Tolleranza e Sanzioni per il Superamento del Peso a Pieno Carico degli Autoveicoli fino a 35 Quintali

Un’appropriata gestione del carico sul veicolo, attuata secondo quanto previsto dal codice della strada, allontana da situazioni di pericolo e permette di evitare sanzioni per superamento massa limite. Seguire uno stile di guida rispettoso e corretto è fondamentale per la sicurezza stradale; si tratta di una responsabilità sociale condivisa. Ignorare questi aspetti può avere conseguenze disastrose, in quanto un camion con un peso eccessivo, che non rispetta il peso massimo autorizzato, può avere un impatto diretto sulla sicurezza della flotta.

I veicoli sovraccarichi possono presentare problemi di guidabilità, minore affidabilità e maggiori problemi di manutenzione. Inoltre, i veicoli che superano la massa complessiva a pieno carico incidono notevolmente sulle prestazioni: sterzo, manovrabilità, frenata e accelerazione ne risentono e possono aumentare il rischio di incidenti stradali. Per i fleet manager, è fondamentale comprendere e utilizzare la massa complessiva a pieno carico, nota in inglese come "Gross vehicle weight ratings" (GVWR). Questa competenza è ulteriormente potenziata dalla tecnologia di telemetria, che permette di monitorare non solo la posizione, ma anche lo stress meccanico causato dai carichi, unendo la tutela legale garantita dall'esperienza alla capacità di analisi predittiva per preservare la salute della flotta.

Definizione di Massa Complessiva a Pieno Carico (GVWR)

La massa complessiva a pieno carico (GVWR) indica il peso massimo autorizzato che un veicolo può sostenere in sicurezza, come stabilito dal costruttore e dalle normative vigenti. Fondamentalmente, la massa complessiva a pieno carico corrisponde al peso lordo del veicolo (o dell’insieme dei veicoli), compreso il carico a veicolo fermo, secondo quanto autorizzato dall’autorità competente del Paese di immatricolazione.

Tale valore include:

  • il peso del veicolo stesso;
  • dei passeggeri;
  • del carburante;
  • degli accessori o delle attrezzature aggiuntive, come cassette degli attrezzi, rivestimenti del pianale, portapacchi e scivoli di carico.

È generalmente riportato nel libretto di circolazione o su una targhetta metallica, prevista dal costruttore, collocata nel vano motore, sullo stipite della portiera di un camion o sul lato interno della portiera, sotto il cofano o vicino al vano bagagli. Questo valore viene indicato come massa complessiva a pieno carico, GVWR o peso lordo a pieno carico. I veicoli rischiano sanzioni in base a quanto si supera l’eccedenza rispetto alla massa limite indicata nella carta di circolazione.

Il rispetto del peso massimo autorizzato aiuta a contenere l’usura eccessiva delle parti del veicolo e a ridurre il rischio e la gravità degli incidenti. Tuttavia, il peso non è l’unica informazione necessaria per determinare se il veicolo è caricato correttamente.

Tipologie di Peso per i Camion e Calcolo della Massa Complessiva

Oltre alla massa complessiva a pieno carico, per la gestione delle flotte sono essenziali diverse altre metriche relative al peso:

  • Peso lordo del veicolo (GVW): sinonimo di massa complessiva a pieno carico, viene indicato come “peso lordo” sull’etichetta del produttore.
  • Peso totale: il peso totale del veicolo quando è parcheggiato sul marciapiede, con il serbatoio pieno ma senza carico, passeggeri o accessori.
  • Capacità di carico: il peso massimo che un veicolo può trasportare senza superare la sua massa complessiva a pieno carico. Tale valore è diverso dalla capacità del rimorchio.
  • Indice di peso lordo combinato del veicolo (GCVWR): il limite di peso combinato di un camion e degli eventuali rimorchi trainati. Questo valore comprende il peso a vuoto del camion, dei passeggeri, del carico e degli accessori, nonché il peso del timone del rimorchio e dei suoi passeggeri, del carico e degli accessori.
  • Peso del timone: la forza verso il basso esercitata dal gancio di traino sul veicolo.
  • Peso lordo massimo ammesso sugli assali (GAWR): il peso massimo che può essere caricato su ciascun asse.

Tipi di pesi per i veicoli commerciali

Queste classificazioni sono essenziali per garantire che i veicoli della flotta operino entro limiti di peso sicuri e che possano contribuire a ridurre la possibilità di guasti e a soddisfare la conformità alle normative statali, in particolare alle nuove normative sulle emissioni le cui regole si basano sulla massa complessiva a pieno carico (GVWR).

