La Regione Veneto, in linea con gli obiettivi di risanamento atmosferico e di tutela della salute pubblica, ha implementato una serie di disposizioni stringenti riguardanti la circolazione dei veicoli più inquinanti. Queste misure, che si applicano in periodi specifici e in base a diversi livelli di allerta per la qualità dell'aria, mirano a ridurre le emissioni di PM10 e altri inquinanti, contribuendo al miglioramento complessivo dell'ambiente. Il quadro normativo è in continua evoluzione, con aggiornamenti e modifiche che tengono conto delle esigenze dei cittadini e degli impatti reali sull'ambiente.

Il Contesto Normativo e le Procedure di Infrazione Europee
La problematica dell'inquinamento atmosferico nel Bacino Padano, di cui il Veneto fa parte, ha portato a procedure di infrazione europee e a condanne per il nostro Paese. Tali situazioni potrebbero comportare sanzioni economiche molto gravi, rendendo imperative azioni decise per il contenimento dell'inquinamento. La Regione Veneto è da tempo impegnata nel miglioramento della qualità dell'aria, e i risultati ottenuti in questi anni lo dimostrano. La qualità dell'aria è migliorata enormemente: da oltre dieci anni sono stati risolti i problemi di inquinamento da ossidi di azoto, e da cinque anni non viene più superato il limite medio annuo del PM10 e del PM2,5. La Regione è in un processo di costante miglioramento anche rispetto all'ultimo parametro da raggiungere, ovvero il limite di superamenti annuali della media giornaliera.
Calendario delle Limitazioni e Livelli di Allerta
Le disposizioni relative al codice Euro automobilistico nella Regione Veneto sono in vigore per periodi specifici, tipicamente durante la stagione autunnale e invernale, quando la qualità dell'aria tende a peggiorare. In particolare, le limitazioni strutturali si applicano dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno. Il piano antismog contempla tre gradi di allerta: Verde, Arancione e Rosso, segnalati da altrettanti bollettini settimanali di ARPA Veneto, l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto.
Livello Verde: Le Misure Strutturali
Il livello verde rappresenta il livello 'di default' e prevede limitazioni di circolazione in centro storico e nei quartieri della prima cintura urbana, dal lunedì al venerdì (festivi esclusi), dalle 8.30 alle 18.30. Queste disposizioni, in vigore dall'1 ottobre 2025 al 30 aprile 2026, interessano diverse categorie di veicoli:
- Veicoli Privati M (M1, M2, M3): Benzina, tutti i veicoli a GPL, Metano, GPL/benzina, GPL/gasolio, metano/benzina e metano/gasolio Euro 0, 1. Per i veicoli Diesel, le limitazioni si applicano agli Euro 0, 1, 2, 3, 4.
- Veicoli Commerciali N (N1, N2, N3): Benzina, tutti i veicoli a GPL, Metano, GPL/benzina, GPL/gasolio, metano/benzina e metano/gasolio Euro 0, 1. Per i veicoli Diesel, le restrizioni riguardano gli Euro 0, 1, 2, 3, 4.
- Ciclomotori e Motoveicoli (da L1 a L7e): Non catalizzati, immatricolati prima dell'1/1/2000 e non conformi alla direttiva 97/24/CE, oltre ai veicoli Euro 0.

Livello Arancione: Misure Emergenziali in Caso di Sforamento Prolungato
Il livello arancione scatta in caso di sforamento per 4 giorni consecutivi della concentrazione di 50 microgrammi di Pm10 per metro cubo d'aria. La verifica viene effettuata dall'Arpav nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, considerando i superamenti consecutivi del valore limite giornaliero del PM10 misurato fino al giorno precedente e i dati previsti dal modello SPIAIR per il giorno in corso e i due successivi. In questo scenario, il divieto di circolazione si estende a tutti i giorni (inclusi festivi infrasettimanali) dalle 8.30 alle 18.30, in centro storico e nei quartieri della prima cintura urbana, per:
- Veicoli Privati M (M1, M2, M3): Benzina, tutti i veicoli a GPL, Metano, GPL/benzina, GPL/gasolio, metano/benzina e metano/gasolio Euro 1-2. Per i veicoli Diesel, le limitazioni includono gli Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5.
