Tra le spiacevoli eventualità che possono turbare un automobilista, la scoperta della rimozione forzata del proprio veicolo spicca per il disagio che arreca. Questa situazione, purtroppo non infrequente, comporta non solo un impatto economico significativo, ma anche la perdita di tempo necessaria per risolvere la questione. Il primo istinto, tornando nell'area di parcheggio e non trovando il proprio mezzo, è spesso quello di temere un furto. Tuttavia, un'occhiata più attenta può rivelare il temuto cartello di "rimozione forzata".

Quando Scatta la Rimozione Forzata?
La rimozione forzata di un veicolo è una sanzione amministrativa accessoria, che si aggiunge alla multa, la penalità principale. Questa misura è prevista in diverse circostanze, principalmente legate a violazioni delle norme sulla sosta. Nella maggior parte dei casi, un cartello specifico riporta espressamente il disegno dell’auto rimorchiata da un camion.
Si incorre nel rischio di rimozione forzata ogni qual volta si lasci l’auto in aree dove la sosta è vietata o costituisce un intralcio o pericolo per la circolazione. Tra le situazioni più comuni che determinano la rimozione forzata, si annoverano:
- Parcheggio davanti a un passo carrabile: bloccando l'accesso o l'uscita da una proprietà.
- Sosta in doppia o terza fila: ostacolando il traffico o altri veicoli parcheggiati regolarmente. Esistono tuttavia casi specifici in cui è possibile parcheggiare l'auto in doppia fila, ma sono eccezioni alla regola generale.
- Posti auto riservati: occupando spazi dedicati a disabili, al carico e scarico delle merci, o alla ricarica dei veicoli elettrici.
- Aree urbane specifiche: durante i mercati rionali o in zone dove sono stati annunciati lavori pubblici, purché vi siano indicazioni che riportino l'inizio dei lavori proprio in quell'area.
- Sosta su marciapiedi: se non espressamente previsto dalla segnaletica orizzontale.
- In prossimità di intersezioni stradali: riducendo la visibilità o intralciando il flusso del traffico.
- Su strisce pedonali o presso fermate dell'autobus: mettendo a rischio la sicurezza dei pedoni o intralciando il servizio pubblico.
- Aree a traffico limitato (ZTL): se non si è autorizzati ad accedervi o a sostare.
- Veicoli abbandonati: le forze di polizia possono procedere alla rimozione dei veicoli in sosta se, per il loro stato o per altro fondato motivo, si possa ritenere che siano stati abbandonati.
In sintesi, la rimozione coatta è un sinonimo di rimozione forzata e spesso si accompagna ad altra segnaletica che indica la presenza di un passo carrabile o di una imposizione a lasciare libero il passaggio. Le autorità di polizia possono ordinare la rimozione dei veicoli parcheggiati su strade o tratti di strada in cui l’ente proprietario abbia emanato un’ordinanza che considera il parcheggio come un grave ostacolo o pericolo per la circolazione stradale, e dove è presente un segnale di divieto di sosta, accompagnato da un pannello aggiuntivo.
Cosa Fare Quando si Accerta la Rimozione del Veicolo?
Una volta accertato che il proprio veicolo è stato rimosso e non rubato, è fondamentale agire con prontezza. Il primo passo è scoprire dove la propria auto sia stata portata.
Contattare le Autorità Competenti
Per fare questo sarà sufficiente individuare un agente della polizia municipale o, in sua assenza, chiamare la relativa centrale operativa. Si dovrà specificare l’area in cui era parcheggiata l’auto, dettagliandone la marca, il modello e il numero di targa. L’agente di servizio a quel punto effettuerà tutte le verifiche del caso e comunicherà come e dove rientrare in possesso dell’auto. In alcuni casi, poi, vi è la possibilità che l’auto sia stata prelevata su ordine dei Carabinieri o dalla Polizia. Se nemmeno a loro risulterà un’operazione di rimozione corrispondente ai dettagli forniti, allora si dovrà provvedere alla denuncia per furto.
