L'Obbligo Legale di Testimonianza negli Incidenti Stradali: Diritti, Doveri e Tempistiche

Ti sei mai trovato nel bel mezzo di un incidente stradale? Magari stavi passeggiando, guidando o semplicemente affacciato alla finestra quando, all’improvviso, hai assistito a uno scontro tra veicoli. Essere testimone di un incidente stradale non è solo una questione di memoria e di osservazione; è anche una responsabilità civile e morale, in quanto la tua testimonianza può fare la differenza tra una ricostruzione approssimativa e una veritiera del sinistro, influenzando l'esito del processo e la vita delle persone coinvolte. La legge italiana prevede specifici obblighi, diritti e doveri per chi assiste a tali eventi, con particolare attenzione alle tempistiche e alle modalità di comunicazione alle compagnie assicurative.

Chi può essere Testimone e Quali sono i Criteri?

Per diventare un testimone, occorre aver visto o sentito qualcosa di rilevante per la ricostruzione della dinamica del sinistro. La legge non pone limiti specifici su chi possa essere testimone; chiunque abbia assistito all'evento e sia in grado di fornire informazioni utili può essere chiamato a testimoniare. Non importa se eri alla guida di un veicolo, a piedi o semplicemente affacciato alla finestra: se hai visto qualcosa di rilevante, la tua testimonianza può fare la differenza.

Tuttavia, ci sono alcune categorie di persone che potrebbero essere escluse dalla testimonianza, come i minori, le persone con disabilità mentali o coloro che hanno un interesse diretto nella vicenda. Queste esclusioni mirano a garantire l'affidabilità e l'imparzialità della testimonianza, elementi fondamentali per la giustizia.

Persona che osserva un incidente stradale

I Diritti e i Doveri di un Testimone

Essere testimone di un incidente stradale comporta sia diritti che doveri, tutti finalizzati a garantire un processo equo e trasparente.

Diritti del Testimone:

  • Diritto all'informazione: Hai il diritto di essere informato sulle modalità della testimonianza e sulle procedure legali coinvolte.
  • Diritto all'assistenza legale: Hai il diritto di essere assistito da un avvocato durante tutto il processo, dalla raccolta delle informazioni alla testimonianza in tribunale. Professionisti specializzati, come avvocati specializzati, possono supportarti in ogni fase.
  • Diritto di rifiutare risposte incriminanti: Hai anche il diritto di rifiutarti di rispondere a domande che potrebbero incriminarti o ledere la tua reputazione.

Doveri del Testimone:

  • Dovere di presentarsi: Hai il dovere di presentarti in tribunale quando vieni convocato.
  • Dovere di dire la verità: È fondamentale essere sinceri e precisi nel riportare i fatti. La falsa testimonianza è un reato punibile dalla legge.

Bilancia della giustizia con un testimone

Le Prime Azioni Cruciali per un Testimone

Essere testimone di un incidente stradale non significa solo osservare passivamente. La tua prontezza e il tuo sangue freddo possono fare la differenza in situazioni critiche.

  1. Priorità alla Sicurezza: La priorità assoluta è la sicurezza: tua e degli altri. Assicurati di non esporti a pericoli e, se possibile, segnala l’incidente agli altri automobilisti per evitare ulteriori scontri.
  2. Chiamare i Soccorsi e le Forze dell'Ordine: Una volta messo in sicurezza il luogo, è il momento di chiamare i soccorsi (118) e le forze dell’ordine (112 o 113).
  3. Raccogliere Informazioni Dettagliate: Prendi nota di tutto ciò che vedi: la posizione dei veicoli, la presenza di eventuali segnali stradali, le condizioni meteorologiche, la presenza di altri testimoni. Se possibile, scatta foto o registra video della scena, ma sempre senza intralciare i soccorsi.
  4. Prestare Primo Soccorso (se qualificati): Se ci sono feriti, presta il primo soccorso, ma solo se sei qualificato per farlo. In caso contrario, attendi l’arrivo dei soccorritori e segui le loro istruzioni.
  5. Fornire la Testimonianza alle Autorità: Una volta arrivate le autorità, fornisci la tua testimonianza in modo chiaro e conciso. Se hai raccolto foto o video, consegnali alle forze dell’ordine.