- Veicoli Commerciali N (N1, N2, N3): Benzina, tutti i veicoli a GPL, Metano, GPL/benzina, GPL/gasolio, metano/benzina e metano/gasolio Euro 1-2. Per i veicoli Diesel, le restrizioni riguardano gli Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5.
- Ciclomotori e Motoveicoli (da L1 a L7e): Non catalizzati, immatricolati prima dell'1/1/2000 e non conformi alla direttiva 97/24/CE, oltre ai veicoli Euro 0-1.
Livello Rosso: L'Allerta Massima
Il livello rosso si attiva se i giorni consecutivi di sforamento diventano 10, con modalità di verifica analoghe a quelle del livello arancione. In questa situazione, il divieto di circolazione in centro storico e nei quartieri della prima cintura urbana è valido tutti i giorni (inclusi festivi infrasettimanali) dalle 8.30 alle 18.30, per un'ulteriore estensione delle categorie di veicoli interessate:
- Veicoli Privati M (M1, M2, M3): Benzina, tutti i veicoli a GPL, Metano, GPL/benzina, GPL/gasolio, metano/benzina e metano/gasolio Euro 0, 1, 2. Per i veicoli Diesel, le limitazioni includono gli Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5.
- Veicoli Commerciali N (N1, N2, N3): Benzina, tutti i veicoli a GPL, Metano, GPL/benzina, GPL/gasolio, metano/benzina e metano/gasolio Euro 0, 1, 2. Per i veicoli Diesel, le restrizioni riguardano gli Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5.
- Ciclomotori e Motoveicoli (da L1 a L7e): Non catalizzati, immatricolati prima dell'1/1/2000 e non conformi alla direttiva 97/24/CE, oltre ai veicoli Euro 0-1.
A partire dal secondo bollettino PM10 consecutivo di livello allerta rosso, le restrizioni si estendono anche alle macchine agricole (ex art. 57 del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”) e macchine operatrici (ex art. 58 del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), non omologate ai sensi delle direttive rispondente alla dicitura Stage III e successive. Queste limitazioni rimangono in vigore fino a cessato allarme comunicato da Arpav.
Posticipo del Blocco per i Diesel Euro 5
Un aspetto significativo delle recenti decisioni della Regione Veneto riguarda il posticipo del blocco della circolazione per i veicoli commerciali e le autovetture ad alimentazione diesel di categoria Euro 5. Inizialmente previsto per il 1° ottobre 2025, il blocco è stato posticipato al 1° ottobre 2026. Questa decisione è stata presa in recepimento di quanto disposto dalla legge nazionale n. 105 del 18 luglio 2025 e su proposta dell'assessore all'ambiente Giampaolo Bottacin. L'assessore ha sottolineato il "trascurabile impatto degli Euro 5 diesel nel complesso delle emissioni in atmosfera", evidenziando come queste auto siano "piuttosto recenti". Questa misura mira anche a "andare incontro a quei cittadini che non hanno la possibilità di cambiare l'auto".
Il Comitato tecnico istituito nell’ambito del Piano regionale di tutela e risanamento dell’atmosfera (P.R.T.R.A) è stato incaricato di valutare e determinare eventuali "misure compensative, alternative alla limitazione strutturale". Questo avverrà attraverso una proposta di modifica o integrazione delle vigenti misure del P.R.T.R.A, da approvare in tempo utile per consentire l’entrata in vigore delle misure individuate e delle azioni del Piano regionale entro il primo ottobre 2026.
Nuove Misure Strutturali di Contenimento dell'Inquinamento Atmosferico
Dal 20 ottobre 2025, con l'entrata in vigore del nuovo Piano Regionale per la Tutela e il Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA), saranno introdotte ulteriori misure strutturali. Tra queste, una nuova limitazione per le automobili con motorizzazione diesel e classificate Euro 5, che comporterà un divieto di circolazione dalle 8 alle 18 dal lunedì al venerdì, oltre ai periodi di allerta arancio o rossa, dal 1 ottobre al 30 aprile di ogni anno. È importante sottolineare che questa è una misura restrittiva obbligatoria non decisa dalla Regione del Veneto, ma prevista da una norma dello Stato (il DL 121/2023) per le sole Regioni del Bacino Padano (Veneto, Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna).

