Il sistema pensionistico svizzero, con la sua struttura a tre pilastri, presenta specificità che possono generare interrogativi riguardo alla tassazione dei redditi da pensione percepiti da residenti fiscali in Italia. La Svizzera, infatti, attraverso il suo sistema previdenziale, eroga rendite che, sebbene destinate a garantire un futuro sereno, possono innescare fenomeni di doppia imposizione qualora lo Stato di erogazione (Svizzera) e lo Stato di residenza (Italia) siano differenti. Questo articolo si propone di analizzare in dettaglio come le pensioni svizzere, provenienti dai diversi pilastri del sistema elvetico, vengono tassate in Italia, prendendo in esame le normative vigenti, le convenzioni internazionali e le casistiche specifiche.
Breve Riepilogo della Previdenza Svizzera
Il sistema previdenziale svizzero si articola in tre pilastri fondamentali, ciascuno con una funzione specifica:
Primo Pilastro (AVS/AI): Questo pilastro costituisce la base della previdenza sociale svizzera ed è rappresentato principalmente dall'Assicurazione Vecchiaia e Superstiti (AVS) e dall'Assicurazione Invalidità (AI). La sua finalità primaria è garantire un reddito minimo vitale alla popolazione in età pensionabile o in caso di invalidità. Le prestazioni AVS sono quelle di cui al primo pilastro, se derivanti da contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera. Si affiancano al primo pilastro le prestazioni AI (Assicurazione Invalidità), IPG (Indennità per la Perdita di Guadagno) e AD (Assicurazione contro la Disoccupazione). Se la pensione di vecchiaia italiana è similare al primo pilastro svizzero, il fondo pensione di previdenza complementare italiano si pone in un intermezzo tra il secondo e il terzo pilastro.
Secondo Pilastro (LPP): Conosciuto come Legge sulla Previdenza Professionale (LPP), questo pilastro è obbligatorio per la maggior parte dei lavoratori e mira a integrare la rendita del primo pilastro, consentendo di mantenere un tenore di vita simile a quello goduto durante l'attività lavorativa. Viene gestito da casse pensione e assicurazioni private, alimentato da contributi versati congiuntamente dal lavoratore e dal datore di lavoro, al superamento di un certo salario. Le somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate, rientrano in questa categoria.
Terzo Pilastro (Previdenza Personale): Questo pilastro è facoltativo e si divide in due sottocategorie: il pilastro 3a (previdenza vincolata) e il pilastro 3b (previdenza libera). La previdenza vincolata offre agevolazioni fiscali in Svizzera, con contributi deducibili dal reddito imponibile elvetico entro determinati limiti. È volto ad accogliere contributi volontari destinati alla pensione, offrendo un'ulteriore opportunità di integrazione.

Dove è Tassata la Pensione Svizzera?
Per stabilire la corretta tassazione delle pensioni svizzere percepite da un residente in Italia, è fondamentale fare riferimento alla Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Svizzera. L'articolo 18 della convenzione stabilisce un principio cardine: "le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente [italiano] in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo stato". Questo significa che le prestazioni pensionistiche svizzere sono tassabili esclusivamente in Italia se il beneficiario è un residente fiscale italiano, indipendentemente dall'ente erogatore.
La Convenzione tra Italia e Svizzera prevede anche delle specificità basate sulla nazionalità del contribuente e sulla natura della pensione (pubblica o privata). In generale, per le pensioni pubbliche, la tassazione avviene solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità svizzera; in caso contrario, sono tassate solo in Italia. Le pensioni private, invece, sono tassate esclusivamente in Italia. Questo principio si applica anche alle rendite corrisposte dall'Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS), le quali non devono essere dichiarate in Italia se assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta dall'istituto italiano che le ha erogate.
Tassazione del Primo Pilastro Svizzero (AVS) in Italia
La normativa fiscale italiana prevede un regime di tassazione agevolata per le rendite del primo pilastro svizzero (AVS) percepite da residenti in Italia, a condizione che vengano erogate tramite un intermediario finanziario residente in Italia. In tale scenario, è applicata una ritenuta unica del 5% a titolo d'imposta. Questa disposizione è stata sostanzialmente confermata dal D.lgs. n. 33 del 24 marzo 2025, che ha abrogato la previgente legge n. 413/1991, mantenendo la medesima aliquota agevolata.
L'articolo 37, comma 1, del D.lgs. n. 33/2025 specifica che "Le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sono assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento da parte degli istituti italiani, quali sostituti d’imposta, per il cui tramite l’AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia."
Le rendite AVS, se erogate tramite un intermediario italiano e assoggettate alla ritenuta del 5%, non richiedono un'ulteriore dichiarazione fiscale in Italia, essendo già state sottoposte a imposizione. Questo meccanismo semplifica notevolmente gli adempimenti per il contribuente.

