L'Attestazione di Disponibilità del Veicolo: Cosa è e Perché è Importante

L'Attestazione di Disponibilità del Veicolo è un tema cruciale nell'ambito della circolazione stradale e dell'autotrasporto in Italia, nascendo dall'esigenza di identificare con certezza gli utilizzatori dei veicoli per attribuire rapidamente le sanzioni in caso di violazioni delle norme. Questa regolamentazione, complessa e stratificata, tocca diverse fattispecie di utilizzo dei veicoli, dalla locazione al comodato, e coinvolge sia privati cittadini che imprese. La sua comprensione è fondamentale per evitare sanzioni e garantire la conformità alle normative vigenti.

Targa di circolazione di un veicolo italiano

Il Quadro Normativo di Riferimento

La base normativa di questa attestazione è l'articolo 94, comma 4-bis del Codice della Strada. Questa disposizione stabilisce che gli atti che comportano la disponibilità di un veicolo per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario della carta di circolazione, devono essere dichiarati agli Uffici della Motorizzazione Civile. L'obiettivo è permettere le prescritte variazioni dei documenti di circolazione o, se del caso, dell'archivio nazionale dei veicoli.

A livello nazionale, la disciplina è stata ulteriormente dettagliata dal D.P.R. 198/2012, che ha delineato gli adempimenti specifici e le fattispecie oggetto di tale comunicazione. Per i veicoli non commerciali, come autovetture e motocicli, sono state adottate circolari della Direzione Generale per la Motorizzazione, quali la n. 15513 del 10 luglio 2014, che forniscono indicazioni operative. L'intera materia dell'autotrasporto di merci, invece, è già assoggettata a una disciplina settoriale speciale, derivante in gran parte da fonti comunitarie e di rango sovranazionale.

La Locazione dei Veicoli

La locazione dei veicoli è una delle principali fattispecie che rientrano nell'ambito della disponibilità temporanea. Nell'autotrasporto di merci, la disponibilità dei veicoli è consentita a titolo di proprietà, usufrutto, acquisto con patto di riservato dominio, locazione finanziaria, locazione e comodato. Non è ammessa, invece, la cessione di veicoli a titolo di sublocazione o subcomodato, né altre forme di disponibilità temporanea diverse da quelle espressamente previste.

A livello nazionale, la locazione è specificamente disciplinata dall'articolo 84 del Codice della Strada. Questa norma prescrive che, ad eccezione dei veicoli ad uso speciale e di quelli destinati al trasporto di cose con massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 tonnellate, la locazione di veicoli commerciali è ammessa solo tra imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori e titolari di autorizzazione.

Disposizioni di dettaglio riguardanti le prescrizioni e gli obblighi in caso di locazione sono contenute nell'articolo 12 del decreto legislativo n. 286/2005. Questa normativa impone l'obbligo di tenere a bordo del veicolo il contratto di locazione e, di conseguenza, la redazione scritta del contratto stesso, indipendentemente dalla sua durata (anche inferiore a trenta giorni). In questo modo, vengono soddisfatti gli obiettivi di individuazione certa del soggetto che esercita di fatto il possesso del veicolo e che è responsabile della sua circolazione. L'articolo 12 del decreto legislativo n. 286/2005 prevede, in ogni caso, e a maggior ragione per la locazione o il comodato dei veicoli, la presenza a bordo di documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale il conducente presta servizio presso il vettore.

Per la locazione internazionale, il riferimento è la direttiva n. 2006/1/CE, ampiamente recepita nell'articolo 84, comma 2, del Codice della Strada, e, per quanto applicabile, alla disciplina dettata dall'accordo CEMT. Queste normative non impongono oneri di comunicazione a carico delle imprese europee ed extracomunitarie in relazione all'utilizzo di veicoli locati, salvo l'obbligo di avere a bordo il contratto scritto di locazione e di esibire la prova del rapporto di lavoro che il conducente deve intrattenere con l'impresa locataria.

