Incidente su Strada Vicinale Privata: Chi Risarcisce i Danni?

Le strade di campagna, comunemente definite strade vicinali, rappresentano una componente essenziale del tessuto viario extraurbano, collegando le aree rurali come campi, fattorie e boschi, con le arterie principali. Sebbene spesso poco trafficate e caratterizzate da limiti di velocità contenuti, la loro natura - prevalentemente sterrata o in ghiaia e di larghezza ridotta rispetto alle strade ordinarie - solleva interrogativi complessi in merito alla responsabilità in caso di incidenti o cadute. La questione, infatti, si articola attorno alla distinzione tra proprietà privata e uso pubblico, influenzando direttamente l'applicabilità delle norme del Codice della Strada e le possibilità di risarcimento danni.

Strada vicinale di campagna

Cosa Sono le Strade Vicinali

Le strade vicinali sono percorsi che si trovano prevalentemente al di fuori delle aree urbane. Esse connettono le zone rurali alle strade principali e, di conseguenza, sono poco trafficate e soggette a limiti di velocità. Possono essere asfaltate, ma nella maggior parte dei casi sono sterrate o in ghiaia e presentano una grandezza ridotta rispetto al resto delle strade. Sono per definizione di proprietà privata, pur potendo essere utilizzate per uso pubblico, ovvero per il transito della collettività. Il Codice della Strada, all'art. 3, definisce vicinale (o poderale o di bonifica) una strada privata a uso pubblico che si sviluppa al di fuori dei centri abitati.

Gli elementi che devono coesistere affinché una strada venga classificata come vicinale sono, dunque, la proprietà privata, l'uso pubblico e il tracciato stradale fuori dai centri abitati. In mancanza della proprietà privata, l'arteria, se extraurbana, è classificabile come comunale, provinciale, regionale o statale, mentre se urbana, è sempre classificabile come comunale, a eccezione dei tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti, come previsto dall’articolo 2, comma 7, Codice della Strada.

Tipologie di strade vicinali

Strade Vicinali Pubbliche e la Loro Qualificazione

Le strade vicinali possono nascere come percorsi privati ma acquisire nel tempo un carattere di uso pubblico a seguito dell'utilizzo che ne viene fatto dalla collettività. La creazione di una servitù di passaggio pubblica implica che la strada diventi di interesse amministrativo e sia regolamentata dalle norme pubbliche in materia di strade vicinali. La gestione della manutenzione e del traffico ricade, quindi, sotto la responsabilità del Comune.

Per la qualificazione di una strada come vicinale, come stabilito dal Tar Liguria, sez. Genova, 26 marzo 1996, n. 93, è necessario accertare che la strada, pur privata, sia gravata da uso pubblico, ossia al servizio di una collettività indeterminata di cittadini. Questo significa che il passaggio è esercitato da una collettività indeterminata di persone per soddisfare un interesse pubblico generale. L’inclusione da parte del Comune di una strada vicinale nell’elenco di quelle gravate da uso pubblico ha valore dichiarativo e non costitutivo.

Ai fini della definizione stessa di "strada", è rilevante la destinazione di una determinata superficie a uso pubblico, e non la titolarità pubblica o privata della proprietà. È pertanto, l'uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada. Questo è confermato dall'ultimo inciso del comma 6 dell'art. 2, ai sensi del quale anche le strade "vicinali" sono assimilate alle strade comunali, nonostante la strada vicinale sia per definizione (art. 3, comma 1, n. 52, stesso codice) di proprietà privata, anche in caso di destinazione a uso pubblico.

Antonello Ponchia - Intervista all'Autore di Strade Vicinali Efficaci

La Responsabilità in Caso di Incidente su Strada Vicinale

Uno degli aspetti più delicati e dibattuti riguarda l'attribuzione della responsabilità in caso di incidenti o cadute su strade vicinali. La questione, infatti, solleva diverse problematiche, tra cui quella dell'applicabilità o meno alla fattispecie delle norme relative alla circolazione stradale e delle presunzioni di cui all'art. 2054 C.C., nonché del possibile esercizio dell'azione diretta ex art. 144 del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private).

Il Ruolo del Comune:In presenza di una servitù di passaggio pubblica, la strada vicinale, pur essendo privata, acquisisce un carattere tale da assoggettare il Comune alla responsabilità della sua custodia. Secondo un orientamento prevalente della Corte di Cassazione, il Comune è responsabile delle buche e della cattiva manutenzione delle strade vicinali, a prescindere dalla titolarità privata, purché esse siano inserite tra le strade adibite a pubblico transito. Questo perché al Comune spettano gli obblighi di custodia correlati al controllo del territorio e alla tutela della sicurezza e incolumità dei fruitori delle strade di uso pubblico, in relazione agli eventuali danni riportati dagli utenti della strada.