La massa complessiva a pieno carico viene determinata dal costruttore, che ne certifica la capacità di carico. È necessario inoltre considerare le normative specifiche dei Paesi, che stabiliscono i limiti massimi che non si possono superare per motivi di sicurezza. Di conseguenza, la massa complessiva a pieno carico si determina sommando il peso del veicolo a vuoto (senza carico), il peso del carico utile (passeggeri, carico e accessori non fissi) e il peso dei fluidi (carburante, olio, ecc.). Quando si vuole misurare la portata, questo valore si calcola sottraendo alla massa a pieno carico il peso a vuoto.

Normativa di Riferimento: Articolo 167 del Codice della Strada

Per il trasporto stradale, le sanzioni relative alla massa limite sono riportate nell’articolo 167, Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada. Le sanzioni previste sono indicate nell’art. 167.

Art. 167. Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi.

  1. I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione.
  2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
    • a) da euro 41 a euro 168, se l'eccedenza non supera 1t;
    • b) da euro 84 a euro 335, se l'eccedenza non supera le 2 t;
    • c) da euro 168 a euro 674, se l'eccedenza non supera le 3 t;
    • d) da euro 419 a euro 1.682, se l'eccedenza supera le 3 t.2-bis. I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione, purché tale eccedenza non superi il limite del 5 per cento della predetta massa indicata nella carta di circolazione più una tonnellata. Si applicano le sanzioni di cui al comma 2.
  3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorché la eccedenza, superiore al cinque per cento, non superi rispettivamente il dieci, venti, trenta per cento, oppure superi il trenta per cento della massa complessiva.3-bis. I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione. Si applicano le sanzioni di cui al comma 3.
  4. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettera d), possono circolare con il loro carico soltanto sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 m e con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 20 cm. I veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettere e) e g), possono circolare con il loro carico sulle strade che abbiano altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 30 cm.
  5. Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione è soggetto ad un’unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui un autotreno o un articolato sia costituito da un veicolo trainante di cui al comma 2-bis: in tal caso l’eccedenza di massa è calcolata separatamente tra i veicoli del complesso applicando le tolleranze di cui al comma 2-bis per il veicolo trattore e il 5 per cento per il veicolo rimorchiato.
  6. La sanzione di cui al comma 5 si applica anche nell'ipotesi di eccedenze di massa di uno solo dei veicoli, anche se non ci sia eccedenza di massa nel complesso.
  7. Chiunque circola in violazione delle disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 a euro 695, ferma restando la responsabilità civile di cui all'art. 2054 del codice civile.
  8. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori.
  9. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62.
  10. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.10-bis. Per i veicoli di cui al comma 2-bis l'eccedenza di massa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 10 è pari al valore minimo fra il 20 per cento e 10 per cento più una tonnellata della massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione.
  11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione.
  12. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido. Costituiscono altresì fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa di tipo dinamico in dotazione agli organi di polizia, omologati o approvati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
  13. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.

La Tolleranza del 5% e i suoi Limiti

L'articolo 167 del codice della strada considera una tolleranza del 5% del peso arrotondato ai 100 kg superiori. Questa franchigia non è da considerarsi se la merce trasportata è merce pericolosa. Il trasporto di merci pericolose non ammette nessuna eccedenza e il sovraccarico dei veicoli trasportanti merci pericolose deve essere sanzionato secondo l’articolo 168 comma 7 del Nuovo codice della strada, che prevede che le sanzioni di cui al comma 2 dell’articolo 167 vengano impartite in misura doppia. Tutti i valori devono essere arrotondati ai 100 kg superiori.

Per i veicoli con massa massima a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste sono applicabili allorché l'eccedenza, superiore al 5%, non superi rispettivamente il 10%, il 20%, il 30%, oppure superi il 30% della massa complessiva. Nel caso di veicoli senza rimorchio (es. un autocaravan), alla massa massima viene applicata comunque una franchigia del 5% oltre la quale scattano le sanzioni.

Esempio pratico per veicoli fino a 35 quintali (3.500 kg):Se la massa massima a pieno carico è di 3.500 kg, con la tolleranza del 5% si arriva a 3.675 kg, arrotondati ai 3.700 kg. Fino a 3.700 kg, quindi, non si è sanzionabili.