Nonostante i miglioramenti significativi nella qualità dell'aria, la Regione è consapevole delle difficoltà che l'applicazione del blocco delle auto Euro 5 diesel (immatricolate tra il 2009 e il 2015) può comportare per i cittadini. Per questo motivo, sono stati introdotti meccanismi derogatori specifici e innovativi, tra cui il Sistema Move-In, che consentono di utilizzare comunque entro certi limiti e chilometraggi anche tali veicoli più datati. Inoltre, da più di sei anni la Regione ha incentivato con importi anche significativi la sostituzione delle auto per le quali viene limitata la circolazione, e nel prossimo autunno è prevista l'apertura di un nuovo bando.
Divieto di Sosta con Motore Acceso
Oltre alle limitazioni alla circolazione, la normativa veneta prevede anche il divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli, dall'1 ottobre 2025 al 30 aprile 2026. Questa misura è volta a ridurre ulteriormente le emissioni inquinanti e il consumo di carburante non necessario. Le categorie di veicoli interessate sono:
- Autobus: Compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento e anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri (la partenza del veicolo deve essere immediatamente successiva all’accensione del motore).
- Autoveicoli in sosta e veicoli merci: Anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate.
- Autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto: In corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello.
Determinazione della Categoria del Veicolo
Per i cittadini è fondamentale comprendere la categoria di appartenenza del proprio veicolo al fine di rispettare le disposizioni. La categoria è riportata nella ricevuta della tassa di proprietà (bollo) o può essere determinata osservando le norme antinquinamento rispettate dal veicolo nella carta di circolazione (libretto). Per i ciclomotori, la data di rilascio e la Direttiva Europea antinquinamento rispettata si possono determinare osservando il certificato di idoneità tecnica o di circolazione (libretto).
Sanzioni per le Violazioni
Il mancato rispetto delle limitazioni alla circolazione comporta una sanzione amministrativa da 168 euro a 678 euro. In caso di reiterazione della violazione nel biennio, scatta anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni. Gli obblighi sopra citati si riferiscono esclusivamente ai veicoli in movimento.
Eccezioni: Chi Può Circolare Liberamente
Nonostante le rigide restrizioni, sono previste numerose eccezioni che consentono la circolazione a determinate categorie di veicoli, riconoscendo esigenze particolari o la natura di servizio pubblico essenziale. Queste eccezioni includono:
- Veicoli ad emissione zero o ibridi: Purché funzionanti a motore elettrico.
- Veicoli speciali: Definiti dall’art 54, lett f), g) e n) del Codice della Strada.
- Autoveicoli immatricolati ai sensi dell’art. 138 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”.
- Autoveicoli dei Corpi e Servizi di Polizia Stradale: E altri autoveicoli, sempre al servizio dei Corpi e Servizi di Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale, del COESPU, con targa non civile (anche targhe sotto copertura) o per i cui accertamenti tecnici, immatricolazione e rilascio documenti di circolazione si applica quanto previsto dal comma 1. dell’art. 138 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Si specifica che tale eccezione non è estesa ai veicoli in uso ai cittadini statunitensi, pur se dotati di targa civile di copertura in sostituzione di quella AFI, poiché per tali veicoli, dalla carta di circolazione rilasciata dalle autorità statunitensi, non è possibile verificare la conformità alle direttive in vigore nella Comunità Europea. Per i veicoli AFI le limitazioni al movimento previste si applicano a: Autovetture M1, M2 e M3 e veicoli commerciali N1, N2, ed N3, ad alimentazione diesel o benzina immatricolati entro il 31 dicembre 1996 (data desumibile dalla carta di circolazione rilasciata dalle autorità statunitensi); Ciclomotori e motoveicoli a due tempi, immatricolati entro il 31 dicembre 1999 (desumibile dal documento di circolazione rilasciato dalle autorità statunitensi).
- Veicoli adibiti a compiti di soccorso: Compresi quelli dei medici in servizio, muniti di apposito contrassegno distintivo; i veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri o case di cura in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni o imprese che svolgono assistenza sanitaria e/o sociale, i veicoli dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine.
- Veicoli condotti da farmacisti titolari in servizio o da direttori di farmacia: Muniti di idoneo documento comprovante la propria attività lavorativa, limitatamente ad un’ora prima e un’ora dopo l’apertura e la chiusura delle attività; i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione.
- Autobus adibiti al servizio pubblico ed al servizio di Enti, Aziende, Comunità e Scuole. I bus turistici con percorso stabilito dal provvedimento che regola l’accesso dei bus turistici.
