L'Italia, attraverso una serie di normative e agevolazioni fiscali, mira a supportare le imprese che utilizzano il gasolio per autotrazione, con un'attenzione particolare verso veicoli che, pur rientrando in classi ambientali meno recenti come Euro 3 ed Euro 4, continuano a svolgere un ruolo fondamentale nel tessuto economico del paese. Il rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione rappresenta una leva finanziaria importante per alleggerire gli oneri operativi, soprattutto per le aziende impegnate nel settore dei trasporti merci e del trasporto pubblico. Questo articolo si propone di fornire un quadro esaustivo delle modalità di accesso a tali benefici, delle normative che li regolano, delle tempistiche e dei soggetti beneficiari, con un focus sulle specifiche per i veicoli Euro 3 ed Euro 4.
Il Meccanismo del Rimborso Accise: Un Supporto Tangibile per le Imprese
Il sistema di rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione è concepito per compensare, in parte, gli oneri fiscali sostenuti dalle imprese che utilizzano veicoli adibiti al trasporto. Tale meccanismo è gestito dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che stabilisce le procedure e i requisiti per accedere a questo beneficio. L'obiettivo primario è quello di mitigare l'impatto delle variazioni dell'aliquota di accisa sui costi operativi, garantendo una maggiore sostenibilità economica alle attività di trasporto.

Chi Ha Diritto al Rimborso: Categorie di Beneficiari
Le normative vigenti delineano chiaramente le categorie di soggetti che possono beneficiare del rimborso delle accise sul gasolio. Queste includono:
- Esercenti attività di autotrasporto merci: In particolare, quelli che utilizzano veicoli con una massa massima pari o superiore a 7,5 tonnellate. Per questi soggetti, è fondamentale essere in possesso della licenza di trasporto di cose in conto proprio o del certificato di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori conto terzi, unitamente ai titoli di proprietà e ai certificati di immatricolazione dei veicoli.
- Enti pubblici e imprese pubbliche locali: Che operano nel settore del trasporto pubblico locale.
- Imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale.
- Enti pubblici e imprese esercenti trasporti a fune: Destinati al trasporto pubblico di persone.
In sintesi, sono ammissibili tutte le imprese che, nell'ambito della propria attività, impiegano mezzi per l'autotrasporto merci con una massa massima pari o superiore a 7,5 tonnellate, a condizione che dispongano della documentazione attestante la regolarità della loro attività di trasporto.
Evoluzione Normativa: Dagli Euro 0 agli Esclusi Euro 4
Il quadro normativo relativo al rimborso accise ha subito diverse modifiche nel corso degli anni, con un progressivo innalzamento dei requisiti ambientali per poter accedere al beneficio.
- La Legge 190/2014, all'articolo 1, comma 233, ha inizialmente ristretto il campo di applicazione, escludendo i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore.
- Successivamente, la Legge di stabilità 2016 ha stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2016, il credito d'imposta sul gasolio per autotrazione non spetta più ai veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.
- Un ulteriore cambiamento significativo è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2020. A decorrere dal 1° ottobre 2020, il rimborso non è più applicabile ai veicoli di categoria Euro 3 o inferiore.
- Infine, a partire dal 1° gennaio 2021, la normativa ha esteso l'esclusione ai veicoli di categoria Euro 4 o inferiore. Questa esclusione è determinata dall'art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha disposto una progressiva riduzione dell'ambito di operatività della normativa originaria.
È importante notare che, per i soggetti di cui ai punti 1) e 2) sopra richiamati (esercenti attività di autotrasporto merci e enti pubblici/imprese pubbliche locali), a decorrere dal 1° gennaio 2021, i consumi di gasolio per autotrazione impiegato da veicoli di categoria Euro 4 o inferiore sono esclusi dall'agevolazione. Tale esclusione si inserisce nel quadro di una progressiva riduzione dell'ambito di operatività della norma.
L'Importo del Rimborso e i Limiti Quantitativi
L'ammontare del rimborso viene determinato trimestralmente dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in relazione al periodo di vigenza delle diverse aliquote di accisa. L'importo medio concesso, basato sugli ultimi due anni di consumo, si aggira intorno a 214,18609 euro per mille litri di prodotto.

