La reimmatricolazione di un veicolo ex militare d'epoca in Italia è un processo che può apparire complesso e generare apprensione, data la specificità della normativa e la documentazione richiesta. Questo articolo si propone di fare chiarezza su tutti gli aspetti rilevanti, dalle autorizzazioni necessarie ai passaggi burocratici, includendo anche informazioni sulle patenti militari e di servizio e le loro implicazioni.

Il Disimpegno dal Servizio Militare: Il Dispaccio Fondamentale
Il primo e forse più cruciale passo per la reimmatricolazione di un veicolo ex militare è l'ottenimento di un documento ufficiale che ne attesti il disimpegno dall'uso militare e la destinazione all'uso civile. Questo documento è comunemente conosciuto come "dispaccio". Senza di esso, l'intero processo di reimmatricolazione non può avere inizio, in quanto funge da certificato di "nascita civile" per il veicolo. Il dispaccio è rilasciato dal comando militare e certifica che la vettura non è più considerata di proprietà o in servizio delle Forze Armate.
Riconoscimento del Valore Storico: L'Importanza dell'ASI
Per i veicoli ex militari d'epoca, il riconoscimento come mezzo di interesse storico è un passaggio fondamentale che semplifica notevolmente la reimmatricolazione e l'accesso a particolari agevolazioni. Questo riconoscimento è demandato all'ASI (Automotoclub Storico Italiano). Per ottenere la "scheda delle caratteristiche tecniche" dall'ASI, il mezzo deve essere già restaurato e in condizioni tali da poter essere certificato come veicolo storico. L'ASI esamina il veicolo per verificarne l'originalità e la conformità alle specifiche dell'epoca, garantendo che sia un autentico pezzo di storia. Questo passaggio è propedeutico alla reimmatricolazione.

La Verifica Meccanica e la Dichiarazione di Conformità
Una volta ottenuto il dispaccio e la scheda tecnica dall'ASI, è indispensabile che un meccanico qualificato dichiari che il veicolo è in perfette condizioni di sicurezza e in ordine per la circolazione su strada. Questa dichiarazione è una garanzia che il mezzo, sebbene d'epoca, rispetti gli standard minimi di sicurezza per essere ammesso alla circolazione. La verifica include il controllo di freni, sterzo, luci, pneumatici e tutti i componenti essenziali.
Il Processo di Reimmatricolazione: Non un Atto Automatico
La reimmatricolazione di un veicolo ex militare non è un processo automatico, ma richiede una serie di adempimenti burocratici e la presentazione di tutta la documentazione raccolta presso gli uffici competenti. È un "tentativo" nel senso che ogni caso può presentare specificità e la valutazione finale spetta all'autorità preposta.
REIMMATRICOLAZIONE VEICOLI RADIATI
Documentazione Necessaria per la Reimmatricolazione:
- Dispaccio: Il documento rilasciato dai militari che dismette la vettura da uso militare ad uso civile.
- Scheda delle caratteristiche tecniche dall'ASI: Certificazione che il mezzo è restaurato e risponde ai criteri di veicolo storico.
- Dichiarazione di un meccanico: Attestante che il veicolo è in ordine e idoneo alla circolazione.
- Domanda redatta su modello TT2119: Modulo standard per le pratiche automobilistiche.
- Dichiarazione di Proprietà: Documento che attesta il passaggio di proprietà del veicolo.
- Scheda tecnica originale (o equipollente): Riportante anno di costruzione, lunghezza, larghezza, altezza, massa a vuoto e massa a pieno carico, firmata dal legale rappresentante della casa costruttrice.
Norme Speciali per i Veicoli delle Forze Armate in Circolazione
L'articolo 138 del Codice della Strada (C.d.S.) disciplina i veicoli e i conducenti delle Forze armate. I veicoli militari, se eccedono i limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 del C.d.S. (riferiti a sagoma e massa), necessitano di un'autorizzazione speciale per circolare su strade non militari. Questa autorizzazione viene rilasciata dal comando militare dopo aver consultato gli enti competenti, in conformità con l'articolo 10, comma 6.
Patente Militare e Patente Civile: Due Distinti Titoli di Guida
Una distinzione fondamentale è tra patente militare e patente civile.Il Consiglio di Stato, con parere numero affare 01577/2016 del 25 gennaio, ha chiarito la "separazione" tra patente militare e patente civile.
Patente Militare: È prescritta per la guida di veicoli in dotazione delle Forze armate e dei Corpi equiparati (Art. 138, comma 11, C.d.S.). È sempre necessaria per condurre un veicolo in dotazione delle Forze armate o con immatricolazione speciale ai sensi dell'Art. 138 C.d.S., che non può essere condotto con la sola patente civile. La patente militare è a tutti gli effetti equiparata alla patente di servizio (Art. 139 C.d.S.) per i servizi di polizia stradale.
Patente Civile: Rilasciata ai sensi dell'Art. 116 C.d.S., abilita alla guida di veicoli civili.
Chiunque, pur munito di patente militare o di patente rilasciata ai sensi del comma 11 dell'Art. 138, guida un veicolo immatricolato con targa civile è soggetto alle sanzioni previste dall'Art. 125, comma 3 del C.d.S. Tuttavia, i soggetti muniti di patente militare o di servizio possono guidare veicoli delle corrispondenti categorie immatricolati con targa civile, purché i veicoli stessi siano adibiti ai servizi istituzionali dell'amministrazione dello Stato (Art. 138, comma 12-bis, C.d.S.).

