La Distinzione tra "Prius" e "Posterius": Un'Analisi Filosofica e Giuridica Approfondita

Le espressioni filosofiche "a priori" e "a posteriori" sono termini cardine nel dibattito epistemologico e giuridico, sebbene il loro significato profondo inviti a una ricerca individuale e a una comprensione stratificata. È fondamentale sottolineare che queste locuzioni vanno lette senza il raddoppiamento fonosintattico, ovvero proprio così come sono scritte, senza raddoppiare la "p" dopo la "a". Esse sono formate dalla preposizione "a" unita all'ablativo degli aggettivi comparativi "prior, prius" e "posterior, posterius". "Prior, prius" è il comparativo della preposizione "prae" e significa "primo tra due o tra due cose". "Posterior, posterius", comparativo della preposizione "post" (o, secondo alcune grammatiche, dell'aggettivo "posterus"), vale propriamente "posteriore, che viene dopo un altro o un'altra cosa".

Distinzione tra a priori e a posteriori

Origini e Peculiarità Linguistiche

Il problema con queste espressioni, come evidenziato dall'analisi grammaticale latina, risiede nell'apparente violazione di una regola fondamentale: gli aggettivi di grado comparativo, quali "prior, prius" e "posterior, posterius", hanno sempre l'ablativo in -ĕ. La presenza della preposizione "a" rende evidente che si tratta di forme di ablativo. La spiegazione di questa apparente anomalia è, in realtà, piuttosto semplice: queste locuzioni non hanno mai avuto cittadinanza nella lingua latina classica, ma sono entrate nell'uso a partire da un linguaggio settoriale, quello filosofico del medioevo. Questa specificità storica e linguistica arricchisce la complessità interpretativa di questi concetti.

Il "Prius" e il "Posterius" nel Contesto Giuridico e Statuale

La distinzione tra "prius" e "posterius" è cruciale per comprendere la natura e la struttura dello Stato. L'elemento costitutivo dell'ordinamento statale, infatti, si articola in diverse dimensioni, ciascuna delle quali può essere analizzata in termini di ciò che viene prima (prius) e ciò che viene dopo (posterius) nella sua formazione e operatività.

Stato-Collettività e Stato-Soggetto: Un Binomio Inseparabile

Il primo aspetto da considerare è il rapporto tra Stato-collettività (o Stato-popolo) e Stato-soggetto. Lo Stato-collettività è un insieme di soggetti, un "corpo sociale giuridicamente organizzato". Ma cosa significa propriamente "corpo sociale giuridicamente organizzato"? Significa che i soggetti che lo compongono sono organizzati secondo norme. Questa organizzazione non si riferisce solo al "corpo delle persone fisiche" né a quello delle persone giuridiche in senso stretto, ma piuttosto all'interazione dinamica di rapporti e azioni tra tutti i soggetti, inclusi gli organi di governo.

Lo Stato-soggetto, invece, è un'entità giuridica astratta che si pone come titolare di diritti e obblighi, capace di agire nella sfera giuridica. È lo "Stato-persona" che interagisce con altri soggetti e produce norme giuridiche. La relazione tra Stato-collettività e Stato-soggetto può essere vista come un rapporto tra produttore e prodotto, dove la collettività genera, attraverso la sua organizzazione, un'entità che a sua volta la governa e la rappresenta. Si tratta di tre entità connesse - Stato-collettività, Stato-soggetto e sistema normativo statale - ma inconfondibili. Lo Stato come "unità in re", per usare le espressioni di Cammarata, è il punto di partenza per individuare lo Stato-soggetto, ad esempio, come la "persona giuridica" o l'ordinamento stesso.

