Il Decreto Obbligo Ricarica Autoveicoli: Dalla Predisposizione alla Normativa Vincolante

La transizione verso la mobilità elettrica è un processo inarrestabile, dettato dalla crescente consapevolezza dell'impatto ambientale dei trasporti tradizionali e dalla necessità di migliorare la qualità dell'aria. Ogni anno, quasi cinque milioni di persone muoiono a causa dell’inquinamento atmosferico, una delle principali cause di malattie e decessi in Europa e nel mondo. L’Italia registra oltre cinquantamila morti all’anno, posizionandosi al primo posto tra i Paesi dell’Unione. Il settore dei trasporti è una delle principali fonti di inquinamento e emissioni di CO2. In questo contesto, l'elettrificazione del parco auto emerge come un elemento chiave nella riduzione delle emissioni di gas serra e inquinanti atmosferici, contribuendo a migliorare la qualità dell’aria e la salute pubblica. Attualmente, in Italia le rinnovabili coprono quasi il 45% della produzione elettrica, e l’elettrificazione del parco auto potrebbe ridurre del 50% le emissioni di CO₂ generate dai trasporti.

La progressiva transizione dai veicoli a combustione interna a quelli elettrici rappresenta un cambiamento inevitabile, sostenuto dall’incremento dell’energia prodotta da fonti rinnovabili. Nell'epoca della mobilità sostenibile, la ricarica dei veicoli elettrici all'interno degli spazi urbani diventa un aspetto essenziale per plasmare città orientate alla sostenibilità e per la progettazione di strutture ed edifici che siano in linea con le esigenze di una società sempre più attenta all'ambiente e all'efficienza energetica. Per garantire una transizione efficace verso la mobilità elettrica, però, la normativa non basta, è essenziale una positiva collaborazione tra pubblico e privato ed il ruolo attivo delle amministrazioni locali. In questo scenario, i condomìni assumono un’importanza strategica: in Italia se ne contano oltre 1,2 milioni, con più di 40 milioni di residenti. L’elettrificazione dei trasporti rappresenta anche un’opportunità economica e sociale, incentivando lo sviluppo di comunità energetiche e “condomini fotovoltaici”, in cui la produzione e la condivisione dell’energia rinnovabile diventano parte integrante della gestione degli edifici. La mobilità elettrica ha già superato le 60mila colonnine installate, ma le infrastrutture necessitano di un'ulteriore e più incisiva spinta normativa.

L'Evoluzione Normativa: Dalla Predisposizione all'Obbligo Concreto

Le normative e le linee guida che governano l'installazione delle infrastrutture di ricarica negli edifici sono fondamentali per agevolare una transizione fluida verso la mobilità elettrica, contribuendo così a creare un ambiente urbano sostenibile e all'avanguardia. Per anni, quando si parlava di colonnine di ricarica negli edifici, la parola chiave era “predisposizione”. Tuttavia, il quadro normativo italiano ha subito un'accelerazione significativa, passando da una logica di semplice predisposizione a quella di obbligo vincolante, con scadenze precise e requisiti tecnici dettagliati.

I Primi Passi: D.Lgs. 257/2016 e D.L. 83/2012

I primi passi verso la regolamentazione dell'installazione di tali infrastrutture sono stati fatti con il D.Lgs. 257/2016, che recepisce la Direttiva europea 2014/94/UE (DAFI). Questo decreto prevedeva l'obbligo per i Comuni di adeguare il regolamento edilizio entro una data specifica, includendo disposizioni sull'installazione di dispositivi di ricarica nei nuovi edifici residenziali e non residenziali. In particolare, era richiesto che gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno dieci unità abitative e gli edifici non residenziali con una superficie utile superiore a 500 m² predisponessero dispositivi di ricarica. Il D.Lgs. 257/2016 proroga tale termine al 31 dicembre 2017 e stabilisce che i Comuni devono adeguare il proprio regolamento edilizio prevedendo che - ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio - sia obbligatoriamente prevista la predisposizione all’allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli nei seguenti casi: edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, per un numero di spazi a parcheggio non inferiore al 20% di quelli totali; edifici non residenziali di nuova costruzione con una superficie utile superiore a 500 m². La norma si applica anche nel caso di ristrutturazione con coinvolta almeno il 50% della superficie lorda e l’impianto elettrico.