Tassazione del Secondo Pilastro Svizzero (LPP) in Italia
Anche per le prestazioni derivanti dal secondo pilastro svizzero (LPP), la normativa italiana prevede un trattamento fiscale favorevole quando le somme vengono erogate tramite intermediari finanziari residenti in Italia. L'articolo 37, comma 2, del D.lgs. n. 33/2025 estende l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta del 5% anche alle somme corrisposte in Italia dalla gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP).
Questa aliquota agevolata del 5% si applica sia nel caso in cui il pagamento avvenga sotto forma di rendita, sia nel caso di erogazione di capitale in un'unica soluzione. L'Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 702/E/21, ha chiarito che, anche in queste circostanze, il contribuente è esonerato dagli obblighi dichiarativi relativi a tali redditi.
Pertanto, analogamente al primo pilastro, la percezione delle rendite LPP tramite un intermediario italiano comporta l'applicazione di una ritenuta sostitutiva del 5%, che chiude il contenzioso fiscale in Italia per tali importi.
Percepimento delle Rendite AVS e LPP tramite Intermediario non Residente
La situazione cambia qualora le rendite del primo e del secondo pilastro svizzero vengano percepite senza l'intervento di un intermediario finanziario residente in Italia. In questo caso, interviene l'articolo 37, comma 3, del D.lgs. n. 33/2025, il quale stabilisce che le somme, "ovunque corrisposte da parte dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti Svizzera (AVS) e da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP) … percepite da soggetti residenti senza l’intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette a imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta di cui ai commi 1 e 2."
Ciò significa che, anche in assenza di un intermediario italiano, si applica l'imposizione sostitutiva del 5%. Tuttavia, in questo scenario, è onere del contribuente provvedere autonomamente alla liquidazione dell'imposta dovuta, poiché non vi è un sostituto d'imposta che applichi la ritenuta alla fonte. Sarà quindi necessario dichiarare questi redditi nella propria dichiarazione dei redditi italiana e versare l'imposta sostitutiva del 5%.
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Chi è l'Intermediario Residente e Quando c'è Applicazione del 5%?
La corretta identificazione dell'intermediario residente è cruciale per determinare se si applica la ritenuta agevolata del 5%. Per il primo pilastro (AVS), la questione è relativamente diretta: si tratta dell'intermediario con cui la Svizzera ha stipulato accordi specifici per l'erogazione delle rendite in Italia, e che è quindi a conoscenza della posizione del beneficiario residente in Italia.
Per il secondo pilastro (LPP), gestito da intermediari privati (come assicurazioni), la situazione può richiedere una maggiore attenzione. È necessario che il contribuente comunichi alla propria banca italiana di stare ricevendo un'erogazione a titolo di pensione LPP. Se l'intermediario applica la ritenuta del 5%, il contribuente è esonerato dagli obblighi dichiarativi.
Affinché l'intermediario finanziario italiano possa applicare correttamente la ritenuta del 5%, il contribuente è tenuto a fornire informazioni precise, tra cui:
- Essere residente fiscalmente in Italia.
- Aver percepito le somme relative al primo e/o secondo pilastro (specificando, in caso di rendita, la cadenza dei pagamenti).
- Indicare l'importo lordo su cui applicare la ritenuta.
In assenza di tale comunicazione o se la pensione viene erogata su un conto estero, il contribuente dovrà occuparsi autonomamente della liquidazione dell'imposta in Italia, applicando l'imposizione sostitutiva del 5% o le aliquote ordinarie, a seconda della tipologia di prestazione.
Quanto è Tassato il Terzo Pilastro Svizzero in Italia?
Il terzo pilastro svizzero, composto dalla previdenza vincolata (pilastro 3a) e dalla previdenza libera (pilastro 3b), non essendo obbligatorio e non essendo esplicitamente menzionato nell'articolo 37 del D.lgs. n. 33/2025, è assoggettato a una tassazione differente rispetto ai primi due pilastri. Le prestazioni erogate da questo pilastro sono considerate a tutti gli effetti redditi di natura pensionistica.
L'articolo 49, comma 2, del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) equipara le pensioni di ogni genere ai redditi da lavoro dipendente. Di conseguenza, si configurano due scenari principali per la tassazione del terzo pilastro in Italia:
- Erogazione sotto forma di rendita: Se la pensione del terzo pilastro viene erogata sotto forma di rendita periodica, essa sconta le ordinarie aliquote IRPEF progressive, in base agli scaglioni di reddito.
- Erogazione sotto forma di capitale: Qualora la pensione venga erogata tramite il riscatto del capitale in un'unica soluzione, si applica la tassazione separata, come previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera a) del TUIR.
