Lo statuto di un'Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) automobilistica è il documento cardine che delinea gli obiettivi dell'associazione e stabilisce le norme che ne regolano il funzionamento. La sua importanza è fondamentale per garantire la corretta gestione, la trasparenza e la conformità alle normative vigenti, specialmente nel contesto sportivo dilettantistico. Questo documento non è un semplice adempimento formale, ma una vera e propria "costituzione" dell'ente, che ne definisce l'identità e le modalità operative.
Che cos'è lo Statuto di una ASD e come si redige
Lo statuto di una ASD è un atto normativo interno che, insieme all'atto costitutivo, fonda l'associazione. L'atto costitutivo rappresenta la manifestazione di volontà dei soci promotori di dar vita a un'associazione senza finalità di lucro con scopi e finalità specifiche. Lo statuto, invece, entra nel dettaglio della disciplina associativa, stabilendo con precisione le finalità primarie del sodalizio, la composizione, il funzionamento e i poteri degli organi, la struttura dei diritti e dei doveri degli associati, e la gestione patrimoniale.
Un corretto statuto di una ASD deve rispettare precise caratteristiche formali e di contenuto, che sono essenziali per il riconoscimento legale e fiscale dell'ente.

Elementi obbligatori dello Statuto
Lo statuto di una ASD deve contenere sempre e obbligatoriamente i seguenti elementi, come prescritto dalle normative vigenti, tra cui l'articolo 90 della legge 289 del 2002 e successive modifiche, e il d.lgs. 36/2021:
- Denominazione: Deve includere la dizione "Associazione sportiva dilettantistica" o "Società sportiva dilettantistica". Ad esempio, "Associazione sportiva dilettantistica Ufficiali di Gara licenziati C.S.A.I.".
- Oggetto sociale: Con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, comprese le attività didattiche, di formazione, preparazione e assistenza. È obbligatorio prevedere l'esercizio in via stabile e principale di tali attività. Nel caso specifico delle associazioni automobilistiche, questo include l'organizzazione di eventi sportivi, tornei e corsi di formazione per ufficiali di gara.
- Attribuzione della rappresentanza legale: Chi detiene la facoltà di rappresentare legalmente l'associazione (di norma, il Presidente).
- Assenza di fini di lucro: La previsione esplicita che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Questo è cruciale per la qualifica di ASD e per l'accesso ai benefici fiscali.
- Ordinamento interno democratico: Norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali. Fanno eccezione le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative, per le quali si applicano le disposizioni del codice civile.
- Rendiconti economico-finanziari: Obbligo di redazione dei rendiconti economico-finanziari e le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari. Gli esercizi sociali si aprono il primo gennaio e si chiudono il trentuno dicembre di ciascun anno.
- Modalità di scioglimento: Specificare le procedure per lo scioglimento dell'associazione.
- Devoluzione del patrimonio: Obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni, una volta onorati tutti i debiti contratti.
- Conformità alle normative CONI e Federazioni: Obbligo di uniformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni alle quali la società è affiliata o intende affiliarsi (nel caso automobilistico, la C.S.A.I.).
- Incompatibilità delle cariche: L'obbligo per i membri del consiglio direttivo di non rivestire analoghe cariche in altre società o associazioni sportive dilettantistiche.
Questi requisiti sono fondamentali non solo per il godimento delle agevolazioni fiscali ma anche per ottenere il riconoscimento sportivo dal CONI e l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. La mancata conformità dello statuto alle novità introdotte dal d.lgs. 36/2021 rende inammissibile la richiesta di iscrizione a tale Registro e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio.
Che cos'è una ASD, Associazione Sportiva Dilettantistica?
Caratteristiche fondamentali dello Statuto di una ASD
Andando più nel dettaglio, le caratteristiche di uno statuto di una ASD si articolano in diversi punti specifici che definiscono la struttura e il funzionamento dell'ente.