Per gli edifici residenziali di nuova costruzione, il decreto Sviluppo, D.L. 83/2012, ha inserito all’art. 4 del D.P.R. 380/2001 il comma 1-ter, che ha previsto l’obbligo di installare le colonnine elettriche, imponendo ai Comuni di adeguare entro il 1° giugno 2014 il proprio regolamento edilizio. Tuttavia, la norma non era chiara su controlli, responsabilità e modalità tecniche, generando difficoltà nell'implementazione e portando molti nuovi edifici a ignorare tali obblighi.

L'Amplificazione degli Obblighi: D.Lgs. 48/2020

Il Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48, rappresenta un passo significativo verso la promozione di questa pratica, stabilendo obblighi e criteri chiari per l'integrazione delle tecnologie di ricarica nei nuovi edifici e nelle ristrutturazioni importanti. Con il D.Lgs. 48/2020, l’Italia si è allineata alla Direttiva (UE) 2018/844 sulla prestazione energetica degli edifici (EPBD). Il decreto ha reso più stringente e chiaro l’obbligo di predisposizione per la ricarica elettrica integrando all’art. 4 del D.Lgs. Questo decreto ha ulteriormente ampliato le prescrizioni relative all'installazione di infrastrutture di ricarica nei nuovi edifici. Oltre all'obbligo di predisposizione di dispositivi di ricarica, il decreto richiede anche l'installazione di infrastrutture di canalizzazione in tutti gli edifici di nuova costruzione con almeno dieci posti auto. Questo obbligo si estende anche agli edifici non residenziali, che devono installare almeno un punto di ricarica entro il 1° gennaio 2025 se dotati di più di 20 posti auto. È importante notare che tali obblighi si applicano anche alle ristrutturazioni importanti che coinvolgono il parcheggio e le infrastrutture elettriche.

Cronologia evoluzione normativa colonnine elettriche

Dettagli degli Obblighi del D.Lgs. 48/2020:

  • Edifici non residenziali: Per i Comuni che abbiano adeguato il regolamento edilizio, negli edifici non residenziali di nuova costruzione e negli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, dotati di più di 10 posti auto, sono installati:
    • almeno un punto di ricarica;
    • infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, per almeno un posto auto ogni cinque, al fine di consentire anche in una fase successiva di installare ulteriori punti di ricarica per veicoli elettrici.L’obbligo si applica qualora il parcheggio sia situato all’interno dell’edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell’edificio; o il parcheggio sia adiacente all’edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio. Indipendentemente dalle ristrutturazioni e dalle nuove costruzioni, entro il 1° gennaio 2025 negli edifici non residenziali dotati di più di 20 posti auto è installato almeno un punto di ricarica ai sensi del D.Lgs 257/2016.
  • Edifici residenziali: Negli edifici residenziali di nuova costruzione e negli edifici residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, dotati di più di 10 posti auto, sono installate, in ogni posto auto, infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, al fine di consentire anche in una fase successiva di installare punti di ricarica per veicoli elettrici. L’obbligo si applica qualora il parcheggio è situato all’interno dell’edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione comprendono il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell’edificio; oppure il parcheggio è adiacente all’edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione comprendono il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio.

Esclusioni dall'Obbligo del D.Lgs. 48/2020:

Le disposizioni previste dal D.Lgs. 48/2020 non si applicano nel caso in cui:

  • l’obbligo insista su edifici di proprietà di piccole e medie imprese (PMI), quali definite al titolo I dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, e da esse occupati;
  • siano state presentate domande di permesso a costruire o domande equivalenti entro il 10 marzo 2021;
  • le infrastrutture di canalizzazione necessarie si basino su microsistemi isolati e ciò comporti problemi sostanziali per il funzionamento del sistema locale di energia e comprometta la stabilità della rete locale;
  • il costo delle installazioni di ricarica e di canalizzazione superi il 7% del costo totale della ristrutturazione importante dell’edificio;
  • l’obbligo insista su edifici pubblici che già rispettino requisiti comparabili conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. 257/2016.