  • Tra 3.700 kg e 3.900 kg (eccedenza fino al 10% del peso): sanzione di 36€ con una decurtazione di 1 punto patente.
  • Tra 3.901 kg e 4.200 kg (eccedenza dal 10% al 20% del peso): sanzione pari ad € 80 con 2 punti decurtati dalla patente. In questo caso il mezzo resta fermo fino a quando non si abbassa il peso entro il 10% (3.900 kg). Non è previsto il sequestro.
  • Tra 4.201 kg e 4.550 kg (eccedenza dal 20% al 30% del peso): la sanzione sale a 148€ e 3 punti patente. Resta sempre il fermo veicolo fino a rientro al 10% del peso.
  • Oltre 4.550 kg (eccedenza oltre il 30%): sanzione di 419 euro e 4 punti patente. Fermo del veicolo fino alla riduzione del carico.

Tabella riassuntiva sanzioni sovraccarico veicoli fino a 10 tonnellate

Per la Svizzera, la tolleranza è del 3%. In Germania, la tolleranza del peso camper è fissata al 2%, fino a questo limite non si incorre in nessuna multa.

Sanzioni e Implicazioni per la Sicurezza

Rispettare i limiti della massa complessiva a pieno carico è cruciale per evitare sanzioni pesanti (Art. 167 CdS) e l'usura precoce dei mezzi.

Rischio di incidenti: i veicoli sovraccarichi sono a maggior rischio di incidenti. Secondo una ricerca, "i camion estremamente sovraccarichi (e quindi lenti) spesso spingono i conducenti di autovetture a effettuare manovre di sorpasso pericolose su strade secondarie. Se il veicolo è sovraccarico o non viene caricato in modo corretto, la sua capacità di manovra è ridotta e può essere difficile mantenere la corsia; in casi estremi, c’è un rischio maggiore di ribaltamento." Un carico così pesante compromette la stabilità dell’automobile e spesso limita anche la visibilità di guida.

Usura che porta a guasti meccanici: più il carico è pesante, più le difficoltà aumentano per il veicolo. Superare la massa complessiva a pieno carico significa superare il carico consigliato per il veicolo. I veicoli più pesanti e sovraccarichi sono più difficili da governare e più lenti a frenare e accelerare, pertanto i componenti si usurano più rapidamente, con un conseguente aumento del rischio di guasti come il surriscaldamento dei freni o lo scoppio degli pneumatici. Questi tipi di guasti meccanici possono compromettere la sicurezza dei conducenti e degli altri utenti della strada. Un altro aspetto che viene spesso sottovalutato quando si sceglie la portata, è il maggior costo di manutenzione del furgone. Per esempio, ovalizzando i dischi freno e quindi sostituendoli prima del previsto, gli ammortizzatori saranno molto più sollecitati e quindi dureranno meno del previsto.

Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. L’intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse un indennizzo commisurato all’eccedenza rispetto ai limiti di massa.

Modalità di Accertamento del Sovraccarico

Per rilevare il peso presunto di un mezzo in circolazione le forze di polizia possono utilizzare molteplici sistemi:

  • Pese fisse: al conducente viene imposto di seguire l’organo accertatore nella più vicina pesa pubblica e le spese sono a carico del soggetto interessato; il rifiuto comporta il reato penale (art 650cp). Tra le varie tipologie di pesa per camion utilizzate per la misurazione del carico, quella più utilizzata è la pesa a ponte, una bilancia per camion presente sul mercato in diversi modelli che differiscono in base al mezzo che deve essere pesato e dal carico.
  • Pese mobili: alle forze di polizia sono date in dotazione strutture mobili regolarmente omologate e calibrate dagli uffici metrici. È stato accolto il ricorso di un autotrasportatore in quanto la pesa usata dagli organi di controllo non era stata sottoposta a verifica; questo sottolinea l'importanza della regolarità delle verifiche degli strumenti di misura. Non esiste uno strumento di misura senza tolleranza, e non è l'Ufficiale di Polizia che la deve decidere, ma il legislatore.
  • Documenti: per determinare il peso presunto si possono utilizzare anche le indicazioni dei documenti di trasporto relativi al carico.

Centro di controllo dei veicoli pesanti di Giornico

Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. L'eccedenza superiore al 10% della massa complessiva comporta l’obbligo di scaricare l’eccedenza per poter proseguire il viaggio: il non rispetto di tale richiesta non comporta reato penale ma la possibilità di ripetere la sanzione da parte dell’organo accertatore.