Effetti delle Sanzioni sulla Patente Militare e Civile
Le sanzioni accessorie, come la sospensione o la revoca, hanno effetto solo sulla patente di servizio e non si estendono alla patente civile posseduta. Nel caso di sospensione o revoca della patente di guida civile (ex Art. 116 C.d.S.), la patente di servizio è sospesa o revocata dal Prefetto o dall'autorità che l'ha rilasciata. La patente di servizio può essere sospesa fino a un anno o revocata in casi gravi o di recidiva, se il titolare ha causato, per imperizia o negligenza, danni a veicoli o beni dell'ente o di terzi durante il servizio. La patente di servizio è ritirata, sospesa o revocata anche in tutti i casi di violazioni del C.d.S.
La patente civile, invece, potrebbe essere oggetto di revisione ai sensi dell'Art. 128 C.d.S. Le disposizioni relative alla decurtazione dei punti (Art. 126-bis C.d.S.) per violazioni commesse alla guida di veicoli di servizio non si applicano né alla patente di servizio né alla patente civile.
In generale, se non punibile per adempimento di un dovere o esercizio di facoltà legittima, o in stato di necessità o legittima difesa, il trasgressore risponde dell'infrazione commessa alla guida di un veicolo che richiede la patente di servizio.
Targhe Speciali: L'Esempio della Croce Rossa Italiana
Un caso interessante di immatricolazione speciale è quello dei veicoli della Croce Rossa Italiana (C.R.I.), le cui targhe sono di tipo militare, come disposto dall'articolo 26 del regio decreto del 29 luglio 1927 nº 1814. Questa normativa esenta tali mezzi dall'iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), equiparandoli a quelli dei "corpi armati dello Stato". L'utilizzo di una targa propria per i veicoli della Croce Rossa Italiana è stato riconfermato nel 1992 dall'art. 138 del "Nuovo Codice della Strada".
La caratteristica immutata nel tempo è la sigla "C.R.I." in rosso (con o senza punteggiatura) e la numerazione in nero, il tutto su fondo bianco. La prima targa della Croce Rossa Italiana riportante il numero "1" fu assegnata a un "carro a letto-automobile", un'autoambulanza su base Esperia, in servizio dal 21 agosto 1911. Nel 1976, con l'introduzione della targa componibile per i veicoli civili, le targhe della Croce Rossa Italiana continuarono a essere emesse nel formato su due righe, indipendentemente dal tipo di alloggiamento presente sul veicolo.
Nel 2005, l'allegato 12 al Testo Unico Ordinanza Commissariale nº 261/05 ha stabilito un formato modificato, con targhe anteriori e posteriori differenti e di dimensioni identiche a quelle civili introdotte nel 1994. La numerazione ha avuto diversi episodi di discontinuità, incluso un salto di mille unità dal numero 6000 al 7000. A partire dai primi anni settanta, con il raggiungimento del numero progressivo 8000, si è avuto uno sdoppiamento della numerazione: le ambulanze hanno ottenuto una numerazione indipendente che partiva dal 10000; gli altri veicoli hanno proseguito con la normale numerazione. Nel 2003 è stata introdotta la numerazione di tipo A000A.
Il parco veicoli della Croce Rossa Italiana non è costituito esclusivamente da autoveicoli, ma comprende anche rimorchi, macchine operatrici e motocicli. Per l'immatricolazione di tali veicoli si ricorre a targhe diverse da quelle destinate agli autoveicoli. I motocicli e le macchine operatrici utilizzano un solo tipo di targa: bianca, di forma quadrata, con lato di 165 mm, scritta "CRI" in rosso e numero progressivo in nero. I rimorchi sono dotati di targhe specifiche rettangolari, larghe 34 cm e alte circa 11, con sigla "CRI" e scritta "rimorchio" in rosso e un numero progressivo preceduto dalla lettera "R" o "X".

