Il bollo auto, imposta di proprietà che grava sul possesso di un veicolo, rappresenta un adempimento annuale per i contribuenti. La Regione Emilia-Romagna, tuttavia, prevede specifiche casistiche di esenzione dal pagamento di questa tassa, legate a condizioni di disabilità, storicità dei veicoli o particolari destinazioni d'uso. Comprendere appieno tali agevolazioni è fondamentale per poter beneficiare di riduzioni o esclusioni dal pagamento.
Esenzione per Disabilità: Requisiti e Tipologie
L'esenzione dal pagamento del bollo auto per persone con disabilità è una delle agevolazioni più significative. Per poterne beneficiare, è necessario che la persona con disabilità, o un familiare che la abbia fiscalmente a carico, soddisfi determinati requisiti. La qualità di fiscalmente a carico si desume dalla dichiarazione dei redditi o dall’Attestazione ISEE di chi abbia fiscalmente a carico la persona con disabilità; si definisce fiscalmente a carico il soggetto con reddito complessivo annuo inferiore o uguale a € 2.840,51 (a decorrere dall'1.1.2019, il limite di reddito è elevato a € 4.000,00 per i figli di età non superiore a 24 anni).
Il riconoscimento dell’esenzione spetta alla persona con disabilità che ne fa richiesta mentre risulta ancora in vita: infatti, è un diritto soggettivo che decade nel momento del decesso della persona con disabilità e, pertanto, se questi non ha avanzato finché era in vita alcuna richiesta per ottenere il beneficio fiscale dell’esenzione, la richiesta non può essere avanzata dall’erede o eredi.
L’esenzione può essere concessa anche per i veicoli dei quali gli stessi soggetti sopra indicati siano utilizzatori a titolo di locazione finanziaria oppure a titolo di locazione a lungo termine senza conducente. L'esenzione può esser riconosciuta per un solo veicolo.
Sono previste quattro possibili tipologie di esenzione per disabilità:
1. Ridotte o Impedite Capacità Motorie
La persona con disabilità deve essere stata riconosciuta in condizione di disabilità o invalida affetta da una patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della legge n. 104/1992. In questo caso, il veicolo deve essere necessariamente dotato di adattamento tecnico, risultante dalla carta di circolazione, specificato dalla commissione medica. La Regione Emilia-Romagna ha previsto il beneficio fiscale a favore dei soggetti che hanno una condizione di disabilità agli arti superiori, certificata dalle competenti commissioni mediche, che comporti una menomazione che renda difficoltosa alla persona l’autonomia nella mobilità attraverso un mezzo di locomozione soggetto alla tassa automobilistica. Infatti l’art. 6 della L.R. 20 maggio 2021 n.5 ha introdotto un nuovo comma all’art. 14, “Disposizioni a favore dei disabili”, della L.R. n. 30/2003 al fine di agevolare l’autosufficienza, l’integrazione e l’autonomia nella mobilità delle persone con disabilità agli arti superiori. Gli adattamenti possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per facilitare l’insediamento a bordo. A titolo di esempio l’adattamento tecnico alla carrozzeria può consistere in pedana sollevatrice, scivolo a scomparsa, braccio sollevatore, paranco (ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico), sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l’insediamento nell’abitacolo, sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta (cinture di sicurezza), sportello scorrevole.
2. Limitazione Grave della Deambulazione
La persona con disabilità deve essere stata riconosciuta in condizione di disabilità o invalida, in stato di gravità, affetta da una patologia o da pluriamputazioni che comportano una limitazione grave della deambulazione ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge n. 104/1992. In questa casistica, il veicolo non necessita di adattamento tecnico.
3. Disabilità Mentale o Psichica
La persona con disabilità deve essere stata riconosciuta in condizione di disabilità o invalida, in stato di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge n. 104/1992, affetta da una patologia mentale o psichica, con riconoscimento della indennità di accompagnamento. Anche in questo caso, il veicolo non necessita di adattamento tecnico.
4. Cecità o Sordità
Hanno diritto all'esenzione i non vedenti (cecità assoluta o ipovedenti con un residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi) ed i sordi, colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata. Anche per questa tipologia di disabilità, il veicolo non necessita di adattamento tecnico.
Sia nel caso in cui la richiesta venga accolta sia in caso venga rigettata, la persona con disabilità riceverà apposita comunicazione scritta. Nel caso in cui venisse meno il diritto all’esenzione, ad esempio perché il veicolo viene venduto o demolito oppure la persona con disabilità decede, deve essere inviata apposita comunicazione scritta con le stesse modalità previste per la richiesta di esenzione utilizzando il seguente modulo: Modulo cessazione esenzione (PDF - 447,7 KB).

Esenzioni per Veicoli Storici
Un'altra importante categoria di esenzioni riguarda i veicoli storici, distinguendo tra ultratrentennali e veicoli tra i venti e i ventinove anni.
