Il Risarcimento dei Danni alle Vittime di Reati Violenti e Altre Lesioni: Un Quadro Completo

Il tema del risarcimento dei danni, in particolare per le vittime di reati violenti e per i loro familiari, rappresenta un ambito del diritto complesso e in continua evoluzione, che intreccia normative nazionali e direttive europee, come evidenziato dalle recenti pronunce giurisprudenziali. Questo articolo mira a fornire un quadro dettagliato delle diverse tipologie di danno risarcibile, dei soggetti legittimati ad ottenerlo e delle procedure previste, con un'attenzione particolare alle sfide interpretative e alle evoluzioni giurisprudenziali.

Il Danno da Reato: Natura e Tipologie

Ogni reato che abbia cagionato un danno, sia esso patrimoniale o non patrimoniale, obbliga il colpevole o chi per lui al risarcimento. Il diritto della persona danneggiata dal reato alle restituzioni e al risarcimento ha natura civilistica e le disposizioni penali non hanno efficacia costitutiva di tali diritti, ma fungono da regole integratrici dei principi generali di cui agli articoli 2043 e 2059 del Codice Civile. Non rilevano, di conseguenza, i principi attinenti alla successione di leggi penali nel tempo.

Danno Patrimoniale: Diminuzione del Patrimonio Economico

Per danno patrimoniale si intende qualsiasi diminuzione del patrimonio che si articola in danno emergente e lucro cessante. Il danno emergente si riferisce alle perdite economiche immediate e dirette subite a causa dell'illecito, come le spese mediche, i costi di riparazione o sostituzione di beni, o la perdita di reddito a breve termine. Il lucro cessante, invece, riguarda il mancato guadagno futuro, ovvero i profitti che la vittima avrebbe ragionevolmente conseguito se non si fosse verificato l'evento dannoso. Ad esempio, se una persona subisce lesioni che le impediscono di lavorare per un lungo periodo, il danno patrimoniale includerà sia le spese mediche (danno emergente) sia i salari che non potrà percepire (lucro cessante).

Danno patrimoniale: danno emergente e lucro cessante

Danno Non Patrimoniale: Lesioni alla Sfera Personale

Il danno non patrimoniale è la diminuzione subita dalla parte lesa che non si traduce direttamente in una perdita economica. Tradizionalmente, questo includeva il danno biologico e il danno morale soggettivo, oltre alla lesione di un interesse costituzionalmente protetto. L'articolo 185 del Codice Penale ha per lungo tempo costituito il punto di riferimento per il risarcimento del danno non patrimoniale, inizialmente identificato con il "danno morale subiettivo", ovvero il patema d'animo e la sofferenza cagionata alla vittima del reato.

Con il tempo, l'interpretazione di questa norma ha subito una rilevante evoluzione, dettata dall'emersione di esigenze di tutela legate al cosiddetto "danno biologico", inteso come danno provocato alla salute del soggetto, ovvero alla sua complessiva integrità psico-fisica. Dalla sentenza 86/1984 della Corte Costituzionale, il danno biologico ha iniziato a considerarsi risarcibile in quanto tale, e non solo indirettamente, in quanto incidente nella capacità del soggetto di produrre un minor reddito.

Le sentenze del maggio del 2003 hanno segnato un punto di svolta, attribuendo ufficialmente all'articolo 2059 del Codice Civile il ruolo di punto di riferimento per il ristoro del danno non patrimoniale. Questo include non solo il danno morale conseguente da reato, ma anche il danno biologico, volto a tutelare la salute garantita in primis dall'articolo 2 della Costituzione.

Il Valore della Persona e l'Evoluzione del Risarcimento del Danno Non Patrimoniale

In base a un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 2059 c.c., il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia, che comprende il danno morale soggettivo e qualunque ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente alla persona costituzionalmente protetta. È importante sottolineare che il danno risarcibile non deve essere futile, "cioè, non consista in meri disagi o fastidi", come chiarito dalle sentenze della Cassazione n. 26972/2008 e n. 4053/2009.

