Il sequestro e la confisca di un'auto sono procedimenti amministrativi e, in alcuni casi, penali, che limitano notevolmente la possibilità di vendita e l'uso del veicolo. Quando un'auto è sequestrata o soggetta a confisca, il proprietario perde il controllo effettivo, poiché il bene diventa di fatto di proprietà della Pubblica Amministrazione, che può disporne tramite aste giudiziarie. Questa situazione è complessa e differenziata tra sequestro e confisca, rendendo essenziale comprendere cosa fare o evitare, a quale autorità rivolgersi e come procedere per annullare tali procedimenti.

Differenza tra Sequestro e Confisca del Veicolo
Per affrontare efficacemente la questione del "veicolo confiscato", è fondamentale distinguere tra sequestro e confisca, due misure che, sebbene simili nel sottrarre la disponibilità del mezzo al proprietario, hanno natura e finalità diverse.
Il Sequestro Amministrativo
Il sequestro amministrativo del veicolo è disciplinato dall'articolo 213 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Codice della Strada). È una misura cautelare con la quale si sottrae la disponibilità del bene all'avente diritto e lo si pone a disposizione dell'Autorità amministrativa per i provvedimenti di propria competenza, come, ad esempio, la confisca amministrativa. Il sequestro è un'apprensione solo momentanea del bene e ha in genere natura cautelare, nel senso che è una misura preventiva volta ad evitare che, in sede di prove giudiziali, queste possano essere smarrite, oppure che il patrimonio economico di un soggetto possa essere dilapidato. Con il sequestro, la pubblica amministrazione limita l'uso del mezzo dopo l'accertamento di una violazione. Il documento di circolazione viene trattenuto negli uffici dell’organo di Polizia.
La Confisca Amministrativa
La confisca, invece, implica un trasferimento definitivo della proprietà del veicolo alla Pubblica Amministrazione. È una sanzione amministrativa per determinate violazioni del Codice della Strada e può aggiungersi o prendere il posto di una multa. In caso di conferma della confisca, il mezzo viene venduto in una delle aste di auto confiscate. La confisca amministrativa viene ordinata dal prefetto dopo una violazione del Codice della Strada. A seguire è necessaria la trascrizione del provvedimento presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
Il Fermo Amministrativo
Il fermo amministrativo del veicolo è disciplinato dall'articolo 214 del Codice della Strada. È una sanzione accessoria con la quale si sottrae la disponibilità del bene all'avente diritto; la durata del fermo è prevista dalla norma di legge che lo stabilisce e che si assume violata. Nelle ipotesi in cui il Codice della Strada prevede la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, l'organo di Polizia provvede a far ricoverare il medesimo in apposito luogo di custodia.
Sequestro e Fermo Amministrativo in Ambito Penale
Nel caso in cui sequestro o fermo siano previsti da disposizioni aventi carattere penale, la disciplina è dettata dal Codice di Procedura Penale e dall'articolo 224-ter del Codice della Strada. In ambito penale, la confisca può essere anche facoltativa; in particolare, il giudice può decidere di applicarla sulle cose che costituirono oggetto del reato, ad esempio l’automobile utilizzata per trasportare materiale di contrabbando. La confisca penale è prevista come misura di sicurezza patrimoniale nei confronti di beni che siano in qualche modo collegati al reato per il quale è stata pronunciata sentenza di condanna.
Quando Scattano Sequestro, Fermo e Confisca
I motivi per cui un veicolo può essere oggetto di sequestro, fermo o confisca sono molteplici e sono strettamente legati a violazioni del Codice della Strada o ad altre normative specifiche.

Violazioni Amministrative che Comportano il Sequestro o il Fermo
Le principali violazioni amministrative che comportano il sequestro o il fermo amministrativo, come previsto dagli articoli del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Codice della Strada), includono:
- Circolazione senza carta di circolazione: La circolazione con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione (art. 93 C.d.S.).