Fattispecie di Locazione Dettagliate

Le normative distinguono diverse fattispecie di locazione, a seconda della massa complessiva a pieno carico del veicolo e dell'uso previsto:

  1. Veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 tonnellate - immatricolati in uso di terzi per finalità di locazione (art. 82, comma 5, lett. a) C.d.S.) - Locazione a soggetti che li utilizzano per uso proprio: Questa è l'ipotesi normale di locazione a soggetti che non utilizzano tali veicoli per svolgere attività professionale di trasporto di merci per conto di terzi. Poiché il trasporto per uso proprio con veicoli di questa categoria non è soggetto ad alcuna licenza, si applicano le disposizioni generali in materia di locazione. Per i contratti superiori a 30 giorni è previsto l'aggiornamento dell'archivio nazionale veicoli, come indicato dall'art. 247 bis del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

  2. Veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 tonnellate - immatricolati per uso proprio - Locazione ad altro soggetto che li utilizza per uso proprio: La locazione in questa fattispecie non è ammissibile. La possibilità di concedere in locazione tali veicoli è riservata esclusivamente ai soggetti che esercitano professionalmente, dietro corrispettivo, l'attività di locazione di veicoli sulla base delle autorizzazioni comunali conseguite secondo le modalità previste dal D.P.R. 19.12.2001 n. 481.

  3. Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 tonnellate - immatricolati per uso proprio - per i quali è stata rilasciata licenza per il trasporto di cose in conto proprio - Locazione ad altro soggetto che li utilizza per uso proprio: Anche in questo caso, la locazione non è ammissibile. Il trasporto di merci per conto proprio con veicoli di questa categoria può essere svolto esclusivamente con veicoli immatricolati ad uso proprio e la carta di circolazione è rilasciata sulla base della licenza per l'autotrasporto in conto proprio. L'articolo 31, lettera a), della legge 6 giugno 1974, n. 298, impedisce la disponibilità di questi veicoli a soggetti diversi dall'intestatario della licenza, inclusa la locazione.

  4. Veicoli di qualsiasi massa complessiva immatricolati per uso proprio - Locazione ad altro soggetto che li utilizza per trasporto di merci per conto di terzi: Questa fattispecie non è ammissibile. I veicoli immatricolati per uso proprio non possono essere utilizzati per il trasporto di merci per conto di terzi, attività che richiede veicoli specificamente immatricolati per tale scopo e l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori.

  5. Veicoli di qualsiasi massa complessiva immatricolati per uso di terzi, per trasporto di merci per conto di terzi (art. 82 C.d.S., comma 5, lettera d)) - Locazione a soggetti che intendono utilizzarli per uso proprio: Questa fattispecie non è ammissibile. Un veicolo immatricolato per trasporto di merci per conto di terzi non può essere locato per uso proprio, poiché la destinazione d'uso è differente e le normative che regolano i due tipi di trasporto sono distinte.

  6. Veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 tonnellate - immatricolati in uso di terzi per finalità di locazione (art. 82, comma 5, lett. a) C.d.S.) - Locazione ad altra impresa che li utilizza per il trasporto di merci per conto di terzi: La locazione è ammissibile. L'articolo 84, comma 4, lett. a) del Codice della Strada, prevede che i veicoli destinati al trasporto di cose di massa complessiva inferiore o uguale a 6 t., possano essere dati in locazione da soggetti autorizzati all'attività di locazione. Tali soggetti, ai quali non si applica la legge 6 giugno 1974, n. 298, né il Regolamento UE 21 ottobre 2009, n. 1071, possono concedere i propri veicoli in locazione a imprese di autotrasporto per conto di terzi, anche senza essere esse stesse iscritte all'Albo degli autotrasportatori. L'impresa locataria dovrà però essere abilitata all'esercizio dell'attività con il veicolo preso in locazione. Si distinguono due ipotesi:

    • Veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 1,5 t.: è sufficiente che l'impresa locataria risulti iscritta all'Albo degli autotrasportatori.
    • Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e inferiore o uguale a 6 tonnellate: l'impresa locataria dovrà essere iscritta al REN e all'Albo degli autotrasportatori, e autorizzata all'esercizio dell'attività con il veicolo locato.Non è mai ammessa la possibilità di concedere in locazione veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 tonnellate da parte di imprese che non siano iscritte all'Albo degli autotrasportatori.
  7. Veicoli di qualsiasi massa complessiva a pieno carico - immatricolati per uso di terzi per servizi di trasporto di cose per conto terzi (art. 82 C.d.S., comma 5 lett. d)) - in locazione ad altra impresa che li utilizza per il trasporto di merci per conto di terzi: La locazione è ammissibile. L'articolo 84, comma 3, del Codice della Strada, prevede che le imprese italiane di autotrasporto per conto di terzi possano utilizzare, mediante contratto di locazione, solo autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati, in proprietà di altra impresa italiana iscritta all'Albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni.