Le Diverse Forme di Danno Non Patrimoniale

  1. Danno Biologico: È la conseguenza di un danno subito che lede la salute e quindi l'integrità fisica e psichica della vittima. Può concernere sia la sfera dei danni iure proprio (direttamente patiti dall'erede) che iure hereditatis (trasmessi dalla vittima ai suoi eredi). La sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra il pregiudizio non patrimoniale.
  2. Danno Esistenziale: È un danno non patrimoniale che danneggia i valori dell'esistenza del danneggiato. Si differenzia dal danno morale perché è tangibile, concreto e visibile dall'esterno e si manifesta nell'impossibilità di svolgere attività abituali, alterando le abitudini di vita e la proiezione dell'individuo nel futuro. Questo può includere la rinuncia a hobby, attività sociali o progetti di vita a causa del danno subito.
  3. Danno Tanatologico: È il danno determinato dalla sofferenza patita dal defunto prima di morire, a causa delle lesioni fisiche derivanti da un'azione illecita compiuta da terzi. Non tutti i giuristi concordano con la risarcibilità del danno tanatologico. In ogni caso, esso concerne solo i casi in cui il lasso di tempo tra decesso e lesione non sia apprezzabile, in modo da escludere altre cause di decesso. Se la morte è istantanea o avviene in un periodo brevissimo senza che la vittima abbia avuto consapevolezza della sofferenza, il danno tanatologico potrebbe non essere riconosciuto.
  4. Danno Parentale: È il danno che viene riconosciuto per compensare il dolore e la mancanza patiti per la perdita della persona cara e del rapporto affettivo. In passato era necessario provare la convivenza con la vittima. Oggi invece è necessario dimostrare il legame affettivo tra vittima e familiare, che deve essere costante, e uno stravolgimento sostanziale della propria vita in seguito al decesso. La Cassazione, con la sentenza n. 21063/2005, ha riconosciuto la legittimazione a richiedere il risarcimento del danno non patrimoniale anche a chi non è legato da rapporti di stretta parentela, purché sia provato un rapporto di "affectio familiaris". Questo ha ampliato la platea dei soggetti legittimati, includendo ad esempio il figlio del coniuge della vittima, purché vi sia una relazione stabile e significativa.
    Danno parentale

I Soggetti Obbligati al Risarcimento e i Legittimati ad Agire

Obbligati al risarcimento del danno sono in primis l'agente del reato, ma anche coloro che sono a ciò tenuti secondo la normativa civile, come i genitori (per i figli minori), i precettori e i maestri d'arte (per gli allievi), i padroni e i committenti (per i dipendenti), il proprietario di veicoli, e le società di assicurazione. La responsabilità civile può configurarsi anche per la pubblica amministrazione, qualora le condotte delittuose del dipendente, pur dirette a perseguire finalità esclusivamente personali, costituiscano un'occasione necessaria che l'autore del reato sfrutta per il compimento degli atti penalmente illeciti (Cass. pen. n. 32095/2021).

Solamente il danneggiato può agire in giudizio per ottenere le restituzioni e l'eventuale risarcimento del danno. Non è necessario che colui che agisce per il risarcimento sia un congiunto, potendo anche essere più semplicemente un soggetto legato comunque alla vittima da rapporti di "affectio familiaris" tutelabili ex articolo 2 della Costituzione, sub specie di intangibilità della sfera degli affetti. La lesione di qualsiasi forma di convivenza, purché dotata di un minimo di stabilità tale da fondare una ragionevole aspettativa di un futuro apporto economico, rappresenta legittima causa petendi di un'azione risarcitoria proposta dinanzi al giudice penale competente per l'illecito che ha causato detta lesione (Cass. pen. n. 37053/2012).

