Iscrizione F-Gas per Revisioni Autoveicoli: Normative, Obblighi e Procedure

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Il settore della climatizzazione degli autoveicoli è stato oggetto di significative normative volte a regolamentare l'utilizzo dei gas fluorurati a effetto serra (F-Gas), in virtù del loro elevato impatto ambientale. In particolare, il Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 146/2018, entrato in vigore il 24 gennaio 2019, ha apportato sostanziali modifiche rispetto al precedente D.P.R. n. 43/2012, recependo il Regolamento (UE) n. 517/2014. Questa evoluzione normativa impone obblighi specifici a tutti gli operatori del settore, inclusi gli autoriparatori che intervengono sugli impianti di condizionamento dei veicoli a motore.

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Il Registro Telematico Nazionale F-Gas: Struttura e Funzioni

Il Registro Telematico Nazionale dei Gas Fluorurati delle persone e delle imprese certificate (Registro F-gas), istituito dal Ministero dell’Ambiente l’11 febbraio 2013, è lo strumento cardine per il monitoraggio e il controllo delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra nell’Unione Europea. La sua gestione è affidata alle Camere di Commercio competenti per territorio.

Le principali funzioni del Registro includono:

  • Tracciabilità delle attività: il registro tiene traccia di tutte le operazioni che coinvolgono gli F-Gas, dai produttori, importatori e venditori, agli utilizzatori finali. Ciò aiuta a identificare i punti critici di utilizzo e le eventuali fughe di gas.
  • Controllo delle quote: il registro si occupa di monitorare che gli operatori rispettino i limiti imposti dalla legislazione.
  • Riduzione dell'impatto ambientale: attraverso la registrazione e il monitoraggio delle attività legate ai gas F-Gas, si mira a ridurre l’impatto ambientale di questi potenti gas serra. L’iscrizione al Registro F-Gas è un requisito imprescindibile per chiunque operi nel settore dei gas fluorurati, garantendo la conformità normativa e l’aderenza agli standard di sicurezza.

Le iscrizioni di tutte le persone ed imprese già iscritte al Registro alla data di entrata in vigore del D.P.R. 146/2018 sono state convertite d’ufficio ai nuovi regolamenti, semplificando il passaggio alle nuove disposizioni.

Soggetti Obbligati all'Iscrizione al Registro F-Gas

L’iscrizione al Registro Nazionale F-Gas è obbligatoria per tutte le imprese e gli operatori che lavorano con gas fluorurati ad effetto serra. Questo include diverse categorie:

  • Produttori e importatori: i soggetti che producono o importano F-Gas devono essere registrati per consentire il monitoraggio della loro immissione sul mercato.
  • Installatori e manutentori: coloro che installano o effettuano la manutenzione di apparecchiature contenenti gas F-Gas devono essere registrati per monitorare le attività e garantire la conformità alle norme. Ad essi si aggiungono anche coloro che si occupano del controllo e del recupero e smantellamento di F-Gas su apparecchiature, ad esempio quelle necessarie alla refrigerazione, pompe di calore e climatizzazione delle auto o altri veicoli a motore.
  • Utilizzatori finali: alcuni settori utilizzano F-Gas nelle loro attività, come il settore del raffreddamento e delle apparecchiature elettroniche. Anche questi operatori devono essere registrati nel sistema.

Il registro non è solo per i singoli operatori. Al suo interno, infatti, sono iscritte anche le imprese che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati.

Tipologie di attività con F-Gas

Inoltre, hanno l’obbligo di iscrizione (ma non di conseguire la certificazione) le imprese che effettuano le attività prima elencate su commutatori elettrici, celle frigo di autocarri o rimorchi frigoriferi. Questi soggetti, che operavano esclusivamente su celle frigorifere di rimorchi e autocarri o su commutatori elettrici o che svolgevano esclusivamente attività di smantellamento e quindi non rientravano nell’ambito di applicazione del DPR 43/2012, dal 24 gennaio 2019, devono essere in possesso di certificato per poter operare. In questa sezione devono iscriversi entro 10 giorni dalla data di ricevimento della certificazione.