La rimozione del veicolo è in genere una procedura gestita dagli agenti di polizia locale. Se ci si trova in questa situazione occorre allora contattare i loro uffici fornendo i dettagli del veicolo, come marca e targa, e indicando il luogo in cui era parcheggiato. La rimozione forzata di un veicolo da parte delle forze di polizia segue quanto stabilito nel verbale di infrazione.
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Recupero del Veicolo al Deposito
Supponendo che vi sia stata effettivamente la rimozione forzata, la procedura da seguire prevede di presentarsi allo sportello del deposito, muniti di:
- Documento di identità: in corso di validità.
- Libretto di circolazione: del veicolo.
- Certificato di assicurazione: del veicolo.
- Nulla Osta al Ritiro (se richiesto): rilasciato dall’organo di Polizia che ha effettuato la rimozione.
Questi documenti provano la proprietà del veicolo. Pertanto, la restituzione del veicolo richiede la presentazione da parte del proprietario o di una persona delegata al responsabile del luogo di deposito. Se il ritiro viene effettuato da una persona diversa dal proprietario, è richiesta anche una delega firmata.
A questo punto, per rientrare in pieno possesso dell’auto, non resterà che pagare la somma che l’ufficiale di polizia comunicherà.
Mancato Ritiro del Veicolo
Se il proprietario o un delegato non ritira il veicolo entro 180 giorni dalla notifica del verbale, il veicolo può essere venduto all'asta o demolito. Il ricavato della vendita servirà a coprire le spese non saldate di rimozione e custodia. L’art.4 della norma regolamentare stabilisce le procedure per l’alienazione, da parte dei competenti uffici dell’Amministrazione Finanziaria, dei veicoli non ritirati dai proprietari entro tre mesi dalla notifica dell’obbligo di ritiro; tale termine temporale interagisce con le disposizioni e le procedure previste dall’art.16 del DPR n.571/82 e dall’’art. 215 C.d.S., i cui termini devono quindi intendersi superati.
Nell'ipotesi di alienazione, il ricavato della vendita sarà utilizzato per pagare la multa e le spese di rimozione, di custodia e di blocco. Se il ricavato supera i costi, l’importo eccedente viene restituito al proprietario del veicolo.
Costi della Rimozione Forzata
I costi da affrontare dopo una rimozione forzata del veicolo possono essere considerevoli. La somma totale da pagare sarà calcolata sommando il costo del prelievo e quello della custodia a quello dell’ammenda, secondo quanto stabilito dal comma 3 dell’art. 215 del Codice della Strada.
Le spese includono:
- Il costo della rimozione: comprensivo delle spese per la chiamata del carro attrezzi e per l'operazione di carico e scarico del veicolo.
- Per ogni rimozione effettuata a traino nei giorni feriali (sabato compreso), si dovranno corrispondere 78,77€.
- Per quelle effettuate nei giorni festivi, invece, si dovranno pagare 97,74€.
- Per le rimozioni effettuate con carrello, il costo sarà di 94,52€ nei giorni feriali e di 117,28€ nei giorni festivi.
- Costo al chilometro: in alcuni casi, poi vi sarà da pagare un costo al km, pari a 4€ nei feriali e in orario diurno e a 7€ nei festivi e in orario notturno.
- La multa per la violazione commessa: di importo variabile e dipende dai casi specifici, dalla gravità dell’infrazione e al tipo di divieto violato.
- Il costo del deposito: se non si dispone della somma richiesta al momento del ritiro (contanti, bancomat, carta di credito o assegno), il veicolo resterà al deposito e, alle spese succitate, andrà aggiunto il costo del deposito stesso.
Per ritirare un mezzo sottoposto a rimozione forzata, sarà necessario provvedere al pagamento dell’intera somma.

Alternative alla Rimozione Forzata: Il Blocco del Veicolo
In alternativa alla rimozione forzata è consentito, anche previo spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruote, le cosiddette ganasce, senza onere di custodia. Questo può avvenire mediante l'uso di ganasce applicate alle ruote, senza onere di custodia.