Accertamento della Responsabilità e Prova del Danno

Le sanzioni civili presuppongono un accertamento di responsabilità dell'imputato, concetto da non confondersi con la sentenza di condanna. Infatti, il soggetto può comunque essere prosciolto per vari motivi, quali l'incapacità di intendere e di volere, l'intervento di una causa estintiva del reato, o l'esistenza della causa di giustificazione dello stato di necessità (art. 54 c.p.). In questi casi, pur non essendoci una condanna penale, la responsabilità civile può comunque sussistere.

Colui che invoca in sede penale il risarcimento del danno è tenuto a fornire la prova dello stesso e l'entità della lesione subita, oltre al nesso di causalità e agli elementi che possono apparire utili ai fini della quantificazione. Il giudice, per la corretta liquidazione del danno, farà riferimento alle norme civilistiche dettate dall'articolo 1223 del Codice Civile e seguenti. Nello specifico caso del danno non patrimoniale, particolarmente utile sarà il ricorso al criterio equitativo di cui all'articolo 1226 del Codice Civile. Questo significa che, in assenza di precisi criteri di quantificazione monetaria, il giudice potrà determinare l'importo del risarcimento basandosi su principi di equità, tenendo conto di tutte le circostanze del caso, della gravità del danno e delle condizioni delle parti.

Risarcimento dei Danni alle Vittime di Reati Violenti dallo Stato (Legge n. 122 del 2016)

Una questione di particolare rilevanza riguarda il risarcimento dei danni alle vittime di reati violenti da parte dello Stato, disciplinato dalla legge n. 122 del 2016. Questa normativa è stata introdotta per recepire la direttiva UE n. 2004/80/UE, che mira a garantire un indennizzo equo alle vittime di reati intenzionali violenti.

Il caso di una donna uccisa dall'ex compagno, condannato in via definitiva, ha evidenziato alcune criticità della legge italiana. In un caso simile, la legge prevede che l'indennizzo sia pagato dallo Stato, ma ad alcuni parenti solo se ne manchino altri, pur essendo tutti danneggiati. Ad esempio, nel caso citato, hanno ottenuto un modesto indennizzo i figli e il marito, separato da 16 anni, mentre i genitori e la sorella della donna uccisa non hanno avuto diritto all'indennizzo, poiché la legge italiana non lo ammette in presenza di figli o coniuge.

Il Tribunale di Venezia, accogliendo una richiesta, ha mandato alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la legge n. 122/2016 per verificarne la conformità alla direttiva UE n. 2004/80 UE. La questione centrale è se sia possibile che la vittima "secondaria" (come i genitori o i fratelli) sia risarcita solo se manchi un'altra vittima secondaria. Se la Corte di Giustizia seguirà la tesi proposta, anche i genitori e la sorella della donna uccisa avranno diritto all'indennizzo. Questo dimostra come le direttive europee possano influenzare e, talvolta, spingere a modifiche significative delle normative nazionali per garantire una maggiore tutela dei diritti delle vittime.

Corte di Giustizia Europea

Danni ai Familiari Superstiti: Iure Hereditatis e Iure Proprio

Purtroppo, ci sono ipotesi, meno rare di quanto si vorrebbe, in cui la vittima del danno muore. In questo caso, il diritto al risarcimento del danno passa ai familiari superstiti, eredi legittimi della vittima.

Danno Iure Hereditatis

Si chiama danno iure hereditatis il danno originariamente subito dalla vittima che viene trasmesso ai suoi eredi. Gli eredi legittimi hanno quindi diritto al risarcimento, per esempio, del danno biologico consistente nei postumi invalidanti che il danneggiato ha avuto nel periodo di vita tra la lesione e l'avvenuto decesso. Questo include anche il danno morale subito dalla vittima nel medesimo lasso di tempo. Per la quantificazione, si tiene conto dell'intensità della sofferenza e della durata del periodo di sopravvivenza.

