Riduzione di Responsabilità per Danni al Veicolo: Guida Completa su Come Funziona

Quando si noleggia un veicolo o si guida la propria auto, la questione della responsabilità per eventuali danni è di fondamentale importanza. Comprendere i meccanismi di riduzione della responsabilità, le diverse coperture assicurative disponibili e le implicazioni legali in caso di sinistro è essenziale per ogni conducente. Questo articolo esplora in dettaglio come funziona la riduzione di responsabilità per danni al veicolo, analizzando le clausole contrattuali, le coperture assicurative e le dinamiche del risarcimento, inclusa la controversa questione del "danno da fermo tecnico".

auto danneggiata e contratto di assicurazione

La Limitazione della Responsabilità per Danni (CDW) nei Noleggi

La Limitazione della Responsabilità per Danni (CDW - Collision Damage Waiver) è un tipo di assicurazione fondamentale per le auto a noleggio. Essa ha lo scopo di limitare la responsabilità del conducente in caso di danni al veicolo durante il periodo di noleggio. Ciò vuol dire che la compagnia di noleggio si impegna a non addebitare l'intero costo dell'auto, qualora subisca danni.

Esiste quasi sempre una franchigia, che rappresenta una parte di responsabilità non coperta dall'assicurazione CDW. La franchigia è un importo massimo che il cliente deve pagare in caso di danni al veicolo. Questa cifra è fissa, viene definita in fase di contratto e può essere trattenuta sulla carta di credito oppure richiesta a titolo di deposito cauzionale. I dettagli specifici su ciò che include la Limitazione della Responsabilità per Danni dipendono dalla compagnia e dal luogo di noleggio. Tuttavia, di solito non sono inclusi parabrezza, pneumatici, sotto-scocca, sostituzione delle serrature e delle chiavi e costi per carro attrezzi.

È cruciale sottolineare che la Limitazione della Responsabilità per Danni funziona solo se vengono rispettate le condizioni presenti nel contratto di noleggio, che si firmerà al momento del ritiro dell'auto. La copertura assicurativa con limitazione di responsabilità per danni consente al conducente di limitare le sue responsabilità. La Limitazione responsabilità danni spesso è inclusa nel prezzo del noleggio. Questa protezione limita la responsabilità durante il periodo di noleggio e stabilisce l’importo massimo che il cliente dovrà pagare per i nuovi danni verificatisi durante il periodo di noleggio. L'inclusione o meno della Limitazione responsabilità danni nel contratto di noleggio dipende dal tipo di veicolo selezionato e dal Paese in cui avviene il noleggio.

Le Diverse Coperture di Riduzione della Responsabilità

Le compagnie di noleggio offrono diverse opzioni per modulare la riduzione della responsabilità, spesso denominate "Protection Packages" o coperture di diverso livello. Queste opzioni permettono al cliente di scegliere il grado di protezione desiderato, influenzando direttamente l'ammontare della franchigia e le circostanze in cui si è tenuti al risarcimento.

Basic Cover: La Polizza Base

La polizza Base non è una riduzione convenzionale della responsabilità del cliente in caso di danni riscontrati sul veicolo noleggiato. Questa clausola di riduzione della responsabilità non comprende in ogni caso i danni conseguenti a calamità naturali, atti vandalici, danni alle parti meccaniche, alla tappezzeria, all’abitacolo, ai cristalli, alle gomme, ai cerchi, alla parte sottostante del veicolo, danni causati da vegetazione, nonché lo smarrimento dei documenti, delle chiavi e della targa della vettura. In ogni caso di evento dannoso il Cliente dovrà inoltre corrispondere € 90,00 a titolo di “Spesa gestione pratica sinistro”.

Medium Cover: La Polizza Parziale

La Polizza Parziale è una riduzione convenzionale della responsabilità del cliente in caso di danni riscontrati sul veicolo noleggiato. Se richiesta e sottoscritta al momento del noleggio, riduce la franchigia danni a € 500,00. Anche in questo caso, la clausola di riduzione della responsabilità non comprende i danni conseguenti a calamità naturali, atti vandalici, danni alle parti meccaniche, alla tappezzeria, all’abitacolo, ai cristalli, alle gomme, ai cerchi, alla parte sottostante del veicolo, danni causati da vegetazione, nonché lo smarrimento dei documenti, delle chiavi e della targa della vettura. Per ogni evento dannoso, il Cliente dovrà corrispondere € 90,00 a titolo di “Spesa gestione pratica sinistro”.