Comportamenti in caso di Incidente stradale

La Testimonianza in Tribunale: Un Momento Decisivo

Se sei stato testimone di un incidente stradale, potresti essere chiamato a deporre in tribunale. Qui, la tua testimonianza può influenzare l’esito del processo e la vita delle persone coinvolte.

  • Fedeltà ai Fatti: È importante ricordare che la tua testimonianza in tribunale deve essere fedele a ciò che hai visto e sentito al momento dell’incidente. Non cercare di abbellire o modificare i fatti, ma riporta semplicemente la verità.
  • Preparazione: Prima di presentarti in aula, ripercorri mentalmente l’incidente, cercando di ricordare tutti i dettagli.
  • Interrogatorio: In tribunale, sarai interrogato da un giudice o da un avvocato. Le domande saranno mirate a chiarire i fatti e a ricostruire la dinamica dell’incidente. Rispondi in modo chiaro e conciso, evitando di divagare o di fare supposizioni. Se non ricordi un dettaglio, ammettilo onestamente.
  • Mantenere la Calma: Potresti essere sottoposto a domande insidiose o a tentativi di screditare la tua testimonianza. Mantieni la calma e rispondi sempre con sincerità e rispetto. Se ti senti a disagio o hai dubbi, non esitare a chiedere chiarimenti al giudice o al tuo avvocato.

La Falsa Testimonianza: Gravi Conseguenze Legali

Come accennato, la falsa testimonianza è un reato grave, punito dal Codice Penale italiano con la reclusione da 2 a 6 anni. Le conseguenze di una falsa testimonianza possono essere molto dure.

Chi mente in tribunale rischia di essere condannato a una pena detentiva, con tutte le ripercussioni sociali e personali che ne derivano. Inoltre, la falsa testimonianza può avere un impatto negativo anche sulla vittima dell’incidente, che potrebbe vedersi negato il giusto risarcimento o la possibilità di ottenere giustizia.

Le motivazioni dietro una falsa testimonianza possono essere diverse: paura di ritorsioni, desiderio di proteggere un amico o un familiare, interessi personali o semplicemente la convinzione di poterla fare franca. Tuttavia, le indagini accurate, le perizie tecniche, come la ricostruzione cinematica dell’incidente, e le testimonianze incrociate possono portare alla luce la verità. Pertanto, se sei testimone di un incidente stradale, ricorda che la tua testimonianza è un atto di responsabilità civile e morale.

La Denuncia all'Assicurazione e i Termini per i Testimoni

Le nuove regole sui testimoni di un incidente stradale impongono che questi si debbano immediatamente indicare nel modulo di constatazione amichevole (CID) o nel verbale delle Forze dell’Ordine. I loro nominativi devono comparire anche sulla denuncia del sinistro inviata alla propria compagnia di assicurazioni.

È fondamentale conoscere il momento e il termine entro cui comunicare all’assicurazione l’esistenza di testimoni e i loro nominativi, perché il mancato rispetto della legge può comportare alcune gravi conseguenze sotto il profilo processuale. La disciplina è stata oggetto di recenti modifiche da parte del legislatore, nell’intento di mettere un freno e arginare il fenomeno delle truffe all’assicurazione, con falsi testimoni che saltano fuori a distanza di molto tempo dal momento dell’incidente.

Termini Diversi a Seconda del Tipo di Incidente Stradale

Il momento entro cui indicare e individuare i testimoni ora cambia a seconda che l’incidente stradale abbia comportato soltanto danni materiali (per cui solo il danneggiamento alle autovetture o a cose) oppure anche danni alle persone (se vi sono stati feriti, lesioni).

