possibile chiedere un congruo compenso per gli eccessivi disagi subiti.
- Qualora il difetto non risulti eliminabile, può proporre al compratore una riduzione del prezzo corrispondente al minor valore che il veicolo ha subito per effetto del difetto.
- In casi estremi il consumatore ha diritto alla risoluzione del contratto, con la restituzione del veicolo e il rimborso del prezzo pagato oltre a spese ed oneri. Se non un vero e proprio stato d'uso, al momento dell'acquisto sarebbe consigliabile farsi rilasciare dal venditore una certificazione di conformità seria e semplice con le indicazioni delle informazioni più significative sulle condizioni del veicolo.
È il caso di segnalare che la manomissione del contachilometri auto usata, oltre che costituire motivo di vizio di garanzia di conformità, è anche una "pratica commerciale scorretta" punita dal Codice di Consumo. Se portata davanti all'Antitrust può dar luogo a pesanti provvedimenti amministrativi nei confronti del venditore.

Altri Diritti dei Consumatori
Il Codice del Consumo prevede ulteriori diritti per i consumatori, tra cui quelli relativi alla consegna e al passaggio del rischio, e ai costi e pagamenti aggiuntivi.
Consegna e Passaggio del Rischio (artt. 61 e 63)
La fornitura della merce o del servizio deve avvenire entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, salvo diverso accordo tra le parti. Se il professionista non consegna entro questo termine o quello pattuito, il consumatore lo invita per iscritto ad effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato alle circostanze. Se anche questo ulteriore termine scade senza che i beni siano stati consegnati, il consumatore può risolvere il contratto. Se però il professionista si è rifiutato di consegnare i beni oppure il termine è da considerarsi essenziale (ad esempio la consegna dell'abito da sposa per la data delle nozze), il consumatore non deve concedere il termine supplementare al venditore. Quest'ultimo non può fornire un bene o un servizio diverso da quello pattuito a meno che il consumatore non abbia dato il suo consenso. È inoltre vietato fornire un bene o un servizio a pagamento senza una richiesta del consumatore.
Il rischio della perdita o del danneggiamento dei beni, per causa non imputabile al venditore, si trasferisce al consumatore solo nel momento in cui quest'ultimo, o un terzo da lui designato e diverso dal vettore, entra materialmente in possesso dei beni. Tuttavia, se il consumatore ha scelto un vettore diverso da quello proposto dal professionista, il rischio si trasferisce al consumatore al momento della consegna dei beni al vettore.
Costi e Pagamenti Aggiuntivi (artt. 62, 64 e 65)
Per quanto riguarda eventuali pagamenti supplementari facoltativi, il consumatore deve accettarli espressamente. Non sono dunque ammissibili siti internet nei quali i servizi facoltativi sono preselezionati e il consumatore deve disattivarli (c.d. "opt-out").
In caso di mancata comunicazione delle spese aggiuntive o degli altri costi, compresi quelli per la restituzione dei beni in caso di recesso, il consumatore non deve sostenere tali spese o costi aggiuntivi.
Tutela Amministrativa e Giurisdizionale - Sanzioni
Il Codice del Consumo prevede meccanismi di tutela sia amministrativa che giurisdizionale per i diritti dei consumatori. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), nota anche come Antitrust, ha il potere di intervenire contro le pratiche commerciali scorrette e le clausole vessatorie. Le violazioni delle disposizioni del Codice del Consumo possono comportare pesanti sanzioni amministrative a carico del professionista.
In caso di contestazioni, l'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione incombe sul professionista. Il consumatore può inoltre rivolgersi all'Autorità garante della Concorrenza e del mercato, a cui denunciare il comportamento scorretto del venditore per aver costretto il consumatore ad intraprendere un'azione giudiziaria al fine di far valere un diritto palesemente accertato.
È inoltre possibile ricorrere a meccanismi extragiudiziali di risoluzione delle controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution), come la conciliazione o l'arbitrato, che offrono un modo più rapido ed economico per risolvere i contenziosi rispetto al ricorso alle vie giudiziarie tradizionali.