È importante notare che i contributi versati nel pilastro 3a svizzero sono fiscalmente agevolati in Svizzera, ma questa agevolazione non si estende automaticamente alla tassazione italiana.
Quadro RW e Monitoraggio Fiscale delle Pensioni Svizzere
L'obbligo di monitoraggio fiscale, disciplinato dal Quadro RW della dichiarazione dei redditi, impone ai contribuenti residenti in Italia di dichiarare le attività finanziarie detenute all'estero. Tuttavia, esistono delle esenzioni specifiche per quanto riguarda le pensioni svizzere.
L'Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 38/E/2013, ha chiarito che non sono oggetto di monitoraggio fiscale le somme versate per obbligo di legge a forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, quale ad esempio il "secondo pilastro svizzero".
Il discriminante fondamentale per l'obbligo di dichiarazione nel Quadro RW e per il pagamento dell'IVAFE (Imposta sul Valore degli Immobili e delle altre attività finanziarie detenute all'estero) è l'obbligatorietà o meno del contributo:
- Primo e Secondo Pilastro: Essendo forme di previdenza obbligatoria, non devono essere dichiarate nel Quadro RW e non scontano l'IVAFE.
- Terzo Pilastro: Essendo una forma di previdenza facoltativa, i beni e i diritti detenuti all'estero relativi al terzo pilastro devono essere dichiarati nel Quadro RW se il contribuente è residente in Italia. Questo implica anche il pagamento dell'IVAFE proporzionalmente al valore degli attivi detenuti.
La corretta compilazione del Quadro RW è essenziale per evitare sanzioni e per adempiere correttamente agli obblighi fiscali internazionali.
Modello RED e Pensioni Estere
Il Modello RED (Riepilogo delle Dichiarazioni) rappresenta un adempimento fiscale significativo, soprattutto per i pensionati, in quanto è necessario per l'erogazione di alcune prestazioni assistenziali legate al reddito. I beneficiari sono tenuti a comunicare la loro situazione reddituale all'INPS, a meno che non percepiscano una pensione già nota all'Istituto o dichiarino tutti i redditi all'Agenzia delle Entrate tramite Modello 730 o Redditi PF.
Le pensioni estere, ovvero quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito del lavoro prestato in quello Stato e percepite da un residente in Italia, devono essere inserite nel Modello RED anche se non sono oggetto di dichiarazione nel Modello 730 o nel Modello UNICO PF.
L'INPS utilizza il Modello RED per rilevare la presenza di pensioni estere, utilizzando codici specifici:
- 0 (Zero): Assenza di pensione estera.
- 1: Presenza di pensione estera del titolare.
- 2: Presenza di pensione estera del coniuge.
- 3: Presenza di pensioni estere per entrambi (titolare e coniuge).
La mancata presentazione del Modello RED da parte di chi percepisce le prestazioni sopra elencate può comportare la sospensione dell'erogazione delle stesse per 60 giorni e, in ultima analisi, la revoca della prestazione e il recupero delle somme indebitamente percepite.

È importante sottolineare che tutte le pensioni estere vanno inserite nel modello RED, indipendentemente dalla loro tassazione in Italia o dalla presenza di convenzioni contro le doppie imposizioni. L'invalidità, ad esempio, misurata in base al grado di invalidità e al reddito annuo, se erogata da un ente previdenziale estero, rientra tra le prestazioni da dichiarare.
Considerazioni Finali e Consulenza Professionale
In sintesi, la tassazione delle pensioni svizzere in Italia per un residente fiscale presenta un quadro normativo articolato, ma sostanzialmente favorevole per i primi due pilastri se percepiti tramite intermediari residenti. La ritenuta sostitutiva del 5% semplifica gli adempimenti dichiarativi per le rendite AVS e LPP. Il terzo pilastro, invece, segue le regole generali di tassazione dei redditi pensionistici, con aliquote IRPEF ordinarie per le rendite e tassazione separata per i capitali.
Il monitoraggio fiscale tramite il Quadro RW richiede la dichiarazione dei beni relativi al terzo pilastro, ma non per quelli legati ai pilastri obbligatori. Infine, il Modello RED impone la dichiarazione di tutte le pensioni estere, indipendentemente dalla loro origine o dalla loro tassazione in Italia.
Data la complessità della materia e le continue evoluzioni normative, è sempre consigliabile rivolgersi a professionisti esperti in fiscalità internazionale per una consulenza personalizzata. Essi possono fornire un'analisi accurata della propria situazione, garantire la corretta applicazione delle normative e ottimizzare gli adempimenti fiscali, evitando errori o inesattezze involontarie che potrebbero comportare sanzioni o contenziosi con l'amministrazione finanziaria.
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