Insinuazione al Passivo del Concessionario della Riscossione di Multe Automobilistiche in Caso di Fallimento: Quadro Giurisprudenziale e Normativo

Nel complesso scenario delle procedure concorsuali, l'insinuazione al passivo dei crediti vantati dai concessionari della riscossione, in particolare quelli relativi a multe automobilistiche e crediti tributari, presenta specificità e interpretazioni giurisprudenziali che ne delineano il percorso. La questione centrale riguarda la documentazione necessaria e i tempi da rispettare per l'ammissione di tali crediti, soprattutto in presenza di un fallimento del debitore.

Bilancia della giustizia con documenti legali e una cartella esattoriale

Il Ruolo come Titolo per l'Insinuazione al Passivo: La Posizione della Cassazione

La giurisprudenza della Cassazione ha fornito chiarimenti significativi in merito alla documentazione richiesta per l'ammissione al passivo dei crediti tributari e previdenziali. In questo contesto, la Cassazione si è pronunciata con diverse ordinanze e sentenze, consolidando un orientamento interpretativo.

La Corte ha ritenuto che il cosiddetto "ruolo", pur essendo un atto interno dell'Amministrazione finanziaria, costituisce lo strumento fondamentale della riscossione. Esso contiene, infatti, l'indicazione del periodo d'imposta cui l'iscrizione si riferisce, dell'imponibile, dei versamenti e dell'imposta effettivamente dovuta, oltre che degli interessi e delle sanzioni pecuniarie eventualmente irrogabili. Proprio per la sua completezza informativa, il ruolo è considerato un titolo idoneo a dimostrare l'esistenza del diritto di credito ai fini dell'insinuazione al passivo.

A tal fine è sufficiente l'estratto di ruolo, in quanto idoneo a dimostrare l'esistenza del diritto di credito, come specificato dalla Cassazione, sentenza n. 39791 del 14 dicembre 2021. La Corte, infatti, ha ritenuto che l'estratto di ruolo (pur sostanzialmente differente dal "ruolo") è comunque "la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale".

Diritti e Tributi - Quando l'estratto di ruolo è impugnabile

Crediti Tributari e Previdenziali: Riferimenti Normativi

Riguardo i tributi, la giurisprudenza fa riferimento all'articolo 87, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, per il quale è sufficiente il ruolo ai fini dell'ammissione al passivo (Cassazione, sentenze n. 12117/2016, n. 4631/2015, n. 655/2016, n. 3876/2015, n. 12019/2011, n. 5063/2008).

Riguardo i crediti previdenziali, si fa riferimento all'articolo 17, comma 1, del Decreto Legislativo n. 46/1999, il quale afferma che "salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, le disposizioni di cui al capo II del titolo I e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 si applicano anche alle entrate previdenziali e assistenziali".

L'articolo 31 del Decreto Legislativo n. 46/1999, rubricato "limiti all'applicazione delle disposizioni sulle procedure concorsuali", afferma che "le disposizioni previste dagli articoli 88 e 90, co. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 non si applicano ai crediti previdenziali e assistenziali".

Conseguentemente, è applicabile l'articolo 87, comma 2, del D.P.R. 602/1973, in base al quale è possibile richiedere l'ammissione al passivo sulla base del solo ruolo anche per i crediti previdenziali. Infatti "il concessionario ha l'onere di notificare la cartella al solo scopo di provocare la scadenza del termine a disposizione del contribuente (e dunque al curatore) per impugnare l'atto davanti al giudice tributario. Ne consegue che, peraltro, la notifica non è necessaria, ad alcun fine, allorché la pretesa creditoria iscritta a ruolo, insinuata al passivo fallimentare, non abbia natura tributaria (ma, ad esempio, previdenziale) e dunque non si ponga l'esigenza di accertare il diritto controverso davanti a un giudice speciale come quello tributario: in tal caso le eventuali contestazioni del curatore possono e debbono essere sollevate davanti allo stesso giudice fallimentare (giudice delegato, in sede di determinazione dello stato passivo, tribunale in sede di opposizione) e da lui risolte" (Cassazione, sentenza n. 25863/2014).

La Notifica della Cartella Esattoriale: Funzionalità e Irrilevanza nel Contesto Fallimentare

Una delle questioni più dibattute è la necessità o meno della previa notifica della cartella esattoriale al debitore o al curatore fallimentare ai fini dell'ammissione al passivo. La Cassazione, con la pronuncia n. 39791 del 14 dicembre 2021, ha ribadito la superfluità di tale adempimento nel contesto fallimentare.