Danno Iure Proprio

Il danno iure proprio, invece, è l'insieme dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali direttamente patiti nella propria sfera personale a seguito della morte del congiunto. Si tratta quindi di pregiudizi che si sono verificati nella vita dell'erede. Tra questi ci sono per esempio le spese sostenute per far fronte al danno (spese per medicine, visite specialistiche, spese funerarie, ecc.) o il danno biologico, se il patimento causato dalla perdita del congiunto ha creato una lesione alla propria integrità psicofisica. Questo può includere disturbi psicologici come depressione, ansia o stress post-traumatico, che richiedono cure e supporto.

Il Valore della Persona e l'Evoluzione del Risarcimento del Danno Non Patrimoniale

I danni patrimoniali possono concernere anch'essi la sfera del risarcimento iure proprio e iure hereditatis. Come detto più su, concernono i danni subiti in seguito all'illecito al patrimonio economico. Ad esempio, la perdita del sostegno economico che la vittima forniva ai familiari rientra nel danno patrimoniale iure proprio.

Termini di Prescrizione per il Risarcimento

Per il risarcimento dei familiari iure proprio il termine di prescrizione è di 5 anni, così come per lo iure hereditatis. Tuttavia, secondo l'articolo 2947 del Codice Civile, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per tale reato è previsto un termine di prescrizione più lungo, come per il caso di omicidio colposo, tale termine deve essere applicato anche all'azione civile. Ciò vuol dire che, quando il decesso del congiunto integra il reato di omicidio colposo, il termine di prescrizione da applicare anche alla causa civile è quello più lungo pari a 10 anni. Questo principio è cruciale per garantire alle vittime e ai loro familiari un lasso di tempo adeguato per far valere i propri diritti, considerando la complessità e la durata delle procedure legali in questi casi.

Casistica Speciale: Malattie Professionali e Vittime del Dovere

Un'altra categoria significativa di risarcimento riguarda le malattie professionali e le vittime del dovere. Diverse categorie di lavoratori sono esposte a fattori di rischio e agenti cancerogeni, che causano gravi danni alla salute e malattie che troppo frequentemente possono avere un esito infausto. Tra questi fattori di rischio citiamo il gas radon, l'uranio impoverito, le radiazioni ionizzanti e l'amianto. In particolare, sull'azione cancerogena dell'asbesto si è pronunciato anche lo IARC nella sua ultima monografia (Asbestos - chrysotile, amosite, crocidolite, tremolite, actinolite and anthophyllite).

In questi casi, il risarcimento del danno spetta a coloro che sono considerati, a fini legali, gli eredi legittimi della vittima. I familiari superstiti della vittima che aveva contratto il mesotelioma, riconosciuto come malattia professionale o riconoscibile come tale, hanno diritto a tutte le prestazioni INAIL di cui aveva diritto la vittima e ai benefici contributivi INPS. Questo include indennizzi per inabilità permanente, rendite ai superstiti e altre provvidenze previste dalla legge.

I superstiti delle vittime del dovere hanno diritto all'equo indennizzo e a tutte le prestazioni previste per il defunto. Ad esse si aggiunge il risarcimento integrale dei danni che comprende oltre al danno patrimoniale e a quello biologico anche quello morale ed esistenziale. L'Osservatorio Vittime del Dovere si occupa di fornire assistenza legale gratuita a tutte le vittime del dovere che hanno contratto malattia professionale durante l'esercizio delle loro funzioni. Questo supporto è fondamentale per navigare le complesse procedure e ottenere la piena tutela dei diritti.

Malattie professionali e risarcimento

Il Ruolo della Mediazione Civile

Se le restituzioni non sono sufficienti o qualora nascessero delle controversie è sempre possibile tutelare i propri diritti facendo ricorso alla mediazione civile. La mediazione civile è un procedimento alternativo di risoluzione delle controversie, attraverso il quale le parti tentano di raggiungere un accordo amichevole con l'aiuto di un mediatore imparziale. Questo strumento può essere particolarmente utile per evitare lunghi e costosi contenziosi giudiziari, offrendo una soluzione più rapida ed efficiente per la risoluzione delle dispute relative al risarcimento dei danni. La partecipazione alla mediazione è obbligatoria in alcune materie, tra cui la responsabilità civile, prima di poter adire le vie legali.