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Il Punto di Svolta: Il Decreto Ministeriale 28 ottobre 2025

A partire dal 3 giugno 2026, in Italia entreranno in vigore nuove regole che cambieranno il modo in cui progettiamo, costruiamo e gestiamo gli edifici. Il Decreto Ministeriale del 28 ottobre 2025 (DM 28/10/25), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2025, aggiorna le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e introduce prescrizioni vincolanti per le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici. Si inserisce in un quadro normativo già avviato dal D.Lgs. 48/2020 (recepimento della Direttiva europea EPBD) e sostituisce le disposizioni precedenti, ridefinendo gli obblighi in modo più preciso e strutturato.

La novità più rilevante rispetto alla normativa precedente riguarda gli edifici non residenziali esistenti: per la prima volta, anche gli immobili già costruiti e non sottoposti a ristrutturazione sono tenuti a installare un numero minimo di punti di ricarica, entro scadenze definite. Questo introduce un elemento nuovo: la retroattività. Per chi opera quotidianamente nei settori che riguardano l’edilizia e la riqualificazione energetica negli edifici, questo aggiornamento cambia concretamente il lavoro. Il requisito comune a tutti i casi è la presenza di parcheggi “situati all’interno o adiacenti all’edificio stesso”. Dal punto di vista operativo, questo significa che non basta più fornire e installare una wallbox o una colonnina. Occorre valutare con attenzione la potenza disponibile, le predisposizioni edilizie, le canalizzazioni, le protezioni elettriche, la gestione dinamica dei carichi, l’eventuale integrazione con fotovoltaico e accumulo, l’accessibilità per la manutenzione e la possibilità di ampliare l’impianto in futuro.

Ambito di Applicazione del DM 28/10/2025

Il DM 28/10/25 definisce l’ambito di applicazione in base a tre variabili principali:

  • Tipo di intervento (nuova costruzione, ristrutturazione importante, edificio esistente);
  • Destinazione d’uso dell’edificio (residenziale o non residenziale);
  • Tipo di parcheggio (interno/adiacente; ad accesso pubblico o privato).

Edifici Non Residenziali

Rientrano in questa categoria tutti gli immobili che non sono abitazioni a uso continuativo (civili, rurali) né case per vacanze o fine settimana. Quindi: uffici, stabilimenti produttivi, hotel, centri commerciali, supermercati, parcheggi pubblici e privati, aeroporti, ospedali e molto altro. Il decreto si applica a questi edifici in tre scenari:

  • Edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazione importante, con più di 10 posti auto → obbligo immediato con le soglie della Tabella A.
  • Edifici esistenti (anche senza ristrutturazione), con più di 20 posti auto → obbligo entro le scadenze della Tabella B (1/1/2025) e Tabella C (1/1/2030).

Edifici Residenziali

Per gli edifici residenziali nuovi o sottoposti a ristrutturazione importante con più di 10 posti auto, il decreto richiede la predisposizione di tubi corrugati per consentire la futura installazione di colonnine. Non è quindi richiesta l’installazione immediata delle colonnine, ma la realizzazione dell’infrastruttura di canalizzazione. I tubi corrugati devono essere conformi alle norme CEI EN 61386 e CEI EN 50626, con diametro minimo di 25 mm se posti all’interno delle strutture murarie, e di 90 mm se interrati.

Il Tipo di Parcheggio

Per gli edifici non residenziali, il numero di punti di ricarica richiesti varia a seconda che il parcheggio sia ad accesso pubblico (centri commerciali, supermercati, aeroporti) o ad accesso privato (parcheggi aziendali per dipendenti, flotte). I parcheggi privati richiedono generalmente un numero leggermente superiore di punti di ricarica.

  • Parcheggio ad accesso pubblico: quando garantisce un accesso non discriminatorio a tutti gli utenti - il che può includere condizioni diverse di autenticazione, utilizzo o pagamento. Sono esempi tipici i parcheggi di supermercati, centri commerciali e aeroporti.
  • Parcheggio ad accesso privato: quando non è accessibile al pubblico: rientrano in questa categoria i parcheggi aziendali per dipendenti e quelli destinati a flotte. Questa classificazione deriva dal D.Lgs. 16 dicembre 2016, n.

