L'Affidamento del Veicolo ai Sensi dell'Art. 223 del Codice della Strada: Un'Analisi Dettagliata

La normativa in materia di circolazione stradale prevede, in occasione della violazione di alcuni illeciti, l'applicazione obbligatoria di sanzioni accessorie, tra cui il fermo amministrativo e il sequestro amministrativo del veicolo. Questi provvedimenti, disciplinati principalmente dagli articoli 213, 214 e 223 del Codice della Strada (CdS), sono stati oggetto di significative modifiche e chiarimenti nel corso degli anni, in particolare con il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (c.d. decreto sicurezza), convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132. La Circolare del 21 gennaio 2019 del Ministero dell'Interno ha analizzato con cura dei dettagli queste recenti modifiche normative, fornendo indicazioni operative agli organi di polizia stradale. L'intento di questa analisi è favorire un costante aggiornamento sulle procedure di affidamento del veicolo, evidenziando le distinzioni tra le diverse tipologie di sanzioni e le relative implicazioni per i soggetti coinvolti.

Segnaletica stradale con indicazione di divieto di sosta e fermata

Il Sequestro Amministrativo del Veicolo: Natura e Finalità

Il sequestro amministrativo è una misura cautelare finalizzata alla successiva confisca del veicolo. Le procedure illustrate nella circolare trovano applicazione in tutti i casi in cui è previsto il sequestro amministrativo, compresi quelli derivanti dalla mancanza di copertura assicurativa di cui all'art. 193 del CdS. Il Codice della Strada stabilisce in particolare, all'art. 213, le norme che regolano questa sanzione accessoria.

Casistiche di Sequestro Amministrativo

Tra i casi in cui si dispone il sequestro del veicolo, ciclomotore e motociclo, l'art. 213 del CdS individua diverse fattispecie:

  • Veicoli circolanti senza il rilascio della carta di circolazione (art. 93 c. 7 CdS).
  • Circolazione con carta di circolazione temporanea scaduta di validità (art. 134 c. 2 CdS).
  • Circolazione senza la copertura assicurativa obbligatoria per legge (art. 193 CdS).
  • Circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo (art. 214 c. 8 CdS).
  • Fabbricazione, vendita o modifica di ciclomotori sviluppanti velocità superiore a 45 Km/h (art. 97 c. 5 CdS).
  • Ciclomotore sprovvisto di certificato di circolazione (art. 97 c. 7 CdS).

Infografica: cause comuni di sequestro amministrativo del veicolo

La Gestione del Sequestro e l'Affidamento

In tutti i casi di sequestro di ciclomotori o motocicli, il veicolo viene sempre affidato al custode mediante recupero con carro attrezzi e custodia in deposito per almeno 30 giorni. Per i sequestri di altre categorie di veicoli, gli stessi devono essere affidati all'avente titolo o al proprietario. Il rifiuto di trasportare e/o di custodire il veicolo è sanzionato ai sensi dell'art. 213 co. 2 ter con sanzione di 1818 euro e sospensione patente da 1 a 3 mesi.

Qualora il veicolo non possa essere affidato in strada, il proprietario o l'avente titolo deve chiedere l'affidamento entro 10 giorni dalla notifica del verbale di sequestro al proprietario. In caso contrario, il veicolo diviene di proprietà del custode, acquistandolo dal Demanio dello Stato divenuto originario proprietario.

I veicoli non possono essere mai affidati a minorenni, ai quali in strada non vengono rilasciate copie dei verbali che verranno notificati all'esercente la potestà e al proprietario del veicolo. Il recupero e la custodia del veicolo seguono le medesime condizioni applicate per i fermi. Sul veicolo sottoposto a sequestro amministrativo viene apposto un sigillo adesivo che non potrà essere rimosso sino alla fine del sequestro.

Il Ruolo del Custode-Acquirente

La circolare del 21 gennaio 2019 introduce la figura del "custode-acquirente", definendolo come il soggetto che, ai sensi dell'art. 214-bis del CdS, prende in custodia il veicolo e ne acquisisce la proprietà in determinate circostanze. A partire da lunedì 18 febbraio 2008, nella provincia di Pistoia, si è dato avvio al nuovo sistema di affidamento al custode-acquirente dei veicoli sequestrati, fermati o confiscati per violazioni del Codice della Strada.