Il Contratto di Comodato

Il contratto di comodato è un'altra forma di disponibilità temporanea che, quando supera i trenta giorni, richiede l'attestazione. In Italia, è disciplinato nel codice civile dagli articoli 1803 e seguenti. Il comodato si sostanzia nella concessione della disponibilità di un bene da parte del comodante in maniera gratuita, con l'obbligo per il comodatario di restituire il bene alla scadenza pattuita.

Quando l'oggetto del comodato d'uso gratuito è un autoveicolo, non è obbligatorio registrare il contratto presso l'Agenzia delle Entrate (a differenza del comodato di immobili). La normativa non obbliga le parti a stipulare un contratto scritto. Tuttavia, per i motoveicoli, risulta obbligatoria la registrazione presso la competente Motorizzazione Civile.

Fattispecie di Comodato Dettagliate

Anche per il comodato, le normative distinguono diverse situazioni:

  1. Veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 tonnellate immatricolati per uso proprio, per attività di trasporto di cose in conto proprio - Comodato ad altro soggetto o impresa che li utilizza per uso proprio: Il comodato è ammissibile. Il trasporto di merci per conto proprio con veicoli di questa categoria, immatricolati ad uso proprio, non è soggetto ad alcuna licenza o autorizzazione. Poiché il contratto di comodato è per sua natura senza fini di lucro, è ritenuto ammissibile il comodato di tali veicoli tra privati o imprese, a condizione che non cambi l'uso proprio del veicolo. Per i contratti superiori a 30 giorni è previsto il tagliando di aggiornamento della carta di circolazione, come stabilito dall'art. 247 bis del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

  2. Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore alle 6 tonnellate, immatricolati per uso proprio per i quali è stata rilasciata licenza per il trasporto di cose in conto proprio - Comodato ad altra impresa per uso proprio: Il comodato non è ammissibile. L'articolo 31, lettera a), della legge 6 giugno 1974, n. 298, impedisce la disponibilità di questi veicoli a soggetti diversi dall'intestatario della licenza, inclusa la locazione o il comodato.

  3. Veicoli di qualsiasi massa complessiva, immatricolati per uso proprio - Comodato ad altra impresa che intende utilizzarli per uso di terzi per trasporto di merci per conto di terzi: Il comodato non è ammissibile. Come per la locazione, non è mai ammessa la possibilità del comodato di veicoli immatricolati ad uso proprio ad imprese di autotrasporto iscritte all'Albo degli autotrasportatori, per l'esercizio dell'attività di trasporto di merci per conto di terzi. L'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi presuppone l'utilizzazione di veicoli immatricolati per uso di terzi.

  4. Veicoli di qualsiasi massa complessiva, immatricolati per uso di terzi, per trasporto di merci per conto di terzi (art. 82 C.d.S., comma 5, lettera d)) - Comodato a soggetti che intendono utilizzarli per uso proprio: Questa fattispecie non è ammissibile. Un veicolo immatricolato per trasporto di merci per conto di terzi non può essere dato in comodato per uso proprio.

  5. Veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 tonnellate, immatricolati per uso di terzi ai fini della locazione (art. 82 C.d.S., comma 5, lettera a)) - Comodato a soggetti che intendono utilizzarli per trasporto di merci per conto di terzi: Il comodato non è ammissibile. Tali veicoli sono immatricolati per uso di terzi a nome di imprese che, dietro corrispettivo, esercitano professionalmente l'attività di locazione dei veicoli stessi. Il comodato, per sua natura, non prevede corrispettivo e non è compatibile con tale destinazione d'uso.