- Ciclomotori e motocicli non conformi: La fabbricazione, produzione, commercializzazione o vendita di ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall'art. 52 C.d.S. (45 km/h) oppure con un ciclomotero per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione, se previsto (art. 97 C.d.S.).
- Esercitazione alla guida non regolare: L'esercitazione alla guida senza avere accanto, in funzione di istruttore, una persona provvista di patente di guida valida (art. 122 C.d.S.).
- Violazioni comportamentali per ciclomotori e motocicli: La circolazione con ciclomotore o motociclo in violazione delle norme comportamentali previste (art. 170 C.d.S.).
- Circolazione senza copertura assicurativa: La circolazione con veicolo sprovvisto di idonea copertura assicurativa, come stabilito dall'art. 193 del Codice della Strada. In questo caso, i trasgressori sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria e al sequestro del veicolo. L'art. 193, comma 4 bis prevede inoltre sempre la confisca amministrativa del veicolo, intestato al conducente e sprovvisto di copertura assicurativa, quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti.
- Circolazione con veicolo sottoposto a fermo: La circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo (art. 214, comma 8, C.d.S.).
- Circolazione con patente ritirata o sospesa: La circolazione con patente ritirata o sospesa (artt. 216 e 218 C.d.S.).
- Violazioni sul trasporto cose: La circolazione in violazione della normativa in materia di trasporto cose (artt. 26 e 46 della Legge 06/06/1974, n. 298).
Violazioni di Natura Penale che Comportano il Sequestro o il Fermo
Le principali violazioni di natura penale che comportano il sequestro o il fermo amministrativo includono:
- Divieto di gareggiare in velocità: Il mancato rispetto del divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore (es. art. 9 bis C.d.S.).
- Guida senza patente o con patente revocata: (art. 116, comma 15, C.d.S.).
- Guida sotto l'effetto di alcool: (art. 186 C.d.S.).
- Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti: (art. 187 C.d.S.).
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Ipotesi di Confisca Obbligatoria
La confisca del veicolo è disposta obbligatoriamente in diverse situazioni, tra cui:
- Veicolo non immatricolato: La circolazione con veicolo non immatricolato (art. 93, comma 7, C.d.S.).
- Ciclomotore alterato: La circolazione con ciclomotore alterato (art. 97, commi 5-7, C.d.S.).
- Reiterazione/recidiva di violazioni: Nelle ipotesi di reiterazione/recidiva delle violazioni a cui consegue il fermo amministrativo, come la circolazione con targa non propria o contraffatta (art. 100, commi 11-12, C.d.S.), la guida senza patente (art. 116, comma 15, C.d.S.), la guida con carta di circolazione o patente ritirata (art. 216 C.d.S.), la guida con patente sospesa (art. 218, comma 6, C.d.S.) e, altresì, per violazione di cui all'art. 193 C.d.S. (circolazione senza assicurazione).
- Rifiuto di custodia: Se il responsabile della violazione non si assume la custodia del veicolo ed entro 60 giorni, la confisca è sempre disposta.
Come Funziona la Confisca del Mezzo
Prima di capire come recuperare un veicolo confiscato, è importante fare chiarezza su cosa dice la legge e come si articola il procedimento. L'articolo 213 del Codice della Strada stabilisce un punto essenziale.
Il Verbale di Contestazione e la Custodia
L'organo di polizia che accerta la trasgressione, per la quale scatta la confisca, deve farne menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il proprietario del veicolo o un altro soggetto obbligato in solido diventa custode del mezzo confiscato e deve:
- Depositare il veicolo: Depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità di custodirlo a proprie spese o, in alternativa, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Per luogo idoneo si intende un luogo non sottoposto a pubblico passaggio.
- Segnalazione di sequestro: Sul mezzo deve essere posta una segnalazione visibile che attesti lo stato di sequestro.
