Concorsi Pubblici: Guida Completa su Titoli di Preferenza, Riserva e Legge 104/1992

Il panorama dei concorsi pubblici in Italia è regolato da una complessa normativa volta a garantire pari opportunità e, al contempo, a tutelare specifiche categorie di cittadini. All'interno di questo quadro normativo, rivestono particolare importanza i cosiddetti "titoli di preferenza" e "titoli di riserva", insieme alle disposizioni della Legge 104/1992, che offrono vantaggi significativi ai candidati che ne sono in possesso. Comprendere appieno queste distinzioni è fondamentale per chiunque intenda partecipare a un concorso pubblico, sia ordinario che straordinario, e massimizzare le proprie possibilità di successo.

Bilancia della giustizia con documenti e un martello

Titoli di Preferenza: La Priorità a Parità di Merito

La legge stabilisce che, in caso di parità di merito nello svolgimento di un concorso pubblico, alcuni cittadini in possesso di titoli precisi possono godere del TITOLO DI PREFERENZA nell’assegnazione dei posti. Questo significa che tali candidati hanno la precedenza su altre persone con lo stesso punteggio. Un esempio diffuso è quello degli invalidi civili. L'ultimo Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) riferito ai titoli di preferenza è il numero 82 di quest’anno. Con il nuovo decreto sui concorsi pubblici, la normativa dei titoli di preferenza è stata aggiornata e attualizzata. È possibile usufruire di titoli di preferenza nei concorsi pubblici solo per un numero di posti proporzionale rispetto a quelli disponibili. In questi casi è necessario fornire tutta la documentazione necessaria.

I titoli di preferenza, tra cui rientra l'invalidità civile personale, devono essere dichiarati in occasione della presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Questi titoli operano quindi solo a parità di punteggio e fanno prevalere a parità di punteggio il candidato che li possiede, secondo un preciso ordine gerarchico. Questo meccanismo garantisce che, a fronte di una performance equiparabile, vengano favoriti coloro che, per determinate condizioni o meriti riconosciuti dalla legge, hanno diritto a una corsia preferenziale.

Titoli di Riserva: Posti Dedicati a Categorie Protette

Oltre ai titoli di preferenza, utili a stabilire la precedenza in caso di pari punteggio, ci sono i TITOLI DI RISERVA. Ne sono in possesso i cittadini che appartengono alle categorie protette o alle altre categorie previste dalla legge. Alcune leggi prevedono una riserva di posti a favore di determinati candidati. In particolare, la legge 68/1999 prevede una riserva di posti a favore di alcune categorie protette. L'art. 3 della Legge 68/1999 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati siano tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle “categorie protette”.

La legge distingue i lavoratori appartenenti alle categorie protette in “disabili” e “altre categorie” a cui spettano rispettivamente il 7% e l’1% dei posti. Il caso più diffuso è quello degli invalidi civili con percentuale minima di invalidità pari o superiore al 46% con contestuale iscrizione nelle liste di collocamento mirato. Le persone che beneficiano di tale legge hanno quindi diritto a una riserva dei posti (7% e 1% a seconda delle categorie), per cui, se a livello provinciale queste aliquote non sono ancora sature, ai riservisti spetta l’assunzione a prescindere dalla loro posizione in graduatoria e ciò fino al 50% delle assunzioni. Si può in questo caso verificare la circostanza che, nella possibilità di assunzione, un candidato con punteggio più basso ma titolare della Legge 68/1999, possa “scavalcare” persone con punteggio più alto.

Anche i titoli di riserva (Legge 68/1999) vanno dichiarati in occasione della presentazione delle domande di partecipazione al concorso. È fondamentale distinguere questa fattispecie dai titoli di preferenza: mentre questi ultimi agiscono in caso di parità di punteggio, i titoli di riserva garantiscono una quota di posti specifici, rendendo l'assunzione possibile anche con un punteggio inferiore rispetto ad altri candidati non riservisti, a condizione che le quote non siano sature.

Chiarelli risponde al telefono: graduatoria e idonei

La Legge 104/1992: Priorità nella Scelta della Sede

Cosa diversa dalla riserva di posti e dai titoli di preferenza è la scelta prioritaria della sede per chi usufruisce della Legge 104/1992. Ai sensi degli articoli 21 e 33 comma 6 della Legge 104/1992, la persona con disabilità personale ha diritto alla precedenza nell’assegnazione della sede. Analogo diritto spetta alla persona che assiste un parente o affine in situazione di disabilità (art. 33 comma 5 Legge 104/1992).