Massime Giurisprudenziali Rilevanti

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha contribuito in modo significativo a delineare i contorni del risarcimento del danno. Alcune massime importanti includono:

  • Responsabilità civile della pubblica amministrazione: È configurabile anche per le condotte delittuose del dipendente dirette a perseguire finalità esclusivamente personali, purché l'adempimento dei compiti e delle mansioni alle quali lo stesso è preposto costituiscano un'occasione necessaria che l'autore del reato sfrutta per il compimento degli atti penalmente illeciti (Cass. pen. n. 32095/2021).
  • Credibilità del testimone: L'avvenuto risarcimento del danno in favore della persona offesa che non si sia costituita parte civile non ne mina la credibilità come testimone (Cass. pen. n. 28834/2012).
  • Danno funzionale: In tema di reati tributari, il giudice non può pronunciare, in favore dell'Amministrazione finanziaria costituita parte civile, condanna, anche generica, al risarcimento del cosiddetto "danno funzionale" (rappresentato dallo sviamento e turbamento dell'attività di accertamento tributario), salvo che la particolare attività del contribuente determini un danno concreto e specifico, ulteriore rispetto a quello costituito dal costo della normale attività istituzionale (Cass. pen. n. 2026/2019).
  • Interesse della parte civile: Non sussiste l'interesse della parte civile a resistere all'impugnazione che censura il riconoscimento di una circostanza aggravante, poiché quest'ultima, pur determinando un aggravamento della pena, non influisce sull'entità del risarcimento del danno (Cass. pen. n. 26164/2012).
  • Riparazione del danno e attenuante comune: Ai fini dell'applicabilità dell'attenuante comune di cui all'art. 62 n. 6 prima ipotesi cod. pen., non è necessario prendere in esame l'oggettività giuridica del reato, essendo compito del giudice accertare esclusivamente se l'imputato (prima del giudizio) abbia integralmente riparato il danno mediante adempimento delle obbligazioni risarcitorie e/o restitutorie (Cass. pen. n. 47345/2017).
  • Legittimazione passiva del responsabile civile: Sussiste solo se nel processo penale sia presente un imputato del cui operato egli debba rispondere per legge, a norma dell'art. 185 cod. pen. (Cass. pen. n. 53966/2017).
  • Danno ambientale: Il privato cittadino abitante in zone circostanti al luogo in cui è stato effettuato un deposito incontrollato di rifiuti non è legittimato a costituirsi parte civile per far valere la violazione del diritto al godimento di una natura libera e incontaminata e alla visuale del paesaggio, che comporta un danno risarcibile solo per lo Stato (Cass. pen. n. 52085/2018). Tuttavia, in tema di gestione dei rifiuti è ipotizzabile anche per l'ente locale comunale un danno sostanziale che lo renda portatore dell'interesse a costituirsi parte civile, atteso che il danno ai terreni privati va tenuto distinto dal danno al territorio ed all'ambiente ex artt. 2043 c.c. e 18 della legge n. 349/1986 (Cass. pen. n. 48821/2013).
  • Fatto ingiusto della vittima: Ai fini della liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla parte civile, il giudice deve tenere conto di tutti gli aspetti che caratterizzano la gravità del reato compiuto, ivi compreso il fatto ingiusto posto in essere dalla vittima, che, anche al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 62, n. 5 cod. pen., rileva sul piano oggettivo creando l'occasione o determinando l'insorgere del movente dell'azione delittuosa commessa nei suoi confronti (Cass. pen. n. 43336/2018).
  • Nesso di causalità in rinvio civile: Nel caso di accoglimento del ricorso per cassazione della parte civile avverso una sentenza di assoluzione, nel conseguente giudizio di rinvio, ai fini dell'accertamento del nesso di causalità commissiva, il giudice civile è tenuto ad applicare le regole di giudizio del diritto penale e non quelle del diritto civile, essendo in questione, ai sensi dell'art. 185 cod. pen., il danno da reato (Cass. pen. n. 22212/2019).