Tuttavia, è importante notare che in un diverso precedente, il Giudice di Pace di Milano ha affermato che il Comune non può essere ritenuto responsabile dei danni derivanti a veicoli, a seguito di sinistro stradale avvenuto su una strada vicinale, anche se aperta al pubblico transito, in quanto la relativa manutenzione spetta ai proprietari della strada. Questa divergenza evidenzia la complessità della materia e la necessità di un'analisi dettagliata di ogni singolo caso.

Il Principio della Responsabilità del Custode:Il principio da tenere in considerazione è quello della responsabilità di colui che ha la custodia del bene, disciplinato dall'art. 2051 del Codice Civile. Questo perché il Comune è tenuto a concorrere alle spese di manutenzione, pur non essendo proprietario del bene. In sostanza, in ragione della natura della strada, l'obbligo di vigilanza può ricadere sulla Pubblica Amministrazione.

Quando il Risarcimento Non è Automatico:Il risarcimento per le pessime condizioni di una strada vicinale non è automatico. Il danno deve essere infatti legato a un pericolo occulto, ovvero un’anomalia non visibile e non prevedibile, difficile da evitare con una guida diligente. L’insidia stradale deve essere dimostrata. Il risarcimento danni è più facile da ottenere nei casi in cui l’incidente stradale sia stato agevolato da condizioni meteorologiche avverse, che peggiorano la visibilità e la possibilità di scorgere eventuali buche o altri ostacoli. La responsabilità dell’ente proprietario, poi, non sussiste anche in presenza di caso fortuito, nell’ipotesi in cui il tratto di strada vicinale sia costantemente trafficato. L’ente può, in tali casi, appellarsi al caso fortuito, ovvero a un evento naturale, indipendente dalla volontà umana, che renda impossibile la previsione dell’insidia.

Danni stradali e pericoli occulti

L'Applicabilità del Codice della Strada e dell'Art. 2054 C.C.

Stabilire se un sinistro stradale si è verificato entro un’area di uso pubblico o su un’area privata comporta una serie di conseguenze di non trascurabile rilievo. Le prime divergenze si incontrano sui criteri da utilizzare per definire come pubblica o privata un’area. Secondo l'orientamento prevalente, non bisogna accertare il soggetto proprietario per rinvenire il discrimen tra strada pubblica e privata, ma è necessario effettuare una verifica di fatto sulle modalità d’uso della stessa uti singuli o uti cives, nonché sulla pericolosità della circolazione che su di essa si svolge.

Codice della Strada in Aree Private:L'orientamento suesposto influisce sul quesito dell’applicabilità o meno della disciplina del Codice della Strada ad incidenti verificatisi in area privata. In materia di circolazione stradale, a un’area appartenente a privati è applicabile la disciplina del Codice della Strada, se l’uso di essa è consentito a tutti. È l’uso pubblico o privato che rende applicabile alle aree la disciplina specifica sulla circolazione stradale (o meno), e non già l’appartenenza delle stesse a enti pubblici o privati.

Più recentemente, la Suprema Corte ha ribadito che ai fini della definizione di «strada», è rilevante, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del nuovo codice della strada, la destinazione di una determinata superficie ad uso pubblico, e non la titolarità pubblica o privata della proprietà. È, pertanto, l'uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada. Ciò è confermato dall'ultimo inciso del comma 6 dell'art. 2, ai sensi del quale anche le strade «vicinali» sono assimilate alle strade comunali, nonostante la strada vicinale sia per definizione (art. 3, comma 1, n. 52, stesso codice) di proprietà privata, anche in caso di destinazione a uso pubblico.

Segnaletica stradale in area rurale

Va in ogni caso sottolineato che le norme del Codice della Strada, pur a rigore applicabili unicamente alla circolazione stradale su aree pubbliche, vengono richiamate dalla giurisprudenza come regole di condotta da osservarsi, con particolare riferimento a quelle ispirate a criteri di elementare prudenza e diligenza, anche sulle aree private. Infatti, in caso di incidente stradale derivante dalla circolazione in area privata, risponde di omicidio colposo colui che non osservi le norme di prudenza e diligenza che il codice della strada prescrive per la circolazione su aree pubbliche o di fatto soggette all'uso pubblico.