Incidenti Stradali con Soli Danni a Cose - Articolo 135 Comma 3-bis Codice delle Assicurazioni

Con riferimento agli incidenti stradali che hanno comportato soltanto danni alle cose, cioè solo danni materiali (ai veicoli coinvolti o a cose), il termine entro cui bisogna indicare all’assicurazione l’esistenza e il nominativo dei testimoni è molto preciso ed è stabilito dalla legge. In questo caso, infatti, la legge ha introdotto una procedura di identificazione dei testimoni molto rigorosa e tempi di comunicazione all’assicurazione ristretti.

Il danneggiato, sia conducente che proprietario, in un incidente stradale con danni solo alle cose deve indicare all’assicurazione e individuare i testimoni:

  • Al momento della denuncia di sinistro: Per denuncia di sinistro si intende la denuncia dell’articolo 143 Codice delle Assicurazioni, che l’assicurato deve fare alla propria assicurazione, entro 3 giorni dal momento in cui è avvenuto l’incidente stradale.
  • Al momento del primo atto formale nei confronti dell’assicurazione: Se i testimoni non vengono indicati al momento della denuncia di sinistro, l’indicazione e individuazione può essere fatta nel primo atto formale inviato all’assicurazione, cioè nella formale richiesta di risarcimento del danno che il danneggiato fa all’assicurazione, con tutte le formalità previste dall’articolo 148 Codice delle Assicurazioni.
  • A seguito della richiesta formale dell'assicurazione: In mancanza, a seguito della richiesta formale che l’assicurazione, con raccomandata, invia al danneggiato entro 60 giorni dalla denuncia di sinistro, entro il termine di ulteriori 60 giorni dal ricevimento della stessa.
    • L’Assicurazione richiede all’assicurato e al danneggiato che indichino i testimoni, entro 60 giorni dalla data di denuncia di sinistro. A loro volta, l’assicurato e il danneggiato dovranno rispettare il termine di 60 giorni dalla ricezione della richiesta, per provvedere all’indicazione dei testimoni all’Assicurazione.

Da questa rigorosa disciplina, rimangono escluse e sempre valide le indicazioni e individuazioni dei testimoni contenute nei verbali e nei rilievi di accertamento dell’incidente stradale, effettuati dagli Agenti Accertatori intervenuti sul luogo del sinistro. Allo stesso modo, si ritiene che resti esclusa dai suddetti termini e sempre valida ed ammessa la testimonianza delle autorità di polizia e degli Agenti intervenuti e informati sui fatti.

Il riferimento normativo è l’articolo 135 comma 3-bis del Codice delle Assicurazioni (come modificato dalla Legge Concorrenza 2017), il quale stabilisce che:«In caso di sinistri con soli danni a cose, l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall’impresa di assicurazione con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest’ultimo caso, l’impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L’impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all’individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni».

Modulo CID e penne

Cosa Succede se non Vengono Rispettati i Termini dell’Art. 135 Comma 3-bis?

Se i testimoni non vengono indicati e individuati nel rispetto dei termini sopra previsti, la conseguenza è che i testimoni eventualmente indicati in un momento successivo sono inammissibili in giudizio. Questo significa che nell’ipotesi in cui l’assicurato o il danneggiato non siano stati risarciti del danno da parte dell’assicurazione e, per ottenere il giusto risarcimento, siano costretti ad andare in causa, in quella causa non potranno chiamare a testimoniare persone che non siano già state individuate precedentemente entro i termini previsti.

Le parti in causa, quindi, potranno chiamare a testimoniare esclusivamente persone come identificate nel rispetto dell’articolo 135 comma 3-bis Codice delle Assicurazioni. Nelle cause che trattano incidenti stradali con soli danni materiali, viene quindi meno la regola generale di diritto processuale civile, secondo cui le parti possono liberamente indicare i testimoni nei modi e tempi previsti dal codice di procedura.