Diagramma di flusso che mostra il percorso dei crediti tributari nel fallimento

Secondo la Corte, la suddetta notifica, strumentale all'esecuzione coattiva individuale, perde, infatti, funzionalità nel contesto fallimentare in cui il curatore è reso pienamente edotto della pretesa erariale con la comunicazione del ruolo contenuta nella domanda di ammissione e può, a partire da tale momento, impugnare lo stesso dinanzi alle competenti Commissioni Tributarie, senza necessità che gli venga previamente intimato il pagamento.

La notifica della cartella, infatti, non potendo legittimare l'agente alla riscossione coattiva nei confronti del fallimento (per il principio della par condicio creditorum non si può dar corso ad alcuna procedura esecutiva individuale), assolverebbe a una mera funzione informativa, nei confronti del curatore, dell'esistenza di crediti erariali, identica a quella svolta attraverso il deposito della domanda di insinuazione al passivo contenente il riferimento al ruolo.

Questa posizione è supportata da diverse pronunce (Cassazione civile, Sez. VI, 30 Gennaio 2019, n. 2689; Cassazione civile, Sez. I, sent. n. 12117/2016; Cassazione civile, Sez. I civ., 16 maggio 2018, n. 11984). Ne consegue l'inammissibilità, per sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo all'Agente della Riscossione, del ricorso avente ad oggetto l'impugnazione della cartella di pagamento, essendo quest'ultima priva di rilevanza ai fini dell'ammissione al passivo.

Diritti e Tributi - Quando l'estratto di ruolo è impugnabile

Il Diritto di Difesa del Curatore e l'Impugnazione del Ruolo

Il diritto di difesa della curatela non è violato dalla mancata notifica della cartella, posto che il curatore ha conoscenza della pretesa tributaria grazie al deposito del ruolo in sede di insinuazione al passivo. Il curatore, infatti, è legittimato all'autonoma impugnazione del ruolo medesimo, secondo quanto previsto dall'articolo 19 del Dlgs n. 546 del 1992, lettera d), e non ha alcuna necessità di attendere la previa notifica della cartella esattoriale (cfr Cassazione 6126/2014, 6520/2013 e 6646/2013).

In un sistema, quale quello di verificazione del passivo in sede concorsuale, in cui l'agente alla riscossione può far accertare il credito mediante produzione dell'estratto del ruolo, il curatore che intenda contestare la pretesa tributaria è legittimato all'autonoma impugnazione del ruolo medesimo.

Avvisi di Accertamento e Titolo Esecutivo

Per quanto riguarda gli avvisi di accertamento, questi divengono titolo esecutivo se non impugnati nei termini di legge e, conseguentemente, l'agente può procedere una volta emesso il ruolo, senza dover procedere alla formazione della cartella di pagamento ed alla relativa notifica (in senso conforme: Cassazione, sentenza n. 5063/2008, Cassazione, ordinanze n. 12019/2011, n. 3876/2015, n. 4631/2015, n. 655/2016, n. 12117/2016). Secondo queste pronunce, "i crediti iscritti a ruolo ed azionati da società concessionarie per la riscossione seguono, nel caso di avvenuta dichiarazione di fallimento, l'iter procedurale prescritto per gli altri crediti concorsuali dagli artt. 92 e ss. l.f., legittimandosi la domanda di ammissione al passivo, se del caso con riserva (ove vi siano contestazioni), sulla base del solo ruolo, senza che occorra la previa notifica della cartella esattoriale al curatore".

L'organo del fallimento è pienamente edotto della pretesa erariale con la comunicazione del ruolo contenuta nella domanda di ammissione e che, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, il curatore può impugnare il ruolo dinanzi alle competenti Commissioni Tributarie.

Controversie Precedenti e Modifiche Legislative

La Cassazione, per altro, fa anche riferimento ad opposte pronunce di legittimità secondo cui, ai fini dell'ammissione dei crediti tributari al passivo, sarebbe necessaria la previa notifica del ruolo al curatore, onde consentire a quest'ultimo di ricorrere avverso il ruolo stesso in vista della conseguente ammissione del tributo con la "riserva" prevista dall'articolo 45, D.P.R. 602/1973 (Cassazione, sentenza n. 16568/2005).

Tuttavia, quel precedente, sottolinea la Corte, era riferito al testo del D.P.R. 602/1973 anteriore alle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, che ha riscritto gli articoli 87 e 88 del D.P.R. 602/73 (in tal senso, si cita anche la Cassazione, sentenza n. 12117/2016).

