Lavorare dopo la pensione anticipata: opportunità, vincoli e condizioni

Una delle domande più frequenti che ci si pone al raggiungimento dell'età pensionabile, o dei requisiti per la pensione anticipata, è se sia possibile continuare a lavorare. La risposta è affermativa nella maggioranza dei casi, ma con una serie di specifiche e vincoli che dipendono dal tipo di pensione percepita e dal regime previdenziale di appartenenza. Non si tratta di una decisione da prendere alla leggera, poiché comporta implicazioni fiscali e previdenziali significative.

Un'immagine che illustra una persona anziana che lavora al computer, con icone che simboleggiano la pensione e il lavoro

I diversi percorsi verso il pensionamento e le possibilità di lavoro

Una volta raggiunta l’età pensionabile, o se si hanno i requisiti per accedere alla pensione anticipata, ci si trova davanti a due strade: iniziare a percepire la pensione o continuare a lavorare rimandandola. Quest'ultima ipotesi prevede delle particolarità rispetto al rapporto di lavoro che si è sempre stati abituati ad avere. Continuare a lavorare dopo il pensionamento può essere motivato da ragioni economiche, come l'esigenza di integrare il reddito pensionistico, o da scelte personali, legate al desiderio di mantenere un'attività professionale e un ruolo attivo nella società. Inoltre, continuare a lavorare consente di versare nuovi contributi, con possibili benefici futuri. Non ci sono limiti di età per lavorare e, anzi, esistono incentivi per l’assunzione dei lavoratori anziani, vantaggiosi sia per i lavoratori che per le aziende.

Quando si va in pensione, i redditi da pensione si sommano, in genere, agli altri redditi che si percepiscono, come quelli da lavoro autonomo o subordinato. Le regole sulla cumulabilità tra pensione e redditi da lavoro variano a seconda del tipo di pensione che si percepisce.

Cumulabilità tra pensione e redditi da lavoro: le casistiche

Dal 1° gennaio 2009 tutti i redditi da lavoro dipendente o autonomo sono interamente cumulabili con le pensioni di vecchiaia, di anzianità ed anticipate. I pensionati percettori di pensione di vecchiaia, di pensione anticipata e di ex pensione di anzianità possono lavorare senza vincoli, sia come lavoratori dipendenti, sia come lavoratori autonomi. Tuttavia, la situazione si fa più complessa e ricca di sfumature a seconda delle specifiche forme di pensionamento.

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Pensione di Vecchiaia e Pensione Anticipata (ex anzianità)

Per i percettori di pensione di vecchiaia, non ci sono limiti specifici: si può tornare a lavorare, anche con il proprio ex datore, purché vengano rispettate le norme fiscali e previdenziali. Similmente, per la pensione anticipata (ex anzianità), dal 1° gennaio 2009 tutti i redditi da lavoro dipendente o autonomo sono interamente cumulabili. I lavoratori dipendenti, per conseguire la pensione, devono cessare l’attività lavorativa per almeno 1 mese (il cosiddetto "pit-stop"), mentre i lavoratori autonomi non hanno alcun obbligo di cessazione. La legge Fornero ha sostituito l’espressione di “Pensione di Anzianità” con “Pensione Anticipata” per coloro che, non raggiungendo i 67 anni di età, perfezionano solo il requisito di natura contributiva. Pertanto, dal 1° gennaio 2012, è possibile andare in pensione prima dei 67 anni richiesti per la pensione di vecchiaia, a condizione di aver accumulato un certo numero di contributi, che fino al 2026 devono essere posseduti entro il 31 dicembre.

Quota 100, Quota 102 e Quota 103

Per coloro che accedono alla pensione con Quota 100, Quota 102 o Quota 103, è previsto un divieto di cumulo nel periodo che intercorre tra la decorrenza della pensione e il raggiungimento del requisito anagrafico richiesto per la pensione di vecchiaia (attualmente 67 anni, più l’eventuale incremento dovuto all’aspettativa di vita). In particolare, se si è ottenuta la pensione anticipata (come con Quota 102 o 103), non è possibile instaurare un nuovo rapporto di lavoro subordinato, nemmeno con lo stesso datore, fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia. La reazione nasce dal fatto che, con la pensione anticipata “Quota 100”, per il periodo di anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia, i redditi derivanti dallo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all’estero, successivamente alla decorrenza della pensione e fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia, comportano la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione del reddito. Alla maturazione dell’età anagrafica richiesta per l’accesso alla pensione di vecchiaia, il divieto decade e si può iniziare qualsiasi attività lavorativa.

L’unica compatibilità prevista è per il reddito percepito da lavoro autonomo occasionale (di cui all’art. 2222 del Codice Civile) cumulabile nel limite di 5.000 euro lordi annui, per il quale, peraltro, non sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’INPS. Se il reddito supera tale cifra, la pensione con Quota 100 diventa incumulabile, come chiarito dalla Circolare INPS n. 117/2019.