Autoveicoli e Motoveicoli Ultratrentennali
Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall’anno in cui si compie il 30° anno dalla loro costruzione (art. 7, comma 1, legge regionale n. 15/2012). Se il veicolo risulta intestato a società o a una ditta individuale, rientra per definizione nell’assetto societario e nei cespiti aziendali, ne è quindi implicito un uso professionale. Vi è inoltre “uso professionale” quando un veicolo è intestato ad un soggetto privato ed abbia sulla carta di circolazione l’annotazione che il mezzo è adibito ad esempio ad uso pubblico di piazza o ad altri usi particolari che identificano un’attività economica.
I veicoli che risultino esenti dal pagamento della tassa automobilistica, in caso di circolazione su pubblica strada sono soggetti al pagamento della tassa di circolazione forfettaria annua, per l’importo di € 28,40 per gli autoveicoli e di € 11,36 per i motoveicoli. La tassa di circolazione forfettaria dovuta per i veicoli storici deve essere versata esclusivamente tramite il sistema pagoPA.
Autoveicoli e Motoveicoli dai 20 ai 29 Anni
Dal 1° gennaio 2019, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, è previsto l’obbligo dell’annotazione del “Certificato di rilevanza storica e collezionistica” (disciplinato dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009) sulla carta di circolazione per tutti veicoli storici dai venti ai ventinove anni.
Autoveicoli e motoveicoli non adibiti ad uso professionale sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica se classificati “di interesse storico collezionistico”, di anzianità tra i venti e i ventinove anni, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della legge regionale n.15/2012, se in possesso del Certificato di rilevanza storica e collezionistica purché annotato sulla carta di circolazione come previsto dalla L. 63 della L. 342/2000 (introdotto dall’articolo 1, comma 1048 della legge n. 145/2018). Il beneficio fiscale è riconosciuto dal periodo tributario successivo alla data di annotazione del riconoscimento di storicità sulla carta di circolazione; qualora l’annotazione avvenga entro il mese di pagamento della tassa il beneficio fiscale è riconosciuto dal periodo tributario in corso. Il diritto al riconoscimento della riduzione viene meno a far data dal compimento del 30° anno di anzianità.
Se il veicolo risulta intestato a una società o a una ditta individuale rientra per definizione nell’assetto societario e nei cespiti aziendali, ne è quindi implicito un uso professionale. Vi è inoltre “uso professionale” quando un veicolo è intestato ad un soggetto privato ed abbia sulla carta di circolazione l’annotazione che il mezzo è adibito ad esempio ad uso pubblico di piazza o ad altri usi particolari che identificano un’attività economica.

Come Richiedere i Benefici Fiscali
Per ottenere il beneficio fiscale legato alla storicità dei veicoli, i contribuenti interessati, una volta in possesso del Certificato di rilevanza storica e collezionistica, devono far aggiornare la carta di circolazione presso gli uffici della Motorizzazione Civile. Il beneficio fiscale è riconosciuto dal periodo tributario successivo alla data di annotazione del riconoscimento di storicità sulla carta di circolazione; qualora l’annotazione avvenga entro il mese di pagamento della tassa il beneficio fiscale è riconosciuto dal periodo tributario in corso.
Per quanto riguarda le esenzioni per disabilità, la richiesta deve essere presentata dalla persona con disabilità o dal suo tutore legale. La documentazione necessaria solitamente include il verbale di riconoscimento della disabilità, la carta di circolazione del veicolo (con eventuali adattamenti tecnici riportati) e un documento di identità del richiedente.
Riferimenti Normativi Chiave
La normativa di riferimento per le esenzioni del bollo auto in Emilia-Romagna è articolata e comprende diverse leggi e decreti:
- Legge 21 novembre 2000, n. 342: Articolo 63, comma 1, prevede l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli ultratrentennali non adibiti ad “uso professionale”.
- D.M. 17 dicembre 2009: Articolo 4, che ha disciplinato il Certificato di rilevanza storica e collezionistica.
- Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15: Articolo 7, comma 2, che dal 1° gennaio 2013 prevede l’esenzione per storicità per gli autoveicoli e motoveicoli, non adibiti ad uso professionale, tra i 20 e i 29 anni in possesso del “Certificato di rilevanza storica e collezionistica” rilasciato da registri specifici (Asi, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico Federazione Motociclistica Italiana - Fmi).
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145: Articolo 1, comma 1048, che ha introdotto il comma 1-bis dell’art. 63 della L. 342/2000, prevedendo dal 1° gennaio 2019 la riduzione del 50% della tassa automobilistica per i veicoli e motoveicoli di interesse storico o collezionistico tra i 20 e i 29 anni.
- Risoluzione del 14 giugno 2019, n. 1 del Dipartimento delle Finanze: Ha chiarito aspetti legati all'applicazione delle norme sui veicoli storici.
- Legge Regionale n. 30/2003: Articolo 14, modificato dall'art. 6 della L.R. 20 maggio 2021 n.5, che disciplina le agevolazioni per disabili agli arti superiori.