Per le ditte individuali, l’iscrizione al Registro FGAS avviene in capo al titolare della ditta. L’iscrizione al Registro FGAS ha una validità di 5 anni.

Obblighi Specifici per gli Autoriparatori

Tutti gli autoriparatori che intervengono sui sistemi AC dei veicoli devono essere iscritti al Registro F-Gas e avere l'attestato. A stabilirlo è il D.P.R. 43-2012, il quale precisa che “i tecnici e le imprese che eseguono interventi su impianti frigoriferi, condizionatori, pompe di calore, estintori antincendio e commutatori ad alta tensione e altri apparecchi che contengono gas fluorurati a effetto serra, dovranno avere specifica certificazione, che sarà rilasciata da organismo appositamente accreditato”.

Anche gli autoriparatori che utilizzano una stazione di ricarica o che riparano l’impianto A/C in caso di danno o manutenzione (e che quindi devono svuotarlo e riempirlo del gas refrigerante) rientrano nelle categorie previste dal decreto, e in particolare nella categoria “Recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria in determinati veicoli a motore” (Regolamento CE n. 307/2008). I veicoli a motore cui fa riferimento il regolamento sono auto e furgoni per trasporto di persone, con massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente, e per il trasporto di merci con massa massima di 1305 kg.

Autoriparatore con attrezzatura per gas refrigeranti

Il Ministero dell’Ambiente ha ribadito più volte che gli autoriparatori devono conseguire l’attestato e sono tenuti all’iscrizione al Registro delle persone e delle imprese certificate - Registro “F-GAS”, precisando che “le persone che effettuano attività di recupero di gas fluorurati dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore devono disporre di un attestato rilasciato da un organismo di attestazione a seguito della partecipazione ad un corso di formazione”.

A differenza delle altre categorie, gli autoriparatori non devono sostenere l’esame teorico e pratico ma devono solamente frequentare il corso di formazione e ottenere l’attestato (che non va confuso con la certificazione, per la quale è richiesto il superamento dell’esame teorico e pratico). L’attestato è rilasciato a seguito del completamento di apposito corso di formazione entro 8 mesi dalla data di iscrizione nel Registro telematico nazionale, pena la decadenza dell’iscrizione.

L’impresa che svolge l’attività, cioè l’officina, deve invece solamente iscriversi al Registro F-Gas, senza dover sostenere alcuna certificazione/attestazione.

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Cosa sono gli F-Gas e perché sono Regolamentati

I gas fluorurati sono una tipologia di gas artificiali utilizzati principalmente come refrigeranti - nel settore del condizionamento dell’aria e delle pompe di calore (idrofluorocarburi, HFC) - ma anche come isolanti nelle connessioni alla rete elettrica (come l’esafluoruro di zolfo, SF6) e nei settori elettronico e farmaceutico (perfluorocarburi, PFC, ecc). Negli impianti di condizionamento dei veicoli è presente il gas R-134a, che appartiene alla famiglia HFC. È importante ricordare che dal 2017 tutte le auto di nuova produzione devono utilizzare il nuovo e meno inquinante gas R1234YF. Rientrano nei F-GAS anche i gas R410A, R404A, R407C.

L’impatto ambientale dei gas fluorurati è misurato attraverso la scala GWP (Global Warming Potential), che misura la quantità di energia assorbita da un gas rispetto alla stessa quantità di anidride carbonica (CO2) su un periodo di 100 anni. L’R134a, il refrigerante più utilizzato nelle auto prima dell’introduzione della nuova normativa, ha un GWP di 1.430, il che significa che il suo potenziale di riscaldamento globale è 1.430 volte superiore a quello della CO2. Questa elevata capacità di intrappolare il calore nell'atmosfera rende la loro gestione e il loro recupero cruciali per la protezione dell'ambiente.

Come Mettersi in Regola: Procedura di Iscrizione al Registro F-Gas

Per mettersi in regola, occorre prima di tutto essere iscritti al Registro nazionale telematico Gas Fluorati delle persone e delle imprese certificate (Registro F-gas), istituito dal Ministero dell’Ambiente l’11 febbraio 2013. La gestione del Registro è affidata alle Camere di Commercio competenti (quelle del capoluogo di regione).