Denominazione e durata
Sebbene non obbligatoriamente imposto dal Codice Civile per le associazioni non riconosciute (pur essendolo ai fini fiscali e amministrativi), le associazioni devono dotarsi di un nome (ragione sociale) atto a contraddirle e a diversificarle dagli altri. La denominazione deve essere chiara e specifica, includendo la menzione "Associazione Sportiva Dilettantistica". Ad esempio, "Associazione sportiva dilettantistica denominata [Nome dell'associazione]". Per quanto riguarda la durata, questa può avere un termine o essere illimitata, esattamente come qualunque altra organizzazione. È prassi comune optare per una durata illimitata.
Sede
Il Codice Civile non impone espressamente il requisito della sede, anche se la sede è un obbligo ai fini fiscali e amministrativi. Scegliere e indicare la sede nello statuto di un’ASD è, tuttavia, una necessità tecnica, richiesta da esigenze pratiche. Stabilire una sede della società sportiva ai fini di tutti i rapporti con i terzi in genere ed in particolare con i soci, le pubbliche Autorità e i fornitori è un’azione fondamentale nella vita di un’ASD. Nel caso in cui lo statuto non indichi una sede, la legge prevede che questa sia individuata nel luogo ove hanno concreto e continuativo svolgimento le attività dell'ente. Lo statuto deve specificare la sede legale, ad esempio: "L'associazione ha sede in [Indirizzo completo]".
Scopo e strumenti
Lo scopo per il quale viene costituita l'associazione sportiva dilettantistica deve essere precisato nello statuto sociale con esattezza e chiarezza. Nello statuto deve, inoltre, risultare chiaramente come l'associazione non persegua scopi di lucro. Specificare che l'ASD non ha finalità di lucro è importante sia per l'aspetto fiscale (la mancata indicazione dell'assenza di lucro parifica il circolo a un esercizio di tipo commerciale con tutte le conseguenze in termini di trattamento tributario, adempimenti fiscali e contabili previsti per quest'ultima tipologia di enti) sia per l'aspetto giuridico (in caso di prolungato e incontrovertibile dissesto economico e finanziario, il circolo verrebbe assimilato a una società commerciale con il rischio di subire un'eventuale procedura fallimentare).
Le finalità dell'associazione automobilistica possono includere:
- La proposta costante dello sport ai giovani quale strumento pedagogico ed educativo.
- L'organizzazione di attività sportiva, culturale e ricreativa aperta a tutti e finalizzata alla promozione sociale della persona umana e al miglioramento della qualità di vita.
- L'impegno affinché, nell'area sociale in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l'assistenza dell'attività sportiva.
- L'organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive, ad esempio per gli Ufficiali di Gara.
L'associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, di sagre, feste, manifestazioni, tornei, giochi, anche da tavolo e/o a carte, ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo soli soci e quant'altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale purché in maniera accessoria e non prevalente rispetto all'attività istituzionale (art. 7, comma 1-bis, d.lgs. 36/2021).
Ammissione, recesso ed esclusione dei soci
Nello statuto vanno indicate chiaramente le condizioni per l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci. Per quanto riguarda l'ammissione, essa è vincolata all'accettazione, da parte del proponente, dei princìpi morali che reggono l'ASD, al rispetto delle norme statutarie e delle delibere del Consiglio Direttivo e al pagamento della quota associativa. La dottrina ritiene che non si possano stabilire ulteriori condizioni per l'ammissione dei soci soprattutto se di natura discriminante (è la cosiddetta concezione dell'associazione come "organizzazione aperta"). La legge sull'associazionismo di promozione sociale (legge 383/2000), per esempio, nega tale qualifica ai circoli e alle associazioni che, in qualsiasi forma, operano una selezione degli associati in base a condizioni di razza, etnia, sesso, religione o situazione economica. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli organi dell'associazione e di corrispondere le quote associative. I motivi di esclusione possono includere:
- Mancato pagamento della quota associativa.
- Condotta non conforme ai principi e ai regolamenti dell'associazione o della C.S.A.I.
- Motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.La radiazione o esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo. Fra gli aderenti all’Associazione esiste parità di diritti e di doveri.