Procedure e Caratteristiche dei Carri Attrezzi
La rimozione forzata dell’auto deve essere eseguita da un mezzo che presenti caratteristiche ben specifiche, le cui norme sono precisate nel Regolamento di attuazione del Codice della Strada. Una volta avvenuta la violazione e riconosciuta dalle forze dell’ordine preposte, viene quindi chiamato il carro attrezzi, che rimuove l’auto in sosta irregolare e la porta in un deposito. Gli autoveicoli adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli, comunemente detti carri attrezzi, sono definiti autoveicoli a uso speciale per il soccorso stradale. Le loro caratteristiche costruttive e funzionali sono indicate nel Codice della strada.
I carri attrezzi devono rispettare le direttive di conformità, tra cui il rispetto delle dimensioni e dei pesi massimi consentiti, nonché l’adozione di dispositivi di segnalazione riflettenti per garantire la sicurezza stradale durante il trasporto del veicolo. In particolare, i carri attrezzi devono soddisfare i requisiti relativi allo sbalzo anteriore e posteriore, segnalazioni riflettenti sulle parti sporgenti, dispositivi antincastro e criteri di traino del veicolo rimorchiato. Può essere installato un gancio di traino di tipo approvato, quindi omologato, sia per il recupero di rimorchi, sia per il traino di autoveicolo, sia per il traino di rimorchi attrezzati per il trasporto di veicoli soccorso o rimossi.
Le caratteristiche rispondono a quelle relative ai veicoli della stessa massa complessiva della categoria N (art. 47 C.d.S.). Il veicolo deve iscriversi nella fascia d’ingombro (rif. Art. 215 C.d.S., comma 2-bis). Sbalzi segnalati nel senso longitudinale e trasversale del veicolo per la parte che eccede in pianta la sagoma dell’autotelaio, per mezzo di sistemi retroriflettenti a strisce larghe 10 cm e inclinate di 45 gradi, alternate, di colore bianco e rosso. La parte a sbalzo composta da allestimenti a sezione trasversale ridotta di oltre il 50% rispetto alla sagoma trasversale del veicolo deve presentare la superficie inferiore ad altezza non inferiore a 1,80 metri da terra ed essere appositamente segnalata.
Il luogo in cui è trasportato il mezzo rimosso deve essere attrezzato in modo che i veicoli che vi sono depositati siano sicuri e siano affidati a un responsabile che assume la figura di custode.
Rimozione del Veicolo Dopo un Incidente Stradale
Oltre alla sosta irregolare, la rimozione del veicolo può rendersi necessaria anche in seguito a un incidente stradale. È fondamentale conoscere bene le procedure di sicurezza in caso di sinistro. Non si tratta semplicemente di buona prassi ma di un obbligo, come previsto dall’art. 189 del Codice della Strada, che prevede sanzioni per gli automobilisti che adottano un comportamento non conforme alla norma.
Incidenti con Feriti
In caso di incidente stradale con feriti, è obbligatorio non allontanarsi dal luogo del sinistro, chiamare il 112 e l’ambulanza ed attendere le Forze dell’Ordine che eseguiranno tutti i rilievi del caso. L’automobilista responsabile dell’accaduto deve fermarsi e soccorrere chi ha subito danni. L’obbligo di fermarsi è previsto dalla legge pena la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la sospensione della patente da 1 a 3 anni.
È necessario mettere in atto subito le misure utili per salvaguardare la sicurezza della circolazione:
- Prima di scendere dall’auto indossare il giubbetto catarifrangente ed accendere le frecce di emergenza per segnalare il pericolo agli automobilisti in arrivo.
- Posizionare il triangolo di emergenza a 50 metri dal veicolo.
- Mantenersi sul bordo della carreggiata.
Non bisogna toccare nulla né disperdere tracce utili per gli accertamenti delle responsabilità e per la ricostruzione della dinamica del sinistro. In caso di decesso della vittima dell’incidente, le Forze dell’Ordine procederanno con il sequestro dei veicoli coinvolti e faranno tutti gli accertamenti del caso.

