Autoveicoli Addetti ai Lavori: Un'Analisi Approfondita di Veicoli Industriali e Macchine Operatrici

I veicoli industriali e le macchine operatrici rappresentano la spina dorsale di numerosi settori, dalla costruzione di infrastrutture alla logistica e ai servizi essenziali. Questi mezzi, appositamente progettati per affrontare operazioni complesse, si distinguono per la loro elevata capacità di carico, resistenza e affidabilità, rendendoli strumenti indispensabili per ottimizzare i processi operativi e garantire l'efficienza delle attività industriali. Nonostante la loro importanza, i termini che li descrivono generano spesso confusione, portando a una comprensione imprecisa delle loro specifiche funzioni e delle normative che li regolano. È fondamentale, quindi, analizzare con precisione la terminologia e il significato di queste categorie di veicoli per dissipare ogni dubbio.

Veicoli industriali e macchine operatrici al lavoro

Il Ruolo Cruciale dei Veicoli Industriali

I veicoli industriali rivestono un ruolo fondamentale in numerosi settori produttivi, logistici e infrastrutturali, rappresentando strumenti indispensabili per ottimizzare i processi operativi e garantire l’efficienza delle attività industriali. Sono mezzi appositamente progettati per eseguire operazioni che richiedono un’alta capacità di carico, resistenza e affidabilità, quindi ideali per supportare attività lavorative complesse, sia nel settore commerciale che in ambito industriale.

Tipologie e Caratteristiche

Esistono diverse tipologie di veicoli industriali, ciascuna progettata per svolgere specifiche operazioni. Tra le categorie più comuni si annoverano gli autocarri pesanti, veicoli di grandi dimensioni utilizzati per il trasporto di merci e materiali su lunghe distanze. Per garantire prestazioni ottimali in condizioni di lavoro spesso difficili, i veicoli industriali devono soddisfare una serie di requisiti tecnici e strutturali, tra cui la capacità di carico, uno degli aspetti cruciali per questi veicoli è la capacità di trasportare merci pesanti o voluminose.

Diagramma delle tipologie di veicoli industriali

Allestimenti e Accessori Specifici

Un aspetto fondamentale per l’efficienza dei veicoli industriali è l’allestimento, ovvero la configurazione e l’equipaggiamento specifico che ne permette l’utilizzo ottimale. I componenti e gli accessori variano in base al tipo di veicolo e al settore di impiego. Tra i più comuni troviamo, ad esempio:

  • Pianali e cassoni: Essenziali per il trasporto di materiali sfusi o merci pallettizzate, in genere realizzati con materiali resistenti e leggeri, come acciaio o alluminio.
  • Gru e bracci meccanici: Installati principalmente su camion pesanti e mezzi per il movimento terra, consentono il sollevamento e lo spostamento di carichi pesanti.
  • Sistemi di refrigerazione: Indispensabili per i veicoli utilizzati nel trasporto di merci deperibili, come alimenti o farmaci, che devono essere allestiti con compartimenti refrigerati per mantenere la temperatura idonea.
  • Sistemi di ancoraggio e paratie: Utilizzati per assicurare il carico durante il trasporto e prevenire movimenti indesiderati, garantendo la massima sicurezza.

Campi di Applicazione dei Veicoli Industriali

I veicoli industriali trovano impiego in una vasta gamma di settori:

  • Edilizia: I camion, i rimorchi e i mezzi per il movimento terra sono strumenti essenziali per la costruzione di strade, edifici e infrastrutture.
  • Logistica e trasporti: Il trasporto di merci su scala globale richiede l’impiego di veicoli commerciali e industriali per garantire la distribuzione puntuale ed efficiente.
  • Gestione dei rifiuti: I veicoli industriali sono utilizzati per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti.
  • Agricoltura: Trattori, rimorchi e mezzi per la movimentazione del terreno sono ampiamente utilizzati nelle aziende agricole.

