La frase "eccetto veicoli con contrassegno" è un'indicazione comune nella segnaletica stradale e rappresenta una deroga fondamentale a divieti e limitazioni, pensata per agevolare la mobilità delle persone con disabilità. Per favorire la mobilità di questi individui, lo Stato italiano ha introdotto un sistema di contrassegni auto che, in deroga alla legge, protegge i soggetti portatori di handicap contro le multe previste dal Codice della Strada. Comprendere appieno il significato e le implicazioni di questa eccezione è essenziale per tutti, non solo per chi ne è titolare, al fine di muoversi più consapevolmente dei propri diritti e doveri, ed evitare di incorrere in multe e contravvenzioni.
Il Contrassegno Unificato Disabili Europeo (CUDE): Caratteristiche e Valore
Il Contrassegno Disabili, o CUDE, è uno strumento essenziale per la mobilità delle persone con disabilità. È strettamente personale, il che significa che non è vincolato a uno specifico veicolo, ma alla persona che ne è titolare. Questo contrassegno ha valore su tutto il territorio nazionale e in tutti i Paesi membri dell’Unione Europea, a condizione che i Paesi abbiano recepito la normativa, come quasi tutti hanno fatto. Questa universalità garantisce che il titolare possa usufruire delle agevolazioni previste indipendentemente dal luogo di residenza o dal Paese in cui si trova all'interno dell'UE. Il contrassegno è utilizzabile su qualunque veicolo destinato alla mobilità della persona disabile, a prescindere dalla titolarità di una patente e dalla proprietà dell’auto. Tuttavia, è di fondamentale importanza che il contrassegno sia usato solo se l’intestatario del pass è a bordo, sia alla guida che accompagnato da terzi. Dev’essere sempre esposto in originale, in modo ben visibile, sul parabrezza del veicolo per consentire i controlli da parte delle autorità preposte.

Le normative relative al rilascio e all'uso del contrassegno sono stabilite dagli articoli 188 del Codice della Strada e 381 del Regolamento di esecuzione del Codice stesso. Formalmente, si tratta di un atto amministrativo autorizzatorio di proprietà comunale, affidato in modo temporaneo alla persona fisica indicata. Questo pass ha una durata di cinque anni, anche nel caso in cui la disabilità sia permanente; dopodiché, può essere rinnovato.
Oggi, in Italia, il contrassegno europeo di parcheggio per persone con disabilità presenta un formato rettangolare, di colore azzurro chiaro. Esso reca il simbolo internazionale dell’accessibilità, ovvero una sedia a rotelle bianca su fondo blu, ed è conforme al Contrassegno Unificato Disabili Europeo (CUDE) previsto dalla raccomandazione del Consiglio UE 98/376/CE, in base al decreto del Presidente della Repubblica 151 del 30 luglio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 203 del 31 agosto 2012.
Sul fronte del contrassegno sono riportati il numero di serie o identificazione, la data di scadenza, il nome e il timbro dell'autorità nazionale che lo rilascia, lo Stato comunitario di origine e l'ologramma anti-contraffazione, tutti elementi che ne garantiscono l'autenticità e la validità. Sul retro, invece, sono indicati il nominativo e la fotografia della persona autorizzata, oltre a uno spazio per la sua firma. Questo dettaglio sottolinea la natura strettamente personale del contrassegno e ne previene l'uso improprio. A seguito dell'introduzione del nuovo contrassegno, i comuni hanno avuto tre anni di tempo per sostituire il vecchio modello con quello nuovo e aggiornare la segnaletica orizzontale e verticale, adeguandola alla rappresentazione grafica e cromatica del nuovo contrassegno.
Chi ha Diritto al Contrassegno e Come Ottenerlo
Il rilascio, il rinnovo e il duplicato del contrassegno per persone con disabilità seguono procedure specifiche. Per il primo rilascio, o nel caso in cui il vecchio contrassegno sia scaduto da più di novanta giorni, è necessario ottenere una certificazione medica. Questa certificazione deve attestare la capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, oppure la cecità totale. Tale documentazione viene rilasciata dall’Ufficio di medicina legale dell’Azienda sanitaria locale di appartenenza.