Il DM 28/10/25 si applica agli edifici dotati di parcheggio situato all’interno dell’edificio o adiacente ad esso. La norma non definisce il “parcheggio interno”, ma definisce con precisione il parcheggio adiacente: appartiene agli stessi proprietari dell’edificio (o a parte di essi) e condivide almeno un lato o il vertice con l’area su cui insiste l’edificio, oppure ha impianti tecnologici in comune con esso. I parcheggi esterni non adiacenti esulano dal campo di applicazione del decreto.

Numero di Punti di Ricarica Obbligatori

Il decreto distingue tra due tipologie di colonnine:

  • Tipologia A: ricarica in corrente alternata (AC), potenza ≥ 7,4 kW con almeno 32 A per ogni fase.
  • Tipologia B: ricarica in corrente continua (DC), potenza ≥ 50 kW.

Il numero minimo di punti di ricarica varia in base a tre fattori: tipo di intervento edilizio (nuovo/ristrutturazione/esistente), numero di posti auto e tipo di accesso al parcheggio. Di seguito, le tabelle complete tratte dal decreto:

Tabella A - Edifici NON RESIDENZIALI nuovi o sottoposti a ristrutturazione importanteSoglia minima di applicazione: più di 10 posti auto nel parcheggio interno o adiacente.

Nuovo edificioPosti autoParcheggio accesso PUBBLICOParcheggio accesso PRIVATO
Tipo A (AC ≥7,4 kW)Tipo B (DC ≥50 kW)
11 ÷ 202-3
21 ÷ 1002 per ogni 20 posti-3 per ogni 20 posti
101 ÷ 2502 per ogni 50 posti13 per ogni 50 posti
251 ÷ 5002 per ogni 50 posti23 per ogni 50 posti
501 ÷ 10002 per ogni 50 posti33 per ogni 50 posti
> 10002 per ogni 50 posti43 per ogni 50 posti

Ristrutturazione importante

Posti autoParcheggio accesso PUBBLICOParcheggio accesso PRIVATO
Tipo A (AC ≥7,4 kW)Tipo B (DC ≥50 kW)
11 ÷ 201-
21 ÷ 1001 per ogni 20 posti-
101 ÷ 2501 per ogni 50 posti-
251 ÷ 5001 per ogni 50 posti1
501 ÷ 10001 per ogni 50 posti2
> 10001 per ogni 50 posti3

Tabella B - Edifici NON RESIDENZIALI esistenti (anche senza ristrutturazione) - entro il 1/1/2025Soglia minima di applicazione: più di 20 posti auto nel parcheggio interno o adiacente.

Posti autoParcheggio accesso PUBBLICOParcheggio accesso PRIVATO
Tipo A (AC ≥7,4 kW)Tipo B (DC ≥50 kW)
21 ÷ 1001 per ogni 20 posti-
101 ÷ 5001 per ogni 50 posti-
501 ÷ 10001 per ogni 50 posti1
> 10001 per ogni 50 posti2

Tabella C - Edifici NON RESIDENZIALI esistenti (anche senza ristrutturazione) - entro il 1/1/2030Stessa soglia della Tabella B (>20 posti auto). Questi sono i valori più elevati che gli edifici esistenti dovranno raggiungere entro il 2030.

Posti autoParcheggio accesso PUBBLICOParcheggio accesso PRIVATO
Tipo A (AC ≥7,4 kW)Tipo B (DC ≥50 kW)
21 ÷ 1002 per ogni 20 posti-
101 ÷ 2502 per ogni 50 posti1
251 ÷ 5002 per ogni 50 posti2
501 ÷ 10002 per ogni 50 posti3
> 10002 per ogni 50 posti4

Tabella D - Equivalenze ammesse dal decreto

Obbligo previstoInstallazione equivalente accettata
10 punti Tipologia A1 sistema Tipologia B
1 sistema Tipologia B10 punti Tipologia A (solo accesso privato)
2 sistemi Tipologia B1 sistema carica ultraveloce ≥ 150 kW
4 sistemi Tipologia B1 sistema carica ultraveloce ≥ 350 kW

Le equivalenze offrono una flessibilità progettuale importante, soprattutto per i grandi parcheggi dove può essere preferibile concentrare la potenza in pochi fast charger ad alta capacità piuttosto che distribuire molti punti AC.