In particolare, questo diritto spetta nelle seguenti situazioni:

  • Persone disabili (anche non gravi) ma con un grado di invalidità civile superiore ai 2/3 oppure con minorazioni iscritte alle categorie, prima, seconda e terza (art. 21 della Legge 104/1992).
  • Persone disabili in situazione di gravità (art. 33 comma 6), le quali hanno diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.
  • Persone che assistono un parente o affine in situazione di gravità ai sensi dell’art. 33 comma 5 Legge 104. In tal caso la precedenza è limitata all’assistenza nei confronti dei figli, dei genitori, del coniuge e dei fratelli-sorelle nel caso in cui i genitori siano a loro volta impossibilitati ad assistere i loro figli oppure siano scomparsi.

In questo caso, siamo quindi di fronte semplicemente a una scelta “prioritaria della sede”. Il fatto di usufruire della Legge 104/1992 (congiunta o meno ad invalidità civile) non deve essere dichiarato in fase di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. La dichiarazione dovrà essere effettuata solamente in occasione delle annuali operazioni di nomina in ruolo.

Per quanto concerne le nomine in ruolo da effettuare attingendo dalle graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale, il sistema delle precedenze di cui alla Legge 104/1992 (art. 21, art. 33 comma 6 e art. 33 commi 5 e 7) non opera riguardo alla scelta della provincia. Tale precedenza potrà essere fruita soltanto all’interno della provincia. Nella prima fase concernente la scelta della provincia, il docente non godrà di alcuna precedenza e la provincia sarà individuata secondo il normale ordine di scorrimento della graduatoria. Il docente godrà, invece, della priorità nella scelta della sede all’interno della provincia. Nell’ambito delle procedure di immissioni in ruolo, articolate in due fasi, la priorità della scelta opererà quindi nella seconda fase (quella relativa all’assegnazione delle sedi all’interno della provincia).

Simbolo della disabilità su un fondo chiaro

Domande Frequenti e Chiarimenti sui Concorsi

La partecipazione ai concorsi pubblici solleva spesso dubbi e domande specifiche, soprattutto in merito ai requisiti di accesso e alla valutazione dei titoli. Di seguito, vengono forniti chiarimenti su alcune delle questioni più comuni.

Titoli di Accesso e Classi di Concorso

D: In relazione ai titoli di accesso alla classe di concorso A-08 - Discipline geometriche, architettura, design d’arredamento e scenotecnica, di cui alla tabella A allegata al DPR 14 febbraio 2016, n. 19, per le lauree LS 3/LM 3 Architettura del paesaggio e LS 4/LM 4 Architettura e ingegneria edile - architettura trova applicazione la sola nota 2) o anche la nota 1)?R: In relazione alla classe di concorso A-08 Discipline geometriche, architettura, design d’arredamento e scenotecnica, per mero errore materiale, alle lauree LS 3 / LM 3 Architettura del paesaggio e LS 4 / LM 4 Architettura e ingegneria edile-architettura è indicata la sola nota 2). Si chiarisce, invece, che, in analogia a quanto avviene per la corrispondente Laurea in Architettura di vecchio ordinamento, alle suddette lauree si applicano, in alternativa a quelle previste dalla nota 2), anche le condizioni previste dalla nota 1) che così recita: purché il piano di studi abbia compreso un corso annuale (o due semestrali) di geometria o geometria descrittiva.

D: In relazione ai titoli di accesso alle classi di concorso A011, AS12 (ex A012) e AM12 (ex A022) può ritenersi utile la laurea magistrale in scienze delle religioni (LM-64), come previsto dall’art. 10, comma 1-bis, del decreto-legge n. 44 del 2021, convertito dalla legge n. 76 del 2021?R: Sì, è ritenuta utile.

D: Ho presentato istanza anche per la scuola dell’infanzia/primaria. Devo comunque rispettare il vincolo di partecipazione in un’unica regione oppure, per la procedura concorsuale della scuola secondaria posso indicare una regione diversa da quella indicata per la scuola dell’infanzia/primaria?R: Il vincolo di partecipazione in un’unica regione opera nell’ambito della medesima procedura concorsuale.