Ogni settore richiede mezzi con caratteristiche specifiche, e la scelta del veicolo giusto può fare la differenza in termini di efficienza operativa e riduzione dei costi.

Macchine Operatrici: Una Categoria a Sé Stante

Le macchine operatrici, come specificato dall’art. 58 del Codice della Strada, sono veicoli operanti nei cantieri e più in generale su strada, classificati come a ruote, a cingoli, trainate o semoventi. Si tratta di veicoli semoventi o trainati, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. Per far fronte al tipo di lavoro cui è preposto il mezzo, la macchina operatrice spesso viene dotata di particolari attrezzature speciali ed accessorie. Possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.

Esempi di macchine operatrici in azione

Distinzione e Classificazione

Ai fini della circolazione su strada, le macchine operatrici si distinguono in:

  • Macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico.
  • Macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili.
  • Carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.

Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere attrezzate con un numero di posti, per gli addetti, non superiore a tre, compreso quello del conducente. Le macchine operatrici, proprio per il loro considerevole peso e le importanti dimensioni, devono essere trasportate con mezzi idonei; la stessa carrozzeria infatti deve essere consona al trasporto da effettuare, tanto che è la stessa carta di circolazione del mezzo a contenere la dicitura “carrozzeria idonea al trasporto di macchine operatrici da cantiere”. La necessità di una carrozzeria cosiddetta funzionale risiede proprio nel carattere speciale del trasporto, che non è possibile effettuare con mezzi ordinari non predisposti a questa particolare forma di attività.

Macchine Operatrici Semoventi

L’articolo 58 del D.lgs 285/1992, nel definire la categoria delle macchine operatrici, distingue tra operatrici semoventi e operatrici trainate. Le macchine operatrici semoventi sono dotate di ruote e cingoli e hanno dispositivo di frenatura, e sono “destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature”. Questi mezzi possono circolare su strada, per il trasporto del conducente e per il trasferimento di oggetti e materiali di supporto al ciclo operativo della macchina stessa o alle attività del cantiere. Inoltre, in relazione alle loro caratteristiche tecniche, questi mezzi sono adibiti al trasporto di un numero massimo di addetti - tra cui rientra il conducente stesso - pari a tre.

Ai fini della circolazione stradale, il decreto classifica le macchine operatrici in:

  • Macchine che, grazie all’applicazione di speciali apparecchiature, vengono impiegate per la costruzione e la manutenzione di strutture e opere civili, infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico (come, per esempio, le cosiddette macchine per movimento a terra).
  • Macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie.
  • Carrelli, vale a dire veicoli destinati alla movimentazione di cose.

Sancisce inoltre che queste, se dotate di ruote non pneumatiche o di cingoli, non devono essere in grado di superare la velocità di 15 km/h, e quella di 40 km/h in tutti gli altri casi.

Mezzi d'Opera vs. Macchine Operatrici: Chiarimenti Normativi

Spesso si genera confusione tra i mezzi d’opera e gli autoveicoli per uso speciale, o tra questi e le macchine operatrici. A chiarire il punto è l’articolo 54, c.1, lett. n del Codice della Strada, dove i mezzi d’opera vengono descritti come “veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell’attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia.”

Il criterio distintivo tra macchina operatrice e autoveicolo ad uso speciale o mezzo d’opera va individuato nell’uso del veicolo e non nelle sue caratteristiche strutturali, che dipendono dalle normali funzioni cui esso è destinato. La differenza tra gli autoveicoli per uso speciale e le macchine operatrici consiste nel fatto che i primi conservano per struttura, sagoma e meccanismi una spiccata somiglianza con i normali autoveicoli, salvo la diversa destinazione, mentre nelle seconde hanno prevalenza assoluta le attrezzature di lavoro, che conferiscono un aspetto nettamente diverso. Consegue così che l’autogru può rientrare nell’una e nell’altra categoria a secondo che prevalga l’elemento veicolare o quello lavorativo.

