La sottrazione illecita di un veicolo rappresenta un evento spiacevole e spesso traumatico per il proprietario. È fondamentale agire con prontezza e seguire una procedura chiara per tutelare i propri diritti, minimizzare i danni economici e adempiere agli obblighi di legge. Questa guida approfondisce le varie fasi e i documenti necessari per affrontare al meglio la situazione, dall'atto della denuncia alle procedure assicurative e amministrative.

Il Primo Passo: La Denuncia di Furto
L'atto iniziale e più cruciale in caso di furto di un veicolo è la presentazione della denuncia alle autorità competenti. Non appena si constata l'asportazione del mezzo, si consiglia vivamente di contattare telefonicamente il numero di emergenza 112 (Numero Unico di Emergenza). L'operatore di polizia inserirà immediatamente i dati del veicolo sottratto nella Banca Dati Interforze, insieme a un recapito telefonico della vittima, per facilitare il contatto in caso di rinvenimento. Questa comunicazione temporanea, della durata di 72 ore, deve obbligatoriamente essere seguita dalla denuncia formale.
Presso un Comando dell'Arma dei Carabinieri o un Ufficio di altra Forza di Polizia, occorre presentare la denuncia di reato relativa al furto del veicolo. È fondamentale ricordarsi di far inserire nella denuncia l'eventuale presenza, all'interno del mezzo, della carta di circolazione e/o del certificato di proprietà. La denuncia di furto è un documento essenziale che avvia le attività investigative e rappresenta la base per tutte le successive procedure burocratiche e assicurative.
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Perché i Dati del Veicolo Non Sono Immediatamente Consultabili Online?
La consultazione online dei dati di un veicolo rubato potrebbe non essere disponibile immediatamente. Questo può derivare da vari motivi:
- Riservatezza delle indagini: Il furto di un veicolo comporta sempre l'avvio di specifiche attività investigative che, specialmente nei giorni immediatamente successivi all'evento criminoso, è opportuno che rimangano coperte da particolare riservatezza. Per questo motivo, i dati del veicolo sottratto sono consultabili attraverso il sito solo dopo alcuni giorni che l'informazione è stata effettivamente acquisita dalle forze di polizia. Ulteriori informazioni potranno essere richieste esclusivamente all'ufficio della forza di polizia presso il quale è stata presentata la denuncia.
- Modalità di inserimento dati: I dati della targa e/o del telaio del veicolo, come indicato nella relativa maschera d'inserimento, vanno inseriti senza spazi. Il sistema, inoltre, consente l'inserimento di soli caratteri alfanumerici. Quindi, particolarmente per i dati del telaio, non devono essere riportati eventuali caratteri speciali quali asterisco, cancelletto, parentesi, trattini, caratteri accentati ecc. Possono essere inseriti, invece, gli eventuali zeri iniziali se questi compaiono anche nel libretto del veicolo e se sono stati indicati in fase di denuncia presso l'ufficio di polizia.
- Natura del reato: Nell'archivio sono presenti esclusivamente i veicoli sottratti al legittimo proprietario mediante furto. Non vi rientrano, ad esempio, quelli costituenti oggetto di appropriazione indebita.
In caso di non corrispondenza dei dati tecnici identificativi del veicolo si prega di rivolgersi all'Ufficio presso il quale è stata presentata la denuncia al fine di richiedere l'eventuale rettifica dell'inserimento. L'accesso alle informazioni è consentito per singole interrogazioni, con esclusione della disponibilità dell'intero data-base. Non è possibile avere a pagamento l'intero archivio, in qualsiasi formato.
La Perdita di Possesso al PRA: Un Obbligo Fondamentale
Dopo la denuncia alle forze dell'ordine, è essenziale registrare la perdita di possesso del veicolo presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA). La perdita di possesso è il documento che notifica al PRA l'avvenuto furto del veicolo in modo da bloccare l'obbligo di pagamento del bollo auto. Questa formalità esenterà il proprietario dall'obbligo di pagamento della tassa automobilistica.

La Procedura di Richiesta
Anteriormente al 01/10/2021 veniva rilasciato il certificato di proprietà con annotazione della perdita di possesso del veicolo causa furto; ora viene rilasciato solo un certificato di avvenuta presentazione della formalità. La richiesta permette di ottenere l'attestazione di presentazione della formalità di annotazione dello spossessamento del veicolo a causa del furto.
Per avviare la procedura on-line è sufficiente essere in possesso dei seguenti documenti:
- Denuncia di furto del veicolo.