Quando il Codice della Strada prevede il sequestro del veicolo, se il proprietario si rifiuta di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni dell'organo di polizia, è soggetto alla sanzione del pagamento di una somma da euro 1.605 a euro 6.420, nonché alla sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In questo caso, l'organo di polizia dispone la rimozione ed il trasporto del veicolo presso la ditta custode-acquirente. Al proprietario o trasgressore, contestualmente al sequestro, viene anche dato l'avviso scritto che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del veicolo determinerà l'immediato trasferimento in proprietà alla ditta custode-acquirente (art. 213, comma 2-quater). Il termine di dieci giorni decorre dalla data della notificazione del verbale di sequestro al proprietario del veicolo o ad uno dei soggetti obbligati in solido. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni, l'organo accertatore trasmette gli atti al prefetto, il quale entro i successivi 10 giorni, dichiara il trasferimento in proprietà, senza oneri, del veicolo alla ditta custode-acquirente. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato.

Confisca del Veicolo

In tutti i casi di sequestro del veicolo ne consegue la confisca con ordinanza della prefettura, eccezion fatta per il sequestro operato ai sensi dell'art. 193 co. 2 del CdS (copertura assicurativa) per cui può essere disposto il dissequestro previo pagamento integrale della sanzione ed esibizione di certificato assicurativo valido per almeno 6 mesi, entro 60 giorni dalla notifica del verbale al proprietario del veicolo. Se ciò non avviene, il veicolo viene confiscato.

In caso di confisca, il proprietario, o chi ha in custodia il veicolo se persona diversa, deve consegnare lo stesso presso un'autodemolizione a propria cura e spese entro 30 giorni da quando è divenuta esecutiva l'ordinanza di confisca. L'ordinanza di confisca diviene esecutiva qualora non sia stata opposta al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica al proprietario, o in caso di rigetto dell'opposizione.

È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne.

Ricorso contro il Sequestro e Richiesta di Dissequestro

Avverso il provvedimento di sequestro o contro il verbale che contesta la violazione principale è ammesso ricorso al prefetto, che non sospende l'esecuzione del sequestro. Il ricorso è deciso secondo gli artt. 203 e 204 CdS. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato.

La richiesta di dissequestro deve essere avanzata dal conducente o dal proprietario del veicolo direttamente al Comando dell'organo di polizia che ha accertato la violazione e disposto il sequestro. In caso di contestazione dell'art. 193 (circolazione senza l'assicurazione obbligatoria per legge), l'istanza di dissequestro, da presentare in carta libera, deve essere corredata dalla ricevuta di pagamento della sanzione pecuniaria, che deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica o contestazione del verbale, e dal certificato assicurativo del veicolo valido per almeno 6 mesi. In caso di mancato adempimento di questi punti, il veicolo viene confiscato.

Fermo Amministrativo Auto, come funziona e come evitarlo

Il Fermo Amministrativo del Veicolo: Differenze e Applicazioni

Il fermo amministrativo si differenzia dal sequestro perché non ha natura cautelare, non è finalizzato ad altro successivo ed eventuale provvedimento (il sequestro infatti può comportare la confisca), e soprattutto perché ha una durata definita, trascorsa la quale il veicolo va restituito. La Circolare del 21 gennaio 2019 ha dettato nuove disposizioni per semplificare le procedure di alienazione dei veicoli sottoposti a fermo e sequestro amministrativo, ai sensi dell'art. 214-bis del CdS.