In questo modo, l’articolo 135 comma 3-bis Codice delle Assicurazioni ha introdotto un’eccezione ai principi in materia di prova orale nel processo, stabilendo per il danneggiato e l’assicurato un onere di identificare i testimoni prima della causa, pena l’inammissibilità della prova testimoniale.

L’unica eccezione è stata prevista per il caso in cui per l’assicurato e il danneggiato sia stato oggettivamente impossibile identificare nei termini i testimoni. In questo caso il Giudice potrà, a sua discrezione, ammettere e sentire ugualmente i testimoni indicati tardivamente.

L'articolo 135 comma 3-bis prosegue: «(…) Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorita’ di polizia intervenute sul luogo dell’incidente, l’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l’inammissibilita’ della prova testimoniale addotta».E l'articolo 135 comma 3-ter aggiunge: «In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalita’ previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l’audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l’oggettiva impossibilita’ della loro tempestiva identificazione».

Incidenti Stradali con Danni a Persone (Lesioni)

I termini per l’indicazione e l’individuazione dei testimoni sopra descritti valgono solo per gli incidenti stradali con soli danni a cose. Nei casi in cui nell’incidente stradale il danneggiato abbia riportato anche, o solo, danni fisici, non vi è nessun termine preciso per indicare e individuare all’assicurazione i testimoni. Non c’è nessun articolo di legge, cioè, che preveda disposizioni simili a quelle previste per i testimoni nei casi di incidenti con danni alle sole cose.

Nei casi di incidenti stradali con lesioni, quindi, l’assicurato e il danneggiato potranno indicare e individuare i testimoni anche nel momento in cui decidono di avvalersi di quelle persone come prove in causa, indicandoli per la prima volta nel corso del processo.

È necessario precisare però che è sempre opportuno - al fine di ottenere il giusto risarcimento spettante - fornire all’Assicurazione, e al liquidatore in fase di trattativa, tutti gli elementi utili per ricostruire correttamente la dinamica dell’incidente. Tra questi elementi, l’esistenza di testimoni costituisce senz’altro un elemento fondamentale ed essenziale, per cui il consiglio è quello non solo di individuare e indicare i testimoni il prima possibile, ma altresì di raccogliere la loro dichiarazione testimoniale nell’immediatezza dell’incidente o comunque senza che sia decorso troppo tempo, per non perdere elementi e dichiarazioni importanti.

Anche se, infatti, non c’è nessuna norma che vieti di indicare per la prima volta un testimone nel corso della causa, tale strategia difensiva apre facilmente la strada all’assicurazione e alla controparte per eccezioni circa la poca attendibilità di un testimone se mai prima indicato. Ne consegue che sarà comunque una condotta prudente per il danneggiato indicare i nominativi dei testimoni già nella formale richiesta danni inoltrata all’assicurazione, o comunque nel momento in cui è nella possibilità di farlo.

La Presunzione di Corresponsabilità e l'Importanza delle Prove

Un sinistro implica svariati fattori a cui porre molta attenzione. Leggendo il Codice Civile, all’art. 2054, si dispone che in caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Questo potrebbe essere un articolo di legge interessante per chi, non volendo addossarsi tutta la responsabilità di un incidente stradale, volesse chiudere la questione stabilendo una corresponsabilità fra i due automobilisti.

Il comune buon senso e le generali norme di prudenza impongono ad ogni conducente di veicoli l’adozione di tutte le precauzioni possibili. Il conducente deve guidare il veicolo prevedendo che “dietro l’angolo” possa sempre nascondersi il pericolo o l’insidia. Chi guida, deve saper anticipare le condotte degli altri utenti della strada: se si percorre una via che svolta repentinamente in un’altra traversa, bisogna prevedere l’eventualità che un altro veicolo possa d’improvviso giungere in opposta e vietata direzione; se si guida in condizioni climatiche poco favorevoli, occorre adattare la guida alle condizioni in parola; non bisogna mai distrarsi alla guida (assolutamente bandito l’utilizzo del cellulare, tollerato solo mediante dispositivi auricolari o kit vivavoce).