  6. Veicoli di qualsiasi massa immatricolati per uso di terzi per trasporto di merci per conto di terzi (art. 82 C.d.S., comma 5, lettera d)) - Comodato ad imprese che intendono utilizzarli per conto di terzi: Il comodato è ammissibile. Si tratta dell'ipotesi di comodato di veicoli tra imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori, che utilizzano tali veicoli per il trasporto di merci per conto di terzi. In tal caso, il comodato, così come la locazione, è ammesso in quanto non viene modificata la destinazione d'uso del veicolo che viene utilizzato nell'esercizio dell'attività di trasporto di cose per conto di terzi, dietro corrispettivo e da imprese a ciò abilitate. La possibilità di concedere o utilizzare veicoli in comodato deve essere riservata alle imprese di autotrasporto iscritte all'Albo degli autotrasportatori.

Esclusioni e Vincoli Specifici

È importante sgomberare il campo da possibili equivoci. Nell'ambito dell'accesso diretto al mercato mediante acquisizione di due veicoli (imprese autorizzate all'esercizio con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t.) o mediante acquisizione di veicoli per una massa complessiva totale non inferiore a 80 t. (imprese autorizzate all'esercizio con veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t.), ai fini del raggiungimento e nei limiti del mantenimento di tale massa non è ammessa la disponibilità di veicoli in locazione senza conducente, né in comodato senza conducente.

Inoltre, nell'ambito della disciplina nazionale dell'esercizio dell'attività di autotrasporto in conto proprio con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore alle 6 tonnellate, i tipi di disponibilità dei veicoli sono dettati direttamente dalle disposizioni della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Segnaletica stradale con indicazioni di peso

Procedure per l'Attestazione di Disponibilità

La procedura per adempiere alla comunicazione e la relativa modulistica sono state definite dal Ministero dei Trasporti nella circolare del 10 luglio. Per i cittadini privati che utilizzano in comodato d'uso gratuito un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio di un'altra persona per un periodo superiore a 30 giorni continuativi, è obbligatorio annotare tale volontà sulla carta di circolazione, presentando apposita richiesta agli Uffici della Motorizzazione Civile.

La richiesta deve avvenire entro 30 giorni dal verificarsi della volontà, e l'obbligo di adempiere spetta a colui che riceve in prestito il veicolo (comodatario). Non è consentito che l'intestazione temporanea dei veicoli avvenga contemporaneamente a nome di due o più utilizzatori. Lo stesso obbligo di trascrizione deve essere assolto in caso di uso, sempre superiore a 30 giorni, da parte di una persona che ha ereditato il veicolo, ma solo per il tempo necessario a definire le incombenze relative al definitivo trasferimento di proprietà.

IL COMODATO D'USO GRATUITO

Documenti Necessari per la Richiesta

Per procedere con la richiesta di attestazione, sono generalmente richiesti i seguenti documenti:

  • Domanda su modello TT2120: un modulo standard della Motorizzazione Civile.
  • Copia del documento d'identità: del comodatario.
  • Copia della patente di guida: del comodatario.
  • Copia della carta di circolazione originale: del veicolo.
  • Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà del proprietario dell'auto: con la quale il comodante attesta di aver posto il veicolo nella disponibilità del comodatario. A questa dichiarazione deve essere allegata la fotocopia di un valido documento di identità o di riconoscimento del comodante medesimo.
  • Assenso scritto del locatore (se il comodante ha il veicolo in leasing): sottoscritto da persona fisica munita del potere di agire in nome e per conto della società di leasing.
  • Assenso scritto del venditore (se il comodante ha acquistato il veicolo con patto di riservato dominio): affinché il veicolo stesso venga concesso in comodato a terzi. Qualora il venditore sia una persona giuridica, l'assenso deve essere sottoscritto da persona fisica munita del potere di agire in nome e per conto della persona giuridica stessa.
  • Copia del bollettino di versamento: sul c.c. 9001 per i diritti di Motorizzazione.
  • Copia del bollettino di versamento: sul c.c. 4028 per l'imposta di bollo.

Se i veicoli aziendali da concedere in comodato sono più di uno, è possibile procedere all'istanza cumulativa con un unico modello (TT2120) e versando una sola imposta di bollo (16 euro). Tuttavia, le carte di circolazione dovranno essere aggiornate singolarmente, con la conseguenza che si dovranno pagare i diritti di motorizzazione (10,20 euro cadauno) per il numero dei libretti da aggiornare.