Premium Cover: La Polizza Totale

La Polizza Totale è una riduzione convenzionale della responsabilità del cliente in caso di danni riscontrati sul veicolo noleggiato. Se richiesta e sottoscritta al momento del noleggio, riduce la franchigia danni ad € 0,00 soltanto se il sinistro ha coinvolto altri veicoli e sia stato compilato correttamente il CID nelle sue parti. Questa clausola di riduzione della responsabilità non comprende in ogni caso i danni conseguenti a calamità naturali, atti vandalici, danni alle parti meccaniche, alla tappezzeria, all’abitacolo, ai cristalli, alle gomme, ai cerchi, alla parte sottostante del veicolo, danni causati da vegetazione, danni causati da negligenza del conducente, nonché lo smarrimento dei documenti, delle chiavi e della targa della vettura. Anche con la Polizza Totale, per ogni evento dannoso, il Cliente dovrà corrispondere € 90,00 a titolo di “Spesa gestione pratica sinistro”.

ASSICURAZIONE AUTO A NOLEGGIO:COME EVITARE BRUTTE SORPRESE

La Gestione dei Danni da Parte delle Compagnie di Noleggio

Le compagnie di noleggio adottano procedure chiare per la gestione dei danni. L'esperienza insegna che i clienti sono spesso guidatori accorti, e il numero di sinistri che si verificano è limitato, rappresentando più l’eccezione che la regola. Tuttavia, è fondamentale comprendere come verranno gestiti eventuali danni.

A seconda del tipo di opzione "Protection" acquistata per il noleggio, il cliente potrebbe non essere tenuto al risarcimento del danno, ovvero, potrebbe essere tenuto esclusivamente a risarcire una parte dei danni. La normale usura, così come definita nelle Condizioni Generali di Noleggio, non sarà considerata un danno.

Procedura di Valutazione e Addebito dei Danni

  1. Riconoscimento e Accettazione dei Danni in Presenza: Qualora, al momento della restituzione del veicolo, l’incaricato e/o il rappresentante presente presso l’ufficio di noleggio dovesse riscontrare dei danni, il cliente potrà riconoscere la propria responsabilità per detti danni ed accettare la loro valutazione economica, sottoscrivendo l’apposito modulo e sezione della lettera di noleggio. In tal caso, la compagnia provvederà ad emettere e ad addebitare sulla carta di credito una fattura per tali danni (costi di riparazione ed eventuale fermo tecnico), maggiorata del corrispettivo per la gestione della pratica di sinistro. I costi di riparazione possono variare a seconda della tipologia di danno.

  2. Identificazione dei Danni in Assenza del Cliente: Nel caso di danni non elencati nella griglia di valutazione dei danni della compagnia, nel caso di incidenti stradali che coinvolgono terzi, o qualora il cliente decida di non firmare il rapporto sui danni rilevati al termine del noleggio (ad esempio, se il veicolo è stato riconsegnato al di fuori degli orari di apertura), la compagnia applicherà una procedura specifica. Qualora l’incaricato e/o rappresentante identifichi danni al momento dell’ispezione del veicolo in assenza del cliente, la compagnia invierà la documentazione relativa ai danni. Trascorso un determinato termine senza ricevere contestazioni, fatturerà e addebiterà sulla carta di credito gli importi comunicati.

Il Danno da Fermo Tecnico dell'Auto: Un'Analisi Giurisprudenziale

Il concetto di "danno da fermo tecnico" si riferisce al pregiudizio subito dal proprietario di un autoveicolo a causa dell'impossibilità di utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua riparazione. La giurisprudenza italiana, in particolare la Corte di Cassazione, ha avuto un dibattito animato su come questo danno debba essere provato e quantificato.