D: Nell’allegato 1-bis - Tabella di corrispondenza nuove classi di concorso, è riportato che il codice della classe di concorso AM01 (ex A001) è riconducibile al II grado e quello della classe di concorso AS01 (ex A017) è riconducibile al I grado, mentre nella descrizione è riportato, rispettivamente “Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado” e “Disegno e Storia dell’Arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado”.R: Prevale la descrizione.

Servizio Civile e Riserve

D: Ho prestato servizio civile come alternativa alla leva obbligatoria. Questo servizio è assimilabile al servizio civile universale o nazionale ai fini dei concorsi?R: No. Il servizio civile alternativo alla leva obbligatoria, come anche il servizio civile nazionale, non è assimilabile al servizio civile universale, istituito e disciplinato dal Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40. Tale servizio potrà essere dichiarato nell’apposita sezione allegando l’attestazione scaricabile dal sito del Dipartimento delle politiche giovanili. In assenza del numero dell’atto, basta selezionare il diritto alla riserva e la tipologia di servizio civile, senza compilare i campi “Ente”, “Data” e “Numero dell’atto”.

Versamenti e Modifiche alla Domanda

D: Ho presentato la domanda di partecipazione al concorso, allegando il relativo versamento; successivamente ho deciso di partecipare ad un numero di classi di concorso diverso. Cosa devo fare?R: In questo caso il candidato dovrà annullare l’inoltro della domanda sulla piattaforma e procedere successivamente all’inserimento di una nuova istanza con le classi desiderate - purché non sia scaduto il termine per la presentazione - e provvedere al versamento dell’importo corrispondente al bollettino generato in base alle classi di concorso richieste. Potrà eventualmente chiedere il rimborso del primo versamento effettuato.

D: Ho effettuato un versamento dei diritti di segreteria superiore a quanto dovuto. Posso chiedere il rimborso?R: Il candidato potrà richiedere il rimborso di quanto erroneamente versato, compilando il modello che si allega sul quale andrà apposta una marca da bollo di € 16,00.

Abilitazioni e Punteggi Aggiuntivi

D: Sono un docente tecnico pratico che ha presentato istanza per una classe di concorso della tabella B. Posso dichiarare l’abilitazione all’insegnamento sulla specifica classe come ulteriore titolo valutabile (punto B.1.1 della Tabella di valutazione dei titoli)?R: Sì, qualora sia stato dichiarato quale requisito di accesso alla presente procedura il solo titolo di studio, secondo quanto previsto dall’art. 22, comma 2, del D. Lgs 59/2017, ovvero il titolo di studio congiunto con il triennio di servizio o con i 24 CFU/CFA. In tal caso, infatti, un’unica abilitazione all’insegnamento sulla specifica classe può essere considerata ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l’accesso.

D: Sono in possesso di abilitazione, ma intendo presentare come titolo di accesso il possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 4, comma 3, del Bando, in quanto il mio voto di laurea è più favorevole. È prevista l’attribuzione del punteggio di abilitazione quale altro titolo valutabile?R: Conformemente al punto B.1.1 della Tabella di valutazione dei titoli, l’attribuzione del punteggio di abilitazione quale altro titolo valutabile è prevista soltanto per le classi di concorso di cui alla Tabella B del D.P.R. 19/2016.

D: Sono un docente tecnico pratico in possesso dell’abilitazione all’insegnamento conseguita in virtù dell’inserimento nella graduatoria di merito del Concorso per titoli ed esami indetto con D.D. 499/2020. Questa abilitazione rientra tra i "percorsi di abilitazione" di cui al punto A.3.2 ai fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo?R: No, in quanto la vincita di un concorso ordinario per titoli ed esami non può essere riconducibile alla frequenza di “percorsi di abilitazione” di cui al punto A.3.2.

D: Sono un docente di tabella A in possesso dell’abilitazione all’insegnamento conseguita in virtù dell’inserimento nella graduatoria di merito di un concorso ordinario per titoli ed esami. Questa abilitazione rientra tra i "percorsi di abilitazione" di cui al punto A.1.3 o "percorsi selettivi di accesso" di cui al punto A.1.2?R: No, in quanto la vincita di un concorso ordinario per titoli ed esami non può essere riconducibile né alla frequenza di “percorsi di abilitazione” di cui al punto A.1.3, né a “percorsi selettivi di accesso” di cui al punto A.1.2, i quali sono corsi a numero programmato a cui si è ammessi previo superamento di prove selettive.

