La Doppia Cittadinanza e l'Obbligo di Rinuncia in Italia: Un Quadro Completo

Il concetto di cittadinanza, inteso come il rapporto giuridico tra un individuo e uno Stato, è un pilastro fondamentale dell'identità e dei diritti di una persona. In Italia, la normativa principale in materia di cittadinanza è la Legge n. 91 del 5 febbraio 1992, che ha introdotto importanti cambiamenti rispetto alle disposizioni precedenti, in particolare per quanto riguarda la possibilità di possedere più cittadinanze contemporaneamente. Questa legge, entrata in vigore il 15 agosto 1992, ha segnato un'evoluzione significativa, consentendo in larga misura la doppia cittadinanza e mitigando l'obbligo di rinuncia che in passato era più stringente.

Mappa del mondo con paesi che permettono la doppia cittadinanza evidenziati

I Fondamenti dell'Acquisizione della Cittadinanza Italiana

La cittadinanza italiana può essere acquisita attraverso diverse modalità, che riflettono principi giuridici consolidati e esigenze sociali contemporanee. Le due modalità principali sono lo jus sanguinis (diritto di sangue) e, in via residuale, lo jus soli (diritto di suolo).

Acquisizione per Jure Sanguinis

Ai sensi della Legge 91/1992, articolo 1, comma 1, lettera a), acquisiscono di diritto la cittadinanza italiana alla nascita coloro i cui genitori (anche soltanto il padre o la madre) siano cittadini italiani. Questa è la modalità più comune e consolidata, che lega la cittadinanza alla discendenza diretta da un cittadino italiano.

Acquisizione per Jus Soli (Casi Residuali)

L'ordinamento italiano riconosce il criterio dello jus soli solo in via residuale e per casi limitati, mirando a prevenire situazioni di apolidia o a garantire un legame effettivo con il territorio. Questi casi includono:

  • Genitori ignoti o apolidi: Coloro che nascono nel territorio italiano e i cui genitori siano da considerarsi o ignoti (dal punto di vista giuridico) o apolidi (cioè privi di qualsiasi cittadinanza) (articolo 1, comma 1, lettera b)).
  • Impossibilità di acquisire la cittadinanza dei genitori: Coloro che nascono nel territorio italiano e che non possono acquistare la cittadinanza dei genitori in quanto la legge dello Stato di origine dei genitori esclude che il figlio nato all’estero possa acquisire la loro cittadinanza (articolo 1, comma 1, lettera b)).
  • Figli di ignoti trovati nel territorio italiano: I figli di ignoti che vengono trovati (a seguito di abbandono) nel territorio italiano e per i quali non può essere dimostrato, da parte di qualunque soggetto interessato, il possesso di un'altra cittadinanza (articolo 1, comma 2).

Acquisizione per Riconoscimento o Dichiarazione Giudiziale di Filiazione

La cittadinanza italiana è acquisita anche per riconoscimento della filiazione (da parte del padre o della madre che siano cittadini italiani) o a seguito dell'accertamento giudiziale della sussistenza della filiazione. L'acquisto della cittadinanza in queste due ipotesi è automatico per i figli minorenni (articolo 2, comma 1). I figli maggiorenni, invece, conservano la propria cittadinanza, ma possono eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione con un'apposita dichiarazione da rendere entro un anno dal riconoscimento, o dalla dichiarazione giudiziale di filiazione, o dalla dichiarazione di efficacia in Italia del provvedimento straniero nel caso in cui l'accertamento della filiazione sia avvenuto all'estero (articolo 2, comma 2).

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Modalità Agevolate per Stranieri di Origine Italiana

Sono previste modalità agevolate di acquisto della cittadinanza per gli stranieri di origine italiana. La cittadinanza italiana può essere acquisita dagli stranieri o apolidi, discendenti (fino al secondo grado) da un cittadino italiano per nascita, a condizione che facciano un'espressa dichiarazione di volontà e che siano in possesso di almeno uno di questi requisiti:

  • Servizio militare nelle Forze armate italiane: Aver svolto effettivamente e integralmente il servizio militare nelle Forze armate italiane. In questo caso, la volontà del soggetto interessato di acquisire la cittadinanza italiana deve essere espressa preventivamente (articolo 4, comma 1, lettera a)). Il regolamento di attuazione della Legge 91/1992 chiarisce che, ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana, si considera che abbia prestato effettivamente servizio militare chi abbia compiuto la ferma di leva nelle Forze armate italiane o la prestazione di un servizio equiparato a quello militare (ad esempio il servizio civile), a condizione che queste siano interamente rese, salvo che il mancato completamento dipenda da sopravvenute cause di forza maggiore riconosciute dalle autorità competenti (D.P.R. 572/1993, articolo 1, comma 2, lettera b)).
  • Pubblico impiego alle dipendenze dello Stato italiano: Assumere un pubblico impiego alle dipendenze, anche all'estero, dello Stato italiano (articolo 4, comma 1, lettera b)).
  • Residenza legale in Italia al raggiungimento della maggiore età: Risiedere legalmente in Italia da almeno due anni al momento del raggiungimento della maggiore età. La volontà di conseguire la cittadinanza italiana deve essere manifestata con una dichiarazione entro l'anno successivo (articolo 4, comma 1, lettera c)). Per l'acquisto della cittadinanza italiana, viene considerato legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica (D.P.R. 572/1993, articolo 1, comma 2, lettera a)).

Un'altra disposizione importante riguarda lo straniero nato in Italia, il quale può divenire cittadino italiano a condizione che vi abbia risieduto legalmente e ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età e dichiari, entro un anno dal compimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana (articolo 4, comma 2).

Diagramma di flusso dei requisiti per l'ottenimento della cittadinanza italiana

L'Acquisto della Cittadinanza per Matrimonio

Disposizioni particolari sono dettate per quanto riguarda l'acquisto della cittadinanza da parte di stranieri o apolidi che hanno contratto matrimonio con cittadini italiani (articoli da 5 a 8). Gli stranieri coniugi di cittadini italiani ottengono la cittadinanza, dietro richiesta presentata al prefetto del luogo di residenza dell'interessato, oppure, se residenti all'estero, all'autorità consolare competente, se possono soddisfare, contemporaneamente, le seguenti condizioni:

  • Residenza legale: Residenza legale nel territorio italiano da almeno due anni, successivi al matrimonio, o, in alternativa, per gli stranieri residenti all'estero, il decorso di tre anni dalla data del matrimonio tra lo straniero e il cittadino. I predetti termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati dai coniugi. La legge 94/2009 (articolo 1, comma 11), nell'ambito del "pacchetto sicurezza", ha modificato i requisiti per l'acquisto della cittadinanza per matrimonio. La disciplina introdotta è più rigorosa sotto due profili: la residenza nel territorio della Repubblica deve essere biennale, e non semestrale, come previsto nel testo previgente; viene specificato che detta residenza biennale deve essere successiva al matrimonio. Un elemento di novità è costituito anche dalla previsione di una riduzione della metà dei termini in presenza di figli nati dai coniugi. Riepilogando, in base alla novella, la durata minima della residenza necessaria all'acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero residente in Italia è stata raddoppiata in caso di matrimonio con prole (da sei mesi ad un anno) e quadruplicata in caso di matrimonio senza prole (da sei mesi a due anni); mentre la durata minima del matrimonio necessaria all'acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero residente all'estero rimane immutata in caso di matrimonio senza prole (3 anni) e subisce un dimezzamento in caso di matrimonio con prole (da 3 anni a 18 mesi).
  • Persistenza del vincolo matrimoniale: Il matrimonio deve essere ancora valido e non deve esserci separazione legale.
  • Assenza di condanne penali specifiche:
    • Assenza di condanne penali per i delitti contro la personalità internazionale e interna dello Stato e contro i diritti politici dei cittadini.
    • Assenza di condanne penali per i delitti non colposi per i quali è prevista una pena edittale non inferiore a tre anni.
    • Assenza di condanne penali per reati non politici, con pena detentiva superiore a un anno, inflitte da autorità giudiziarie straniere con sentenza riconosciuta in Italia.
  • Sicurezza della Repubblica: Insussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

Si segnala, inoltre, che la direttiva del Ministro dell'Interno del 7 marzo 2012 ha trasferito ai prefetti la competenza ad adottare provvedimenti in materia di concessione o diniego della cittadinanza nei confronti di cittadini stranieri coniugi di cittadini italiani. La competenza sarà, invece, del capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, qualora il coniuge straniero abbia la residenza all'estero, e del Ministro dell'Interno nel caso sussistano ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica.