A voler essere più precisi, il mezzo d’opera viene, di fatto, definito dalle informazioni contenute nella Carta di circolazione, in base non solo alle caratteristiche fisiche di massa e dimensione, ma anche e soprattutto dalle funzioni cui è preposto. Perché un mezzo possa essere definito d’opera è fondamentale, però, che questo rispetti precisi requisiti tecnici. L’autorizzazione rilasciata dall’ente preposto non è necessaria se il mezzo d’opera rispetta le condizioni previste dal comma 7, dell’art. 104 del Codice della Strada.

Per circolare su strada le macchine operatrici devono rispettare i limiti generali di massa e dimensione previsti negli articoli 61 e 62. Il superamento di tali limiti integra la definizione di macchina operatrice eccezionale, con conseguente rimando all’articolo 104 comma 8 del codice della strada. La macchina operatrice eccezionale dovrà essere quindi dotata di apposita autorizzazione, analoga a quella della macchina agricola eccezionale. Le macchine operatrici eccezionali devono inoltre essere munite di pannelli che segnalino il veicolo secondo le modalità stabilite con decreto ministeriale dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Valgono quindi le disposizioni regolamentari previste per i dispositivi analoghi delle macchine agricole.

Macchine Agricole Semoventi: Un Sottoinsieme Specialistico

Le macchine agricole, dotate di ruote e cingoli e all’occorrenza equipaggiate con specifica attrezzatura, sono concepite principalmente per usi agricoli e forestali. Anche queste, come quelle operatrici, possono circolare su strada, per il trasferimento di chi le guida e per il trasporto di carico destinato alle suddette attività, purché sottostiano alle regole del Codice della Strada. Questi mezzi, inoltre, possono essere destinati al trasporto di prodotti e sostanze di uso agrario, degli addetti alle lavorazioni che coinvolgono tali prodotti e sostanze, e di attrezzature destinate all’esecuzione di queste attività per conto di aziende agricole e forestali. Possono essere adoperati anche per il trasporto di macchine (come avviene nel caso delle macchine agricole eccezionali), ma mai per il trasporto di merci.

Varietà delle Macchine Agricole Operatrici

Tra le varietà operatrici delle macchine agricole troviamo:

  • Trattrici agricole con due o più assi: Dotate di ruote e cingoli, e talvolta di un piano di carico, vengono impiegate per attività di traino, spinta o azionamento di strumenti, di attrezzature portate e semiportate, considerate parte integrante della trattrice, e di rimorchi impiegati nell’attività agricola (come ad esempio i rimorchi agricoli).
  • Macchine agricole operatrici a un asse: Manovrate da un conducente a terra, e possono essere equipaggiate con un carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. Questi veicoli non possono trainare rimorchi, eccetto il carrello separabile destinato al conducente, e devono avere una massa complessiva, conducente compreso, non superiore a 700 kg.
  • Macchine agricole operatrici a due o più assi: Spesso provviste di un motore proprio e possono essere predisposte per l’applicazione di speciali apparecchiature.
  • Motoagricole a due assi: Veicoli a motore che vengono adibiti al carico, ma richiedono il possesso del “certificato di idoneità tecnica di circolazione”.

Immagine di una trattrice agricola moderna

Requisiti di Sicurezza per le Macchine Agricole

Il decreto n. 285, emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 30 aprile 1992, ha messo a disposizione alcune norme tecniche sui requisiti di sicurezza sul lavoro necessari alla circolazione stradale delle macchine agricole semoventi. Riportiamo qui di seguito le più importanti indicazioni contenute nel decreto del Ministero:

  • Sagoma limite: Si applicano le norme stabilite per i veicoli in genere e per i rimorchi.
  • Massa complessiva a pieno carico: Delle macchine agricole su ruote non può superare la massa limite, che varia a seconda che la macchina sia a uno (5 t), due (8 t), tre o più assi (10 t).
  • Masse complessive superiori: Non possono superare le soglie pari rispettivamente a 6 t, 14 t e 20 t le masse complessive di quelle macchine agricole semoventi e trainate dotate di pneumatici, il cui carico unitario medio trasmesso all’area d’impronta della strada non sia superiore a 8daN/cm3, nonché di quei veicoli a tre o più assi, con una distanza tra gli assi contigui non inferiore a 1,20 m.
  • Massa massima consentita per asse: Sull’asse più caricato questa non può superare la soglia di 10 t, mentre sugli assi contigui varia tra 11 t e 14 t.
  • Massa massima per l'asse di guida: Indipendentemente dalle condizioni di carico della macchina semovente, la massa massima consentita per la trasmissione dall’asse di guida alla strada, in condizioni statiche, non può essere inferiore ad una percentuale pari al 20% della macchina stessa in ordine di marcia.
  • Macchine agricole cingolate: La massa complessiva non può eccedere il limite di 16 t.
  • Trattrici agricole con attrezzature portate e semiportate: Per circolare su strada, devono rispettare specifici requisiti.
  • Macchine agricole eccezionali: Le macchine agricole che per necessità superano i limiti di sagoma e i limiti di massa previsti dalla norma, e le trattrici equipaggiate con attrezzature portate e semiportate che eccedono i soli limiti di sagoma, sono considerate macchine agricole eccezionali, perciò devono essere munite di un’apposita autorizzazione per circolare sulla rete stradale.
  • Sanzioni: È soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa chi circola su strada con una macchina agricola che eccede i limiti di sagoma e massa fissati dalla norma, o senza averne con sé l’autorizzazione, e chi non rispetta le norme sul bloccaggio di attrezzi e pannelli.
  • Cautele durante la marcia: Le macchine agricole, durante la marcia, devono osservare specifiche condizioni e cautele.

È fondamentale per ogni azienda restare sempre informata sulle notizie aggiornate sulla sicurezza sul lavoro. La continua evoluzione delle normative richiede attenzione e aggiornamenti costanti per garantire un ambiente sicuro per i dipendenti e la piena conformità alle leggi vigenti, riducendo così i rischi operativi.

Dispositivi di Protezione e Tutela della Salute e della Sicurezza

Come denunciato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono molto numerosi gli infortuni gravi e mortali causati dal ribaltamento di trattori agricoli o forestali, perché sprovvisti dei necessari presidi di sicurezza; per questa ragione, ai lavoratori si impone la necessità di adottare adeguate misure di protezione e prevenzione. Vediamone alcune:

  • Per ridurre i rischi derivanti dal ribaltamento del trattore agricolo, occorre dotarlo di un telaio e della cintura di sicurezza.
  • Il sedile deve garantire al guidatore una posizione di guida comoda.
  • L’accesso al posto di guida deve essere assicurato da una scaletta.
  • Le parti della macchina che raggiungono temperature elevate devono essere opportunamente schermate.

La Polizza Assicurativa per le Macchine Agricole Semoventi

Poiché si tratta di veicoli che possono essere adibiti alla circolazione su strada, anche i proprietari di mezzi agricoli semoventi devono stipulare una polizza assicurativa, allo scopo di risarcire eventuali danni arrecati a persone, animali o cose. Nello specifico, è fatto obbligo di assicurare:

  • Macchine agricole trainanti rimorchi di massa complessiva inferiore a 1,5 t.
  • Macchine agricole trainanti rimorchi di massa complessiva superiore a 1,5 t, con idonea estensione al traino.

È necessario puntualizzare che tale polizza assicurativa è relativa unicamente alla sicurezza nella circolazione, poiché copre i danni derivanti dal trasferimento su strada e non quelli derivanti dall’uso delle macchine stesse, come ad esempio quelli provocati durante le operazioni di carico e scarico.