La Corretta Sistemazione del Carico (Art. 164 CdS)

Oltre al peso complessivo, è fondamentale che il carico sia sistemato in modo corretto. Le sanzioni relative alla corretta sistemazione e al fissaggio del carico sono riportate nell’articolo 164, Sistemazione del carico sui veicoli, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 164. Sistemazione del carico sui veicoli.

  1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio.
  2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall’art. 61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall’art. 61.
  3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all’art. 61, comma 1, possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo, purché la sporgenza da ciascuna parte non superi centimetri 30 di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.
  4. Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul terreno.
  5. È vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote.
  6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale posteriore deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all’asse del veicolo.
  7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione dei pannelli. Il pannello deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell’approvazione.
  8. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335.
  9. Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Perciò l’organo accertatore, nel caso che trattasi di veicolo a motore, oltre all’applicazione della sanzione di cui al comma 8, procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. I documenti sono restituiti all’avente diritto allorché il carico sia stato sistemato in conformità delle presenti norme.

Questa norma suggerisce quindi di disporre il carico dei bagagli in modo tale da impedire la loro dispersione, o la loro caduta, all’interno dell’auto. Inoltre non devono in alcun modo limitare la vista del conducente o impedire, in qualsiasi modo, i suoi movimenti.

Corretta disposizione del carico su un furgone

Per i veicoli a due ruote il carico può sporgere, nel rispetto di tutte le altre prescrizioni, per 50 cm davanti, dietro, lato destro e sinistro rispetto la sagoma del veicolo. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. La sporgenza longitudinale posteriore deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all’asse del veicolo.

Sanzioni per errata sistemazione del carico:

  • Errata sistemazione del carico (sporgenza anteriore, laterale di oltre 30 cm dalle luci di posizione o non percepibile, posteriore di oltre 3 decimi della lunghezza, mancata segnalazione dei carichi sporgenti, oggetti che strisciano sul terreno, carico mal sistemato o mal fissato senza superare i limiti di sagoma): sanzione di 84 euro e 3 punti di penalità, ritiro della carta di circolazione e della patente.
  • Superamento dei limiti di sagoma per categorie di veicolo con oggetti divisibili (Art 61 c.7): sanzione di 419 euro, ritiro patente e carta di circolazione.
  • Superamento dei limiti di sagoma per categorie di veicolo con oggetti indivisibili (Art 10 c.1 c.18): sanzione di 772 euro, sospensione patente da 15 a 30 giorni e sospensione della carta di circolazione da 1 a 2 mesi e fermo del veicolo.

L'organo accertatore ritira i documenti in via cautelare fino alla sistemazione del carico e intima di non proseguire ed eventualmente a scortare il mezzo in luogo idoneo. La prosecuzione del viaggio comporta la violazione dell’art 216 c.6: 1988 euro e fermo del veicolo per 3 mesi.

Sovraccarico sugli Assali

L’infrazione può avvenire anche rispettando le masse totali del veicolo. Tale infrazione può dipendere infatti non tanto da una eccedenza del carico ma da una errata sistemazione del carico concentrata solo su una parte del veicolo. L’infrazione può essere accertata solo se sulla carta di circolazione è riportato il valore massimo per asse o se viene superata la massima massa per asse prevista dalla norma (12 t). In questi casi ricorre la seguente infrazione: sanzione di 662 euro, sospensione della patente da 15 a 30 giorni, sospensione della carta di circolazione da 1 a 2 mesi e fermo del veicolo.

Dato che l’infrazione sarà determinata dalla errata sistemazione del carico concorre la violazione dell’articolo 164 c1 e c8 (48 euro -3p e ritiro dei documenti) ed intimazione di non proseguire il viaggio. L’assale anteriore dell’Iveco Daily, ad esempio, offre una capacità di carico massima di 1900 kg nei modelli da 3,5 tonnellate con le sospensioni leggere e robuste QUAD-LEAF, valore che può raggiungere i 2700 kg in un modello con ruote gemellate e sospensioni QUAD-TOR.

Sovraccarico/Sovrannumero per il Trasporto di Persone (Art. 169 CdS)

L’art. 169 punisce il sovraccarico per i veicoli destinati al trasporto delle persone come autobus, filobus, autocaravan e motoveicoli. Il numero delle persone che detti veicoli possono avere, compreso quelli in piedi, è indicato sulla carta di circolazione. Se ad una verifica il numero delle persone supera quello riportato sul documento si configura la violazione di sovrannumero e quindi sovraccarico sanzionato come segue:

  • Veicoli ad uso proprio/terzi: sanzione di 168 euro.
  • Veicoli abusivi ad uso terzi: sanzione di 419 euro, -4 punti e sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi e fermo del veicolo.