  • Responsabilità del committente: In tema di responsabilità civile da reato, specificamente fondata sull'art. 2049 cod. civ., ovvero responsabilità solidale per il fatto altrui, sussiste la responsabilità del committente per l'attività illecita posta in essere dall'agente anche privo del potere di rappresentanza, quando la commissione dell'illecito sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze demandate a quest'ultimo e il committente abbia avuto la possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza (Cass. pen. n. 43236/2019).
  • Liquidazione del danno morale: La relativa valutazione del giudice, in quanto affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, costituisce valutazione di fatto sottratta al sindacato di legittimità se sorretta da congrua motivazione (Cass. pen. n. 10609/2019).
  • Falsa testimonianza: In caso di condanna per il reato di falsa testimonianza, il risarcimento disposto in favore della parte civile non può ricomprendere la totalità degli effetti dannosi subiti per la sottoposizione al procedimento penale, ma solo del danno effettivamente derivatole dal mendacio (Cass. pen. n. 38459/2010).
  • Legittimazione INAIL: In caso d'esercizio dell'azione penale per i reati d'omicidio colposo e lesioni colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche, l'INAIL è legittimato a costituirsi parte civile e ad esercitare nel procedimento penale l'azione di regresso nei confronti del datore di lavoro eventualmente imputato (Cass. pen. n. 43981/2011).
  • Danni non patrimoniali alla collettività: I danni non patrimoniali, rappresentati da turbamenti morali della collettività, sono risarcibili a favore degli enti pubblici esponenziali di essa, anche qualora taluno di tali enti sia stato costituito in epoca successiva alla consumazione del fatto di reato (Cass. pen. n. 32062/2011).
  • Danno ambientale e successivi eventi naturali: In tema di reati di inquinamento ambientale, l'obbligazione risarcitoria per il danno da reato consistente nella situazione di degrado di un fiume non viene meno nel caso in cui un successivo fatto alluvionale determini l'irreversibile modificazione dello stato dei luoghi, facendo venire meno addirittura la traccia del danno stesso (Cass. pen. n. 25068/2012).
  • Autonomia delle azioni civili: Il danneggiato dal reato è legittimato a proporre l'azione civile nel processo penale per il risarcimento dei danni che assume aver subito, indipendentemente dalle azioni proposte o proponibili dalla persona offesa, che restano autonome e distinte (Cass. pen. n. 13862/2013).
  • Favoreggiamento: La persona che abbia denunziato la condotta di intralcio alle investigazioni dell'autorità non è legittimata a costituirsi parte civile nel procedimento, poichè non è titolare di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo al regolare andamento dell'amministrazione della giustizia (nel che si identifica il bene offeso dal reato, riferibile in via esclusiva allo Stato), e dunque di una posizione soggettiva rilevante ai sensi dell'art. 185 c.p. (Cass. pen. n. 45314/2012).
  • Responsabilità civile dello Stato: La P.A. dev'essere ritenuta civilmente responsabile, in base al criterio della cosiddetta «occasionalità necessaria», degli illeciti penali commessi da propri dipendenti ogni qual volta la condotta di costoro non abbia assunto i caratteri dell'assoluta imprevedibilità ed eterogeneità rispetto ai loro compiti istituzionali, sì da non consentire il minimo collegamento con essi (Cass. pen. n. 21063/2005).

Queste massime illustrano la complessità e la profondità dell'analisi giurisprudenziale in materia di risarcimento del danno, sottolineando l'importanza di una valutazione caso per caso e la necessità di adattare i principi generali alle specificità di ogni situazione.

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