- Documento di circolazione: Il documento di circolazione viene trattenuto negli uffici dell’organo di Polizia.
Comunicazione al PRA e Trasferimento del Veicolo
Successivamente, la confisca dell’auto viene comunicata al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) che l’annoterà nei suoi registri. Poi, sempre secondo il suddetto articolo del Codice della Strada:
- Termini per il trasferimento: Entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall’interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell’articolo 214-bis.
- Sanzioni per rifiuto di spostamento: Se il custode del veicolo si rifiuta di spostare il mezzo confiscato, dovrà pagare una multa tra 1.818 euro e 7.276 euro ed è prevista la sospensione della patente da 1 a 3 mesi.
- Divieto di circolazione: La persona deputata a conservare il veicolo non può usarlo per circolare e nel caso commettesse questa irregolarità, la multa è davvero salata: da 1.988 a 7.953 euro.
Il Sistema S.I.Ve.S. a Treviso
Dal 25 febbraio 2008, nella provincia di Treviso è stato attivato il sistema informatico di affidamento in custodia dei veicoli sottoposti a sequestro (S.I.Ve.S.), fermo o confisca amministrativa per violazione al Codice della Strada. Con il sistema S.I.Ve.S., il veicolo sequestrato o sottoposto a fermo viene generalmente affidato al proprietario o conducente o obbligato in solido, che ha l'obbligo di depositare e custodire il veicolo in luogo non soggetto a pubblico passaggio e di provvedere a proprie spese al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Solo nel caso in cui i soggetti obbligati si rifiutino o non abbiano i requisiti per assumerne la custodia, il veicolo viene affidato al deposito giudiziario incaricato della custodia (il cosiddetto custode-acquirente).
Nel dettaglio, contestualmente al sequestro o al fermo, l'Organo accertatore avvisa il proprietario e il trasgressore che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del veicolo determinerà l'immediato trasferimento in proprietà al custode-acquirente (art. 213, comma 2-quater, C.d.S.). Per i ciclomotori o i motocicli si applica la disciplina di cui agli articoli 213, comma 2-quinquies, e 214, comma 1-ter, C.d.S.: in tali casi il predetto termine di 10 giorni per il ritiro del veicolo decorre una volta scaduti i primi trenta giorni di custodia presso il custode-acquirente.
Cosa Fare in Caso di Sequestro del Veicolo per Mancanza di Assicurazione (Art. 193 C.d.S.)
L'art. 193 del Codice della Strada prevede che i veicoli a motore non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi. Quando un veicolo è sottoposto a sequestro ai sensi di questo articolo, è essenziale agire con prontezza e seguire procedure specifiche per minimizzare le conseguenze.
Affidamento del Veicolo e Spese di Custodia
In caso di sequestro amministrativo, il veicolo deve essere affidato in custodia al proprietario, al trasgressore o a persona scelta dal proprietario a condizione che l'affidatario abbia un luogo idoneo dove tenerlo. Per luogo idoneo si intende un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. L'affidatario del veicolo, nel caso venga scelta per la custodia un'officina privata, si assume gli obblighi del pagamento delle spese.
In caso di rifiuto di trasportare o custodire il veicolo a proprie spese, l'organo di polizia provvede a dare avviso scritto che decorsi 10 giorni la mancata assunzione della custodia del veicolo determinerà la perdita della proprietà del veicolo (Art. 213, comma 2-quater, C.d.S.).
Pagamento della Sanzione e Rinnovo Assicurazione
Una delle prime azioni da intraprendere è il pagamento della sanzione indicata nel verbale di contestazione (sanzione in misura ridotta). È importante notare che se il rinnovo della polizza assicurativa viene effettuato entro trenta giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un quarto.