La Concessione della Cittadinanza per Decreto

L'acquisto della cittadinanza può avvenire, infine, per concessione (Legge 91/1992, articolo 9). In questo caso, a differenza dei procedimenti finora illustrati, che riservano all'autorità margini di intervento molto ristretti, l'emanazione del provvedimento di concessione della cittadinanza è soggetto ad una valutazione discrezionale di opportunità da parte della pubblica amministrazione, pur attenuata dall'obbligo del parere preventivo del Consiglio di Stato.

Il periodo di residenza legale in Italia, graduato in funzione dello status degli stranieri richiedenti, che costituisce il requisito fondamentale per conseguire la cittadinanza secondo tale modalità, deve essere ininterrotto e attuale al momento della presentazione dell'istanza per la concessione della cittadinanza.

Può presentare domanda per ottenere la concessione della cittadinanza italiana il cittadino straniero che si trova in una delle seguenti condizioni:

  • Residenza decennale o quadriennale: Residente in Italia da almeno dieci anni, se cittadino non appartenente all'Unione europea, o da almeno quattro anni, se cittadino comunitario (articolo 9, comma 1, lettere f) e d)). Ai fini della concessione della cittadinanza italiana allo straniero va valutato il periodo di soggiorno in Italia assistito da regolare permesso, per cui va esclusa la rilevanza del periodo in cui lo straniero medesimo sia risultato anagraficamente residente nel paese (C. Stato, sez. IV, 07-05-1999, n. 799).
  • Apolide: Apolide residente in Italia da almeno cinque anni (articolo 9, comma 1, lettera e)).
  • Discendenti da cittadini italiani o nati in Italia: Il cui padre o la cui madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato in Italia e, in entrambi i casi, vi risiede da almeno tre anni (Legge 91/1992, articolo 9, comma 1, lettera a)).
  • Adottato maggiorenne: Maggiorenne adottato da cittadino italiano e residente in Italia da almeno cinque anni (articolo 9, comma 1, lettera b)).
  • Servizio alle dipendenze dello Stato italiano: Aver prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano, anche all'estero, per almeno cinque anni (Legge 91/1992, articolo 9, comma 1, lettera c)). Salvi i casi previsti dall'articolo 4 della legge, nel quale si richiede specificamente l'esistenza di un rapporto di pubblico impiego, si considera che abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato chi sia stato parte di un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione a carico del bilancio dello Stato (D.P.R. 572/1993, articolo 1, comma 2, lettera c)).

L'articolo 10 subordina l'efficacia del decreto di concessione della cittadinanza alla prestazione da parte dell'interessato (entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo) del giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato.

La giurisprudenza amministrativa ha indicato alcuni ulteriori requisiti per l'ottenimento della cittadinanza e ha precisato i confini della discrezionalità della pubblica amministrazione con riferimento ai provvedimenti di concessione della cittadinanza, stabilendo inoltre quali siano gli obblighi di motivazione delle decisioni concernenti tali procedimenti. Il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana è adottato sulla base di valutazioni ampiamente discrezionali circa l'esistenza di un'avvenuta integrazione dello straniero in Italia, tale da poterne affermare la compiuta appartenenza alla comunità nazionale; pertanto, ai fini della concessione del beneficio de quo ben possono avere rilievo considerazioni anche di carattere economico-patrimoniale relative al possesso di adeguate fonti di sussistenza (Consiglio di Stato, sez. IV, 16-09-1999, n. 1474).

L'amministrazione chiamata a decidere sulla domanda di concessione di cittadinanza italiana è tenuta a verificare la serietà sia dell'intento ad ottenere la cittadinanza italiana, sia delle ragioni che inducono ad abbandonare la comunità di origine. È inoltre necessario accertare il grado di conoscenza della lingua italiana, l'idoneità professionale, l'ottemperanza agli obblighi tributari e contributivi. Non può essere trascurata l'esigenza di ricomposizione di gruppi familiari, parte dei quali già residenti nel territorio italiano. L'amministrazione deve verificare eventuali cause ostative all'acquisto di cittadinanza, collegate a ragioni di sicurezza della Repubblica ed all'ordine pubblico (Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 1423 del 26 ottobre 1988).