Un conducente che ha ben presenti le regole di cui sopra, nel caso in cui si ritrovi coinvolto in un incidente, ha tutto l’interesse a dimostrare di non avere alcuna responsabilità; difficilmente accetterebbe di buon grado l’operatività dell’art. 2054 C.C. Ma se all’intersezione tra le due strade è presente Caio, che ha visto chiaramente la dinamica del sinistro, il disposto dell’art. 2054 C.C. potrebbe essere superato. Del tutto diverso è il caso in cui né Caio, né nessun altro testimone, fosse stato presente al momento del sinistro.

Incidente Senza Testimoni: Come Agire

Ebbene, nella maggior parte dei casi, se si ha a che fare con persone dotate di buon senso, chi ha la responsabilità ammette la propria colpa e firma la constatazione amichevole (il cosiddetto Modello CID) dando così il via alla pratica risarcitoria a suo carico. Nei casi in cui non si trovi un accordo, la situazione diventa più complessa.

  • L'Onere della Prova: L’onere della prova ricade su chi avvia la causa di risarcimento. Al contempo, dovrebbe dimostrare di aver personalmente tenuto una condotta di guida prudente, di non aver percorso la via che svoltava nella traversa a velocità sostenuta, di aver ulteriormente rallentato prima di svoltare, suonando persino il clacson per ulteriore prudenza (immaginando cioè che qualcuno potesse sopraggiungere in controsenso). Ma come fare a dimostrare tutto ciò?
  • Chiamare le Forze dell'Ordine: Chi rimane coinvolto in un incidente stradale in assenza di testimoni, deve sempre avere ben presente l’utilità di chiamare le Forze dell’Ordine. I loro verbali hanno un'elevata valenza probatoria.
  • Non Alterare la Scena: Ciò che invece è consigliabile non fare, è sistemare l’auto prima che la vicenda non sia definitivamente chiarita.
  • La "Scatola Nera": Anche la cosiddetta “scatola nera” può divenire una testimone chiave di un sinistro. Trattasi di un dispositivo elettronico con GPS installato sulle auto, in grado di rilevare con precisione il comportamento del conducente alla guida. La scatola nera può dunque essere in grado di determinare chi ha ragione e chi ha torto in caso di incidente stradale. Queste rilevazioni hanno pieno valore di prova, al pari del verbale delle Forze dell’Ordine. È bene sapere che la scatola nera non può essere disinstallata, manomessa o resa non funzionante.

Denuncia Incompleta e Domanda di Risarcimento

Da ultimo, si richiama l’attenzione su di una ipotesi ancor più particolare. Ebbene, secondo un’interessante pronunzia della Cassazione (Ordinanza n. 18097/2020) una denuncia incompleta non può condizionare una domanda di risarcimento. Più precisamente, la mancata indicazione di testimoni sulla denuncia non può comportare, di per sé, il rifiuto della domanda di risarcimento.

Alla luce di quanto sin qui esposto, appare sicuramente chiara la difficoltà ad agire in assenza di testimoni; tuttavia non è del tutto impossibile chiedere ed ottenere qualcosa. Con l’adozione di tutti gli accorgimenti che si è cercato di suggerire, anche in assenza di testimoni si può riuscire a fornire la prova dell’altrui condotta responsabile, vincendo la presunzione di corresponsabilità di cui all’art. 2054 C.C.

Noi di Martini Group, grazie alla nostra esperienza pluriennale nel settore dell’infortunistica stradale, possiamo supportarti in tutto l’iter di un sinistro stradale, che tu sia un testimone o una vittima.

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