N.B.: Il pagamento con la riduzione del 30 per cento ha effetto estintivo dell'obbligazione pecuniaria solo nel caso in cui, entro il termine di 60 giorni, il trasgressore dimostri di aver stipulato una valida polizza assicurativa. In caso contrario, invece, poiché il veicolo è oggetto di confisca amministrativa, la sanzione pagata con la riduzione non ha effetto sull'estinzione dell'obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria. In tale ipotesi, la somma pagata è trattenuta a titolo di acconto.
Rottamazione del Veicolo Sequestrato
Se l'interessato decide di rottamare il veicolo sequestrato, dovrà farne richiesta al comando che ha riscontrato l'infrazione entro trenta giorni dalla data della contestazione/notifica del verbale. Per rottamare il veicolo, l'interessato dovrà versare una cauzione pari all'importo indicato sul verbale. Ad avvenuta dimostrazione della demolizione certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituirà i tre quarti della cauzione e tratterrà solamente un quarto, a titolo di definizione del verbale.
N.B.: Le spese di rottamazione e di custodia sono addebitate all'interessato.
Strumenti di Tutela e Dissequestro del Veicolo
Esistono diverse possibilità per tutelarsi e richiedere il dissequestro o l'annullamento della confisca, a seconda della natura della violazione e dell'autorità competente.

Ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace
Avverso i verbali di accertamento di violazioni amministrative per le quali è ammesso il pagamento in misura ridotta (es. art. 193 C.d.S.), è possibile presentare ricorso.
- Ricorso al Prefetto: Avverso il verbale di sequestro amministrativo in ipotesi di violazione amministrativa, come previsto dall'art. 213, comma 3, C.d.S., è ammesso ricorso al Prefetto/Ufficio Territoriale del Governo (ad esempio, di Treviso) ai sensi dell'art. 203, comma 1, del C.d.S. Per il ricorso al prefetto si hanno 60 giorni di tempo ed è la soluzione più indicata se nel verbale è stata contestata una violazione per cui non si può scegliere di pagare in misura ridotta.
- Opposizione al Giudice di Pace: In alternativa, è possibile presentare opposizione al Giudice di Pace ai sensi dell'art. 205 del C.d.S., entro 30 giorni.
Analogamente, avverso il verbale di fermo amministrativo in ipotesi di violazione amministrativa, come previsto dall'art. 214, comma 4, C.d.S. è ammesso ricorso al Prefetto/Ufficio Territoriale del Governo (ad esempio, di Treviso) ai sensi dell'art. 203, comma 1, del C.d.S., o opposizione, ai sensi dell'art. 205 del C.d.S., entro 30 giorni, al Giudice di Pace.
Sequestro in Conseguenza di Reato
In caso di sequestro amministrativo a seguito di violazioni di articoli del C.d.S. aventi rilevanza penale (come ad esempio l'art. 186 C.d.S. per guida in stato di ebbrezza e l'art. 187 per guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti), il dissequestro del veicolo potrà avvenire solo in caso di assoluzione o estinzione del reato pronunciata dall'Autorità Giudiziaria competente.
Nell'ipotesi in cui il sequestro consegua a reato, il proprietario del veicolo può richiederne il dissequestro ai soli fini della radiazione per rottamazione qualora il veicolo risulti gravemente incidentato o immatricolato da oltre 10 anni. Tale possibilità sussiste sia nel caso in cui il veicolo sequestrato sia affidato in custodia all'interessato sia nel caso in cui il veicolo sia invece affidato al custode-acquirente.
Avverso il verbale di sequestro amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato (sequestro ai sensi dell'art. 224-ter, comma 1, C.d.S.), è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Prefetto/Ufficio Territoriale del Governo (ad esempio, di Treviso), ai sensi dell'art. 203, comma 1, del C.d.S., come previsto dall'art. 213, comma 3, dello stesso codice, o opposizione ai sensi dell'art. 205 del C.d.S., entro 30 giorni al Giudice di Pace, come previsto dal comma 5 dell'art. 204-bis.