- Documento d'identità dell'intestatario del veicolo.
La procedura di rilascio è totalmente ON-LINE. La tempistica per il rilascio dell'attestazione della presentazione della formalità di perdita di possesso per furto è di circa 4 ore dalla richiesta. Tale servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00. Il documento viene inviato in formato digitale PDF.
Importanza e Tempistiche
L'annotazione di perdita di possesso deve essere richiesta entro il periodo per il quale si è pagata l'imposta di bollo. Anche un solo giorno di ritardo, oltre tale periodo, comporta l'obbligo di pagare l'imposta per l'intero periodo successivo.
La richiesta di trascrizione di perdita di possesso al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) avviene mediante semplice presentazione della copia della denuncia di furto e del certificato di proprietà (nel caso in cui il certificato non fosse disponibile va compilata una specifica dichiarazione i cui moduli sono distribuiti presso il P.R.A.). La trascrizione della perdita di possesso si può richiedere anche nel caso in cui un veicolo sia stato sequestrato oppure venduto o ceduto negli anni precedenti, senza il relativo passaggio di proprietà. Tale annotazione ha un costo variabile tra i 32 ed i 48 euro.
In Caso di Rinvenimento del Veicolo
Nel caso in cui il veicolo venga ritrovato o dissequestrato, è necessario effettuare l'operazione opposta: bisogna cioè richiedere la trascrizione al P.R.A. del riacquisto del possesso. Da quel momento sussiste nuovamente l'obbligo di pagare la tassa di circolazione.
Il Ruolo delle Compagnie Assicurative
La perdita di possesso è altresì un documento richiesto, assieme all'estratto cronologico ed alla procura notarile, dalle compagnie assicurative per rimborsare il veicolo rubato. È consigliabile avvisare tempestivamente la propria compagnia di assicurazione del furto subito. La compagnia di assicurazione di solito chiede la denuncia di furto e le chiavi del veicolo, comprese quelle di riserva.

Documentazione Necessaria per il Risarcimento Assicurativo
Normalmente, per ottenere il rimborso del veicolo, le compagnie assicuratrici richiedono anche:
- Copia in carta semplice della denuncia di furto.
- Denuncia del fatto presentata all'assicurazione.
- Estratto cronologico del P.R.A. con annotazione della perdita del possesso, richiedibile ON-LINE: RICHIESTA ESTRATTO CRONOLOGICO (il costo al PRA è di 25,00 euro).
- Carta di circolazione (se ancora posseduta).
- Autorizzazione dell'istituto vincolante in caso di ipoteca o leasing.
- Procura a vendere (eventuale). Per questo documento è necessario che l'intestatario si rechi presso l'ufficio per la firma del documento. Se non si è residenti a Roma, si può contattare un qualsiasi studio notarile del luogo di residenza. Il servizio è attivo dalle 9:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì.
- Nel caso in cui il veicolo sia gravato da ipoteca, occorre la preventiva cancellazione per ottenere la liquidazione del danno.
- Tutte le copie delle chiavi - anche quella di riserva (verificare condizioni di polizza).
Al riguardo, segnaliamo che alcune compagnie assicurative, in fase di liquidazione del furto del veicolo, richiedono ancora ed erroneamente il certificato di proprietà con annotazione della perdita di possesso, ma è un documento non più rilasciato dal 01/10/2021.
Furto di Parti di Autoveicoli
Anche in caso di furto di singole parti del veicolo, la procedura prevede la presentazione di una denuncia di reato presso una Stazione Carabinieri o Ufficio di altra Forza di Polizia. Per il risarcimento assicurativo, occorre sempre verificare preventivamente che sia attiva la relativa copertura e le singole condizioni contrattuali. La documentazione da presentare include:
- Copia della denuncia presentata all'assicurazione.
- Copia in carta semplice della denuncia di furto.
La Sicurezza del Veicolo e la Tutela Personale: Norme Complementari
Sebbene non direttamente legate al furto, le norme sull'utilizzo del casco di protezione, delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini nei veicoli sono fondamentali per la sicurezza stradale e la prevenzione di incidenti. La conoscenza di queste disposizioni è cruciale per ogni utente della strada.
Casco di Protezione (Art. 171 C.d.S.)
Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo omologato. Sono esenti dall'obbligo di indossare il casco di protezione:
- I conducenti e i passeggeri di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa.
- I conducenti e i motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento.