La Circolazione dei Carrelli Elevatori e Questioni Normative

Il carrello elettrico o con motore termico, munito di dispositivo di sollevamento atto alla movimentazione delle cose nell’ambito non dei luoghi non aperti al pubblico passaggio, se posto in circolazione su aree identificate come “strada” ai sensi dell’articolo 2 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, deve essere considerato una macchina operatrice di cui all’articolo 58, comma 2, lettera c) del Codice della Strada. Tuttavia, la circolazione poteva essere autorizzata dall’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, previo il nullaosta dell’ente proprietario della strada, per brevi spostamenti sulle aree pubbliche finalizzati allo svolgimento delle operazioni di carico e scarico, a patto che venissero osservate alcune cautele e prescrizioni dettate dal Decreto Ministeriale 28 dicembre 1989 (in Gazz. Uff. n. 19 del 24 gennaio 1990). L’autorizzazione, di durata annuale, poteva essere rinnovata.

Tuttavia, dopo alcune prese di posizioni incerte, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha concluso con la circolare prot. 14906 del 10 giugno 2013, preceduta dalla circolare protocollo 4598 del 7 maggio 2013 emanata dalla DGT Centro Nord e Sardegna, Ufficio MCTC di Firenze, che non è più consentito da tempo il rilascio delle autorizzazioni con riferimento al decreto ministeriale 28 dicembre 1989, da intendersi implicitamente abrogato in ragione dell’abrogazione espressa della legge 10 febbraio 1982, n. 38.

A dire il vero non è che non vi siano dubbi in merito, per una serie di ragioni. In primo luogo l’abrogazione di una legge non necessariamente determina l’abrogazione di provvedimenti adottati in ragione della norma abrogata e ciò anche per effetto della particolare disposizione dell’articolo 406 del regolamento di attuazione del codice della strada che, proprio in relazione all’articolo 231 del codice della strada, dispone che le vigenti disposizioni regolamentari riguardanti l’attuazione del codice della strada non inserite nel regolamento restano ferme, ad eccezione di quelle contrarie o incompatibili con le nuove norme e che tutti i provvedimenti e le disposizioni tecniche emanate dai Ministri competenti nelle rispettive materie in attuazione delle norme del regolamento abrogato restano in vigore fino all’emanazione dei nuovi decreti.

Peraltro, se l’articolo 231 avesse operato l’immediata abrogazione non solo della legge 38/1982, ma anche del decreto ministeriale 28 dicembre 1989, allora non si comprenderebbe il motivo per cui sino ad oggi sono state rilasciate le autorizzazioni per la circolazione saltuaria dei carrelli per brevi spostamenti su strada e questo coerentemente alle indicazioni dello stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, con nota Prot. 569/4861 Gen. del 14 giugno 1995 specificò, in vigenza del nuovo codice, che “… a tutt’oggi non sono state ancora rese operative le norme regolamentari previste dal Nuovo Codice della Strada, si fa presente che il decreto suindicato ha ancora piena efficacia ai sensi dell’articolo 232, comma 3, dello stesso Codice”, per poi ribadire, con circolare Prot. n. 867/4861 del 26 aprile 1999 “Al fine di dissipare ogni perplessità operativa proposta a questa Sede circa la circolazione dei veicoli in oggetto specificati, si informano codesti Uffici Provinciali che, per i veicoli destinati alla movimentazione di cose disciplinati dall’art. 213 del Regolamento del nuovo Codice della strada, nelle more dell’emanazione del previsto decreto ministeriale, continuano a permanere valide le prescrizioni di cui al D.M. 28 dicembre 1989”.

Altra curiosità che vale la pena sottolineare è che per la legge 38/1982, già abrogata dall’articolo 231 del codice della strada, è stata confermata l’abrogazione (sic!) dall’articolo 24 (c.d. taglia leggi) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria. (GU n. 147 del 25-6-2008 - Suppl. Ordinario n. 152 ) in vigore dal 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (in SO n. 196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n.195).