Tabelle riassuntive obblighi DM 28-10-25

Requisiti Tecnici Obbligatori

Oltre al numero minimo di punti di ricarica, il DM 28/10/25 stabilisce requisiti tecnici precisi che ogni impianto deve rispettare:

  • Smart charging: Le infrastrutture devono supportare la ricarica di tipo V1G (modulazione della potenza in funzione della rete) o, quando il quadro normativo sarà completo, anche il V2G (Vehicle-to-Grid, in cui il veicolo può restituire energia alla rete). Questa funzionalità permette di modulare la potenza di ricarica in base alle condizioni della rete elettrica e alle esigenze dell’utente. Questo è fondamentale per evitare sovraccarichi nelle ore di punta e può consentire l’accesso alle sperimentazioni ARERA sulla ricarica in fascia notturna e festiva, con tariffe più vantaggiose. Dal 30 giugno 2026 ogni nuovo punto di ricarica dovrà essere in grado di modulare la potenza e dialogare con la rete.
  • Sicurezza antincendio: Devono essere adottate soluzioni progettuali che limitino la propagazione degli incendi all’interno dell’edificio e nelle aree limitrofe. Sul fronte della sicurezza, il decreto impone che nella progettazione e nell’installazione siano adottati materiali e accorgimenti tecnici specificamente orientati a limitare due rischi: l’innesco dell’incendio e la sua eventuale propagazione, sia all’interno dell’edificio in cui si trova il parcheggio sia verso le strutture limitrofe. Un aspetto che riguarda direttamente le scelte impiantistiche ed edilizie di chi progetta: non basta installare la colonnina, occorre ragionare sull’intero contesto costruttivo in cui viene inserita.
  • Sicurezza degli operatori: L’installazione deve garantire la sicurezza durante le operazioni di manutenzione e soccorso.
  • Registrazione sulla Piattaforma Unica Nazionale (PUN): I gestori di infrastrutture ad accesso pubblico devono registrare i punti di ricarica sulla PUN.

Le Scadenze da Rispettare

ScadenzaTipo di edificioObbligo
3 giugno 2026Tutti gli edifici soggetti al DMEntrata in vigore del decreto
1 gennaio 2025 (Tabella B)Non residenziali esistenti con >20 postiPrimo set di punti di ricarica
1 gennaio 2030 (Tabella C)Non residenziali esistenti con >20 postiAumento punti di ricarica (valori Tabella C)
ImmediatoEdifici nuovi / ristrutturazione importanteRispetto Tabella A già in fase progettuale

Attenzione: la scadenza del 1/1/2025 per gli edifici esistenti potrebbe essere prorogata dal Ministero (MASE) qualora non vengano apportate le necessarie modifiche entro il 3 giugno 2026. Tuttavia, il consiglio è di non attendere gli ultimi mesi: la progettazione, l’approvazione e l’installazione di impianti di ricarica richiedono tempo. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal DM 28/10/2025 può comportare sanzioni amministrative e la difficoltà di ottenere agibilità o certificazioni energetiche per l’edificio. Inoltre, in caso di ispezioni o compravendita immobiliare, la non conformità rappresenta un elemento penalizzante.

Esclusioni dall'Obbligo del DM 28/10/2025

Il DM 28/10/25 prevede alcune eccezioni. Gli obblighi non si applicano quando:

  1. L’edificio è di proprietà di una PMI (piccola o media impresa, con meno di 250 dipendenti e fatturato annuo ≤ 50 milioni di euro) ed è da essa occupato.
  2. Per edifici nuovi o in ristrutturazione, la domanda di permesso a costruire è stata presentata entro il 10 marzo 2021.
  3. Il costo delle installazioni di ricarica supera il 7% del costo totale della ristrutturazione importante.
  4. Le infrastrutture di canalizzazione necessarie si basano su microsistemi isolati e comportano problemi sostanziali per la rete locale.
  5. Si tratta di edifici pubblici già conformi alle disposizioni del D.Lgs 257/16.

Si consiglia comunque una verifica caso per caso con un professionista abilitato, dato che l’applicabilità delle esclusioni dipende da fattori specifici del singolo immobile.

Riepilogo scadenze normative colonnine

La Direttiva Case Green e la Ricarica dei Veicoli Elettrici

Nell’ottica di sempre maggiore promozione della mobilità sostenibile, anche la Direttiva Case Green 2024 prevede nuovi obblighi che riguardano l’installazione di colonnine di ricarica per auto elettriche.