Evoluzione Giurisprudenziale sul Danno da Fermo Tecnico

In passato, orientamenti come quello della Cassazione 26 giugno 2015, n. 13215, indicavano che il danno da fermo tecnico poteva essere liquidato anche in assenza di una prova specifica, rilevando la sola circostanza che il danneggiato fosse stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato. L'autoveicolo, infatti, anche durante la sosta forzata è una fonte di spesa per il proprietario (tenuto a sostenere gli oneri per la tassa di circolazione e il premio di assicurazione), ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore. Nel medesimo senso si era espressa anche la Cassazione 4 ottobre 2013, n. 22687.

Tuttavia, un orientamento successivo, confermato da diverse sentenze, ha richiesto una prova più rigorosa. La Cassazione 28 febbraio 2020, n. 5447, ad esempio, ha indicato che "il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo". Questo orientamento è stato ribadito anche da Cassazione 14 ottobre 2015, n. 20620, con una motivazione molto articolata.

È stata considerata erronea l'affermazione secondo cui la sosta forzosa del veicolo comporta necessariamente un danno, pari alla spesa sostenuta dal proprietario per la "tassa di circolazione". La tassa di circolazione, già prevista dal D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, è stata trasformata in tassa sulla proprietà dal D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, comma 29, (convertito nella L. 28 febbraio 1983, n. 53).

Allo stesso modo, è stata ritenuta erronea l'affermazione secondo cui la sosta forzosa del veicolo comporta necessariamente un danno, pari al premio assicurativo "inutilmente pagato". In primo luogo, il rischio che il veicolo possa causare danni a terzi non viene meno durante il periodo della riparazione (ad es., nel caso di incendio o di danni causati a terzi durante il collaudo), e dunque il premio non è "inutilmente pagato". In secondo luogo, durante il periodo della riparazione il proprietario potrebbe chiedere all'assicuratore la sospensione dell'efficacia della polizza, sicché, ove non si avvalga di questa semplice precauzione, il pagamento del premio non potrebbe costituire un danno risarcibile, perché dovuto a negligenza del danneggiato (art. 1227 c.c., comma 2). Questo orientamento, che richiede la prova del danno da fermo tecnico del veicolo, è stato confermato anche da Cassazione 22 settembre 2017, n. 22201 e Cassazione 8 gennaio 2016, n. 124.

auto in officina per riparazione

Prova e Quantificazione del Danno da Fermo Tecnico

La Cassazione 19 settembre 2022, n. 27389, ha confermato il più recente orientamento per il quale è necessaria la prova e la quantificazione del danno da fermo tecnico del veicolo. Nel caso esaminato da questa sentenza, il giudice di appello aveva sostenuto che la ricorrente non avesse “provato la necessità di servirsi della vettura sostitutiva, prova da ritenersi indispensabile ai fini della fondatezza del credito.

Ma quale prova deve fornire il danneggiato? La sentenza Cass. 19 settembre 2022, n. 27389 sul danno da fermo del veicolo (prova e quantificazione) indica che “nella decisione impugnata si dà atto che la spesa è stata sostenuta, ma si afferma che il danneggiante "non ha affatto fornito la prova che il costo dell'autonoleggio sia conseguenza immediata e diretta dell'illecito di cui è causa". Che il danneggiato non debba limitarsi a dimostrare di aver subito il fermo del veicolo, ossia a dimostrare la mera indisponibilità del mezzo di trasporto, è pacifico (oltre alla già citata Cass. n. 20620/ 2015; Cass. n. 124 del 2016, ed infine Cass. n. 9348 del 2019, poi Cass. 17897/ 2020, nei motivi): egli deve dimostrare di aver sostenuto la spesa per il noleggio quale conseguenza del danneggiamento del suo veicolo. Questa dimostrazione è però sufficiente a provare il danno, poiché la relazione causale tra il fermo ed il noleggio è presumibile, ossia è inducibile secondo le normali regole del ragionamento presuntivo.

Dire che la spesa sostenuta per il noleggio è, presuntivamente, danno conseguente al fermo tecnico, non significa ammettere un danno in re ipsa, ma ammettere un danno presunto, che è altra cosa: dal fermo tecnico della vettura si induce, secondo regole di comune esperienza, che il danneggiato ha noleggiato altra vettura per rimediare al fermo tecnico della propria. La differenza tra il danno in re ipsa e quello presunto è che il primo prescinde dalle conseguenze: è fatto consistere nella mera lesione dell'interesse protetto, ossia coincide con la lesione medesima (V. Cass. 31233 del 2018).