Analogamente, avverso il verbale di fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato (fermo ai sensi dell'art. 224-ter, comma 3, C.d.S.) è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Prefetto/Ufficio Territoriale del Governo (ad esempio, di Treviso), ai sensi dell'art. 203, comma 1, del C.d.S., come previsto dall'art. 214, comma 4, dello stesso codice o opposizione, ai sensi dell'art. 205 del C.d.S., entro 30 giorni, al Giudice di Pace come previsto dal comma 5 dell'art. 204-bis.
Esito del Ricorso
Quando il ricorso proposto al Prefetto è accolto ed è dichiarato infondato l'accertamento della violazione, l'ordinanza prefettizia estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo all'avente diritto da parte dell'organo accertatore. Nel caso di accoglimento del ricorso, viene disposta l'archiviazione del verbale ed il conseguente dissequestro del veicolo.
N.B.: Qualora nei termini previsti il proprietario o uno dei soggetti indicati nell'art. 196 del C.d.S. non si avvalga delle suddette possibilità ovvero non proponga ricorso, secondo le modalità indicate nel verbale di contestazione, il verbale di contestazione stesso costituirà titolo esecutivo ai sensi dell'art. 203, comma 3, del C.d.S. ed il veicolo verrà confiscato ai sensi dell'art. 213, comma 6, del C.d.S.
Come Recuperare un Veicolo Confiscato (Prima dell'Asta)
Recuperare un veicolo confiscato prima di un’asta giudiziaria è possibile, ma richiede azioni rapide e decise. La confisca diventa definitiva quando sono scaduti i termini per contestare il provvedimento o quando il giudice sancisce la non impugnabilità. Con la conferma della confisca, la vettura verrà venduta in apposite aste giudiziarie per auto.
Evitare l'Asta Giudiziaria
Per recuperare la macchina confiscata diventa indispensabile evitare l’asta. L'unico modo per farlo è saldare il debito con la pubblica amministrazione.
Rateizzazione della Sanzione
La normativa vigente (art. 202-bis C.d.S.) ammette la rateizzazione della sanzione a beneficio di soggetti che versino in condizioni di disagio economico, a condizione che l'importo complessivo delle sanzioni indicate nello stesso verbale sia superiore a 200 euro. Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza è adottato il provvedimento di accoglimento o di rigetto.
In caso di violazioni amministrative per le quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta, è inoltre possibile richiedere la rateazione della sanzione dovuta ai sensi dell'art. 26 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
Spese di Recupero, Trasporto e Custodia
Le spese connesse al sequestro, fermo o confisca del veicolo sono un aspetto cruciale da considerare.
Anticipo delle Spese e Recupero
Nelle ipotesi di mancato ritiro del veicolo sottoposto a fermo o sequestro amministrativo ovvero nelle ipotesi di confisca, le spese di recupero, trasporto e custodia del veicolo sono anticipate al custode dall'Autorità Amministrativa che successivamente provvede al recupero delle stesse tramite ingiunzione di pagamento nei confronti del trasgressore e dell'obbligato in solido (D.P.R. 22 luglio 1982, n. 571).
Tariffe di Custodia
Le tariffe di custodia variano in base alla massa complessiva del veicolo e all'orario in cui vengono effettuate le operazioni:
Veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate:
- Orario diurno (06:00 - 22:00)
- Orario notturno (22:00 - 06:00)
- Festivo (00:01 - 24:00)
- Diritto di chiamata: € 11,61 diurno; € 15,08 notturno o festivo.
- Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo: € 17,40 diurno; € 22,62 notturno o festivo.
Veicoli di massa complessiva oltre 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate:
- Orario diurno (06:00 - 22:00)
- Orario notturno (22:00 - 06:00) e festivo (00:01 - 24:00)
- Diritto di chiamata: € 14,50 diurno; € 18,85 notturno o festivo.
- Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo: € 29,00 diurno; € 37,70 notturno e festivo.

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