D’altronde, sempre sotto il profilo di stretto interesse degli organi di polizia e degli enti proprietari della strada, l’autorizzazione è atto di esclusiva competenza degli Uffici provinciali della Motorizzazione civile, mentre l’ente proprietario della strada è chiamato al rilascio di un nulla osta tecnico che esprime una mera valutazione circa la compatibilità del rilascio dell’eventuale autorizzazione ai fini della sicurezza della circolazione.

Si ritiene opportuno evidenziare da ultimo che i carrelli in esame non sono soggetti alle prescrizioni del decreto 7 giugno 1988, n. 247 concernente la registrazione e la targatura delle macchine operatrici, mentre la saltuarietà della circolazione non esenta il proprietario dall’osservazione delle disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (assicurazione obbligatoria R.C. auto).

Segnaletica per carrelli elevatori in aree di lavoro

Qualificazione degli Operatori Economici nei Lavori Pubblici

Nei lavori pubblici, occorre strutturare il computo metrico secondo specifiche categorie. Il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, articolato in rapporto alle categorie di opere ed all’importo delle stesse, è disciplinato dall’allegato II.12. Gli operatori economici sono qualificati per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell’ambito delle categorie loro attribuite, secondo determinati importi. Le categorie sono specificate nella Tabella A dell’allegato II.12.

Classifiche per Importo

Le classifiche vengono stabilite secondo i seguenti livelli di importo:

  • I: fino a euro 258.000;
  • II: fino a euro 516.000;
  • III: fino a euro 1.033.000;
  • IIIbis: fino a euro 1.500.000;
  • IV: fino a euro 2.582.000;
  • IVbis: fino a euro 3.500.000;
  • V: fino a euro 5.165.000;
  • VI: fino a euro 10.329.000;
  • VII: fino a euro 15.494.000;
  • VIII: oltre euro 15.494.000.

Ai fini della qualificazione, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, a esclusione delle classifiche I e II. La certificazione del sistema di qualità aziendale è riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche. Il possesso della certificazione di qualità aziendale, rilasciata da organismi di certificazione accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA.

Elenco delle Categorie di Opere Generali (OG)

Le opere pubbliche si suddividono in due macro-categorie: opere generali (OG) e opere specializzate (OS). Questa classificazione è funzionale al “sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori” e ai “requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura”.