Edifici Non Residenziali (Direttiva Case Green)

Gli edifici non residenziali con più di cinque posti auto - di nuova costruzione o sottoposti ad una ristrutturazione importante - dovranno garantire:

  • l’installazione di almeno un punto di ricarica per ogni cinque posti auto;
  • l’installazione di pre-cablaggio per almeno il 50% dei posti auto e condotti, cioè condotti per cavi elettrici, per i restanti posti auto, per consentire l’installazione in un secondo momento di punti di ricarica per veicoli elettrici, cicli assistiti elettricamente e altri tipi di veicoli di categoria L;
  • spazi per il parcheggio delle biciclette che rappresentano almeno il 15% della capacità media o il 10% della capacità totale degli utenti degli edifici non residenziali, tenendo conto dello spazio richiesto anche per le biciclette di dimensioni maggiori rispetto alle biciclette standard.

Tutti gli edifici non residenziali con più di venti posti auto devono garantire entro il 1° gennaio 2027 l’installatione di almeno un punto di ricarica per ogni dieci posti auto. Nel caso di edifici di proprietà o occupati da enti pubblici, gli Stati membri devono garantire il pre-cablaggio per almeno uno su due posti auto entro il 1° gennaio 2033.

Edifici Residenziali (Direttiva Case Green)

Gli edifici residenziali con più di tre posti auto - di nuova costruzione o sottoposti ad una ristrutturazione importante - devono garantire:

  • l’installazione di pre-cablaggio per almeno il 50% dei posti auto e condotti, cioè condotti per cavi elettrici, per i restanti posti auto per consentire l’installazione, in un secondo momento, di punti di ricarica per veicoli elettrici, cicli assistiti elettricamente e altri tipi di veicoli di categoria L;
  • l’installazione di almeno un punto di ricarica per i nuovi edifici residenziali;
  • almeno due spazi per il parcheggio delle biciclette per ogni unità abitativa.

Gli Stati membri devono inoltre eliminare gli ostacoli all’installazione dei punti di ricarica negli edifici residenziali con posti auto, in particolare la necessità di ottenere il consenso del proprietario o dei comproprietari per un punto di ricarica privato a uso personale: quando sarà pienamente in vigore la direttiva, la richiesta di locatari o comproprietari di essere autorizzati a installare infrastrutture di ricarica in un posto auto potrà essere rifiutata solo per motivi gravi e legittimi.

Riferimenti Normativi Aggiuntivi per le Infrastrutture di Ricarica

Oltre ai decreti legislativi, esistono altri riferimenti normativi fondamentali per la corretta installazione delle infrastrutture di ricarica.

D.M. 03/08/2017 e D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni)

Il D.M. 03/08/2017 definisce la documentazione necessaria per la realizzazione di infrastrutture di ricarica, individuando le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni e gli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attività. Il D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) ha introdotto misure per agevolarne l’installazione e ha adottato disposizioni volte a semplificare la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici.

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La Norma CEI 64-8: Sicurezza e Conformità Impiantistica

La Norma CEI 64-8 è il principale riferimento per la progettazione, installazione e verifica degli impianti elettrici di bassa tensione, garantendo conformità e sicurezza. Il riferimento normativo per progettare, installare e verificare impianti elettrici di bassa tensione a regola d’arte è la Norma CEI 64-8 “Impianti elettrici a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua”. La Norma CEI 64-8 tratta le prescrizioni per la progettazione e la realizzazione di un impianto elettrico di bassa tensione. Essa costituisce il riferimento normativo CEI per eseguire impianti elettrici a regola d’arte, come espressamente richiesto dalla Legge 186/68 e dal D.M. 37/08 sulla sicurezza degli impianti tecnici all’interno degli edifici.

La IX edizione, in vigore dal 1° novembre 2024, introduce aggiornamenti significativi, in particolare nella sezione 722, dedicata ai circuiti per la ricarica dei veicoli elettrici. Tra le principali modifiche comunicate dal CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano, rispetto alla versione precedente, rientra la sezione 722 della Parte 7 relativa a Ambienti e applicazioni particolari, che contiene alcune prescrizioni riguardanti i circuiti elettrici da utilizzare per la ricarica dei veicoli elettrici. A segnalarlo è l’INAIL in un factsheet aggiornato a febbraio 2025.