Gli organi dell'ASD automobilistica
Gli organi dell'ASD sono quelli in generale previsti per gli enti di tipo associativo. Dottrina e giurisprudenza ne prescrivono almeno tre: l'Assemblea, il Presidente e il Consiglio Direttivo, rimandando allo statuto per una più precisa indicazione delle funzioni e dei poteri di ciascuno.
L'Assemblea dei Soci
L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione poiché rappresenta l'universalità dei soci. Ad essa competono, ex lege, alcuni poteri che, se trasferiti ad altri organi, fanno perdere al circolo la natura di organizzazione democratica e decadere dai benefici fiscali previsti. Tra queste, la libera elezione degli organi dirigenti, l'approvazione del bilancio consuntivo, le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione. Tutti i soci ordinari hanno diritto di voto per l’approvazione dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Lo statuto deve prevedere la regolamentazione dell'assemblea distinguendo le funzioni attribuite all'assemblea ordinaria (approvazione del bilancio e nomina degli organi dirigenti) da quelle di competenza dell'assemblea straordinaria (modifica dello statuto, scioglimento dell'associazione), nonché le relative maggioranze per la valida costituzione dell'organo e per la delibera, sia in prima sia in seconda convocazione. Devono essere indicati anche l'organo abilitato alla convocazione (che di norma corrisponde con il Presidente), le modalità di convocazione (ad esempio, mediante telegramma con preavviso di almeno 36 ore in caso di urgenza) ed i tempi di preavviso delle lettere di convocazione.
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente; il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario incaricato di redigere il verbale e di controfirmarlo insieme al Presidente. L’Assemblea straordinaria è convocata ogniqualvolta sia necessario per la vita dell’associazione stessa a richiesta del Presidente del Consiglio Direttivo e di almeno tre membri dello stesso oppure dal Presidente del Consiglio Direttivo su richiesta motivata di almeno un terzo degli associati. Tutte le Assemblee sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci ordinari ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.
Il Presidente e il Consiglio Direttivo
Presidente e Consiglio Direttivo vengono nominati dall'Assemblea e costituiscono, rispettivamente, l'organo di rappresentanza e di governo dell'associazione. Taluni statuti possono prevedere, tuttavia, che il Presidente venga nominato dal Consiglio Direttivo.
Al Presidente spetta rappresentare l'associazione dinanzi ai terzi, persone fisiche, imprese e autorità pubbliche. Egli provvede, altresì, a convocare l'organo assembleare e il Consiglio Direttivo e a dirigerne i lavori secondo l'ordine del giorno. Successivamente al rinnovo del Consiglio Direttivo, il Presidente dell’Automobile Club di appartenenza deve esprimere il suo gradimento per l’Ufficiale di Gara eletto alla Presidenza dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo (CD) provvede, invece, alla gestione amministrativa e al governo del circolo secondo le direttive generali imposte dall'assemblea. Nello svolgimento di tali compiti gode, in generale, dei poteri ordinari e straordinari, fatta eccezione per quelli che la legge o lo statuto riservano ad altri organi. Tra i compiti del Consiglio Direttivo rientra anche quello di rendicontare la gestione economica, patrimoniale e finanziaria annuale del circolo e di sottoporre il relativo bilancio consuntivo all'approvazione dell'assemblea. Tale indicazione nello statuto è resa obbligatoria dalle leggi fiscali; la mancata redazione del rendiconto annuale o la mancata convocazione dell'assemblea per la relativa approvazione determinano la decadenza dai benefici fiscali. I consiglieri sono eletti dall’Assemblea ordinaria a scrutinio segreto: risultano eletti coloro i quali abbiano ricevuto il maggior numero di voti. Dura in carica per il quadriennio olimpico di cui segue le scadenze; i suoi componenti possono essere rieletti. Non possono far parte del CD coloro i quali hanno in corso provvedimenti disciplinari da parte della CSAI. La decadenza dalla qualifica di socio comporta, automaticamente, anche quella di componente del CD; la decadenza può avvenire anche per assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive del CD.