Art. 2054 C.C. e la Presunzione di Colpa:Per quanto concerne l’applicabilità, o meno, delle disposizioni di cui all’art. 2054 C.C., secondo l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, perché sorga ed operi la presunzione di colpa stabilita dall'articolo citato a carico del conducente del veicolo e la conseguente responsabilità del proprietario, è necessario che ricorra il presupposto della circolazione del veicolo su strada pubblica o su una strada privata soggetta ad uso pubblico o, comunque, adibita al traffico di pedoni o di veicoli. Pertanto, non è applicabile la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c. nel caso in cui non ricorra detto presupposto ed il danno sia stato prodotto in area privata nella quale non esista traffico e circolazione di veicoli.

Tuttavia, la giurisprudenza di merito, in alcune pronunce, ha interpretato il concetto di “circolazione” di cui all’art. 2054 C.C. in maniera estensiva, ritenendo sufficiente per integrarne gli estremi “un traffico veicolare o pedonale, anche in un’area privata, tale tuttavia da concretare una situazione di pericolosità paragonabile a quella propria del traffico su strada pubblica o aperta al pubblico”. In questi casi, è stato applicato l'art. 2054 C.C.

L'Azione Diretta ex Art. 144 del Codice delle Assicurazioni

Un'ulteriore problematica correlata a un sinistro che si verifichi entro un’area privata è l’esperibilità o meno dell’azione diretta ex art. 144 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/2005). L’azione di cui all’art. 144 citato, infatti, compete al danneggiato nei confronti della compagnia assicuratrice solamente con riguardo a un sinistro causato dalla circolazione di un veicolo in “circolazione su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate” (art. 122, comma 1, D.Lgs. 209/2005).

La Cassazione, richiamando la migliore giurisprudenza, ha precisato che non è tanto alla natura pubblica o privata della strada che deve aversi riguardo, bensì all'uso pubblico della stessa, intendendosi per tale la concreta destinazione "al transito abituale di un numero indeterminato di persone, che si servano di essa per passarvi uti cives e non uti singuli".

Conseguentemente, secondo tale indirizzo, "il danneggiato in un sinistro derivante dalla circolazione di un veicolo a motore in area privata non aperta al pubblico transito non può esperire, per il risarcimento del danno, l'azione diretta prevista dall'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, atteso che tale azione è consentita solo per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strade di uso pubblico od aree a queste equiparate". Questo principio non trova deroga neppure nel caso in cui la polizza preveda l'estensione della copertura assicurativa danni anche a sinistri verificatisi sulle aree private, in quanto tale patto è operativo solo nei rapporti tra le parti, cioè tra l'assicurato e l'assicuratore, ma non comporta l’applicabilità della normativa di cui alla legge sull'assicurazione obbligatoria.

Antonello Ponchia - Intervista all'Autore di Strade Vicinali Efficaci

Il medesimo orientamento si riscontra in più recenti pronunce della Suprema Corte, secondo cui ai fini dell'applicazione della normativa sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, è indifferente la natura pubblica o privata dell'area aperta alla circolazione, essendo rilevante soltanto l'uso pubblico della stessa, per tale intendendosi l'apertura dell'area e della strada ad un numero indeterminato di persone, e cioè la possibilità giuridicamente lecita di accesso da parte del pubblico. L'indeterminatezza dei soggetti che hanno detta possibilità non viene meno pur quando essi appartengano tutti ad una o più categorie specifiche e quando l'accesso avvenga per peculiari finalità ed in particolari condizioni (come si verifica, ad esempio, in un cantiere, al quale hanno accesso tutti quelli che vi lavorano e coloro che hanno rapporti commerciali con l'impresa).

La Competenza del Giudice di Pace

Per ultimo, va rilevato che la problematica relativa alla qualificazione di area pubblica o privata ove si è verificato il sinistro è stata sollevata anche per stabilire la competenza del Giudice di Pace. Deve escludersi che l’espressione “circolazione di veicoli” contenuta nell'art. 7 comma 2 c.p.c. in funzione della individuazione della relativa regola di competenza, si debba intendere nel senso di alludere alla circolazione dei veicoli soltanto su strade pubbliche o di uso pubblico o comunque su strade o aree private con situazione di traffico equiparabile a quella di una strada pubblica. Ne deriva che la regola di competenza è applicabile anche nel caso di circolazione su strada o su area privata, come nel caso di un sinistro avvenuto nell'area condominiale antistante un cancello di accesso ai boxes condominiali e consistito nell'urto di un'autovettura contro il cancello.

Bilancia della giustizia

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