I punti rilevanti riguardano:

  • l’estensione delle prescrizioni anche ai problemi causati da interferenze o disturbi dovuti al trasferimento di energie dai veicoli elettrici verso la rete, considerando sia il trasferimento per carica conduttiva secondo la CEI EN 61851, sia il trasferimento senza fili, “wireless” come prescritto dalla CEI 61980. L’introduzione di sistemi wireless impone la valutazione di misure contro le interferenze elettromagnetiche; la Norma, infatti, prescrive che il trasferimento wireless di energia non debba ridurre il livello di sicurezza e il corretto funzionamento dell’impianto elettrico; pertanto, tali apparecchiature devono essere installate seguendo le istruzioni del costruttore.
  • Il punto 722.443.3 della Norma afferma che “un punto di connessione accessibile al pubblico è considerato parte del servizio aperto al pubblico e, di conseguenza, deve essere protetto contro le sovratensioni transitorie”. Pertanto, mentre nella versione precedente si raccomandava, per impedire possibili danni al veicolo elettrico dovuti a sovratensioni, che il circuito di alimentazione del punto di connessione fosse protetto con un dispositivo limitatore di sovratensioni, la versione attuale prescrive tale protezione e raccomanda l’uso di un dispositivo limitatore di sovratensioni anche nel caso di punti di connessione non accessibili al pubblico.
  • L’art. 722.6 “Verifiche” in cui si pone particolare attenzione alla conformità degli impianti alle specifiche tecniche, e si forniscono indicazioni per le verifiche periodiche. In particolare, si ritiene necessario la verifica di conformità alle prescrizioni previste dalla Norma degli impianti esistenti, sottolineando, per esempio, l’importanza della protezione contro le sovracorrenti a seguito di un aumento della corrente di carico.

Ricordiamo che le infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici appartengono alla tipologia di impianti per i quali il D.M. 37/2008 prevede la necessità di realizzazione a regola d’arte. Come indicato nel D.M. 37/2008 art. 6 c. 1): “Le imprese se realizzano gli impianti secondo la regola dell’arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell’arte.” In particolare:

  • l’art. 722.3.1 della CEI 64-8 definisce veicolo elettrico (EV: Electric Vehicle) “un veicolo la cui propulsione è fornita da un motore elettrico, che assorbe corrente da un dispositivo ricaricabile di accumulo di energia (RESS), costruito principalmente per l’impiego sulla pubblica via”;
  • la norma IEC 61851-1 prevede quattro modalità di ricarica dei veicoli elettrici.

I punti di ricarica devono rispettare i criteri previsti dalla normativa CEI per colonnine auto elettriche, con riferimento alle sezioni 64-8.722 e agli standard IEC.

Circolare dei Vigili del Fuoco e Norme Antincendio

Quanto alla Circolare dei Vigili del Fuoco, definisce i requisiti da rispettare per non aumentare il rischio d'incendio e di esplosione. Questa è valida in condomini, aziende e altri posti ivi menzionati.

Norme CEI 64-8 e sicurezza elettrica

La Ricarica dei Veicoli Elettrici in Condominio

Il mio condominio è obbligato a installare colonnine di ricarica? Se il condominio è di nuova costruzione o sottoposto a ristrutturazione importante e ha più di 10 posti auto nel parcheggio interno o adiacente, sì. In questo caso il decreto richiede la predisposizione dei tubi corrugati per tutti i posti auto (non necessariamente l’installazione immediata delle colonnine). Per i condomini esistenti non in ristrutturazione, non c’è al momento obbligo diretto, ma è fortemente consigliato prepararsi per tempo.

Il D.Lgs. 48/2020 ha chiarito gli obblighi di predisposizione per la ricarica elettrica negli edifici residenziali con più di 10 posti auto, prevedendo la predisposizione di infrastrutture di canalizzazione in ogni posto auto. Il problema principale per i condomini è che raramente trovano un accordo per la realizzazione di un’infrastruttura comune, e spesso ognuno realizza autonomamente il proprio impianto con canaline e percorsi differenti, portando a soluzioni disomogenee e poco efficienti.