D: Partecipo al concorso in quanto abilitato a seguito del conseguimento dei 60 CFU di cui all’art. 2-ter, comma 1, del decreto legislativo 59/2017. Tale abilitazione rientra tra quelle che danno diritto all’attribuzione del punteggio aggiuntivo previsto dal punto A.1.2 della tabella di valutazione dei titoli?R: Sì, trattandosi di abilitazione conseguita attraverso “percorsi selettivi di accesso”, con riferimento al numero programmato. Allo stesso modo possono essere fatte valere le abilitazioni conseguite presso le SSIS, i corsi biennali COBASLID e BIFORDOC, il Tirocinio Formativo Attivo ovvero il percorso svolto secondo quanto previsto dall’articolo 2-ter, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59/2017.

D: Ho conseguito l’abilitazione all’estero attraverso percorsi selettivi di accesso. È valida?R: Sì, qualora il titolo sia stato conseguito attraverso percorsi selettivi di accesso caratterizzati da prove di ingresso e graduatoria.

D: Devo iscrivermi con riserva in quanto sono in attesa di conseguire l’abilitazione con 60 CFU, ai sensi dell’art. 2-ter del D.L.gs. 59/2017. Come devo indicare ciò nella domanda?R: Una volta selezionata la classe di concorso di interesse, occorre selezionare quale Tipologia di titolo di accesso la voce “Titolo di studio e abilitazione specifica”. All’interno di questa voce deve essere selezionata la procedura di abilitazione “Abilitazione conseguita (o da conseguire) attraverso la frequenza del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di 60 CFU, a.a. 2023/24 e 2024/25, di cui all'articolo 2-bis del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59”.

D: Sono in possesso dell’abilitazione specifica attraverso il percorso abbreviato di 30 CFU di cui all’art. 2-ter, comma 4, del D.Lgs. 59/2017, in quanto in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno. Come devo indicarlo?R: Dovrà essere selezionata la voce “Titolo di studio e abilitazione specifica” e la procedura di abilitazione “Abilitazione conseguita (o da conseguire) attraverso l’acquisizione di 30 CFU/CFA relativi all’a.a. 2023/24 e 2024/25, di cui all’art. 2-ter comma 4 del D.Lg. 13 aprile 2017, n. 59”. Non deve essere selezionata la tipologia "Abilitazione conseguita attraverso l'acquisizione di 30 CFU come previsto dal D.Lgs. 59/17 art. 2-bis, comma 2, e art. 18-bis", in quanto questa è per i candidati che hanno conseguito i 30 CFU non come titolo di abilitazione, ma come titolo di accesso al concorso in via transitoria.

D: È prevista la possibilità di iscrizione con riserva anche per coloro che stanno frequentando i percorsi abilitanti di cui all’art. 2-ter del D.Lgs. 59/2017, in attesa di conseguire l’abilitazione?R: Sì. L’art. 2-bis del D.Lgs. 59/2017 definisce infatti il quadro generale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, in cui si incardinano anche le fattispecie di abilitazioni di cui all’art. 2-ter. Pertanto, anche coloro che si sono iscritti ai percorsi "abbreviati" previsti all'articolo 2-ter per l'a.a. 2024/2025 e soggettivamente non siano ancora in possesso dell'abilitazione possono presentare l’istanza di iscrizione con riserva compilando gli appositi campi disponibili all’interno della piattaforma telematica per la presentazione della di partecipazione al Concorso.

D: Il punteggio aggiuntivo spetta soltanto a chi partecipa al concorso con l'abilitazione specifica?R: Sì, il punteggio aggiuntivo spetta soltanto a chi partecipa al concorso con l'abilitazione specifica, mentre non è attribuibile ai candidati che utilizzano altri titoli per accedere al concorso.

Servizi e Riconoscimenti

D: È valutabile il servizio prestato senza titolo, ove il titolo sia stato conseguito entro il termine di scadenza dell’istanza?R: No.