Il Ruolo della Motorizzazione Civile

A fronte della presentazione dell'istanza, la Motorizzazione Civile rilascia un'attestazione di avvenuta annotazione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli delle informazioni contenute nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Questa attestazione non è obbligatoria tenerla a bordo del mezzo, per cui la sua mancanza non è sanzionabile. Successivamente, la Motorizzazione recapita al comodatario un tagliando da apporre alla carta di circolazione già presente nell'automobile.

Gestione delle Iscrizioni di Veicoli in Disponibilità Temporanea per Albo Gestori Ambientali

Il Comitato dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con due circolari (n.7 e n.8 del 24/07/2019), ha fornito indicazioni in merito alla gestione delle iscrizioni di veicoli in disponibilità temporanea, ovvero detenuti dall’impresa richiedente l’iscrizione tramite locazione o comodato senza conducente.

Con la circolare n.7 è stata definita la procedura per la gestione dell’iscrizione di tali veicoli:

  • Al 30° e al 10° giorno antecedenti il termine finale di disponibilità temporanea del veicolo, la Sezione dell’Albo invia una PEC all’impresa, indicando che, se intende continuare ad utilizzare i veicoli, deve inviare comunicazione entro 5 giorni prima della scadenza del titolo di disponibilità, comunicando la nuova data di fine disponibilità.
  • A questa comunicazione, da inviare tramite sistema telematico, occorre allegare:
    • Nuovo titolo di disponibilità del veicolo (contratto o appendice).
    • Dichiarazione sostitutiva con cui si attesta che il veicolo rispetta le norme in materia di autotrasporto ed è idoneo al trasporto dei rifiuti già autorizzati.
  • Alla ricezione di questa comunicazione, le Sezioni verificano la completezza della documentazione, aggiornano la data di scadenza del titolo di disponibilità temporanea e comunicano all’impresa l’aggiornamento dei dati. Alla prima seduta utile viene adottato il provvedimento di variazione riportante la nuova data di scadenza.
  • Se l’impresa non invia la comunicazione nei termini previsti, il veicolo è cancellato dall’iscrizione con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del titolo di disponibilità.
  • Alle imprese che al 1/9/2019 dispongono di veicoli con contratti di locazione/comodato scaduti o in scadenza, è stata data la possibilità di applicare la suddetta procedura: in mancanza di riscontri entro il 30/9/2019, i veicoli sarebbero stati cancellati con decorrenza 1/10/2019.

Con la circolare n.8, il Comitato ha dato indicazioni in merito all’iscrizione di un’impresa che dispone di veicoli per un periodo inferiore a quello dell’iscrizione. In particolare, è stato definito che le Sezioni devono procedere con l’iscrizione di tali veicoli, indicando nel provvedimento la data di scadenza dei titoli di disponibilità temporanea dei veicoli. Nel caso in cui tali veicoli siano necessari per dimostrare il rispetto della dotazione minima di veicoli, se al momento della scadenza della loro disponibilità questa non viene aggiornata, l’impresa verrà cancellata in quanto non più in possesso dei requisiti necessari.

Scadenza del Comodato e Sanzioni

Al momento in cui il comodato d'uso raggiunge la data di scadenza prevista, il veicolo torna nella disponibilità del proprietario. Pertanto, lo stesso dovrà chiedere alla Motorizzazione Civile di cancellare l'intestazione temporanea e di ripristinare la carta di circolazione come era in origine. L'intestatario ottiene la cancellazione dell'annotazione del comodato e il ripristino dello status quo ante attraverso la richiesta di duplicato della propria carta di circolazione. Se c'è stata rinuncia del comodatario prima della scadenza del contratto, l'intestatario deve allegare all'istanza di duplicato una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante tale circostanza.

La mancata registrazione presso la Motorizzazione Civile del comodato d'uso dell'auto è soggetta a sanzioni. In dettaglio, qualora in sede di accertamento il conducente del motoveicolo non mostri agli agenti accertatori il tagliando rilasciato dalla Motorizzazione, scatta la sanzione amministrativa, consistente nel pagamento di una somma di denaro da 728,00 euro fino a 3.636,00 euro (art. 94, comma III, C.d.S.) e nel ritiro della carta di circolazione (art. 216 C.d.S.).