La violazione dell'obbligo di indossare e tenere regolarmente allacciato il casco comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 83 a euro 332. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente. Alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni. Quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, tale violazione, il fermo del veicolo è disposto per novanta giorni. La custodia del veicolo è affidata al proprietario.
Obblighi di Uso delle Cinture di Sicurezza e Sistemi di Ritenuta per i Bambini (Art. 172 C.d.S.)
Il conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6e (quadricicli leggeri), dotati di carrozzeria chiusa, e dei veicoli delle categorie M1 (veicoli trasporto di persone sino a 8 posti), N1, N2 e N3 (veicoli trasporto merci sino a 3,5t, tra 3,5 e 7 t. e oltre 12 t.), di cui all'articolo 47, comma 2, del C.d.S., muniti di cintura di sicurezza, hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia.
I bambini di statura inferiore a 1,50 mt. devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per infanti, adeguato al loro peso e di tipo omologato. Il conducente dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3, immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia, quando trasporta un bambino di età inferiore a quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta, ha l'obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono.
Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti di sistemi di ritenuta:
- I bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare.
- I bambini di età superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m.
I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.
I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all'indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l'airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata.
Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 ed M3, solo se di tipo omologato.
I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono essere informati dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo è in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi al modello figurante nell'allegato alla direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile su ogni sedile. Inoltre, la suddetta informazione può essere fornita dal conducente, dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante sistemi audiovisivi quale il video.
Esenzioni dall'Obbligo (Art. 172, comma 8 C.d.S.)
Sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini:
- Gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell'espletamento di un servizio di emergenza.
- I conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza.
- I conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell'ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali.
- Gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte.
- Gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'articolo 122, comma 2 del C.d.S.
- Le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dall'unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all'articolo 12.
- Le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza.
- I passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana.
- Gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza.
Sanzioni Relative alle Cinture di Sicurezza
Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta (cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta per bambini o dispositivo di allarme) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 a euro 332. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi.
Obbligo di Copertura Assicurativa Responsabilità Civile (Art. 193 C.d.S.)
I veicoli a motore, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi. Alla mancata copertura assicurativa consegue la sanzione variabile da 866 a 3.464 euro.

Aggravanti e Riduzioni delle Sanzioni
Gli importi sono raddoppiati se:
- Il trasgressore sia incorso, in un periodo di due anni, in tale violazione almeno due volte; all'ultima infrazione consegue altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi. In tali casi, in deroga a quanto previsto, quando è stato effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202 e corrisposto il premio di assicurazione per almeno sei mesi, il veicolo con il quale è stata commessa la violazione non è immediatamente restituito ma è sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per quarantacinque giorni decorrenti dal giorno del pagamento della sanzione prevista. La restituzione del veicolo è in ogni caso subordinata al pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il sequestro del veicolo e per il successivo fermo, se ricorrenti, limitatamente al caso in cui il conducente coincide con il proprietario del veicolo.
Gli importi sono ridotti ad un quarto:
- Quando l'assicurazione del veicolo sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine.
- Quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale previsto. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.
L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall'organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore.
Quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di Polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al Prefetto. Quando nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al Prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo e il veicolo è confiscato.
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Procedimento di Notifica e Accertamento delle Violazioni (Art. 201 C.d.S.)
Procedimento di Notifica
Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196 del C.d.S., quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore, la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione.
Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis del C.d.S., la notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione, la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione.
Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 summenzionato entro cento giorni dall'accertamento della violazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Cosa Fare in Caso di Rinvenimento di Veicoli o Targhe Abbandonate
Se si avvista un'auto abbandonata che si sospetta sia rubata, è fondamentale controllare il numero di targa sul sito delle forze dell'ordine e segnalare immediatamente la cosa alla più vicina stazione dei Carabinieri o della Polizia. Le segnalazioni possono essere effettuate anche telefonicamente al 112 NUE (Numero Unico di Emergenza).
Analogamente, se si rinviene una targa, occorre controllare il numero di targa sul sito e segnalare immediatamente la cosa alla più vicina stazione dei Carabinieri o della Polizia. Le segnalazioni possono essere effettuate anche telefonicamente al 112 NUE (Numero Unico di Emergenza).
Conclusione Provisoria
La gestione del furto di un veicolo è un processo che richiede attenzione e tempestività. Dalla denuncia iniziale alla gestione delle pratiche amministrative e assicurative, ogni passaggio è cruciale per la tutela del proprietario. La conoscenza approfondita delle procedure e della documentazione necessaria è lo strumento migliore per affrontare questa spiacevole eventualità.
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