Un vincolo importante, applicato ai consumi effettuati dall'01 gennaio 2020, riguarda il limite quantitativo del rimborso. Esso sarà riconosciuto entro il limite di un litro di gasolio consumato per ogni chilometro percorso dallo stesso veicolo. Questo significa che è fondamentale monitorare la percorrenza chilometrica di ciascun veicolo per non superare tale soglia e perdere il diritto al beneficio. La dichiarazione prevede sezioni dedicate all'indicazione dei chilometri percorsi e dei litri consumati per ciascun veicolo nel periodo di riferimento.
Tempistiche e Modalità di Presentazione delle Domande
Le domande per il rimborso delle accise devono essere presentate entro il mese successivo alla scadenza del trimestre di riferimento. Le scadenze precise sono:
- Gennaio-Marzo: Presentazione entro il 30 Aprile.
- Aprile-Giugno: Presentazione entro il 31 Luglio.
- Luglio-Settembre: Presentazione entro il 31 Ottobre.
- Ottobre-Dicembre: Presentazione entro il 31 Dicembre.
È importante sottolineare che per il quarto trimestre 2024, è possibile presentare l'istanza all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro il 31 gennaio 2025. L'Agenzia delle Dogane mette a disposizione un software dedicato per la compilazione e la trasmissione telematica della dichiarazione.
Gestione dei Crediti e Utilizzo in Compensazione
I crediti derivanti dal rimborso accise possono essere utilizzati in compensazione tramite il modello F24. L'utilizzo è consentito decorsi 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione, in regime di silenzio-assenso, qualora l'ufficio doganale non abbia sollevato eccezioni. I termini per l'utilizzo dei crediti sorti nel quarto trimestre 2024 saranno individuati dalla prossima circolare dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in occasione del primo trimestre 2025.
Per il credito riconosciuto, non opera la limitazione alla compensazione prevista dall'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il termine per procedere alla compensazione del credito di imposta del primo trimestre scadrà il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è sorto il credito. Ad esempio, un credito sorto nel primo trimestre 2024 potrà essere utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre 2025.
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile, secondo quanto stabilito dall'articolo 2 del D.P.R. 277/2000.
Documentazione Necessaria e Dichiarazioni Mendaci
Per poter accedere al rimborso, le imprese devono disporre della documentazione necessaria, che include, a seconda dei casi, le fatture d'acquisto del gasolio e i relativi Documenti di Accompagnamento Semplificati (D.A.S.). In fase di invio della domanda, qualora il beneficio superi gli 8.000 euro, sarà necessario allegare tali documenti.
È cruciale fornire dichiarazioni veritiere e conformi alla realtà. Ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito secondo le disposizioni del codice penale (art. 483 c.p. per falsità ideologica e art. 496 c.p. per false dichiarazioni). In caso di dichiarazioni non conformi, l'impresa può incorrere nella decadenza dai benefici ottenuti.
Rimborso delle accise sul gasolio per alcune di imprese di trasporto: richieste entro il 30 aprile
Gasoli Paraffinici e Biocarburanti: Nuove Frontiere di Sostenibilità
La normativa si è evoluta anche per includere e incentivare l'uso di carburanti più sostenibili. Il D.Lgs. n. 43/2025 ha introdotto disposizioni specifiche per i biocarburanti, inclusi i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO).
A partire dal 1° aprile 2025, sono state definite diverse aliquote di rimborso a seconda della tipologia di carburante e della sua conformità ai requisiti di sostenibilità:
- Per il periodo 1° aprile - 14 maggio 2025, il rimborso è pari a 214,18 euro per mille litri di gasolio commerciale, compresi gasoli paraffinici conformi HVO. Questo valore deriva dalla differenza tra l'aliquota d'accisa generalizzata (617,40 euro/1000 litri) e l'aliquota agevolata per il gasolio professionale (403,22 euro/1000 litri).
- Per il II° periodo di consumo (dal 15 maggio 2025 in poi), sono previsti diversi scenari di rimborso:
- 229,18 euro per mille litri per gasolio e/o gasoli paraffinici HVO che non soddisfano determinate condizioni. Questo valore è dato dalla differenza tra la nuova aliquota generalizzata (632,40 euro/1000 litri) e quella agevolata (403,22 euro/1000 litri).
- 214,18 euro per mille litri per i soli gasoli paraffinici HVO che soddisfano le condizioni previste dall'art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. 43/2025. Il rimborso in questo caso è dato dalla differenza tra la minore accisa (617,40 euro/1000 litri) e quella agevolata (403,22 euro/1000 litri).
L'applicazione dell'aliquota agevolata implica che tali biocarburanti soddisfino le condizioni di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas serra previste dalla direttiva UE 2018/2001.
Per il II° periodo di consumo, l'esercente è tenuto a distinguere i consumi di gasolio paraffinico HVO in base alla loro conformità ai requisiti normativi, indicando i dati nei quadri A-2 e A-3 della dichiarazione.
Consulenza e Supporto per la Gestione delle Pratiche
La complessità delle normative e delle procedure burocratiche può rappresentare un ostacolo per molte imprese. Per questo motivo, diverse associazioni di categoria e società specializzate offrono servizi di consulenza e assistenza per la gestione delle pratiche di rimborso accise.
Ad esempio, la convenzione siglata da Ance Lombardia con la società Tecno Accise Srl del Gruppo Tecno mira a fornire un valido riferimento per le imprese associate. Allo stesso modo, Confartigianato Vicenza, attraverso la collaborazione con uno Studio Tecnico convenzionato, offre consulenza e assistenza per la preparazione e l'inoltro delle domande, nonché per la verifica della documentazione relativa a distributori o depositi privati.

Questi servizi sono pensati per semplificare l'iter burocratico, assicurando che le imprese possano beneficiare appieno delle agevolazioni fiscali disponibili, ottimizzando tempi e risorse. La corretta gestione della documentazione e la presentazione puntuale delle istanze sono elementi chiave per evitare ritardi o rigetti delle richieste.
Considerazioni Finali: Un Percorso di Supporto Continuo
Il rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione rappresenta un sostegno concreto per le imprese del settore dei trasporti e per quelle che utilizzano veicoli commerciali. L'evoluzione normativa, con un occhio di riguardo verso la sostenibilità ambientale, ha ridefinito i contorni dell'agevolazione, ma il principio di base rimane quello di alleggerire il carico fiscale sulle attività economiche. La comprensione approfondita dei requisiti, delle tempistiche e della documentazione necessaria è fondamentale per navigare con successo questo percorso. Le risorse di consulenza e assistenza disponibili possono svolgere un ruolo cruciale nel garantire che le imprese, incluse quelle che operano con veicoli Euro 3 ed Euro 4, possano effettivamente trarre vantaggio da queste importanti misure di supporto.