Casistiche di Fermo Amministrativo

Le violazioni del Codice della Strada che prevedono il fermo amministrativo sono numerose e includono, a titolo esemplificativo:

  • Targa di veicolo a trazione animale non rinnovata, non leggibile o fabbricata abusivamente (art. 67 c. 7 CdS).
  • Trasporto cose ad uso proprio senza autorizzazione (art. 83 c. 6 CdS).
  • Trasporto cose in conto terzi senza autorizzazione (art. 88 c. 3 CdS).
  • Veicolo circolante per il quale non è stata rilasciata la carta provvisoria di circolazione (art. 95 c. 6 CdS).
  • Circolazione di ciclomotore irregolare (art. 97 c. 6 CdS).
  • Ciclomotore sprovvisto di targa (art. 97 c. 8 CdS).
  • Ciclomotore con targa non propria (art. 97 c. 9 CdS).
  • Circolare con targa non propria o contraffatta (art. 100 c. 12 CdS).
  • Guida di veicoli senza i requisiti psicofisici o di età; incauto affidamento dei veicoli; Minori che trasportano passeggeri su motocicli, anche leggeri, e ciclomotori (art. 115 c. 6 CdS).
  • Guida senza patente di autoveicoli e motoveicoli (art. 116 c. 13 CdS).
  • Guida di ciclomotore senza certificato di idoneità né patente (art. 116 c. 13 bis CdS).
  • Omesso uso del casco protettivo (art. 171 c. 3 CdS).
  • Circolazione su autostrade di veicoli non in regola con la revisione (art. 176 c. 18 CdS).
  • Provocare incidente guidando in stato di ebbrezza alcolica (art. 186 c. 2 bis CdS).
  • Rifiutare l'accertamento nell'ipotesi di guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186 c. 7 CdS).
  • Provocare incidente guidando sotto l'influenza degli stupefacenti (art. 187 c. 1 bis CdS).
  • Rifiutare l'accertamento nell'ipotesi di guida sotto l'influenza degli stupefacenti (art. 187 c. 8 CdS).
  • Fermo cautelare per infrazioni con veicoli immatricolati all'estero, o di conducenti con patente non UE, senza versamento di cauzione (art. 207 c. 3 CdS).
  • Circolare con documenti ritirati (art. 216 c. 6 CdS).
  • Guidare con patente sospesa (art. 218 c. 6 CdS).
  • Esercizio abusivo dell'attività di autotrasporto (art. 26 Legge n. 298/1974).

Tabella riassuntiva delle violazioni che comportano il fermo amministrativo

Modalità di Affidamento del Veicolo in Fermo Amministrativo

Nelle ipotesi in cui il CdS prevede che, all'accertamento della violazione, consegua l'applicazione della sanzione del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. All'autore della violazione o all'obbligato che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione del pagamento di una somma da euro 680 a euro 2.723, e la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto alla ditta custode-acquirente.

Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 2-quater. Se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, ovvero da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all'avente titolo.

In tutti i casi di fermo di ciclomotori o motocicli, dispone l'art. 214 del Codice della Strada, il veicolo viene sempre affidato al custode mediante recupero con carro attrezzi e custodia in deposito per almeno 30 giorni. Se superiore ai 30 giorni, il proprietario o l'avente titolo può chiedere l'affidamento in custodia in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio di cui abbia la disponibilità, presentando la richiesta presso l'ufficio fermi e sequestri del Comando P.L. Unica eccezione è prevista dall'art. 171/3 c. che ne consente l'affidamento esclusivamente al proprietario a condizione che lo stesso possa condurre il veicolo sino al luogo di custodia nel rispetto delle altre norme del CdS, e salva l'eventuale applicazione contemporanea di altro fermo o sequestro.

Nel fermo di altre categorie di veicoli, questi devono essere affidati all'avente titolo o al proprietario. Il rifiuto di trasportare e/o di custodire il veicolo è sanzionato ai sensi dell'art. 214 co. 1 CdS.

Nei casi previsti dagli artt. 207/3 e 202/2 quater (obbligo del pagamento immediato delle sanzioni), il veicolo viene sempre affidato al custode sino all'avvenuto pagamento della sanzione o al versamento di una cauzione nelle mani dell'agente accertatore pari ad un quarto del massimo della sanzione edittale.

Se la sanzione accessoria del fermo deriva dalla violazione dell'art. 116/15 o dell'art. 186/2 bis (guida senza patente o con tasso alcolemico superiore a 0.8 g/l), è previsto il fermo provvisorio del veicolo per 30 giorni, con medesime regole del primo caso per gli affidamenti.