Una volta ottenuta la certificazione medica, è necessario presentare un’apposita domanda indirizzata al sindaco del comune di residenza, allegando la certificazione stessa. L'intera procedura di richiesta e rilascio del contrassegno è gratuita. Alla scadenza del contrassegno, per il rinnovo, occorre presentare al Comune una nuova certificazione medica che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al precedente rilascio del contrassegno. Per le persone disabili o invalide temporaneamente, il contrassegno può essere rilasciato a tempo determinato. In questi casi, è possibile l’emissione di un nuovo contrassegno previa ulteriore certificazione medica rilasciata, che attesti il perdurare delle condizioni di disabilità.
Come funziona il contrassegno per il parcheggio delle persone disabili
A luglio 2021, il Ministero dei Trasporti ha annunciato la Piattaforma unica nazionale informatica del contrassegno unificato disabili europeo (CUDE). Quando questa piattaforma andrà a regime, il titolare dovrà rivolgersi al proprio comune di residenza per registrare il contrassegno sulla piattaforma e potrà gestire le targhe associate tramite l’app IO e il Portale dell’automobilista. Questa innovazione mira a semplificare la gestione del contrassegno e a renderne l'utilizzo più agevole e moderno.
Le Agevolazioni alla Circolazione per i Titolari di Contrassegno
Il diritto di accesso dei veicoli al servizio della persona disabile con contrassegno è riconosciuto in tutte le aree carrabili, ma è fondamentale esercitare cautela, poiché le modalità di accesso, in particolare alle Zone a Traffico Limitato (ZTL), possono variare da Comune a Comune. A volte, è sufficiente esporre il contrassegno in modo ben visibile; più spesso, è necessario comunicare preventivamente il numero della targa del veicolo all'autorità comunale competente. In assenza di tale comunicazione, la multa può ammontare a circa 83 euro, a cui si aggiungono le spese di notifica, per un totale di circa 95 euro. In generale, per qualsiasi tipo di zona soggetta a regolamentazione da parte dei comuni, è sempre consigliabile chiedere informazioni prima di circolare e sostare, in quanto le regole possono cambiare, e di continuo, in base alla città.
Il contrassegno consente ai veicoli al servizio della persona disabile di circolare in diverse aree normalmente soggette a restrizioni. Specificatamente, è autorizzata la circolazione:
- Nelle zone a traffico limitato (ZTL): È permesso l'accesso e la circolazione senza limiti di orario, quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (artt. 11, c.1 e 3, e 12 D.P.R. 503/1996).
- Nelle zone a traffico controllato (ZTC): La circolazione è consentita (artt. 11, c.1 e 3, e 12 D.P.R. 503/1996).
- Nelle aree pedonali urbane (APU): L'accesso è autorizzato quando è permesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (artt. 11, c.1 e 3, e art. 12 D.P.R. 503/1996).
- Nelle vie e corsie preferenziali: È consentita la circolazione nelle vie e corsie riservate ai mezzi di trasporto pubblico e ai taxi (art. 11, c.4, D.P.R. 503/1996).
- In caso di blocco, sospensione o limitazione della circolazione: Questo include situazioni dovute a motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse, per esigenze di carattere militare, o quando sono previsti obblighi e divieti, temporanei o permanenti, anti-inquinamento, come le domeniche ecologiche o la circolazione per targhe alterne (artt. 188 CdS e 381 Regolamento di esecuzione del CdS, art. 11 D.P.R. 503/1996).
Le Agevolazioni alla Sosta per i Titolari di Contrassegno
Il pass disabili offre importanti agevolazioni anche per la sosta dei veicoli. Tuttavia, è fondamentale ricordare che il contrassegno per persone con disabilità non autorizza alla sosta in tutti i luoghi. Non è consentito sostare dove si reca intralcio o pericolo per la circolazione. La norma che consente la circolazione e la sosta del veicolo al servizio di persone invalide munite di contrassegno si riferisce solo ed esclusivamente a divieti di sosta stabiliti con apposito provvedimento dell'autorità competente (artt. 6 e 7 CdS) e non anche ai divieti direttamente previsti dalla legge, come quelli previsti dall'art. 158 del Codice della Strada. Ad esempio, la sosta nello spazio riservato alla fermata dei mezzi pubblici non è consentita, in quanto tale divieto è stabilito direttamente dalla legge e non da un provvedimento dell'autorità competente.