L'amministrazione, ai fini della concessione della cittadinanza italiana allo straniero legalmente residente in Italia da almeno dieci anni, può prendere in considerazione tutte le situazioni utili per valutare un'avvenuta integrazione dello straniero; pertanto, sono rilevanti eventuali sentenze penali intervenute a carico degli interessati, in relazione ai fatti a cui tali condanne si riferiscono sia al loro eventuale ripetersi (Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 9374, del 20 ottobre 2004).

Per quanto riguarda il diniego della concessione della cittadinanza italiana, l'amministrazione competente, anche laddove disponga di un'ampia discrezionalità, deve indicare sia pure sinteticamente le ragioni poste a base delle proprie determinazioni (Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 366 del 24 maggio 1995).

La cittadinanza può essere concessa, in casi eccezionali, per merito allo straniero che abbia reso notevoli servigi all'Italia, per elevate necessità di ordine politico connesse all'interesse dello Stato (Legge 91/1992, articolo 9, comma 2).

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La Doppia Cittadinanza in Italia: Possibilità e Limiti

Contrariamente ad altri paesi del mondo, che consentono di avere una sola cittadinanza, l'Italia consente la cittadinanza multipla. A decorrere dal 16 agosto 1992, data di entrata in vigore della Legge n. 91/1992, l'acquisto di una cittadinanza straniera non determina la perdita della cittadinanza italiana a meno che il cittadino italiano non vi rinunci formalmente (cfr. articolo 11 Legge n. 91/1992), salvo disposizioni contenute in accordi internazionali. In particolare, l'articolo 11 della Legge del 5 febbraio 1992, numero 91, prevede che: "Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero." Questo significa che i richiedenti che vogliono ottenere la cittadinanza italiana non devono obbligatoriamente rinunciare alla propria cittadinanza di origine durante il processo. Ciò non toglie che gli italiani possano decidere di rinunciare alla propria cittadinanza italiana, per motivi personali o di altra natura.

Paesi che Amettono e non Amettono la Doppia Cittadinanza con l'Italia

La possibilità di avere una doppia cittadinanza dipende dalla legislazione di entrambi gli Stati coinvolti. La normativa varia da Stato a Stato e può anche dipendere da accordi internazionali tra i Paesi. Alcuni consentono di avere la doppia cittadinanza solo quando la seconda derivi da matrimonio, altri prevedono la perdita automatica della cittadinanza nel caso in cui la persona acquisti quella di un altro Stato. In tutti questi casi, mancano degli accordi con l'Italia e quindi se i loro cittadini acquisiscono la cittadinanza italiana, perdono quella propria.

Esempi di paesi che permettono la doppia cittadinanza con l'Italia includono: la Spagna (che potrebbe presto rimuovere l'obbligo di rinuncia per gli italiani), il Portogallo, la Grecia, la Romania, gli Stati Uniti e la Svizzera. Per i cittadini rumeni, la doppia cittadinanza con l'Italia offre la possibilità di ottenere una seconda cittadinanza, consentendo la libera circolazione e il diritto di risiedere in entrambi i paesi. Inoltre, offre accesso a servizi e benefici offerti da entrambi i paesi.

Paesi che non ammettono la doppia cittadinanza con l'Italia includono: l'Ucraina, l'India e la Cina. Per i cittadini di questi Paesi, l'acquisizione della cittadinanza italiana comporterebbe la perdita della cittadinanza d'origine, in mancanza di accordi specifici con l'Italia.

Vantaggi della Doppia Cittadinanza

La doppia cittadinanza offre numerosi vantaggi, tra cui:

  • Libertà di movimento: La possibilità di vivere e lavorare liberamente nei due Paesi senza un permesso di lavoro o un visto, quindi con relativa facilità. Un viaggiatore con doppia nazionalità e doppio passaporto potrà essere esonerato dalla richiesta e dal pagamento di un determinato visto di transito o turistico.
  • Accesso a diritti e servizi: Accesso ai servizi sanitari, all'istruzione e ai diritti sociali in entrambe le nazioni.
  • Opportunità di carriera: Maggiori opportunità di carriera in entrambi i Paesi.
  • Partecipazione politica: La possibilità di partecipare pienamente alla vita politica di entrambi gli Stati, inclusa la candidatura politica e il voto, senza subire una discriminazione fra "stranieri" e "cittadini". Ad esempio, gli italiani residenti in Spagna (empadronados) oggi pagano le tasse e possono usufruire di tutti i servizi erogati dalle autorità pubbliche spagnole, ma non possono votare né candidarsi alle elezioni generali né a quelle regionali (cd. autonomiche), cioè le istituzioni politiche più importanti della vita politica del Paese. L'acquisizione della cittadinanza spagnola porterebbe all'eliminazione delle fastidiose procedure burocratiche e, soprattutto, consentirebbe di poter partecipare pienamente alla vita politica spagnola.
  • Ereditarietà: La possibilità di trasmettere la cittadinanza ai propri figli.
  • Evitare discriminazioni: Essere un cittadino straniero in alcuni Paesi può comportare l'impossibilità di svolgere alcune funzioni, di esercitare alcuni diritti o di partecipare a bandi e concorsi. La doppia cittadinanza elimina tali restrizioni.