Ancora più di recente la Cassazione nel 2023 ha ribadito questo orientamento ed ha indicato che: “come da questa Corte affermato, il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato non è "in re ipsa" ma dev'essere provato, essendo sufficiente, a tal fine, la dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo, la cui derivazione causale dall'illecito è possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo (Cass., sez. III, ord. 19/09/2022, n. 27389).

In conclusione, la questione del risarcimento per il danno da fermo tecnico del veicolo ha visto un dibattito giurisprudenziale animato, con orientamenti non sempre concordanti. Tuttavia, l'approccio più recente della Cassazione, come espresso nella sentenza n. 27389 del 19 settembre 2022 e in quella n. 15262 del 2023, conferma che la prova e la quantificazione del danno sono necessarie. Il danneggiato deve dimostrare di aver sostenuto la spesa per il noleggio di un veicolo sostitutivo a causa del danneggiamento del proprio veicolo. La relazione causale tra il fermo e il noleggio può essere presunta, secondo le regole di comune esperienza. In altre parole, la spesa sostenuta per il noleggio è, presuntivamente, un danno conseguente al fermo tecnico del veicolo. Tuttavia, il danno presunto non è da confondere con il danno in re ipsa, che prescinde dalle conseguenze e si basa sulla mera lesione dell'interesse protetto. Pertanto, la prova che le spese per il noleggio siano dovute al fermo tecnico non richiede necessariamente la dimostrazione dell'uso effettivo della vettura sostitutiva, ma può essere offerta per presunzioni.

L'Auto Sostitutiva e la Sua Assicurazione

Nessuno programma un incidente o una manutenzione, ma questi eventi possono capitare, spesso in momenti inopportuni. Sia che si tratti di un lavoro di manutenzione che di un incidente, è possibile richiedere alla propria officina di fiducia o ad una convenzionata con la propria RC Auto un’auto di cortesia o sostitutiva. Per essere certi di essere tutelati, è fondamentale scegliere un’auto sostitutiva con assicurazione.

auto sostitutiva

Quando si può richiedere un'auto sostitutiva?

  • Riparazioni e manutenzione programmata: In caso di interventi che richiedono più giorni di riparazione, un'officina può fornire un'auto sostitutiva.
  • Incidente o danni al veicolo: Se il proprio veicolo è coinvolto in un sinistro e necessita di riparazioni, l'assicurazione RC Auto o il carrozziere convenzionato possono offrire un mezzo sostitutivo.
  • Veicolo in garanzia: Se il veicolo è ancora in garanzia e richiede riparazioni coperte dalla garanzia stessa, il concessionario potrebbe fornirne una.

Assicurazione dell'auto sostitutiva

Se si ha una macchina sostitutiva, l’assicurazione RC auto è assolutamente obbligatoria come per ogni tipologia di mezzo motorizzato su strada. L’auto sostitutiva è un servizio che offre il meccanico in caso il proprio mezzo abbia bisogno di più giorni di riparazioni, ma può anche essere fornita dalla compagnia assicurativa di cui si è clienti. In caso di guasto, le auto sostitutive possono essere trasportate con un carro attrezzi e sono messe a disposizione dei propri clienti da parte di un’officina autorizzata che illustrerà tutto ciò che si deve fare per poterne usufruire in modo sicuro e con la giusta tutela.

Sono diverse le modalità per ottenere un’auto sostitutiva; si può rivolgere alla compagnia assicurativa con cui si ha un contratto e per legge non si dovrà dimostrare l’urgenza del mezzo ma si potrà essere tutelati. Più semplice e rapida è invece l’opzione spesso fornita dal carrozziere convenzionato o di fiducia che mette a disposizione alcune auto di cortesia per i propri clienti.

Se la colpa del danno è del cliente, sarà proprio lui a dover dare il supporto economico per la gestione dei danni. La regola del risarcimento vale non solo sui danni provocati ma anche sull’aumento del premio assicurativo.