Schema di installazione colonnine in condominio

Installazione Punti di Ricarica: SCIA o Edilizia Libera?

In tema di autorizzazioni e permessi per l’installazione di colonnine elettriche, è di primaria importanza la distinzione tra punto di ricarica e infrastruttura di ricarica:

  • è definita infrastruttura di ricarica l’impianto completo, costituito dal punto di ricarica e da una nuova connessione alla rete elettrica; l’art. 57, comma 1, del D.L. 76/2020 chiarisce che per infrastruttura di ricarica si intende l’insieme di strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica per veicoli elettrici.
  • Il punto di ricarica è un’interfaccia in grado di caricare un veicolo elettrico alla volta o sostituire la batteria di un veicolo elettrico alla volta.

Le norme prevedono inoltre regimi differenziati per l’installazione su aree pubbliche o private.

Installazione di Punti di Ricarica in Aree Private: Edilizia Libera

Il D.M. 03/08/2017 stabilisce che la realizzazione di punti di ricarica in immobili e aree private anche aperte ad uso pubblico, resta attività libera non soggetta ad autorizzazione né a segnalazione certificata di inizio di attività se sono rispettati i seguenti requisiti e condizioni:

  • il punto di ricarica non richiede una nuova connessione al…
  • Le colonnine di ricarica auto elettriche sono distributori di energia elettrica tramite i quali è possibile ricaricare un veicolo elettrico (furgone, auto, moto, bici).

Incentivi e Agevolazioni per l'Installazione

La transizione verso la mobilità elettrica è sostenuta anche da diverse agevolazioni e incentivi.

  • Bonus colonnine elettriche: Sono disponibili diverse forme di bonus e detrazioni fiscali per l'installazione di colonnine di ricarica.
  • Incentivi PNRR per le colonnine elettriche: Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede risorse dedicate allo sviluppo delle infrastrutture di ricarica.
  • IVA al 10% o al 22%?: Per l'installazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici, l'aliquota IVA applicabile può variare tra il 10% e il 22% a seconda delle specifiche condizioni e della tipologia di intervento.

Sosta e Sanzioni negli Stalli di Ricarica

Il Decreto Semplificazioni, infine, definisce i criteri per la sosta negli stalli destinati alla ricarica. Negli stalli di ricarica la sosta è consentita solo durante la ricarica. Possono essere applicate tariffe disincentivanti oltre 1 ora dal termine della ricarica; il limite non vale 23-7 salvo HPC (High Power Charging). Chi non rispetta la disposizione è passibile di segnalazione alla Polizia Municipale. La multa ammonta a 41-168 € al giorno per i veicoli a due ruote e sale a 87-345 € per le vetture a 4 ruote, sempre su base giornaliera. Differenze significative emergono anche a livello territoriale.

Come Prepararsi all'Adeguamento Normativo

Che tu sia un amministratore di condominio, un imprenditore, un progettista o un property manager, questi sono i passi concreti per rispettare il decreto in modo ordinato ed efficiente:

  1. Verifica la categoria del tuo edificio: residenziale o non residenziale? Nuovo, in ristrutturazione o esistente?
  2. Conta i posti auto del parcheggio interno o adiacente: superi la soglia di 10 o 20 posti?
  3. Verifica se rientri in una delle categorie di esclusione (PMI, permesso pre-2021, ecc.).
  4. Affidati a un professionista per la progettazione dell’impianto: tipo e numero di colonnine, potenziamento del quadro elettrico, smart charging.
  5. Pianifica l’investimento e valuta le agevolazioni fiscali disponibili (es. Superbonus, detrazioni per ristrutturazioni).
  6. Procedi con l’installazione con un partner certificato, rispettando i requisiti tecnici del DM.

Il DM 28 ottobre 2025 e il D.Lgs. 5/2026 che recepisce la Direttiva RED III cambiano completamente questa logica. Chi gestisce immobili, chi progetta nuove costruzioni o chi pianifica ristrutturazioni deve iniziare ora a verificare la propria situazione. Se vuoi analizzare la situazione del tuo immobile o dei tuoi progetti e capire come adeguarti in modo corretto e strategico, il momento giusto per farlo è adesso.

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