Schema del rapporto tra Stato-collettività e Stato-soggetto

Ordinamento Giuridico Statale: Il "Prius" Normativo

Il secondo pilastro è l'ordinamento giuridico statale, inteso come diritto statale oggettivo o normativo originario. Kelsen concepisce lo Stato come un "complesso o sistema di norme coercitive del comportamento umano", una "organizzazione coercitiva". La "forza dello Stato" coincide con la validità del suo ordinamento normativo. In questa prospettiva, l'idea di un ordinamento giuridico preesiste, o quantomeno è inscindibile, dalla nozione stessa di Stato. È l'ordinamento che definisce lo Stato, e non viceversa, sebbene la concezione kelseniana si distingua dallo statalismo tradizionale.

L'ordinamento statale è anche "monotipica", ovvero un solo tipo di ordinamento, e "sovrana", distinguendosi in questo da altri ordinamenti (ad esempio, quello internazionale o di altri Stati). Il "prius" qui è la norma, l'insieme di regole che precede e fonda l'azione statale e la stessa esistenza del popolo e del territorio come elementi giuridicamente rilevanti. Senza un effettivo ordinamento giuridico statale, non si può parlare di Stato in senso proprio.

In relazione a note concezioni sociologiche, come quelle di V. e di G., lo Stato consiste propriamente nel "corpo sociale giuridicamente organizzato". Questo "corpo" è quello del popolo, inteso sia come totalità sia come singole parti. L'ordinamento giuridico è il "prius" che consente a questi soggetti di organizzarsi e di operare come unità coesa.

Stato-Governo e Sovranità: Il "Posterius" Operativo

Il terzo aspetto riguarda la relazione tra Stato e governo, e il concetto di sovranità. Parlare di "Stato-governo" implica l'identificazione dello Stato con la sua figura di organi esecutivi e legislativi. Il governo non è una parte a sé stante, ma una sezione dello Stato che incarna e gestisce la relazione tra le sue diverse componenti.

Il "prius" della sovranità, intesa come potere supremo di governo, risiede nel popolo, come unità e come fonte originaria. Tuttavia, la sua espressione pratica, il suo "posterius" operativo, si manifesta attraverso gli organi dello Stato-soggetto. Questa dinamica porta a notevoli confusioni, ad esempio, tra lo Stato e la nazione o il popolo. La "sovranità dello Stato" e la "sovranità popolare" sono concetti che, pur strettamente correlati, necessitano di una chiara distinzione.

Prospettive Diverse sulla Natura dello Stato e della Sovranità

La questione della sovranità e del rapporto tra Stato e popolo ha generato diverse scuole di pensiero e interpretazioni, che riflettono la complessità intrinseca di questi concetti.

La Tesi di Crisafulli e la Sovranità Popolare

Una prospettiva rilevante è quella di Crisafulli, che ha avuto un impatto decisivo in materia. Egli ha sottolineato come la sovranità, intesa come spettanza del potere supremo di governo, sia stata storicamente trasferita dallo Stato-soggetto allo Stato-comunità. Questa "sovranità popolare" è un concetto che lo Stato moderno non può rinunciare ad adottare, sebbene la sua attuazione pratica ponga sfide significative.

Crisafulli evidenzia che l'idea di una "sovranità popolare" senza residui è postulata. Il popolo, per essere in grado di esprimere la propria volontà e di non cadere nell'anarchia, deve darsi un'organizzazione. L'art. 1 della Costituzione italiana, che recita "La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione", è una cristallizzazione di questa idea. Ciò implica che il popolo non è un'entità disorganizzata, ma un'associazione costituzionalmente organizzata. Il "prius" della sovranità risiede nel popolo, ma il "posterius" è il suo esercizio "nelle forme e nei limiti del diritto". La Costituzione, in questo senso, è il limite del diritto che la sovranità popolare non può travalicare.

La Posizione di Carlo Esposito: Rappresentanza e Pluralità di Soggetti

Diversamente orientata si presenta la posizione di Carlo Esposito. Egli critica l'idea che la nazione o il popolo siano da considerarsi "organi dello Stato" o "Stato-soggetto". Esposito sottolinea la "pluralità di soggetti" che compongono la collettività e la difficoltà di attribuire una volontà unitaria a un'entità così complessa e potenzialmente divisa.