Il Rifiuto di Custodia e le Conseguenze

La circolare stabilisce che la regola generale dell'affidamento del veicolo al possessore tende a prevalere anche su disposizioni particolari quale, ad esempio, l'ipotesi di circolazione con ciclomotori e motoveicoli senza indossare il casco protettivo, prevista dall'art. 171, comma 3 del CdS. Il rispetto della suddetta regola generale impone quindi agli organi di polizia stradale di considerare che l'affidamento del veicolo al "custode-acquirente" è una soluzione da adottare qualora il trasgressore non abbia i requisiti morali o psico-fisici previsti dagli artt. 120 e 259 c.p.p. per poter legittimamente assumere la custodia di un veicolo e non sia prontamente reperibile altro soggetto da nominare custode (proprietario, altro obbligato in solido ovvero delegato). In questi casi, il veicolo sequestrato o fermato deve essere comunque affidato a un custode-acquirente e, nelle province dove questi non è istituito, a un deposito autorizzato dal Prefetto, senza l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 213, comma 5 (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.818 a euro 7.276, nonchè la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi) e 214, comma 1 CdS.

Tuttavia continuano a sussistere casi in cui l'affidamento all'“avente diritto alla custodia” (ossia, secondo la definizione contenuta nella circolare, il proprietario o, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido ai sensi dell’art. 196 CdS) è obbligatorio, come ad esempio:

  • qualora il conducente di un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE non provveda al pagamento immediato della sanzione amministrativa ovvero non presti la cauzione prevista dall'art. 207 CdS.
  • trasporti di cabotaggio in violazione delle disposizioni di cui al regolamento CE n. 1072/2009 (art. 46-bis e 46-ter della Legge n. 298/1974).
  • mancata esibizione della documentazione relativa allo svolgimento di trasporti internazionali (art. 46-bis della Legge n. 298/1974).

Recuepero e Restituzione del Veicolo in Fermo

Per il recupero dei veicoli, su disposizioni prefettizie, viene utilizzato il sistema SIVES che, contattato, invia sul posto idoneo veicolo di una delle Ditte abilitate al servizio. A queste imprese vanno versate le competenze per il recupero e custodia del veicolo. Sul veicolo sottoposto a fermo amministrativo viene apposto un sigillo adesivo che non potrà essere rimosso sino alla fine del fermo che viene ratificata con un verbale di restituzione compilato presso l'ufficio fermi e sequestri del Comando P.L. alla presenza dell'avente titolo o del proprietario. Qualora il veicolo sia rimasto affidato al custode e siano trascorsi 3 mesi dalla scadenza del fermo senza che l'avente titolo o il proprietario abbia richiesto la restituzione del veicolo o ritirato lo stesso dal deposito previo pagamento delle spese di recupero e custodia, il veicolo verrà considerato abbandonato e diverrà di proprietà del demanio dello stato ai sensi dell'art. 1 del d.p.r. 189/89.

Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso ricorso al prefetto che non sospende l'esecuzione del sequestro.

La Sospensione Cautelare della Patente di Guida: Art. 223 CdS

L'articolo 223 del Codice della Strada disciplina la sospensione cautelare e provvisoria della patente di guida, un provvedimento di natura preventiva e cautelare che ha lo scopo di tutelare l'incolumità dei cittadini e l'ordine pubblico. Questa misura può essere disposta anche ove ricorra il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, compresa, l'ipotesi di reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. c CdS.

Presupposti e Natura del Provvedimento

Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

Le disposizioni del comma 1 dell'art. 223 si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3, nonché nei casi previsti dagli articoli 589 bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590 bis del codice penale (omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime). La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, è effettuata dall'agente o dall'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni. Nei casi di cui agli articoli 589 bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590 bis del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida può essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni.

Qualora la sospensione di cui al comma 2, quarto periodo, sia disposta nei confronti di titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti, nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal comma 2, quarto periodo. L'inibizione alla guida sul territorio nazionale è annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell'articolo 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 2 del presente articolo.