L’iscrizione è esclusivamente telematica e la pratica d’iscrizione deve essere fatta dal sito ufficiale del Registro, www.fgas.it, cliccando sul riquadro in basso alla pagina “scrivania telematica per persone e imprese”. In questa sezione, alla voce modulistica e iscrizione del menù a sinistra, è possibile scaricare le istruzioni per l’iscrizione persone e il facsimile modello iscrizione persone.

Interfaccia del sito www.fgas.it

Oltre all’addetto, occorre ricordarsi di iscrivere al Registro anche l’impresa, cioè l’officina, effettuando sempre on-line l’apposita pratica di iscrizione (iscrizione delle imprese). Per la categoria in cui rientrano gli autoriparatori non è prevista, in fase di iscrizione, la richiesta del certificato provvisorio che consente di operare per 6 mesi dalla data del rilascio. Non è nemmeno prevista una data entro cui sostenere il corso di formazione; l’officina e il personale che si occupa del recupero dei gas devono necessariamente risultare iscritti al registro, in modo da essere nella posizione di ottenere l’attestato per l’addetto e poter immediatamente lavorare sui sistemi di condizionamento. Gli autoriparatori che hanno conseguito l’attestato prima dell’aprile 2013 possono operare, mentre chi ne è sprovvisto non può in nessun caso intervenire sugli impianti AC. Per essere in regola occorre quindi frequentare un corso di formazione e ottenere l’attestato, previa iscrizione al Registro.

Passaggi Dettagliati per l'Iscrizione

Per effettuare l’iscrizione al Registro si parte dalla home page del Registro, www.fgas.it, cliccando sul riquadro “scrivania telematica”.

  1. Verifica compatibilità: entrati nella sezione dedicata, occorre prima di tutto verificare che il proprio computer sia correttamente configurato per la compilazione e trasmissione della pratica, premendo su “verifica compatibilità” nel menù a sinistra; il sistema evidenzia eventuali anomalie e gli strumenti per risolverle.
  2. Accesso all'area riservata: per entrare nell’area riservata bisogna cliccare il pulsante "Accedi con smartcard" (in alto a destra), con la possibilità di scegliere se usare il proprio dispositivo di firma digitale o delegare un altro soggetto in possesso di dispositivo (firmando e allegando una procura scaricabile direttamente dal sito). È possibile delegare alla presentazione della pratica un soggetto terzo (associazione, commercialista, consulente) munito di firma digitale.
  3. Nuova pratica: dal menù "scrivania telematica" si dovrà poi selezionare la voce “nuova pratica”, dopodiché selezionare l’opzione “iscrizione persona”, nel caso dell’iscrizione del personale addetto, o “iscrizione imprese”, quando si va a iscrivere l’officina. La compilazione della pratica è assistita da una guida on line visibile utilizzando il pulsante “premi qui”. Sulla base della provincia di residenza verrà definita automaticamente la camera di commercio competente.
  4. Indicazione dell'attività: nello step successivo occorre indicare l’attività: gli autoriparatori dovranno barrare la casella corrispondente al regolamento comunitario 307/2008 (attività di recupero gas dagli autoveicoli), in fondo alla lista.
  5. Allegati e pagamenti: il passo successivo è quello di allegare alcuni documenti scannerizzati in pdf. Si potrà scaricare e stampare il documento parzialmente precompilato, completare a penna i dati richiesti, scannerizzarlo e ri-allegarlo alla pratica. Al momento della compilazione si dovrà aver già pagato i diritti di segreteria e l’imposta di bollo, con versamento in CC o bonifico, allegando copia dell’avvenuto pagamento. Per iscriverti al Registro sia come operatore fgas che per conto dell’azienda di cui sei titolare, dovrai versare una quota per i diritti di segreteria, a cui dovrai sommare il costo dell’imposta di bollo. I soggetti tenuti all’iscrizione nel Registro versano, alla Camera di commercio competente per territorio, i diritti di segreteria (previsti dall’articolo 18, comma 1, lettera d) della legge 29/12/1993 n. 580). Il pagamento dei diritti di segreteria per visure o attestati rilasciati dall'ufficio Ambiente (CCIAA Bologna) deve essere effettuato tramite PagoPA.
  6. Firma e trasmissione: dopo aver controllato la correttezza dei dati inseriti la pratica deve essere firmata digitalmente (attraverso apposito dispositivo) e trasmessa per via telematica. Immediatamente è possibile scaricare copia della pratica inviata e ricevuta di avvenuta trasmissione.
  7. Esito della pratica: la Camera di commercio, dopo avere terminato l'istruttoria con esito positivo, invierà, sempre all'indirizzo di posta elettronica indicato da colui che presenta la pratica, una notifica comunicando il numero di iscrizione al Registro FGAS (che inizia con PR…. per le persone e IR…. per le imprese). L’attestato IR è un codice che rilascia il registro F-gas (Camere di Commercio). L’attestato PR è legato alle Camere di commercio ed è un codice che viene rilasciato al momento dell’iscrizione al registro fgas che è gestito appunto, dalle Camere di Commercio. Nel caso la pratica contenga anomalie che ne impediscono l'accoglimento, la Camera di commercio invierà, sempre all'indirizzo di posta elettronica indicato da colui che presenta la pratica, una notifica di respingimento riportante le anomalie rilevate.
  8. Attestato di iscrizione e visura: entro 30 giorni dall’invio viene resa disponibile alla sezione “certificati e attestati” l’attestato di iscrizione e la visura. L’attestato contiene il numero di iscrizione al registro.