Riduzione della Responsabilità nei Servizi di Car Sharing

Anche nei servizi di car sharing, come nel caso di Mobility, la copertura assicurativa e la riduzione della responsabilità sono aspetti centrali. Durante ogni percorso, è inclusa una copertura assicurativa di responsabilità civile, casco e passeggeri.

La franchigia può variare notevolmente a seconda del prodotto di riduzione della responsabilità scelto. Ad esempio, con la riduzione della responsabilità L, la franchigia ammonta a CHF 0, mentre senza alcuna riduzione della responsabilità può arrivare a un massimo di CHF 5’000.

I prodotti di riduzione della responsabilità possono ridurre la franchigia a un importo massimo fisso: ad esempio, CHF 0 con L, CHF 250 con M e CHF 1’000 con S. È importante sapere che i supplementi di franchigia per le prenotazioni di furgoni, nonché per i giovani conducenti e i nuovi conducenti decadono con tutti i prodotti di riduzione della responsabilità.

È possibile scegliere autonomamente la propria riduzione della responsabilità, spesso con l'ausilio di calcolatori online che individuano il prodotto più adatto alle proprie esigenze.

Dettagli sui Prodotti di Riduzione della Responsabilità

  • Validità: La riduzione della responsabilità è valida immediatamente dopo la stipula per la durata selezionata.
  • Fatturazione: Viene addebitata direttamente dopo la stipula sulla fattura successiva.
  • Trasferibilità: Generalmente, la riduzione della responsabilità non è trasferibile tra clienti privati.
  • Proroga: Dopo la scadenza, la riduzione della responsabilità (ad esempio per 3 mesi) si rinnova automaticamente per un periodo equivalente. Analogamente, una riduzione per 12 mesi si rinnova automaticamente per un anno.
  • Disdetta: Un’eventuale disdetta deve essere registrata nel portale clienti fino a 7 giorni prima della proroga.

Alternativa alla Riduzione Annuale della Responsabilità

Esiste anche la possibilità di una riduzione della responsabilità per singolo tragitto, con costi specifici (ad esempio CHF 15 per la categoria veicolo standard, CHF 30 per Transport), con supplementi per giovani conducenti (+ CHF 5) e neopatentati (+ CHF 5), IVA inclusa (con franchigia di CHF 1'000). A questi si aggiungono le spese di pratica di massimo CHF 100 per sinistro.

Iscrizione e Gestione

I nuovi clienti possono selezionare la riduzione della responsabilità desiderata direttamente al momento dell’iscrizione. I clienti esistenti possono accedere alla voce «Offerte supplementari» del portale clienti, oppure selezionare la riduzione della responsabilità direttamente al momento della prenotazione di un veicolo nell’app.

Il Ruolo dell'Avvocato nella Gestione dei Danni

Il rapporto avvocato-cliente svolge un ruolo molto importante nel garantire un'adeguata rappresentazione legale in caso di danni al veicolo o altri sinistri. La fiducia reciproca è alla base di questa relazione. Il cliente deve potersi affidare al proprio avvocato con la certezza che rappresenterà i suoi interessi nel miglior modo possibile, avendo fiducia nelle sue competenze e nella sua integrità.

Con una collaborazione attiva, il rapporto avvocato-cliente migliora e si rinsalda. Il cliente può fornire all’avvocato informazioni dettagliate sulla propria situazione, includendo fatti, documenti, testimonianze per costruire un quadro completo di ciò che è accaduto. La riservatezza e la confidenzialità sono elementi fondamentali per garantire un clima protetto in cui il cliente si può sentire libero di condividere informazioni anche delicate senza che queste vengano divulgate a terzi. La riservatezza e la confidenzialità sono protette da norme etiche e da leggi sulla privacy: l’avvocato deve garantire la sicurezza delle informazioni.

avvocato che parla con un cliente

L'Importanza della Specializzazione Legale

L'epoca dei "generici" è un po' finita, e oggi la specializzazione è fondamentale. Se una persona cerca un legale in ambito di assistenza per sinistro stradale, deve cercare un legale specializzato. È opportuno consultare una rosa di legali e combinare degli incontri con queste persone per dare loro modo di spiegarsi, ma senza cercare conferme a convinzioni già formate da ricerche superficiali. Spesso, ciò che si ha in mente è parziale e non perfettamente corretto.