Pensione Anticipata Precoci

La pensione anticipata con requisito ridotto per i lavoratori precoci (ovvero coloro che possono far valere 12 mesi di contribuzione effettiva antecedente al 19° anno di età e che si trovano in una delle condizioni previste dalla relativa norma) non è cumulabile con eventuali redditi da lavoro autonomo o dipendente prodotti in Italia o all’estero, a far data dalla sua decorrenza e fino a quando si sarebbe maturato il diritto alla pensione anticipata vera e propria (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne). L’accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci è subordinato al rispetto dei limiti di spesa annualmente previsti dalla normativa. La decorrenza avviene dopo 3 mesi dal raggiungimento dei requisiti (cosiddetta “finestra”). Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026, non si applicano gli aumenti legati alla speranza di vita. Possono accedere alla pensione anticipata senza vincolo di età se rientrano in categorie particolari: disoccupati, caregiver, invalidi ≥74% o addetti a lavori gravosi/usuranti.

Pensione Opzione Donna

La pensione Opzione Donna è cumulabile con altri redditi da lavoro autonomo o dipendente al pari di qualsiasi altra pensione di vecchiaia o anticipata. Ci sono state molte interpretazioni a riguardo, dovute alla modalità di calcolo dell’assegno pensionistico che avviene con il metodo contributivo puro. Tale meccanismo, però, riguarda solo il metodo di calcolo applicabile alla pensione. Infatti, anche se calcolata con un contributivo puro, è possibile chiedere l’integrazione al minimo anche con l’Opzione Donna (possibilità esclusa per coloro i quali hanno iniziato a lavorare solo dopo dicembre 1995).

Ape Sociale

Per chi accede all’Ape Sociale nel 2024 è stato introdotto il divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente o autonomo svolto dalla decorrenza del beneficio fino alla data di compimento dell’età per la pensione di vecchiaia. Per chi ha, invece, ricevuto la certificazione per l’accesso all’Ape Sociale in anni precedenti, continua ad applicarsi il regime di incumulabilità previgente.

Assegno ordinario di invalidità

Nel caso di percezione di un assegno ordinario di invalidità, il cumulo con i redditi da lavoro può ridurre l’importo dell’assegno, tranne in caso di contratti a termine di breve durata.

Pensione di Inabilità Totale

Nel caso di percezione di una pensione di inabilità totale (prestazione previdenziale riconosciuta solo a coloro i quali venga accertata una impossibilità totale a svolgere una qualsiasi attività lavorativa) è prevista l’incompatibilità totale con lo svolgimento di un’attività di lavoro sia autonomo sia dipendente. Infatti, per poter chiedere la pensione di inabilità totale è necessario non solo possedere il requisito sanitario, ma si deve cessare ogni rapporto di lavoro dipendente e/o autonomo, cancellarsi da elenchi, albi o eventuali ordini che richiedano l’iscrizione ai fini dell’esercizio della professione.

Pensione di Reversibilità

Anche per la pensione di reversibilità è prevista la cumulabilità con eventuali redditi da lavoro autonomo o dipendente ma, con una particolarità. In caso di redditi del coniuge superstite di importo fino a 3 volte il Trattamento minimo INPS (nel 2024 pari a 23.345,79 euro), non c’è alcuna riduzione. Si ricorda che, in caso sia erogata al coniuge superstite, la pensione di reversibilità è comunque di importo pari al 60% della pensione goduta in vita dal titolare.

Contributi previdenziali dopo il pensionamento

Se si continua a lavorare dopo la pensione, si verseranno comunque i contributi previdenziali. In alcuni casi, questi contributi possono servire per aumentare l’importo della pensione che già si percepisce, ma dipende dal tipo di lavoro che si svolge e dalla gestione previdenziale a cui ci si iscrive.

Un'infografica che illustra il flusso dei contributi previdenziali e i possibili benefici per l'importo della pensione

I "puri contributivi": un caso a parte

Per i pensionati contributivi puri, ovvero coloro che sono stati iscritti per la prima volta alla previdenza obbligatoria successivamente a dicembre 1995, il cumulo tra lavoro e pensione è possibile se si raggiunge almeno uno dei seguenti requisiti:

  • 60 anni di età per le donne e 65 per gli uomini;
  • 40 anni di contribuzione;
  • 35 anni di contribuzione e 61 anni di età anagrafica.

La cessazione del rapporto di lavoro per la pensione anticipata

Per conseguire la pensione anticipata è necessaria la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. La cessazione del rapporto di lavoro può avvenire attraverso diverse modalità, tra cui la risoluzione consensuale.

Un diagramma di flusso che mostra le diverse opzioni di cessazione del rapporto di lavoro per accedere alla pensione anticipata

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