L’intera procedura, a dir il vero, può risultare un po’ lunga e macchinosa, anche perché pochi autoriparatori padroneggiano programmi e dispositivi di firma digitale. Il sito del Registro, nella pagina iniziale dell’iscrizione, mette a disposizione un video tutorial che spiega passo per passo come effettuare la pratica di iscrizione. Nella sezione “modulistica e iscrizione” è inoltre possibile scaricare le istruzioni per l’iscrizione e i vari facsimile.

Corso di Formazione e Attestato F-Gas

Una volta effettuata l’iscrizione al Registro F-Gas, o anche precedentemente, gli autoriparatori devono frequentare un corso di formazione, composto da un modulo teorico e uno pratico, organizzato da uno degli organismi di attestazione certificati e iscritti al Registro. Questi organismi di certificazione sono accreditati per svolgere le attività di certificazione delle persone fisiche e delle imprese, e hanno ricevuto, su domanda, la designazione da parte del Ministero dell’Ambiente. Detti organismi devono inoltre inserire per via telematica, nelle apposite sezioni del Registro, entro 10 giorni lavorativi, le informazioni su: persone fisiche e imprese alle quali hanno rilasciato il pertinente certificato; estremi identificativi dei provvedimenti con cui hanno sospeso, revocato, rinnovato o trasferito i certificati rilasciati. Esistono anche organismi di valutazione della conformità che hanno ricevuto l’accreditamento per le attività di certificazione degli organismi di attestazione di formazione delle persone fisiche.

Alla fine del corso, basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste dal Regolamento CE n. 307/2008, l’organismo rilascerà l’attestato per il patentino F-GAS all’autoriparatore, comprovando che l’autoriparatore ha acquisito tutte le competenze necessarie per identificare i principali componenti di un impianto di condizionamento, valutarne il funzionamento ed effettuare in sicurezza le operazioni di recupero del refrigerante. L’attestato rilasciato da un organismo di attestazione non ha scadenza e viene rilasciato unicamente agli addetti al recupero di gas fluorurati.

Certificazione Imprese F-Gas

La certificazione delle imprese ha una durata di 5 anni ed è obbligatoria per tutte le aziende che operano con i gas fluorurati a effetto serra che svolgono attività di:

  • installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (Regolamento (UE) 2018/2067 (ex 303/2008);
  • installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o smantellamento di apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati ad effetto serra (Regolamento (UE) 304/2008).