L'articolo 169 non viene chiamato in causa a meno che non si superi il peso con l'aumento fuori limite delle persone. Per i nostri mezzi, oltre al fatto di non trasportare persone aggiuntive rispetto a quanto indicato nella carta di circolazione, se si è fuori peso entro certi limiti le sanzioni sono affrontabili ed anche, credo, inevitabili visto il peso dei nostri mezzi, ma se entro certi limiti nulla di così oneroso e pesante.

Considerazioni Specifiche per Camper e Furgoni

I camper sono allestiti su telai di veicoli commerciali, progettati anche per sostenere pesi superiori ai 3500 kg. I modelli più recenti sono realizzati in modo da avere un peso a vuoto che consente un buon margine di carico. Gran parte dei camper nuovi in circolazione oggi ha una massa a pieno carico di 3.500 Kg. Con questo peso è possibile guidare il camper avendo una patente B. Il sovraccarico del camper, oltre ad essere vietato dalla legge, è un problema che ha a che fare soprattutto con la sicurezza a bordo. Se si caricano sul camper serbatoi e bombole supplementari, biciclette, mobili da esterno e chi più ne ha più ne metta, il rischio di incorrere in un sovraccarico è concreto. Il consiglio è quello di limitarsi davvero all’essenziale.

Quando si utilizzano veicoli commerciali per l’attività lavorativa, si corre sempre nella frenesia della quotidianità e, molto spesso, ci si ritrova a sottovalutare degli accorgimenti importanti. Rispettare i limiti di portata furgone è importante prima di tutto per la tua sicurezza e quella delle altre persone che sono sulla strada. La portata furgone reale, infatti, varia dalla dotazione del veicolo, ovvero gli optional inseriti rispetto alla versione base dello stesso.

Tra i furgoni con la maggiore portata troviamo:

  • Iveco Daily: il veicolo commerciale più scelto dagli italiani. L’assale anteriore offre una capacità di carico massima di 1900 kg nei modelli da 3,5 tonnellate con le sospensioni leggere e robuste QUAD-LEAF, valore che può raggiungere i 2700 kg in un modello con ruote gemellate e sospensioni QUAD-TOR.
  • Fiat Ducato Maxi: uno dei furgoni con la maggiore portata. La gamma Ducato Maxi include i modelli da MH1 a XLH3 con la massa da 3.500 kg, 4.005 kg e 4.250 kg rispettivamente. Sono disponibili carichi utili da 1.155 kg a un massimo di 2.115 kg. Si adatta perfettamente per trasportare carichi pesanti. Oltre all’ampio spazio di carico, il Fiat Ducato Maxi può contare su delle porte posteriori che sono state progettate per poter sfruttare ogni centimetro disponibile, mentre le laterali si aprono con incredibile facilità rendendo le operazioni carico e scarico molto più semplici e veloci.
  • Renault Master: disponibile in diverse versioni tra le quali Furgone, Doppia Cabina, e Gran Volume che permette un carico massimo di oltre 21 metri cubi.

Per i fleet manager, il software di gestione della flotta, come la localizzazione GPS, può anche aiutare a guidare un domani più sicuro attraverso la localizzazione dei veicoli, la manutenzione e la formazione dei conducenti.

Consigli per Evitare il Sovraccarico e le Sanzioni

Per garantire la sicurezza e la conformità alle normative, è consigliabile:

  • Consultare sempre il libretto di circolazione (punto F2) per conoscere la massa massima di omologazione del veicolo.
  • Calcolare attentamente il peso del carico, tenendo conto anche dei passeggeri e degli accessori.
  • Quando si carica un veicolo, soprattutto un camper o un furgone, limitarsi all’essenziale per evitare di superare i limiti consentiti.
  • Nel caso di un box sul tetto, caricare le cose più leggere e utilizzare delle cinghie per fissare i bagagli, evitando che si muovano durante il viaggio.
  • Disporre il carico in modo equilibrato per non sovraccaricare un singolo asse e non compromettere la stabilità del veicolo.
  • Assicurarsi che il carico non ostacoli la visibilità del conducente e non limiti i suoi movimenti.
  • Segnalare adeguatamente le sporgenze con gli appositi pannelli retroriflettenti.

Mantenere la sicurezza della flotta e il rispetto delle normative è un impegno continuo, che richiede attenzione e l’utilizzo di strumenti adeguati per la gestione dei veicoli e dei carichi.

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