D: Il servizio prestato senza titolo, ove il titolo sia stato conseguito entro il termine di scadenza dell’istanza, è utile al fine della maturazione del triennio utile per la partecipazione al Concorso?R: No.

D: Il servizio prestato senza titolo, ove il titolo sia stato conseguito entro il termine di scadenza dell’istanza, è utile al fine della maturazione del triennio utile per il riconoscimento della riserva del 30% dei posti?R: No.

D: Come devo indicare i servizi prestati sulle classi di concorso oggetto di accorpamento ai sensi del D.M. 255/2023?R: La classe di concorso del servizio da dichiarare dovrà riportare il codice relativo alla classe di concorso in cui è stato prestato il servizio, riportando il codice alfanumerico di cui al D.P.R. 19/2016, secondo le tabelle di corrispondenza di cui all’allegato 1-bis del Bando. Il servizio, a prescindere da quale delle due classi di concorso accorpate sia stato prestato, verrà valutato come specifico, anche se precedente alla data di pubblicazione del D.M. 255/2023.

D: Vorrei iscrivermi al concorso per la scuola secondaria, ma non sono in possesso dell’abilitazione né dei 24 CFU/CFA; posso iscrivermi con il titolo di studio e il triennio di servizio se maturo il terzo anno nel 2024/2025?R: No.

Certificazioni Linguistiche e CLIL

D: Quali sono le certificazioni linguistiche riconosciute valide? Sono riconosciute anche quelle conseguite all’estero?R: Sono considerate valide esclusivamente le certificazioni linguistiche rilasciate dagli Enti riconosciuti dal Ministero dell’istruzione e del merito; NON sono pertanto riconosciute le certificazioni/attestazioni rilasciate dai Centri linguistici di Ateneo. Poiché gli Enti certificatori riconosciuti appartengono a circuiti internazionali, non occorre alcun riconoscimento italiano del titolo conseguito all’estero presso un Ente riconosciuto.

D: Quali enti possono rilasciare le certificazioni CLIL di cui ai punti B.4.10 e B.4.11 dell’allegato B al DM n. 205 del 26 ottobre 2023?R: Le certificazioni relative ai corsi di cui ai punti indicati possono essere rilasciate esclusivamente dalle Università e non da altri Enti. Rientrano in questa categoria le certificazioni conseguite ai sensi dell’articolo 14 del DM. n. 205/2023 e le certificazioni ottenute a seguito di positiva frequenza dei corsi di perfezionamento in Clil, di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 6 del 16 aprile 2012.

Certificato di lingua straniera

Esempi Pratici e Avvisi di Convocazione

Per comprendere meglio l'applicazione di queste norme, è utile analizzare esempi reali di concorsi e relativi avvisi.

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONIC Concorso pubblico per titoli ed esami per 5 posti di personale con qualifica di operativo a tempo indeterminato, in prova (codice AGCOM/OA - n. 3 operativi con competenze amministrative di cui all’Allegato B alla delibera n. 104/24/CONS, del 30 aprile 2024, recante “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per 19 posti di funzionario a tempo indeterminato in prova”, pubblicata sul sito dell’Autorità e sul portale inPA).

COMUNICAZIONI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE AVVISO DI CONVOCAZIONE (ex art. 7 bando di concorso)

La prova scritta del concorso in intestazione, che si svolgerà in modalità informatica, si terrà presso l’Hotel Pineta Palace in via S. Lino Papa n.35, 00167 Roma. La prova scritta avrà luogo giovedì 6 marzo 2025, con inizio alle ore 11.00. I candidati sono invitati a presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, ai sensi dell’articolo 35 del d.P.R. n. 445/2000, di codice fiscale e della ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione online della domanda.

Questo avviso è un esempio concreto di come le informazioni relative allo svolgimento di un concorso vengano comunicate ai candidati. È essenziale leggere attentamente tutti gli avvisi e le convocazioni per essere sempre aggiornati su date, orari, luoghi e modalità di svolgimento delle prove.

In sintesi, la corretta interpretazione e applicazione delle normative sui titoli di preferenza, di riserva e della Legge 104/1992 è un elemento chiave per una partecipazione consapevole e di successo ai concorsi pubblici. È sempre consigliabile consultare i bandi specifici e le FAQ ufficiali per ogni concorso, per avere informazioni precise e aggiornate.

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