Nello specifico, possono conseguire la certificazione le imprese che:

  • impiegano personale certificato in numero adeguato per gestire il volume d’attività oggetto di certificazione (almeno 1 operatore certificato per ogni 200.000 euro di fatturato legato all’attività F-Gas);
  • dimostrano che il personale impiegato nelle attività per cui è richiesta la certificazione ha a disposizione gli strumenti e le procedure necessari per svolgerle.

Alle imprese il certificato è rilasciato previa verifica dei requisiti previsti, da dimostrare entro 8 mesi dalla data di iscrizione nel Registro telematico nazionale, pena la decadenza dell’iscrizione. Le imprese hanno l’obbligo di iscriversi al “Registro Telematico Nazionale delle Imprese e delle Persone Certificate”, istituito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. L’iscrizione, obbligatoriamente in via telematica, deve essere successiva alla registrazione delle singole figure professionali appartenenti all’impresa stessa, ed è condizione necessaria per ottenere l’attestato di iscrizione.

Certificazione Persone Fisiche (non autoriparatori)

Alle persone fisiche il certificato è rilasciato a seguito del superamento di apposito esame teorico e pratico sulle competenze e conoscenze previste, sostenuto entro 8 mesi dalla data di iscrizione nel Registro telematico nazionale, pena la decadenza dell’iscrizione. Nell’arco dei 10 anni di validità della certificazione, le verifiche di sorveglianza devono essere effettuate con cadenza annuale e sono esclusivamente documentali. Nel caso in cui la persona fisica certificata non abbia effettuato interventi dalla precedente sorveglianza, l’organismo manterrà comunque il certificato.

Esame di certificazione F-Gas

Riconoscimento di Certificati Esteri ed Esenzioni

In questa sezione devono iscriversi le persone fisiche e le imprese che intendono richiedere il riconoscimento dei certificati rilasciati in un altro Stato membro (art. 10 del D.P.R. 146/2018).

In questa sezione devono iscriversi le persone fisiche e le imprese che intendono richiedere l’esenzione o la deroga temporanea dall’obbligo di certificazione e attestazione, qualora in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 11 e 12 del D.P.R. 146/2018. Il D.P.R. n. 146/2018 stabilisce alcune esenzioni e deroghe per determinate attività e tipi di gas.

Sanzioni e Decadenza dall'Iscrizione

Il Decreto Legislativo 5 dicembre 2019, n. 163, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2/1/2020, reca la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi di cui al regolamento (UE) n. 517/2014, e dei relativi regolamenti di esecuzione della Commissione europea, attuati con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146.

Le sanzioni relative al Registro Nazionale F-Gas e alla violazione delle norme dell’ambito F-Gas possono variare a seconda della tipologia e del soggetto che compie la violazione. Ad esempio, le imprese che non inseriscono in Banca Dati tutte le informazioni in merito agli interventi svolti, entro trenta giorni dalla data della conclusione dell’attività lavorativa svolta, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 15.000,00 euro. Per assicurare il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione dell’F-Gas, le imprese che smaltiscono contenitori (art. 8, par. 2 Reg. (UE) 517/2014) devono farlo in conformità al regolamento.

La cancellazione dal Registro Nazionale F-Gas può verificarsi per diverse ragioni. Dal momento in cui è stato pubblicato il DPR 146/2018, le persone e le imprese già iscritte al Registro hanno dovuto conseguire la certificazione entro il 24 settembre 2019, ossia 8 mesi a partire dall’entrata in vigore del decreto. Inoltre, poiché l’iscrizione al registro è fondamentale per poter conseguire le Certificazioni Impresa e Persona F-gas, il D.P.R. 146/2018 stabilisce che le persone e le imprese soggette all’obbligo di certificazione devono ottenere il certificato entro 8 mesi dall’iscrizione al registro, pena la cancellazione da quest’ultimo.

La cancellazione può avvenire per altri fattori, vediamo alcuni casi. Ad esempio, chi non versa la quota annuale di mantenimento del patentino, della certificazione o di entrambi, oppure dimostra di non aver caricato nessun intervento in Banca Dati per due anni consecutivi, rischia l’eliminazione dal Registro Nazionale F-gas.

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