- Taxi e autovetture in servizio di noleggio con conducente.
- Veicoli degli Enti Locali: AGSM AIM S.p.A.; Viacqua S.p.A.; AMCPS (compresi i veicoli che operano in dipendenza di contratti d’appalto dal Comune e dalle Aziende Speciali e previa esposizione di una nota del Comune o dell’Azienda Speciale stessa); U.L.S.S; ARPAV; Poste; ENEL; IPAB; Istituti di Vigilanza privata, i veicoli blindati destinati al trasporto valori disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti 3 febbraio 1998, n. 332, i mezzi adibiti alla rimozione forzata dei veicoli ed al soccorso stradale, e i veicoli adibiti esclusivamente al pronto intervento su impianti, essenziali al funzionamento delle comunicazioni, dei servizi dell’acqua - luce - gas, alla gestione di emergenza di impianti (ascensori, caldaie, sistemi informatici, ecc.); i veicoli dei professionisti incaricati della sicurezza dei cantieri ai sensi dei D.Lgs. 81/2008, solamente per sopralluoghi di carattere di urgenza.
- Veicoli adibiti al trasporto di derrate deperibili, farmaci, quotidiani e periodici alle edicole: Nonché quelli necessari a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali rientranti nell’ambito dell’elencazione di cui all’art. 1, lettera a), b) c) d) ed e) della legge 12.6.1990 “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.” (compresi i veicoli al servizio dei mezzi d’informazione privata), purché siano tutti facilmente individuabili da scritte o particolari simboli di riconoscimento esterni applicati alle fiancate della carrozzeria del mezzo di trasporto.
- Veicoli utilizzati per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private: Per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate nonché per esigenze di urgenza sanitarie da comprovare successivamente con certificato medico; i veicoli in uso a donatori di sangue muniti di appuntamento per la donazione.
- Veicoli adibiti al servizio di portatori di handicap (muniti di contrassegno): Di soggetti affetti da gravi patologie documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti o autocertificazione, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse; delle persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili, cure, analisi e visite mediche; delle persone impegnate nell’assistenza a ricoverati in luoghi di cura, nel proprio domicilio o nei servizi residenziali per autosufficienti e non.
- Veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense, comunità e servizio pasti a domicilio.
- Veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri: O di altre cerimonie religiose e relativi ed eventuali veicoli al seguito; i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione.
- Veicoli dei sacerdoti e dei ministri di culto di qualsiasi confessione: Per gli adempimenti del proprio ministero, i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione.
- Veicoli che effettuano il car-pooling: Ovvero che trasportino almeno 3 persone a bordo, quale promozione dell’uso collettivo dell’auto e per incentivare l’adozione di piani di mobility management aziendale.
- Veicoli al servizio di persone che si devono recare alla stazione ferroviaria o alla stazione della Società Vicentina Trasporti (SVT) o a porti ed aeroporti: Per accompagnare o per prelevare passeggeri di treni e/o autobus, compresi coloro che devono utilizzare i mezzi di trasporto ferroviari e/o ferrotranviari; i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione o di biglietto e/o abbonamento treni/autobus in orari in cui non sia disponibile un adeguato servizio di trasporto pubblico.
- Veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria: Comprovata da documentazione dell’ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione autorizzati), limitatamente al percorso strettamente necessario all’andata e al ritorno, i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione.
- Veicoli degli ospiti degli alberghi, strutture ricettive simili, case d’accoglienza, o dei loro accompagnatori: Situati nell’area interdetta, limitatamente al percorso necessario all’andata e al ritorno dall’albergo, struttura ricettiva simile o dalla casa d’accoglienza, con obbligo di esposizione di copia della prenotazione o, in alternativa, provvisti di autocertificazione.
- Veicoli al servizio degli operatori assegnatari di posteggio nei mercati centrali di Piazza dei Signori, aree limitrofe ed ex Viale Dalmazia, e di quelli rionali posti all’interno dell’area interdetta: Limitatamente alle giornate in cui è in vigore la limitazione alla circolazione secondo quanto disposto dal presente provvedimento (con l’invito ad usare i veicoli nella fascia oraria in cui la circolazione è consentita per tutti i veicoli).
