I Gruppi per l'Inclusione nella Scuola: Un Quadro Completo

L'inclusione è uno dei principali obiettivi del mondo della scuola, una tematica al centro dell’azione didattica che, per essere realizzata, richiede il lavoro di diversi gruppi, tra i quali compaiono il GLI, il GLO, il GIT e il GLIR. Originariamente, il termine usato nella legge n. 104/1992 all'art. 15 era "integrazione", la quale per prima ha previsto e disposto la formazione di gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica, immaginati come organi collegiali di affiancamento ai diversi livelli dell'Amministrazione scolastica con compiti di consulenza, proposta e coordinamento. Oggi si parla più propriamente di inclusione, un concetto più ampio che mira a creare un ambiente educativo in cui ogni studente, indipendentemente dalle proprie caratteristiche, si senta accolto, valorizzato e abbia pari opportunità di apprendimento e partecipazione.

Il Decreto Legislativo n. 66/2017 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità" ha modificato l'art. 15 della legge n. 104, innovando le norme in materia e istituendo i "Gruppi per l'inclusione scolastica" individuati su tre livelli. Questo decreto ha ridefinito ruoli e competenze, introducendo nuove sigle e ridefinendo quelle esistenti per garantire un approccio più sistematico e coordinato all'inclusione.

Differenza tra integrazione e inclusione scolastica

Il GLIR: Il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale

Il GLIR, ovvero il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale, è stato istituito con il DLgs 66/2017 e collocato presso l’Ufficio Scolastico Regionale (USR). Attivato a partire dal primo settembre 2017, ha compiti di consulenza e proposta all'Ufficio Scolastico Regionale (USR). Un'altra funzione cruciale del GLIR è il supporto ai GIT (Gruppi per l'Inclusione Territoriale) e alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale. Questa attività di supporto è fondamentale per garantire che il personale scolastico sia adeguatamente preparato ad affrontare le sfide dell'inclusione, attraverso percorsi formativi mirati e aggiornati. Il GLIR ha anche compiti di consulenza e proposta all’USR per la definizione, l’attuazione e la verifica degli accordi di programma sull'inclusione scolastica, un ruolo chiave per assicurare coerenza e efficacia alle politiche regionali in materia. La composizione, l’articolazione, le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l’assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all’inclusione scolastica del GLIR, sono state definite con apposito D.M.

Il GIT: Il Gruppo per l'Inclusione Territoriale

Presso ciascun ambito territoriale provinciale è istituito il GIT, il Gruppo per l’Inclusione Territoriale. La sua attivazione, prevista a partire dal primo gennaio 2019, è stata rinviata al 1 settembre dal governo in carica. Il GIT opererà al livello degli ambiti territoriali istituiti dalla legge n. 107/2015. È probabile che saranno modificati con apposito D.M. anche alcuni compiti attribuitigli dal Dlgs 66/2017. Al momento, il decreto ha previsto lo svolgimento di funzioni tecniche in materia di organico dei docenti di sostegno da assegnare alle scuole, con facoltà propositiva rivolta all'USR di riferimento. In pratica, il GIT riceve dai dirigenti scolastici le proposte di quantificazione delle risorse di sostegno didattico, le verifica e formula la relativa proposta all'USR. Questo significa che il GIT svolge un ruolo strategico nella distribuzione delle risorse umane dedicate all'inclusione, cercando di ottimizzare l'allocazione degli insegnanti di sostegno in base alle reali necessità del territorio.

Organigramma inclusione scolastica

Il GLI: Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione

Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) è presente in ogni istituzione scolastica a partire dalla sua introduzione nel settembre 2017. È composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente, da personale ATA, nonché da specialisti della ASL di riferimento. Il gruppo, attivato dal primo settembre 2017, è nominato e presieduto dal dirigente scolastico. Il GLI si occupa del supporto al collegio docenti nella definizione del Piano per l’Inclusione (parte del PTOF della scuola) e nell’attuazione dei PEI nei consigli di classe. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità. Al fine di realizzare il Piano di inclusione, collabora con le istituzioni pubbliche e private del territorio.