È importante dare la possibilità al legale di spiegarsi. Se il legale convince, è bene. Spesso è buona norma per gli avvocati offrire un primo colloquio ai clienti anche dal punto di vista economico. L'avvocato deve essere molto chiaro, spiegando concetti complessi in modo semplice e parametrandoli alla cultura della persona che ha di fronte. La fiducia si fonda sulla chiarezza e si costruisce nel tempo, alimentandosi giorno per giorno.

La Fase Stragiudiziale e il Valore del Danno

Nella fase stragiudiziale (extra-giudiziale), ognuno potrebbe teoricamente patrocinarsi da solo, senza l'aiuto di un avvocato, poiché non si è obbligati a farsi rappresentare in giudizio. Tuttavia, è una scelta quanto mai sbagliata, poiché è necessario conoscere molto bene i meccanismi della liquidazione del danno per valorizzare il proprio danno, altrimenti si rischia di ingenerare situazioni complesse.

Una difesa tecnica può valorizzare l'aspetto del danno in ogni sua declinazione. Il danno può essere concepito come un grosso contenitore dove bisogna inserire le molte voci che lo compongono, come le voci di danno di lucro cessante, di danno emergente per le spese che si dovranno affrontare, il danno riflesso (pensiamo ai danni dei parenti delle vittime, il cosiddetto danno collaterale, danno allo sconvolgimento della vita familiare). Sono tutte cose che possono fare la differenza su un sinistro grosso, anche di centinaia di migliaia di euro.

Per quanto riguarda il danno da malasanità, è ancora più difficile valorizzare il danno perché, spesso, si parla di un danno differenziale: una persona entra in ospedale con un danno che vale 10 ed esce dall’ospedale con un danno che vale 50. Il danno che si può richiedere è 50 meno 10.

La Mediazione e la Negoziazione

Anche per snellire il sistema giudiziario, la legge ha dato spazio alle mediazioni e alla negoziazione assistita, previste sia per quanto riguarda la responsabilità civile sia per la malasanità. Si tratta di tentativi estremi di composizione extragiudiziale della vertenza. L'obiettivo è risolvere le controversie senza ricorrere al giudizio, che spesso comporta tempi lunghi e costi elevati.

ASSICURAZIONE AUTO A NOLEGGIO:COME EVITARE BRUTTE SORPRESE

Il Patto Ne Dolus Praestetur e i Limiti alla Responsabilità

Il "patto ne dolus praestetur" è un concetto giuridico che ha radici nel diritto romano. Già nella 1. I, § 7 Dig. depositi vel contra, 16,3, si legge: “illud non probabis dolum non esse praestandum si convenerit nam haec conventio bonam fidem contraque bonos mores est, et ideo nec sequenda est” (non potrai provare che il dolo non debba essere garantito se è stato convenuto, poiché questa convenzione è contraria alla buona fede e ai buoni costumi, e perciò non deve essere seguita).

Il fondamento del divieto è riposto da Ulpiano nel carattere immorale e socialmente doloso del patto, con cui taluno si assicura l'irresponsabilità di un suo volontario inadempimento di obblighi assunti. A ciò si può aggiungere che riconoscere validità al patto ne dolus praestetur significa dichiarare, a priori, la nullità o l'inefficacia del rapporto obbligatorio. Se esso è aggiunto al negozio costitutivo del rapporto, contrasta con la volontà di obbligarsi, mentre se è convenuto successivamente, consentirà al creditore di non adempiere la prestazione.

Oggi la controversia è risolta espressamente dal codice che dichiara nullo anche il patto "de culpa lata non praestanda" (il patto che esclude la responsabilità per colpa grave). È da rilevare che la nullità dell'uno e dell'altro patto è comminata solo per l'ipotesi in cui questo sia stipulato preventivamente. Questo principio è fondamentale per tutelare la parte debole del contratto e garantire che nessuno possa preventivamente sottrarsi alla responsabilità per dolo o colpa grave.

La Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.) è caratterizzata dalla limitazione della responsabilità di cui godono tutti i soci, ma questo non si applica alla responsabilità individuale per danni derivanti da dolo o colpa grave, come sancito dal codice civile.

simbolo della giustizia e bilancia

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