Svantaggi della Doppia Cittadinanza

Nonostante i numerosi vantaggi, la doppia cittadinanza può comportare alcuni svantaggi:

  • Obblighi fiscali: Essere vincolati dalle leggi di entrambi i Paesi e soggetti alle imposte di entrambi per i redditi guadagnati. Quest'ultimo inconveniente è però limitato da alcuni trattati tra Stati volti ad evitare la doppia imposizione.
  • Complicazioni burocratiche: La necessità di adempiere ai requisiti e alle normative di entrambe le nazioni, che può portare a una gestione burocratica e fiscale più complessa.
  • Potenziale perdita di agevolazioni: In alcuni casi, la doppia cittadinanza può portare alla potenziale perdita di alcune agevolazioni riservate solo ai cittadini di un singolo paese.
  • Questione del passaporto: Alla domanda "quale passaporto devo usare per acquistare un biglietto aereo?", la risposta è che si può usare indifferentemente uno dei due passaporti, ma è consigliabile utilizzare lo stesso passaporto per l'entrata e l'uscita da un determinato Paese.

Tabella comparativa dei vantaggi e svantaggi della doppia cittadinanza

La Rinuncia Volontaria alla Cittadinanza Italiana

La Legge ammette espressamente la possibilità di conservare la cittadinanza italiana pur essendo già in possesso di una cittadinanza straniera ovvero dopo averla acquistata o riacquistata. Chi risiede o stabilisce la residenza all'estero può tuttavia rinunciare alla cittadinanza italiana (Legge 91/1992, articolo 11).

La disposizione consente, in particolare, il mantenimento della cittadinanza italiana agli italiani emigrati all'estero che acquistano volontariamente la cittadinanza dello Stato in cui risiedono per potersi inserire pienamente nel contesto sociale ed economico del Paese e usufruire del trattamento favorevole riservato ai cittadini.

I cittadini italiani possono rinunciare volontariamente alla cittadinanza italiana purché si trasferiscano, o abbiano trasferito, la propria residenza all'estero e siano titolari di un'altra o di altre cittadinanze (Legge 91/1992, articolo 11). La facoltà di rinuncia alla cittadinanza italiana in questo caso può essere esercitata soltanto dai cittadini maggiorenni.

Coloro che hanno ottenuto la cittadinanza italiana durante la minore età, in quanto figli conviventi con il genitore che ha acquistato o riacquistato la cittadinanza, hanno la facoltà di rinunciare ad essa (senza limiti di tempo), una volta divenuti maggiorenni, sempre che siano in possesso di un'altra cittadinanza (articolo 14).

Può inoltre rinunciare alla cittadinanza italiana il soggetto maggiorenne in possesso di un'altra cittadinanza - anche se risiede in Italia - a seguito di revoca dell'adozione per fatti imputabili all'adottante. La rinuncia deve essere resa entro un anno dalla revoca (articolo 3, comma 4).

La Perdita Automatica della Cittadinanza Italiana

L'ordinamento italiano prevede anche casi di perdita automatica della cittadinanza, seppur limitati. La revoca dell'adozione per colpa dell'adottato ha come conseguenza la perdita automatica della cittadinanza acquistata da quest'ultimo in virtù dell'adozione, purché egli abbia un'altra cittadinanza o la riacquisti (articolo 3, comma 3).

L'articolo 12 della Legge 91/1992 prevede due ulteriori ipotesi di perdita automatica della cittadinanza italiana:

  • Mancata ottemperanza all'intimazione del Governo italiano: La mancata ottemperanza all'intimazione del Governo italiano di lasciare un impiego pubblico o una carica pubblica che il cittadino abbia accettato da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia.