Altri organi (non obbligatori)
Lo statuto di una ASD può prevedere ulteriori organi:
- Il Collegio dei Revisori: la cui nomina spetta all'assemblea e la cui funzione è quella di controllare che la gestione economica e finanziaria sia formalmente corretta e risponda all'interesse dei soci.
- Il Collegio dei Probiviri: il cui compito è quello di dirimere le eventuali controversie insorte tra gli organi o tra i soci.
Questi ultimi due organi non sono obbligatori e la loro costituzione all'interno del circolo va effettuata solo quando le dimensioni e la complessità del medesimo giungono a un livello tale da richiederne l'intervento. Per tutti gli organi lo statuto deve fissare il periodo per cui essi sono in carica, trascorso il quale occorrerà convocare nuovamente l'assemblea per nuove elezioni.
Patrimonio sociale
In un'ASD il patrimonio sociale ha la funzione di sostenere lo svolgimento dell'attività istituzionale in modo da garantirne il conseguimento degli scopi ed è costituito dalle quote associative, dalle entrate istituzionali e dai beni con queste acquistati, oltre che da tutti gli altri beni pervenuti al circolo a diverso titolo (donazioni in natura e in denaro, eredità, legati, entrate a carattere commerciale ecc.). L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività dalle quote associative degli associati, stabilite nella misura massima di Euro 25 annue, nonché da raccolte pubbliche di fondi e da erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati.
Il fondo comune in tal modo determinato non è divisibile per tutta la durata dell'Associazione; i soci non possono chiederne la quota in caso di recesso o esclusione, né trasferirne i relativi diritti a terzi. Allo scioglimento del circolo il patrimonio residuo (una volta onorati tutti i debiti contratti con i terzi, l'eventuale personale e le amministrazioni pubbliche) non può essere ripartito tra i soci ma va destinato ad altra associazione con analoghe finalità sportive dilettantistiche. Queste norme sono previste dalla legislazione fiscale e rivestono carattere di obbligatorietà sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione dell’Associazione.

Riconoscimento e affiliazione
Una associazione sportiva dilettantistica, per essere tale, deve perseguire uno scopo di carattere sportivo. Le ASD possono accedere ad agevolazioni fiscali iscrivendosi in un apposito registro tenuto dal CONI. Quest'organo attribuirà all’associazione il riconoscimento dei fini sportivi e verificherà la presenza di tutti i requisiti necessari per ottenere i benefici fiscali. L’Associazione si impegna a rispettare e far rispettare ai propri associati il Regolamento, RNS ed NS, con particolare riferimento alla NS4, della C.S.A.I. (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana); si impegna a rispettare e a far rispettare, inoltre, il Codice Sportivo Internazionale ed i suoi allegati e le norme e la disciplina previste dal C.O.N.I.. L’Associazione comunicherà tempestivamente all’Automobile Club di appartenenza i servizi che intende svolgere.
Lo statuto e l’atto costitutivo possono essere utilizzati sia per una ASD non riconosciuta sia per una ASD riconosciuta con personalità giuridica. Nel primo caso, gli amministratori rispondono con il loro patrimonio personale, se quello dell'associazione non è sufficiente. Con il riconoscimento, invece, il patrimonio dell’associazione viene distinto da quello personale degli associati che non potranno essere aggrediti da eventuali creditori. Tuttavia, il riconoscimento è poco diffuso. Lo statuto dell'associazione sportiva può essere usato per qualsiasi attività sportiva dilettantistica senza fini di lucro. Si distingue così da quella professionistica che, invece, viene svolta a titolo oneroso e per la quale è necessario costituire una società di capitali.
In base al d.lgs. 36/2021, tra le altre cose, sono state introdotte alcune novità in tema di ASD e SSD. In particolare (artt. 6 ss.), è stato ridefinito il contenuto minimo e inderogabile dello statuto dei predetti enti. Si segnala altresì che, ai sensi dell’art. 7, comma 1-quater, la mancata conformità dello statuto alle novità introdotte dal d.lgs. 36/2021 rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d’ufficio dallo stesso.
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