Aspetti Procedurali e Giurisprudenziali

Il provvedimento di sospensione della patente di guida, emesso dal prefetto a norma dell'art. 223 cod. strada, ha carattere preventivo e natura cautelare, tanto da dover essere adottato entro un tempo ragionevole dall'accertamento della violazione, e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell'immediato, il conducente del veicolo, nei confronti del quale sussistano fondati elementi di responsabilità penale in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, continui a tenere una condotta che possa arrecare pericolo ad altri. Ne consegue che la legittimità di tale provvedimento deve essere valutata con riferimento alla situazione normativa vigente al momento della commissione del fatto, senza che rilevino eventuali successive modifiche della disciplina, anche se più favorevoli al destinatario del provvedimento stesso, stante l'operatività del principio di ultrattività di cui all'art. 1, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Se non è previsto dalla legge un termine di decadenza del potere di disporre tale sospensione, neppure è ammissibile un provvedimento di sospensione che intervenga a distanza di molti mesi dal fatto, quando il pericolo per la pubblica incolumità che si vorrebbe evitare si è comunque verificato. Di conseguenza, il giudice di merito, competente in sede di opposizione ai sensi dell'articolo 205 cod. strada, ha il compito di determinare il tempo ragionevole necessario all'Amministrazione per valutare i dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione, tenendo conto della complessità dell'indagine in relazione alla maggiore o minore difficoltà del caso concreto.

Il provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida ai sensi dell'art. 223, secondo comma, del codice della strada ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire nell'immediato, prima che sia accertata la eventuale responsabilità penale, che il conducente del veicolo, nei cui confronti esistano comunque fondati elementi di responsabilità, possa reiterare una condotta che arrechi ulteriore pericolo alla incolumità altrui, trova il suo limite di legittimità nella rispondenza alla funzione cautelare che gli è propria.

In tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, la sospensione della patente di guida consegue a titolo di sanzione accessoria del reato ed è disposta dal giudice penale, anche se applicata in concreto dal prefetto, mentre la valutazione della sospensione cautelare preventiva è disposta dal prefetto ai sensi dall'art. 223.

La sospensione provvisoria della patente di guida prevista dall'art. 223 del Codice della Strada è un provvedimento amministrativo provvisorio con funzione cautelare, di esclusiva spettanza prefettizia, rispetto al quale non si pongono in posizione di pregiudizialità né l'esercizio dell'azione penale per reati da circolazione stradale, cui la sospensione sia connessa, né l'eventuale ricorso amministrativo o giudiziario avverso la contestazione della violazione delle norme in materia di circolazione stradale. Avverso l'ordinanza del prefetto che dispone l'applicazione in via provvisoria del provvedimento cautelare di sospensione della patente di guida è pertanto immediatamente ed autonomamente proponibile l'opposizione giurisdizionale a sanzione amministrativa, ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge n. 689/1981.

Diagramma di flusso: procedura di sospensione cautelare della patente

Requisiti del Custode e Condizioni Particolari

Per quanto concerne i requisiti del soggetto nominato custode, la circolare stabilisce che le norme degli artt. 213 e 214 CdS devono essere coordinate con le disposizioni generali dell'art. 259 C.p.p. L'assenza di misure di sicurezza o di prevenzione deve essere accertata sulla base delle risultanze degli archivi della banca dati interforze di cui all'art. 8 della legge 121/1981.

Ferma restando la regola generale dell'affidamento del veicolo all'avente diritto alla custodia, nelle ipotesi in cui il trasgressore non abbia i requisiti morali o psico-fisici previsti dagli artt. 120 e 259 c.p.p. per poter legittimamente assumere la custodia di un veicolo e non sia prontamente reperibile altro soggetto da nominare custode (proprietario, altro obbligato in solido ovvero delegato), il veicolo sequestrato o fermato deve essere comunque affidato a un custode-acquirente e, nelle province dove questi non è istituito, a un deposito autorizzato dal Prefetto, senza l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 213, comma 5, e 214, comma 1 CdS.

Per i sequestri operati in ipotesi di reato ai sensi dell'art. 224 ter CdS, il veicolo viene sempre affidato al custode, ed esclusivamente il proprietario può chiedere in un secondo momento l'affidamento in custodia, ad eccezione dei ciclomotori e motocicli per i quali l'affidamento può essere chiesto solo trascorsi 30 giorni in deposito.

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