Incidenti Senza Feriti
In caso di incidente che non provoca feriti e se le auto non hanno subito gravi danni, bisogna mettersi al sicuro azionando le frecce d’emergenza e indossando il giubbetto catarifrangente prima di uscire dall’auto. Per non intralciare la circolazione è necessario rimuovere i veicoli. Il motivo è chiaro: la sicurezza e l’incolumità degli automobilisti in arrivo. I veicoli vanno spostati possibilmente sul margine destro della carreggiata.
Se il danno riguarda soltanto le cose, prima di rimuovere i mezzi è necessario scattare foto della scena. È preferibile non spostare i mezzi se non intralciano il traffico perché la loro posizione potrebbe essere determinante nel corso delle indagini.
In caso di spargimento di detriti, olio o benzina i conducenti coinvolti nell’incidente devono subito segnalare il pericolo chiamando urgentemente la Polizia per ripristinare al più presto le normali condizioni di sicurezza stradale. Gli inquinanti sversati devono essere rimossi e non semplicemente coperti, inoltre i materiali adoperati devono essere ecocompatibili. PRONTO STRADE ha attualmente in portafoglio numerose convenzioni con Pubbliche Amministrazioni, sia comunali che provinciali, proprietarie o gestori delle reti viarie. Si eliminano i detriti e/o le porzioni di carico disperse con pulitura del manto stradale, e si eliminano con appositi materiali assorbenti gli eventuali liquidi dispersi. Bonificata l’area del sinistro, si provvede al trasferimento di tutto il materiale raccolto presso un centro autorizzato per il trattamento dei materiali inquinanti.
In caso di sinistri stradali senza feriti, le persone coinvolte sono tenute a far intervenire la Polizia in caso di:
- Impossibilità nel rimuovere i veicoli che intralciano la circolazione.
- Spargimento di detriti ed altre sostanze sulla carreggiata.
- Rifiuto della controparte di fornire le generalità o dubbi sulla sua identità.
Impegnare gli organi di Polizia per banali incidenti stradali senza feriti significa bloccarli per situazioni futili mentre potrebbero intervenire in situazioni più gravi.
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Responsabilità e Recupero delle Spese per Veicoli Abbandonati
Le spese che l’ente proprietario della strada deve sostenere per la rimozione, la custodia, la rottamazione e la demolizione dei veicoli abbandonati, da chiunque rinvenuti, possono essere poste a carico del proprietario, quando identificato, con le procedure previste per la riscossione coatta. Per quanto riguarda le modalità di recupero di dette spese, questo potrà avvenire tramite il ruolo, nelle forme applicate per la riscossione delle sanzioni e per le quali si ritiene di non dover fornire ulteriori indicazioni, atteso che tale strumento è ordinariamente adottato dalla maggior parte delle amministrazioni.
Il pagamento potrà essere richiesto inoltre, tramite ingiunzione fiscale con la procedura indicata del R.D. 14.04.1910 n. 639. L’ingiunzione fiscale è un istituto previsto dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e da sempre utilizzato dalle pubbliche amministrazioni per casi specifici di recupero crediti, in particolare conseguenti a spese sostenute dalla stessa in esecuzione di obblighi di fare o non fare determinatisi in capo ad un soggetto, come appunto potrebbe essere per il caso proposto. Oggi, tale istituto tende ad essere utilizzato dalla pubblica amministrazione anche per crediti di tipo extra tributario (rientrano a pieno le sanzioni amministrative e le spese di procedura connesse), in alternativa al ruolo affidato ai concessionari. Istituto di semplice applicazione, oltre che nel dettato del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, trova completamento procedurale in combinato disposto con il D.P.R. 602/73, nell’art. 229 del D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, dalla Legge 16 giugno 1998, n. 188 e infine nelle norme del codice di procedura civile attinenti l’esecuzione forzata.