A tale scopo, il Gruppo procederà ad un'analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell'anno appena trascorso e formulerà un'ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell'anno successivo. Il Piano sarà discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato ai competenti Uffici degli USR, nonché ai GLIP (Gruppi di lavoro interistituzionali provinciali, fino all'attivazione dei GIT) e al GLIR, per la richiesta di organico di sostegno, e alle altre istituzioni territoriali come proposta di assegnazione delle risorse di competenza, considerando anche gli Accordi di Programma in vigore o altre specifiche intese sull'integrazione scolastica sottoscritte con gli Enti Locali.

Il GLO: Il Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione

Introdotto con il DLgs 66/2017, in sostituzione del GLH (Gruppo di Lavoro Handicap), il GLO è il Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione e si occupa degli interessi e dei bisogni di ogni alunno della scuola con un’accertata condizione di disabilità. Tra i compiti più importanti del GLO compare la stesura e la definizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI). Per ogni alunno disabile iscritto presso le Istituzioni Scolastiche, opera collegialmente un gruppo di lavoro interprofessionale, denominato GLHO. Questo sottolinea l'approccio personalizzato e multidisciplinare che il GLO adotta per supportare ogni singolo studente con disabilità.

Come funzionano gli incontri del GLO?

I GLH: I Gruppi di Lavoro per l'Handicap (Pre-DLgs 66/2017)

Nessun cenno viene fatto nel Dlgs 66/2017, invece, ai Gruppi di Lavoro Handicap (GLH) che attualmente operano sul sostegno all’interno delle singole istituzioni scolastiche. Le istituzioni scolastiche, nell'orientare la progettazione e la realizzazione delle attività didattiche, devono tenere conto di alcuni punti cardine fondamentali, uno di questi è l'inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali o disabilità. Per tutelare il diritto allo studio di questi studenti, oltre all'insegnante di sostegno, all'interno delle scuole venivano istituiti dei gruppi con funzioni specifiche: i GLH. Il significato dell'acronimo GLH è Gruppo di Lavoro per l'Handicap ed è un gruppo che, ai sensi della normativa precedente, doveva essere nominato e formato in ogni istituto scolastico in cui erano presenti alunni con disabilità.

La normativa assegnava ai GLH ruoli fondamentali per l'integrazione e l'inclusione scolastica, strutturandoli in modo diverso in base al livello a cui operavano. Di seguito riepiloghiamo tutti i GRUPPI DI LAVORO e i compiti previsti per l'inclusione di alunni diversamente abili (H) e alunni BES:

  • GLHI (Gruppo di Lavoro sull'Handicap di Istituto): Questo gruppo di lavoro sull'handicap è istituito per contribuire a garantire il diritto allo studio degli studenti in situazione di handicap; è finalizzato alla loro integrazione scolastica e ha come obiettivo lo sviluppo delle loro potenzialità nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. Il GLHI ha compiti di coordinamento e di indirizzo in ordine alle tematiche dell’integrazione di tutti gli allievi in situazione di disagio. Presso ogni Istituzione Scolastica opera un Gruppo di Studio e di Lavoro H ai sensi dell’art.15 della Legge Quadro 104/92.
  • GLHO (Gruppo di Lavoro sull'Handicap Operativo): Il GLHO ha il compito di dedicarsi al singolo alunno individuando gli interventi specifici finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica; quindi, si istituiscono tanti GLHO quanti sono gli allievi con disabilità. Si tratta di un gruppo di lavoro nominato dal Dirigente scolastico che viene istituito per ciascun alunno disabile presente all'interno di una scuola che opera a livello interpersonale.

La differenza sostanziale tra GLHO e GLHI risiede nel loro raggio d'azione: il GLHI si occupava di questioni più generali legate all'integrazione a livello di istituto, mentre il GLHO era specificamente dedicato al singolo alunno con disabilità, con un focus sul suo Piano Educativo Individualizzato. Con l'introduzione del DLgs 66/2017, queste funzioni sono state riorganizzate e in gran parte assorbite dal GLO e dal GLI, con una chiara enfasi sull'inclusione e sulla personalizzazione degli interventi.