Gestione dei Pagamenti e Sanzioni
Il bollo auto è un’imposta che ha validità annuale e quindi scade ogni 12 mesi. Una volta effettuato il primo pagamento, la scadenza è sempre la stessa, ma il versamento della tassa va effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della scadenza. Solo in caso di prima immatricolazione, di rientro da esenzione o di rientro in possesso del veicolo, il pagamento dovrà essere effettuato entro il mese dell’evento, a meno che l’immatricolazione non sia avvenuta negli ultimi 10 giorni del mese: in questo caso, si potrà pagare la tassa entro l’ultimo giorno del mese successivo.
A partire dal 1° gennaio 2020 il pagamento della tassa automobilistica viene effettuato tramite il sistema di pagamento elettronici PagoPA.
In caso di mancato pagamento entro la scadenza, si applicano sanzioni. Se la violazione è constatata con l’avvio delle procedure di verifica, ispezione e accertamento, il contribuente è tenuto a pagare una sanzione pari al 30% dell’importo dovuto, a cui si aggiungono gli interessi moratori. Se invece la regolarizzazione avviene in modo spontaneo da parte dell’automobilista, si potrà pagare una sanzione ridotta, la cui percentuale varia in base al ritardo del pagamento. Chi ha dimenticato di versare la tassa automobilistica entro la scadenza può regolarizzare la sua posizione sanando il ritardo nel pagamento con l’applicazione di penalità piuttosto contenute.
La rateizzazione del pagamento è concessa dal Dirigente competente, su richiesta del contribuente, per somme complessivamente pari o superiori a 200,00 euro quantificate in un avviso bonario o in un atto di accertamento, prima dell’iscrizione a ruolo e prima dell’inizio della procedura esecutiva. Sulle somme si applicano gli interessi previsti dalla legge.
Come pagare Bollo Auto online con PagoPA (regione lombardia) anche arretrato
Esenzioni per Veicoli Consegnati a Rivenditori Autorizzati
Dal 1° gennaio 2021 sono entrate in vigore nuove disposizioni relative all'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli destinati alla rivendita da parte di soggetti residenti in Emilia-Romagna. Affinché tali veicoli possano essere posti in esenzione, devono sussistere tutti i seguenti requisiti:
- Formalità di trasferimento di proprietà del veicolo stesso a favore dell’impresa autorizzata al commercio di veicoli tramite “minivoltura” (art. 6, comma 9, L.R. 15/2012).
- Pagamento del diritto fisso corrispondente a € 1,55 per ogni veicolo.
- Alla data di presa in carico del veicolo, per quest’ultimo deve essere presente un bollo in corso di validità correttamente versato a favore della Regione Emilia-Romagna oppure il veicolo deve provenire da una qualsiasi altra esenzione valida.
L’art. 18 della L.R. n. 11/2020 ha integrato l’art. 6 della L.R. 15 del 2012, semplificando gli adempimenti per ottenere l’interruzione dall’obbligo di pagamento della tassa automobilistica sui veicoli acquisiti per la rivendita. Dal 1° gennaio 2021 la “minivoltura” assolve la funzione di comunicazione dei veicoli da esonerare durante il periodo di giacenza presso il rivenditore autorizzato. La trascrizione del titolo di proprietà al PRA del veicolo con minivoltura comporta anche l’adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dal D.L. 953/1982. È comunque dovuto il diritto fisso di € 1,55 per ogni veicolo acquisito con minivoltura. L’importo complessivamente dovuto per ogni quadrimestre viene comunicato al concessionario via PEC e dovrà essere versato entro l’ultimo giorno del mese di ricevimento della comunicazione. Il mancato pagamento del diritto fisso comporta la cessazione del regime di interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica e il ripristino di tale obbligo in capo al concessionario. La trascrizione al PRA della successiva vendita dei veicoli da parte dei concessionari aggiornerà automaticamente lo stato giuridico e tributario del veicolo.

Altre Tipologie di Esenzioni e Agevolazioni
La Regione Emilia-Romagna prevede anche altre forme di agevolazione, come ad esempio per i veicoli elettrici che sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica per 5 anni a partire dalla prima immatricolazione.
Le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a GPL o gas metano, purché conformi alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti, sono soggetti al pagamento di un quarto della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina.
Per richiedere un’attestazione di versamento, l’intestatario del veicolo deve recarsi presso la competente Unità Territoriale ACI, presso una Delegazione ACI oppure presso gli Studi di Consulenza (Agenzie ex L.264/91) presenti sul territorio, esibendo un documento di identità.
Per richiedere il rimborso di un pagamento non dovuto, è necessario compilare un apposito modulo e inoltrarlo agli uffici regionali competenti, presentando la documentazione richiesta.
Comprendere a fondo le diverse normative e procedure è essenziale per poter usufruire correttamente delle esenzioni e agevolazioni previste dalla Regione Emilia-Romagna in materia di tassa automobilistica.