Il contrassegno consente ai veicoli al servizio della persona disabile di parcheggiare (sostare) nelle seguenti condizioni:
- Negli appositi spazi riservati nei parcheggi pubblici: Si tratta degli stalli contrassegnati dal simbolo della sedia a rotelle. È importante notare l'eccezione per gli stalli di parcheggio personalizzati, ovvero quelli riservati al veicolo al servizio di un singolo titolare di contrassegno disabili. In questi stalli, la sosta è consentita solo al veicolo che espone il pass del disabile a cui lo stallo è stato assegnato.
- Nelle aree di parcheggio a tempo determinato: È consentita la sosta senza limitazioni di orario e senza esposizione del disco orario, ove previsto (art. 188, c. 3, CdS).
- Nei parcheggi a pagamento (delimitati dalle cosiddette strisce blu): È permessa la sosta gratuitamente, ma solo quando gli spazi riservati ai disabili risultino già occupati, e se espressamente stabilito dal Comune. Ciò significa che la gratuità sulle strisce blu non è un diritto universale, ma dipende dalle specifiche regolamentazioni comunali. La sosta senza disco orario è consentita.
- Nelle zone a traffico limitato (ZTL) o nelle zone a sosta limitata (ZSL): È consentita la sosta senza limiti di orario, quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (art. 11 D.P.R. 503/1996).
- Nelle zone a traffico controllato (ZTC) (art. 11 D.P.R. 503/1996).
- Nelle aree pedonali urbane (APU): Quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (art. 11 D.P.R. 503/1996).
- In caso di blocco, sospensione o limitazione della circolazione: Anche in questi casi, la sosta è consentita per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse e per esigenze di carattere militare, oppure quando siano previsti obblighi e divieti, temporanei o permanenti, anti-inquinamento, come le domeniche ecologiche o la circolazione per targhe alterne (artt. 188 CdS e 381 Regolamento di esecuzione del CdS, art. 11 D.P.R. 503/1996).
- Nelle zone di divieto o limitazione di sosta: È permesso sostare, purché il parcheggio non costituisca intralcio alla circolazione.
Il Parcheggio Personalizzato: Una Specificità Comunale
Una particolare agevolazione è il parcheggio personalizzato, che può essere assegnato a titolo gratuito dal sindaco in presenza di particolari condizioni di disabilità. Questo spazio di sosta è individuato da un’apposita segnaletica che riporta gli estremi del contrassegno invalidi della persona con disabilità, rendendolo esclusivo. Questa agevolazione può essere concessa solo nelle zone ad alta densità di traffico, a richiesta della persona con disabilità (detentore del contrassegno invalidi del disabile) che di norma deve disporre di un veicolo e della patente di guida. L'articolo 381, comma 5 del Regolamento di esecuzione e di attuazione al CdS prevede questa facoltà per i comuni, con propria ordinanza. Qualora uno spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indichi gli estremi del contrassegno di parcheggio per disabili del soggetto autorizzato ad usufruirne in maniera esclusiva (il cosiddetto stallo personalizzato), la sosta è consentita solo a tale soggetto.
Sanzioni e Norme di Comportamento: Evitare l'Uso Improprio
La tutela offerta dal contrassegno disabili è significativa, ma è fondamentale un uso corretto e responsabile per evitare sanzioni. Le autorità competenti hanno la facoltà di stabilire obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta (art. 11 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503), anche per i veicoli al servizio delle persone invalide e detentrici dell'apposito contrassegno, a condizione che tali prescrizioni siano motivate da esigenze prioritarie rispetto alla tutela che l'art. 188 del C.d.S. e l'art. 381 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.
Il contrassegno deve essere sempre esposto in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli. La mancata esposizione o l'esposizione non leggibile del contrassegno, soprattutto nella parte riguardante il numero del permesso e la sua scadenza, comporta la violazione di cui all'art. 188, comma 5 del vigente CdS, in forza di quanto riportato all'art. 381, comma 2, periodo 3 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del CdS. Altrimenti, scattano le multe. Chi presenta il pass successivamente per farsi annullare il verbale, non otterrà la cancellazione dello stesso, poiché il contrassegno deve essere esposto al momento dell'infrazione.