Confronto tra GLH, GLI e GLO

Il Gruppo Interistituzionale Aziendale (GIA)

Al fine di favorire iniziative e progetti di qualità atti a rendere sistematica l'attività di promozione dell'educazione alla salute nelle scuole attraverso un modello di governance interistituzionale, con Determina Dirigenziale, è stato istituito il Gruppo Interistituzionale Aziendale (GIA). Il GIA opera a livello locale ed è costituito presso tutte le ASL regionali. La Delibera del Direttore Generale Asl Bari n. - Variazione componenti del Gruppo GIA 2025 - Delibera D.G. n. è un esempio di come la composizione di questi gruppi possa essere soggetta a variazioni per adattarsi alle esigenze e normative locali. Questo gruppo svolge un ruolo importante nel collegare le scuole con i servizi sanitari locali, promuovendo un approccio integrato alla salute e al benessere degli studenti, inclusi quelli con esigenze speciali.

Il Gruppo Tecnico Interregionale per la Salute e Sicurezza sul Lavoro (GTI SSL)

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, spesso si sottolinea la complessità della normativa, delle interconnessioni indecifrabili tra norme diverse, degli indirizzi contrastanti della giurisprudenza, della quantità di documenti da presentare. Raramente si accenna, tuttavia, a un altro aspetto: al proliferare in Italia di gruppi, commissioni, comitati, coordinamenti - richiesti dalla normativa e/o dipendenti dalla necessità di rapportarsi alle competenze e poteri regionali - di cui non sempre sono chiari obiettivi e organizzazione. Gruppi che tuttavia hanno un ruolo decisivo per rendere idonee ed efficaci le varie strategie di prevenzione messe in campo a livello nazionale o locale.

Per questo motivo, ci soffermiamo oggi proprio su un interessante “Forum del Gruppo Tecnico Interregionale per la salute e sicurezza sul lavoro” che si è tenuto a Milano il 21 giugno 2017 e che ha offerto agli operatori dei Servizi Prevenzione e Salute Ambienti di Lavoro delle Aziende Sanitarie Locali di tutte le Regioni italiane, un ritratto completo del Gruppo Tecnico Interregionale e delle sue articolazioni tematiche.

Nella presentazione del Forum, si è ricordato che il Coordinamento Interregionale Area Prevenzione e Sanità Pubblica - istituito nell’ambito della Commissione Salute presso la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - ha affidato proprio a Regione Lombardia il Coordinamento del Gruppo Tecnico Interregionale in tema di salute e sicurezza sul lavoro. Un impegno che ha richiesto la riorganizzazione delle attività del Gruppo Tecnico, anche attraverso la ridefinizione della sua composizione e la conferma dei gruppi tematici in attuazione degli obiettivi di cui al Macro Obiettivo 7 del Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 (“Prevenire gli infortuni e le malattie professionali”).

Ed è proprio in questo contesto che si è organizzato il 21 giugno un “self-portrait” del Gruppo Tecnico Interregionale per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, che è servito anche a sollecitare un fattivo dialogo con tutti gli operatori del territorio che sono coinvolti nelle strategie di tutela della salute e sicurezza del lavoratore. L’intervento, dal titolo “Self-Portrait del Gruppo Tecnico Interregionale per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori” e a cura di Nicoletta Cornaggia (Coordinamento Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza Luoghi Lavoro - Regione Lombardia - DG Welfare - Struttura Ambienti di vita e di lavoro), permette di fornire ulteriori informazioni sulle competenze di questo gruppo tecnico.

L’intervento sottolinea che la Prevenzione “sta cambiando”, sta cioè “attraversando un periodo di transizione e si rinnova sia a partire da nuovi modelli organizzativi dei Servizi Sanitari Regionali, che dalla necessità di sapersi confrontare con nuovi a diversi scenari di rischio”. Ad esempio, in riferimento al tema dell’invecchiamento della popolazione lavorativa, ai problemi correlati alla non idoneità alla mansione, alle novità correlate all’e-commerce o alle modifiche nell’organizzazione di lavoro. In questo senso la prevenzione nei luoghi di lavoro deve attuare il rinnovamento consolidando i propri principi in termini di: “programmazione; priorità di rischio; integrazione; trasversalità/intersettorialità”.