L'Amministrazione Finanziaria e il Ruolo di Titolare del Credito

Anche l'Agenzia delle Entrate, in qualità di titolare del credito azionato, è legittimata a far valere il credito tributario nella procedura fallimentare. A tal proposito, la pronuncia ha ricordato che "il potere rappresentativo dell'Amministrazione finanziaria allo stesso riconosciuto (ovvero all'agente della riscossione) non vale a escludere la titolarità del credito da parte di quest'ultima e, per l'effetto, il diritto di farlo valere nell'ambito della procedura fallimentare, come d'altro canto specificamente già affermato da questa Corte in precedente decisione (C. 5063/2008)". A questo scopo non è necessario che il credito vantato sia stato previamente iscritto a ruolo.

Termini per l'Insinuazione al Passivo del Concessionario della Riscossione

La Corte di Cassazione, sezione civile, con l'ordinanza n. 1752 depositata il 28 gennaio 2014, n. 1752, intervenendo in tema di insinuazione al passivo di crediti tributari, ha statuito che ai fini dell'ammissione al passivo del credito tributario, è sufficiente la esistenza del ruolo, in quanto titolo valido attestante il credito, senza dover attendere la formazione e la notifica della cartella esattoriale.

L'Ufficio finanziario, inoltre, può presentare istanza di ammissione al passivo anche con documentazione incompleta, con conseguente ammissione del credito ex art. 96 legge fallimentare, con riserva di produzione dei documenti. Gli Ermellini hanno riaffermato il principio secondo cui, per far valere il credito tributario nei confronti del fallimento, l'Amministrazione finanziaria o l'esattore debbono presentare l'istanza di insinuazione tardiva nel termine annuale previsto dall'art. 101 legge fallimentare. I diversi e più lunghi termini per la formazione dei ruoli e per l'emissione delle cartelle, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non possono di per sé costituire ragioni di scusabilità del ritardo, la quale va, invece, valutata - in caso di presentazione ultra annuale dell'istanza rispetto alla data di esecutività dello stato passivo - in relazione ai tempi strettamente necessari all'Amministrazione finanziaria per predisporre i titoli per la tempestiva insinuazione dei propri crediti al passivo (Cass 20910/11).

Sanzioni da Violazione del Codice della Strada: Privilegio e Interessi Post-Fallimentari

In merito alle sanzioni da violazioni del Codice della Strada, si pone la questione della loro ammissibilità al passivo e dell'eventuale privilegio. La Cassazione (Cass. N. 8460 del 2010) ha stabilito che le somme dovute per sanzioni a violazione del codice della strada rientrano in quelle di spettanza di province e comuni. Per queste, l'articolo 52, al comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 prevede la possibilità di procedere alla riscossione coattiva anche con la procedura prevista dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639.

Di conseguenza, il credito insinuato gode del privilegio di cui all'ultimo comma dell'articolo 2752 c.c., e pertanto sono dovuti anche gli interessi post fallimentari nei limiti di cui all'articolo 54 L.F. Questo perché, sebbene il quarto comma dell'art. 2752 c.c., che prevedeva un privilegio per i crediti dello Stato e degli enti locali per l'imposta di registro, di bollo, sulle successioni, sull'incremento di valore degli immobili, l'imposta comunale sulla pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni e la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, è stato abrogato dall'articolo 1, comma 38, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la natura della sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del Codice della Strada è rimasta inalterata.

Tavola comparativa tra crediti privilegiati e chirografari nel fallimento

La Titolarità dei Veicoli e le Sanzioni Amministrative

Un aspetto particolare riguarda le sanzioni relative a veicoli che, al momento del fallimento, non risultavano intestati alla società fallita. A norma del primo comma dell'art. 196 cod. str., per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma dovuta. Tuttavia, ciò presuppone che il veicolo sia effettivamente di proprietà del soggetto al quale viene imputata la sanzione.

Se dalla visura al PRA effettuata nell'immediatezza della dichiarazione di fallimento risulta che i veicoli a cui si riferiscono le multe non erano intestati alla società fallita al tempo delle suddette violazioni, è corretto escludere dal passivo gli importi relativi a tali verbali, in quanto manca la prova della titolarità del bene in capo alla fallita e, di conseguenza, la responsabilità solidale ex art. 196 Codice della Strada non può essere invocata. Il curatore, per evitare la responsabilità solidale di cui all'art. 2054 C.C. (responsabilità per danni da circolazione di veicoli), ha provveduto - previa autorizzazione del G.D. - alla sospensione dell'assicurazione e alla cancellazione del veicolo dal PRA per esportazione. Questo dimostra la diligenza del curatore nel gestire la posizione dei beni mobili registrati.

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