Esposito introduce il concetto di "rappresentanza istituzionale", distinguendola dalla rappresentanza volontaria. Lo Stato moderno, sia esso liberale o autoritario, si basa su questa forma di rappresentanza. Il Parlamento e il Governo, ad esempio, non rappresentano semplicemente gli elettori o i partiti, ma "rappresentano giuridicamente" la nazione, personificandola. Per Esposito, l'idea di "Stato-nazione" o "Stato-popolo" come unità "grave di conseguenze sempre più erronee" se concepita come un'entità monolitica. La "sovranità popolare", se intesa come volontà immediata del popolo, rischia di essere un "puro espediente verbale" o un "tentativo non riuscito".

Questa concezione sottolinea la distinzione tra lo Stato-collettività (o Stato-popolo) da un lato, e lo Stato-soggetto (o Stato-nazione) dall'altro, e come la rappresentanza istituzionale sia fondamentale per la loro interconnessione. Il popolo, nella sua molteplicità di associazioni, categorie e comunità territoriali, esprime "passioni e opinioni variegate", non una volontà monolitica.

Lo Stato: sovranità, territorio, popolazione

L'Antinomia della Sovranità Popolare nell'Art. 1 della Costituzione

L'art. 1 della Costituzione italiana, che recita "La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione", presenta un'antinomia intrinseca, evidenziata anche dalle diverse interpretazioni della dottrina. L'espressione "popolo come unità" che esercita con continuità la volontà sovrana entra in tensione con la realtà di una collettività composta da una "molteplicità" di soggetti, associazioni politiche, sindacati, confessioni religiose, minoranze linguistiche, ecc.

Questa antinomia è il cuore della distinzione tra "prius" e "posterius". Il "prius" è l'idea di una sovranità popolare originaria, un potere fondante che risiede nella collettività. Il "posterius" è l'esercizio effettivo di questo potere, che si manifesta attraverso atti parziali e particolari, concorre a determinare la volontà dello Stato-soggetto e deve sottostare alle "forme e ai limiti" della Costituzione.

La dottrina si interroga su chi siano i "membri della collettività 'popolo'" considerati dall'art. 1 Cost. Si tratta dei cittadini in senso stretto, o di una concezione più ampia che include anche le formazioni sociali? L'art. 2 Cost., che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali, suggerisce una visione più inclusiva.

Il Ruolo del Corpo Elettorale e la "Suprema Istanza dello Stato"

La discussione sulla sovranità e sul ruolo del popolo si approfondisce ulteriormente nell'analisi del corpo elettorale. Per molti, il corpo elettorale non è un organo dello Stato-soggetto e non si identifica con il popolo come entità unitaria che esercita la sovranità. Se lo Stato fosse concepito come organo dello Stato-soggetto, la sua identificazione con il corpo elettorale sarebbe problematica.

Infatti, il riferimento fatto dalla seconda parte dell'art. 1 Cost. al popolo non può significare esclusivamente il riferimento al corpo elettorale. Il popolo è un concetto più ampio, che comprende l'intera collettività. La partecipazione del corpo elettorale alla vita democratica è un momento fondamentale dell'esercizio della sovranità, ma non esaurisce il concetto di sovranità popolare. È attraverso il meccanismo delle elezioni che "lo Stato si appropria dei risultati" delle preferenze espresse, ma la sovranità appartiene a tutti e a ciascuno, non solo agli elettori attivi.

La "suprema istanza dello Stato", per Crisafulli, è un concetto che va oltre la semplice identificazione con il popolo o il corpo elettorale. Essa integra l'idea di un potere supremo che si articola e si esercita attraverso le strutture dello Stato.

Rappresentazione della sovranità popolare

La Democrazia degli Antichi e dei Moderni

La distinzione tra il "prius" e il "posterius" nella sovranità riflette anche le diverse concezioni della democrazia: quella degli antichi e quella dei moderni. Nella democrazia degli antichi, il popolo esercitava direttamente la sovranità, un "prius" immediato e non mediato. Nella democrazia dei moderni, invece, l'esercizio della sovranità è un "posterius" mediato dalla rappresentanza e dalle forme costituzionali.