- Veicoli usati per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per gli asili nido, le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado: Limitatamente al percorso casa-scuola e limitatamente alla mezz’ora dopo e la mezz’ora prima l’orario di inizio e fine delle lezioni; gli accompagnatori dovranno essere in possesso di autocertificazione, con l’indicazione degli orari di entrata ed uscita dei bambini e dei ragazzi (si consiglia il car pooling).
- Veicoli di potenza inferiore o uguale a 80 kW condotti dai proprietari che abbiano compiuto il 70° anno di età: Limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta - verde e allerta 1 - arancio.
- Veicoli di proprietà di società sportive per il trasporto collettivo degli atleti: Muniti di chiara identificazione della società sportiva e da direttori e giudici di gare sportive per recarsi al luogo della manifestazione, lungo gli itinerari strettamente necessari per i relativi spostamenti. I conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione.
- Veicoli in uso a lavoratori, residenti o con sede di lavoro all’interno dell’area interdetta alla circolazione veicolare nel territorio comunale: Limitatamente ai percorsi casa -lavoro sempre e solo a condizione che non ci sia sufficiente copertura del servizio di trasporto pubblico e che durante l’orario di lavoro l’autovettura privata rimanga in sosta e non sia utilizzata. I conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione o dichiarazione del datore di lavoro.
- Veicoli di potenza inferiore o uguale a 80 kW, condotti dai proprietari con attestazione ISEE familiare inferiore a € 16.700,00: Muniti dell’attestato ISEE in corso di validità o di autocertificazione e limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta - verde e livello 1 - arancio.
- Veicoli commerciali alimentati a gasolio, classificati Euro 3 ed Euro 4: Unicamente per attività di carico/scarico merci dalle 8.30 alle 11.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17:00 limitatamente ai periodi di nessuna allerta - verde e livello 1 - arancio. I conducenti dovranno esibire documento di trasporto o consegna merce adeguatamente compilato e datato.
- Veicoli afferenti ad attività cantieristica edile o stradale: Con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o mediante compilazione di autocertificazione indicante la sede e la durata temporale del cantiere, esclusivamente dalle 8.30 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.30 limitatamente ai periodi di nessuna allerta - verde e livello 1 - arancio.
- Veicoli aderenti al progetto "MoVe In" (Monitoraggio dei Veicoli Inquinanti): Di cui alla D.G.R.V. n. 1045 del 23/08/2022 e successive disposizioni attuative regionali, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta - verde. Tale eccezione avrà validità solo dopo emissione dello specifico provvedimento ordinatorio che disciplinerà l’attuazione.
Domeniche Ecologiche e Mobilità Sostenibile
Per incentivare ulteriormente la riduzione del traffico e l'adozione di comportamenti più sostenibili, sono state istituite 7 domeniche ecologiche, una per mese da ottobre 2025 ad aprile 2026, con blocco totale del traffico nei Comuni di oltre 30.000 abitanti. Queste iniziative mirano a promuovere l'uso dei mezzi pubblici, della bicicletta e della mobilità pedonale, contribuendo a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza della qualità dell'aria.

Il Progetto MoVe In (Monitoraggio dei Veicoli Inquinanti)
La Regione Veneto ha reso operativo il servizio Move-In, un'innovativa eccezione che consente ai veicoli più datati di circolare anche nelle aree interdette alla circolazione fino a una soglia massima di chilometri. Questo sistema di monitoraggio intelligente dei veicoli inquinanti permette ai cittadini di aderire su base volontaria e di ottenere un certo numero di chilometri percorribili all'anno, anche durante i periodi di limitazione. Il servizio è pensato per offrire una maggiore flessibilità ai proprietari di veicoli meno recenti che, pur non potendo permettersi la sostituzione dell'auto, necessitano di spostarsi per esigenze lavorative o personali.
Impatto sul Riscaldamento Domestico
Le nuove misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico non si limitano al settore automobilistico, ma includono anche interventi volti a ridurre le emissioni di PM10 primario derivante dalla combustione di biomasse per il riscaldamento domestico. In funzione dell’attivazione dei livelli emergenziali (arancio e rosso), sarà fatto divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alle 3 e alle 4 stelle, se in presenza di impianti di riscaldamento alternativi. Si consiglia inoltre di limitare al minimo possibile gli orari di accensione degli impianti di riscaldamento nelle abitazioni e la temperatura degli ambienti, e di impiegare mezzi alternativi al fuoco.