Si ricorda che, con riferimento alla Legge 833/78 relativa all’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale: “la tutela della sicurezza e salute sul lavoro (SSL) è una delle azioni fondamentali per la più generale prevenzione dei rischi per la salute dei cittadini; la tutela della sicurezza e salute sul lavoro (SSL) si esplica in azioni di individuazione, accertamento e controllo dei fattori di nocività, di pericolosità e di deterioramento negli ambienti di lavoro”. E sono fornite indicazioni sui modelli di intervento: “il controllo sugli ambienti di lavoro utilizzando la repressione come strumento in caso di inadempimento; l’assistenza - i c.d. Piani Mirati - per colmare il gap di capacità delle aziende motivate alla SSL; la ricerca di tutti i fattori che contribuiscono al benessere del lavoratore - Total Worker Health - ovvero di interventi che integrano la prevenzione dai rischi e pericoli per la salute connessi al lavoro con la promozione del benessere del lavoratore quale azione strategica per prevenire malattie e infortuni (NIOSH)”.

L’intervento indica che il Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza nel Luoghi di Lavoro (GTI SSL) affronta il cambiamento organizzandosi in Gruppi Tematici, “consapevole che su temi vecchi e nuovi è importante mantenere il presidio, aperto al confronto interno ed esterno: tra operatori dei servizi delle diverse Regioni/ASL; con operatori delle altre Istituzioni - INAIL, DIL, INPS, VVF - e con le parti sociali, con gli ordini e le associazioni scientifiche”.

In questo modo, attraverso un sistema integrato della Prevenzione SSL, si intende “offrire un contributo tecnico, aggiornato e competente, alle riflessioni strategiche ed applicative del livello centrale”:

  • Ministero della Salute - Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 5 DLgs 81/08);
  • Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (art. 6 DLgs 81/08) ed i suoi Comitati;
  • Ministero della Salute - gruppo di lavoro ex esposti amianto; servizio telematico art. 9/257 e artt. 250 e 256/81; tavolo art. 40 allegato 3B/81; REACH/CLP; flussi informativi dai Centri Antiveleni;
  • Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - accordi per la formazione; sicurezza stradale con particolare riferimento ai cantieri di manutenzione della rete stradale; commissione per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'allegato III del D.M. 11.4.2011 (articolo 71, comma 13, del dlgs 81); gruppo tecnico di validazione degli strumenti di ausilio alle procedure semplificate di valutazione dei rischi per le aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico;
  • Ministero dello Sviluppo Economico - REACH - rapporti con le imprese; non conformità delle macchine;
  • Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca - formazione, alternanza scuola-lavoro; integrazione delle competenze SSL nei curricola scolastici;
  • INAIL Direzione Centrale Prevenzione - Comitato per l’applicazione dell’Accordo quadro di collaborazione; Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro);

In definitiva, con riferimento al Piano nazionale per la prevenzione, esiste:

  • un livello nazionale: “contributo alla definizione della programmazione strategica in ordine ad ambiti prioritari di intervento dell’azione di controllo, nonché all’individuazione di obiettivi e programmi dell’azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori”;
  • un livello regionale: “realizzazione della programmazione coordinata di interventi, nel rispetto delle indicazioni e dei criteri formulati a livello nazionale, modulando piani operativi in ragione della conoscenza delle realtà locali, attraverso l’individuazione di obiettivi specifici, ambiti territoriali e settori produttivi, tempi e risorse ordinarie necessarie”.

È rilevabile dunque un'importante funzione di raccordo tra i due livelli proprio da parte del GTI SSL. L’intervento si sofferma poi sull’importante ruolo dei gruppi tematici.

Tabella riassuntiva dei gruppi tematici del GTI SSL

Si indica, in conclusione, che le Regioni attraverso i Gruppi tematici “presidiano Programmi e Piani di settore - costruzioni, agricoltura, patologie muscoloscheletriche, stress, neoplasie professionali, REACH-CLP… - garantendo un riferimento comune all'attività di controllo dei servizi territoriali”. E i gruppi sviluppano le loro attività anche “producendo linee di indirizzo a soluzione di criticità, utili a tutti gli attori della Prevenzione - alle aziende, alle funzioni della salute e sicurezza aziendali” - RLS, CSP/CSE, MC, soggetti abilitati,… - ai servizi territoriali della prevenzione.

La gratuità dei ruoli nei gruppi per l'inclusione scolastica

Ai componenti dei Gruppi per l’inclusione scolastica di cui all’articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come modificato dal Dlgs 66/2017, nonché ai componenti dell’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento. Questo aspetto sottolinea la natura di servizio e l'impegno volontaristico richiesto ai membri di questi gruppi, i quali contribuiscono alla causa dell'inclusione senza ricevere compensi aggiuntivi per le loro funzioni all'interno dei gruppi stessi.

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