Questa mediazione è necessaria per garantire i diritti individuali e per evitare l'anarchia o la tirannia della maggioranza. La "democrazia cosiddetta" indiretta non si limita a chiedere ai cittadini di esprimere le proprie preferenze per un candidato o l'altro, ma richiede una partecipazione attiva e consapevole nel rispetto delle regole e dei limiti costituzionali.

La questione della sovranità popolare, in definitiva, non risolve ma apre ulteriori interrogativi sulla natura della partecipazione politica e sul ruolo dei soggetti individuali e collettivi. I diritti individuali e funzionali dei cittadini sono portatori dell'interesse generale, ma la loro unità si articola internamente attraverso una pluralità di atti parziali e particolari che in diversi modi concorrono a definire la volontà sovrana. La "suprema istanza dello Stato" non è un concetto statico, ma dinamico, in continua evoluzione e interpretazione.

Lo Statalismo Kelseniano e il Concetto di Nazione

Lo statalismo kelseniano, già accennato, si distingue nettamente dallo statalismo tradizionale. Per Kelsen, lo Stato è un complesso o sistema di norme coercitive del comportamento umano. In questa visione, il "prius" è l'ordinamento normativo, e la "forza dello Stato" coincide con la validità di tale ordinamento. Da questo deriva l'idea del territorio e del popolo come elementi dipendenti dalla struttura normativa.

Il concetto di nazione, invece, è un "prius" di tipo culturale e storico, che si traduce in un "posterius" giuridico attraverso la sua organizzazione statale. La distinzione tra Stato-soggetto e Stato-comunità o nazione è fondamentale. La nazione è spesso vista come un'entità con una "sua continuità ideale (che è un'astrazione concettuale)". Questo concetto, tuttavia, si concretizza nella "collettività dei cittadini", ovvero il popolo in senso proprio, che a sua volta è il "prius" della sovranità.

L'art. 1 cpv. Cost. italiano è coordinato con il c.d. "primato del popolo" nelle prime costituzioni moderne. L'eccezione è rappresentata dall'art. 7 Cost., che va letto in coordinamento con l'art. 1 Cost. L'art. 1 cpv. è quindi il "prius" fondamentale per comprendere l'intera struttura dello Stato.

Lo Stato: sovranità, territorio, popolazione

L'Importanza della Costituzione e dei Limiti del Diritto

L'espressione "nelle forme e nei limiti della Costituzione" nell'art. 1 cpv. Cost. è cruciale per comprendere la distinzione tra il "prius" della sovranità popolare e il suo "posterius" esercizio. Il popolo, per esprimere la propria volontà, deve darsi un'organizzazione e agire entro i confini stabiliti dalla legge fondamentale. La Costituzione, in questo senso, è il "prius" che limita e orienta l'esercizio del potere.

I governanti, a loro volta, "si mantengono nei limiti della Costituzione stessa". Questo significa che anche l'esercizio del potere da parte degli organi dello Stato-soggetto è un "posterius" condizionato e delimitato da un "prius" normativo superiore. L'idea di un "diritto naturale, che consiste nella esistenza di uno Stato" è un concetto che si evolve e si articola nei testi costituzionali, a partire dalla Francia rivoluzionaria.

In definitiva, la distinzione tra "prius" e "posterius" nel contesto dello Stato e della sovranità non è meramente accademica. Essa è fondamentale per comprendere come una collettività si organizza, come il potere viene legittimato e come i diritti e i doveri sono definiti. La complessità di questi concetti è il riflesso della complessità della vita politica e sociale stessa, che richiede una continua riflessione e un'attenta analisi per evitare confusioni e malintesi che possono portare a conseguenze erronee nella pratica giuridica e politica.

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