Il "furbetto" che usa il contrassegno senza diritto paga una contravvenzione di 87 euro. L’uso improprio del contrassegno ne comporta il ritiro immediato da parte degli agenti preposti al controllo ed è seguito, in caso di abuso, dalla revoca del titolo. Questo vale anche quando il contrassegno è esposto con validità scaduta. Se il contrassegno disabili posseduto scade di validità, il nuovo contrassegno rilasciato non costituisce un naturale rinnovo del precedente, ma è considerato a tutti gli effetti un nuovo contrassegno senza alcuna efficacia retroattiva. Pertanto, al momento dell'accertamento delle violazioni commesse nel periodo intercorso tra l'avvenuta scadenza del vecchio contrassegno ed il rilascio del nuovo, quest'ultimo non potrà esplicare alcun effetto rispetto alla sanzione accertata.
Come funziona il contrassegno per il parcheggio delle persone disabili
L'articolo 354, comma 4 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada vieta espressamente la sanzione amministrativa accessoria della rimozione, secondo le disposizioni dell'articolo 215 del Codice della Strada, dei veicoli destinati alle persone invalide, purché muniti di apposito contrassegno. Tuttavia, non essendo allo stesso modo menzionata in alcuna norma l'eccezione circa il fermo, sequestro e confisca dei veicoli che espongono il contrassegno riservato alle persone invalide, è lecito ritenere che in questi casi sia applicabile la violazione contenuta nell'art. 188 del CdS. Il veicolo adibito o destinato ad uso di persone disabili non può essere sottoposto a provvedimento di "fermo fiscale". Qualora il veicolo sia già sottoposto a tale provvedimento, è possibile procedere alla cancellazione del fermo (o all'annullamento del suo preavviso) da parte dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, attraverso apposito modulo. A tal fine, è richiesta una fattura di acquisto dalla quale risulti che il bene è stato acquistato fruendo delle agevolazioni fiscali previste dalla Legge n. 104/1992, e il fronte del contrassegno auto "Parcheggio per disabili" rilasciato dal Comune prima della data di notifica del preavviso o della trascrizione del fermo e in corso di validità.
Ulteriori Considerazioni e Applicazioni Speciali
Le "macchine per uso di invalidi", rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore, rientrano tra i "veicoli" secondo l'art. 46, comma unico, lett. b) del CdS. Detti veicoli, secondo la disposizione dell'art. 190, comma 7 dello stesso CdS (interessato dalle modifiche del Decreto Legge 16.06.2022 n. 68), possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni.
L'autocaravan, indicato all'art. 54, comma 1, lett. m) del CdS, ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, è soggetto alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli. Questo significa che, anche se al servizio di una persona con disabilità, l'autocaravan seguirà le regole generali, salvo le deroghe specifiche previste dal contrassegno per la sosta e la circolazione in aree specifiche.
Avverso il preavviso di accertamento di violazione (la cosiddetta "sosta") non è ammesso ricorso né al prefetto né al giudice di pace, essendo un documento che attesta solo l'inizio di un'attività di accertamento che potrebbe concludersi con la notifica del relativo verbale di contestazione. Questo è un aspetto importante da considerare per i titolari di contrassegno in caso di contestazione.
Per quanto riguarda la segnaletica, lungo il tratto stradale interessato da una prescrizione, i segnali di divieto e di obbligo, nonché quelli di diritto di precedenza, devono essere ripetuti dopo ogni intersezione. Tuttavia, tale obbligo non sussiste per i segnali a validità zonale (art. 104, comma 2, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del CdS). Questa precisazione è utile per interpretare correttamente la validità delle prescrizioni stradali.
Infine, per ottenere l'esenzione dal pagamento del bollo auto, il disabile a cui non sia stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento, affetto da grave limitazione della capacità di deambulazione o da pluriamputazioni e affetto da handicap grave di cui all'art. 3, comma 3 della Legge n. 104/1992, deve presentare specifica documentazione. Questa esenzione rientra nelle agevolazioni fiscali volte a supportare le persone con disabilità nella gestione dei costi legati alla mobilità.
Il sistema del contrassegno disabili è un pilastro fondamentale per l'inclusione e la mobilità delle persone con disabilità, ma la sua efficacia dipende dalla corretta comprensione e applicazione delle norme da parte di tutti i cittadini e le autorità.
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