  • OG 1: Edifici civili e industriali: Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Comprende, in via esemplificativa, le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità.
  • OG 2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali: Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie.
  • OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali, e relative opere complementari: Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità su «gomma», «ferro» e «aerea», qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende, in via esemplificativa, le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo di aeromobili e i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali e artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera.
  • OG 4: Opere d’arte nel sottosuolo: Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione, mediante l’impiego di specifici mezzi tecnici speciali, di interventi in sotterraneo che siano necessari per consentire la mobilità su «gomma» e su «ferro», qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali strade di accesso di qualsiasi grado di importanza, svincoli a raso o in sopraelevata, parcheggi a raso, opere di sostegno dei pendii e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici nonché di armamento ferroviario occorrenti per fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende, in via esemplificativa, gallerie naturali, trafori, passaggi sotterranei, tunnel.
  • OG 5: Dighe: Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali che siano necessari per consentire la raccolta di acqua da effettuare per qualsiasi motivo, localizzati su corsi d’acqua e bacini interni, complete di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari all’efficienza e all’efficacia degli interventi nonché delle opere o lavori a rete a servizio degli stessi. Comprende le dighe realizzate con qualsiasi tipo di materiale.
  • OG 6: Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione: Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per attuare il “servizio idrico integrato” ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza ad un normale funzionamento. Comprende in via esemplificativa le opere di captazione delle acque, gli impianti di potabilizzazione, gli acquedotti, le torri piezometriche, gli impianti di sollevamento, i serbatoi interrati o sopraelevati, la rete di distribuzione all’utente finale, i cunicoli attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le fognature con qualsiasi materiale, il trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse, i gasdotti, gli oleodotti.
  • OG 7: Opere marittime e lavori di dragaggio: Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali comunque realizzati, in acque dolci e salate, che costituiscono terminali per la mobilità su «acqua» ovvero opere di difesa del territorio dalle stesse acque dolci o salate, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende, in via esemplificativa, i porti, i moli, le banchine, i pennelli, le piattaforme, i pontili, le difese costiere, le scogliere, le condotte sottomarine, le bocche di scarico nonché i lavori di dragaggio in mare aperto o in bacino e quelli di protezione contro l’erosione delle acque dolci o salate.
  • OG 8: Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica: Riguarda la costruzione e la manutenzione o la ristrutturazione di interventi, puntuali e a rete, comunque realizzati, occorrenti per la sistemazione di corsi d’acqua naturali o artificiali nonché per la difesa del territorio dai suddetti corsi d’acqua, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari. Comprende, in via esemplificativa, i canali navigabili, i bacini di espansione, le sistemazioni di foci, il consolidamento delle strutture degli alvei dei fiumi e dei torrenti, gli argini di qualsiasi tipo, la sistemazione e la regimentazione idraulica delle acque superficiali, le opere di diaframmatura dei sistemi arginali, le traverse per derivazioni e le opere per la stabilizzazione dei pendii.
  • OG 9: Impianti per la produzione di energia elettrica: Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi puntuali che sono necessari per la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende le centrali idroelettriche ovvero alimentate da qualsiasi tipo di combustibile.
  • OG 10: Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua e impianti di pubblica illuminazione: Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all’utente finale di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete e la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione, da realizzare all’esterno degli edifici. Comprende, in via esemplificativa, le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa in opera di cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione e gli impianti di pubblica illuminazione su porti, viadotti, gallerie, strade, autostrade e aree di parcheggio.
  • OG 11: Impianti tecnologici: Riguarda, nei limiti specificati all’articolo 18, commi 20 e 21, la fornitura, l’installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati e interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30.
  • OG 12: Opere e impianti di bonifica e protezione ambientale: Riguarda la esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie per la realizzazione della bonifica e della protezione ambientale. Comprende, in via esemplificativa, le discariche, l’impermeabilizzazione con geomembrane dei terreni per la protezione delle falde acquifere, la bonifica di materiali pericolosi, gli impianti di rilevamento e telerilevamento per il monitoraggio ambientale per qualsiasi modifica dell’equilibrio stabilito dalla vigente legislazione, nonché gli impianti necessari per il normale funzionamento delle opere o dei lavori e per fornire un buon servizio all’utente sia in termini di informazione e di sicurezza.
  • OG 13: Opere di ingegneria naturalistica: Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere o lavori puntuali, e di opere o di lavori diffusi, necessari alla difesa del territorio e al ripristino della compatibilità fra «sviluppo sostenibile» ed ecosistema, comprese tutte le opere e i lavori necessari per attività botaniche e zoologiche. Comprende, in via esemplificativa, i processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico, la conservazione e il recupero del suolo utilizzato per cave e torbiere e dei bacini idrografici, l’eliminazione del dissesto idrogeologico per mezzo di piantumazione, le opere necessarie per la stabilità dei pendii, la riforestazione, i lavori di sistemazione agraria e le opere per la rivegetazione di scarpate stradali, ferroviarie, cave e discariche.

Elenco delle Categorie di Opere Specializzate (OS)

  • OS 1: Lavori in terra: Riguarda lo scavo, ripristino e modifica di volumi di terra, realizzati con qualsiasi mezzo e qualunque sia la natura del terreno da scavare o ripristinare: vegetale, argilla, sabbia, ghiaia, roccia.

Questa complessa categorizzazione sottolinea l'importanza di una chiara comprensione delle normative e delle definizioni per chi opera nel settore dei lavori pubblici, garantendo non solo la conformità legale ma anche l'efficienza e la sicurezza delle operazioni.

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