La Suprema Corte, con ordinanza del 27 agosto 2024, n. 23212, ha enunciato il principio secondo il quale "in tema di doppia cittadinanza e perdita della cittadinanza italiana, ai sensi della legge n. 555/1912, il figlio minorenne di cittadino italiano, nato all'estero e diventato bipolide per ius soli e ius sanguinis, perde la cittadinanza italiana se il genitore, che ha sullo stesso la responsabilità genitoriale e la residenza, rinuncia volontariamente alla cittadinanza italiana e si naturalizza cittadino straniero. Tale perdita avviene indipendentemente dalla doppia cittadinanza del figlio al momento della nascita (articolo 12, secondo comma). Non trova applicazione l'articolo 7 della legge n. 555/1912." Questa interpretazione chiarisce un aspetto importante riguardo alla perdita della cittadinanza italiana per i minori in caso di rinuncia del genitore.

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Evoluzioni e Riforme nel Contesto Europeo e Internazionale

L'Italia ha intrapreso la strada di un maggiore riconoscimento della doppia cittadinanza, come dimostrato dalla denuncia del Capitolo I^ della Convenzione sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari in caso di cittadinanza plurima, firmata a Strasburgo il 6 maggio 1963. Questa convenzione prevedeva, infatti, che all'acquisto di un'altra cittadinanza in Europa si perdesse necessariamente la propria nazionalità d'origine. La denuncia, avvenuta nel maggio 2009 e notificata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa il 3 giugno, ha allineato l'Italia a Paesi come la Germania (2002), il Belgio (2007) e più recentemente la Francia e il Lussemburgo.

Questa decisione ha aperto le porte alla doppia nazionalità per tutti gli italiani residenti in Europa, consentendo loro di acquisire la cittadinanza del Paese di residenza senza dover rinunciare a quella italiana. Ciò permette loro di diventare cittadini a pieno titolo, cioè dotati di tutti i diritti sociali e politici, nel Paese dove vivono, senza però essere costretti a rinunciare al passaporto italiano. Il via libera alla doppia cittadinanza per tutti gli italiani in Europa si avrà a un anno dall'effettiva denuncia, da parte dell'Italia, della Convenzione di Strasburgo.

Anche la Repubblica di San Marino ha recentemente approvato una legge che elimina l'obbligo di rinuncia alla propria cittadinanza d'origine in caso di naturalizzazione, un passaggio coerente con l'evoluzione sociale e giuridica del Paese. I dati sammarinesi mostrano che circa 17.000 cittadini residenti all'estero risultano già in possesso di doppia cittadinanza, poiché chi vive fuori dai confini acquisisce la cittadinanza del Paese di residenza senza perdere quella sammarinese. Tuttavia, la naturalizzazione non è considerata un diritto automatico, ma una concessione dello Stato che deve poggiare su un radicamento forte e su tempi adeguati, con un percorso ordinario che porta a 20 anni la residenza effettiva per chi non ha legami parentali con cittadini sammarinesi, mentre restano 10 gli anni di residenza per richiedere la naturalizzazione per matrimonio.

Linea temporale delle riforme sulla doppia cittadinanza in Europa

Apolidia: Una Condizione da Evitare

La cittadinanza multipla comporta diritti e doveri in tutti i paesi (passaporto, ingresso nel paese, soggiorno, lavoro, candidatura politica, voto), con alcune eccezioni. In mancanza di accordi tra l'Italia e i Paesi che vietano la possibilità di mantenere la cittadinanza del paese d'origine quando si sceglie di fare domanda di cittadinanza verso il paese in cui si risiede, i loro cittadini che acquisiscono la cittadinanza italiana, perdono quella propria.

Chi è apolide non può godere di una serie di diritti né può partecipare pienamente alla vita sociale. In Italia si stimano esserci tra i 3.000 e 15mila apolidi, ma lo Stato ne ha riconosciuti ufficialmente solo qualche centinaio. La maggior parte di essi sono identificabili nella popolazione Rom. La doppia cittadinanza è una possibilità da tenere in considerazione per chi sceglie di spostare la propria vita in un paese straniero, in quanto offre un quadro di diritti e opportunità più ampio rispetto alla singola cittadinanza o, peggio, all'apolidia.

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