Duplicati e Aggiornamenti dei Documenti di Circolazione
La gestione del documento di circolazione è fondamentale per qualsiasi veicolo.Per richiedere un duplicato del documento di circolazione a seguito di deterioramento, smarrimento, furto o distruzione, è necessario presentare una domanda redatta sul modello TT2119. In caso di smarrimento o sottrazione della/e targa/he, l'intestatario del veicolo deve fare denuncia entro 48 ore agli organi di Polizia, che ne rilasciano una ricevuta e un permesso provvisorio di circolazione.
REIMMATRICOLAZIONE VEICOLI RADIATI
Variazioni di Residenza
Nel caso di variazione di residenza, anche nello stesso Comune, è necessario provvedere all'aggiornamento del documento di circolazione. Questo si applica ad autoveicoli (autovetture, autocarri, autocaravan), motoveicoli e rimorchi. La mancata comunicazione entro 60 giorni dal trasferimento della residenza può comportare sanzioni pecuniarie e il ritiro del documento di circolazione.
Passaggio di Proprietà di Rimorchi
Per richiedere il passaggio di proprietà di un rimorchio ad uso proprio entro i 3499 kg di massa complessiva, è necessario presentare richiesta su apposito modello (TT2119). Anche in questo caso è fondamentale la documentazione completa e corretta per evitare ritardi o problemi.
Immatricolazione e Proprietà dei Veicoli: Aspetti Legali
L'articolo 93 del C.d.S. stabilisce che tutti gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi devono essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nel sistema informativo del P.R.A. è istituito il Registro dei veicoli fuori uso ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187. Questo registro è pubblico.
Obblighi del Proprietario e del Conducente
Il proprietario, usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio è solidalmente responsabile con il conducente per il pagamento delle sanzioni pecuniarie derivanti dalle violazioni commesse. Questa responsabilità si estende anche a colui che ha la disponibilità del veicolo, a meno che non dimostri che il veicolo sia stato posto in circolazione contro la sua volontà.
Veicoli Immatricolati all'Estero e Condotti da Residenti in Italia
L'articolo 93-bis del C.d.S. disciplina la circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia. È vietata la circolazione di veicoli immatricolati all'estero per i residenti in Italia da più di sessanta giorni, a meno che il veicolo non sia stato preso in locazione senza conducente, in leasing o in comodato da imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, senza stabilimento in Italia. In questi casi, a bordo del veicolo deve essere presente un documento che attesti il titolo e la durata della disponibilità.
La violazione di queste norme comporta sanzioni amministrative pecuniarie e il ritiro del documento di circolazione. Se non si provvede alla regolarizzazione entro trenta giorni, il veicolo è soggetto alla sanzione accessoria della confisca amministrativa.

Conclusioni Particolari sulla Reimmatricolazione
La reimmatricolazione di un veicolo ex militare d'epoca, come si è visto, è un percorso dettagliato e specifico. Ogni passaggio, dall'ottenimento del dispaccio all'omologazione ASI, dalla verifica meccanica alla presentazione della domanda, è cruciale per il buon esito dell'operazione. La normativa, sebbene complessa, è chiara nel distinguere tra veicoli militari e civili, così come tra le patenti, garantendo la sicurezza e la conformità di tutti i mezzi che circolano sulle strade.
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