Libretto di circolazione con tagliando di aggiornamento

Il Documento Unico (DU) e il Certificato di Proprietà Digitale (CDPD)

Il Documento Unico (DU) è costituito dall’attuale modello di Carta di Circolazione nel quale sono annotati anche i dati relativi alla situazione giuridico patrimoniale del veicolo presenti nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA). In alcuni casi il DU non può essere stampato contestualmente alla presentazione della pratica. È necessario rivolgersi presso il Punto STA (Sportello Telematico dell'Automobilista) dove è stata evasa l'ultima pratica sul veicolo per richiederne la stampa. Se il punto STA fosse un Ufficio Provinciale ACI PRA, sarà possibile ritirare il Documento Unico senza necessità di prenotazione.

Il Certificato di Proprietà Digitale (CDPD) è un PDF autentico, che può essere scaricato e conservato come file, in qualsiasi momento. La sua stampa non è necessaria poiché non può essere utilizzata come certificazione o come nota di richiesta per una successiva formalità da presentare al PRA. Quando sarà necessario trascrivere o annotare una qualsiasi formalità successiva (come perdita di possesso, demolizione, esportazione, trasferimento di proprietà), sarà necessario rivolgersi a un Ufficio PRA o a uno STA abilitato per espletare la pratica o per richiedere la sola materializzazione del CDPD.

Per visualizzare il CDPD online, si possono utilizzare le seguenti modalità:

  • Tramite l'App "ACI Space", disponibile negli store iOS e Android.
  • Accedendo al Servizio di consultazione sul sito ACI e digitando manualmente il codice di accesso riportato nell'Attestazione di presentazione formalità. Questo codice, composto da 22 caratteri, deve essere inserito rispettando maiuscole, minuscole, numeri e caratteri speciali.

Il CDPD, essendo digitale, non può essere smarrito perché è conservato negli archivi informatici di ACI PRA. Se si smarrisce l'Attestazione di presentazione formalità, è possibile richiederne la ristampa gratuita presso il PRA o uno STA abilitato dove è stata effettuata la pratica.

Costi di Esercizio e Autocertificazione

I costi chilometrici di esercizio dei veicoli, espressi in "Euro per km", sono le spese sostenute per l'utilizzo di un veicolo, riferite ad alcuni valori standard di percorrenza annua. Il costo d'esercizio si compone di varie voci, sulle quali la percorrenza annua incide in modo diverso. L'ACI - Area Professionale Statistica può fornire il calcolo del costo d'esercizio per veicoli di recentissima produzione o non presenti su Internet, nei limiti in cui sono disponibili i dati informativi. Le elaborazioni personalizzate dei costi chilometrici di esercizio, per i veicoli presenti nelle pagine web ACI, sono possibili solo per alcuni parametri (assicurazione RCA, prezzo dei carburanti, alimentazione e percorrenza media annua) e possono essere richieste all’Automobile Club Provinciale più vicino.

Infografica sui costi di esercizio del veicolo

L’autocertificazione è una forma di semplificazione che facilita la vita amministrativa del cittadino, il quale, quando deve svolgere una pratica o richiedere un servizio ad un'amministrazione, non è più obbligato a presentare i certificati. Le norme che riguardano la documentazione amministrativa sono raccolte nel Testo Unico (Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, aggiornato dalla legge n. 183/2011). Tra gli stati, le qualità personali e i fatti che possono essere autocertificati rientrano, ad esempio, i dati anagrafici, lo stato civile, la cittadinanza, la situazione economica, fiscale e reddituale. Per attestare tutti gli altri stati, qualità personali e fatti si può presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

È importante ricordare che i dati relativi a nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza che risultano da un documento di identità o di riconoscimento possono essere attestati anche attraverso l'esibizione del documento, senza necessità di autocertificazione. Le amministrazioni devono predisporre i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, richiamando le sanzioni penali previste in caso di dichiarazione non veritiera e includendo l'informativa in materia di trattamento dei dati personali.

La firma in calce alla dichiarazione sostitutiva presentata alla Pubblica Amministrazione non deve essere autenticata se la dichiarazione è sottoscritta in presenza del dipendente addetto o se presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Il dipendente addetto che rifiuta di accettare una dichiarazione sostitutiva, nonostante vi siano tutti i presupposti per accoglierla, commette una violazione dei doveri d'ufficio.

Documento di identità italiano

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